XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 421




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Esercizio della medicina legale).

        1. L'esercizio della medicina legale è subordinato ad una specifica formazione professionale che viene acquisita dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, mediante il conseguimento del corrispondente diploma universitario di specializzazione.
        2. Ogni attività medico-legale può essere svolta esclusivamente da un medico che ha conseguito il diploma di cui al comma 1.


Art. 2.

(Prestazioni delle aziende sanitarie locali).

        1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo comma è inserito il seguente:

        "Le prestazioni di medicina legale sono assicurate attraverso medici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale".


Art. 3.

(Albo dei consulenti tecnici
nel processo civile).

        1. All'articolo 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, dopo il primo comma è inserito il seguente:

        "Possono essere iscritti nell'albo dei consulenti tecnici per la categoria medico-chirurgica, esclusivamente medici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale".

        2. All'articolo 146 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Sono considerati medici legali esclusivamente i medici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale".


Art. 4.

(Albo dei periti nel processo penale).

        1. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

            "2-bis. Ai fini del comma 2 sono considerati medici legali esclusivamente i medici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale".


Art. 5.

(Disposizione transitoria).

        1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 possono svolgere attività medico-legali anche medici che alla data di entrata in vigore delle presente legge, pur non avendo conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale, abbiano svolto, in modo continuativo, attività medico-legali da almeno cinque anni, in qualità di dipendenti presso il Servizio sanitario nazionale o presso un ente previdenziale limitatamente ai compiti del proprio istituto.



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