XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 421
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Esercizio della medicina legale).
1. L'esercizio della medicina legale è subordinato ad una
specifica formazione professionale che viene acquisita dopo il
conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, mediante
il conseguimento del corrispondente diploma universitario di
specializzazione.
2. Ogni attività medico-legale può essere svolta
esclusivamente da un medico che ha conseguito il diploma di
cui al comma 1.
Art. 2.
(Prestazioni delle aziende sanitarie locali).
1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Le prestazioni di medicina legale sono assicurate
attraverso medici che, dopo il conseguimento della laurea in
medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma
universitario di specializzazione in medicina legale".
Art. 3.
(Albo dei consulenti tecnici
nel processo civile).
1. All'articolo 15 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, dopo il
primo comma è inserito il seguente:
"Possono essere iscritti nell'albo dei consulenti tecnici
per la categoria medico-chirurgica, esclusivamente medici che,
dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia,
hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione
in medicina legale".
2. All'articolo 146 delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono considerati medici legali esclusivamente i medici
che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e
chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di
specializzazione in medicina legale".
Art. 4.
(Albo dei periti nel processo penale).
1. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini del comma 2 sono considerati
medici legali esclusivamente i medici che, dopo il
conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno
conseguito il diploma universitario di specializzazione in
medicina legale".
Art. 5.
(Disposizione transitoria).
1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2,
3 e 4 possono svolgere attività medico-legali anche medici che
alla data di entrata in vigore delle presente legge, pur non
avendo conseguito il diploma universitario di specializzazione
in medicina legale, abbiano svolto, in modo continuativo,
attività medico-legali da almeno cinque anni, in qualità di
dipendenti presso il Servizio sanitario nazionale o presso un
ente previdenziale limitatamente ai compiti del proprio
istituto.