XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 355




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. All'articolo 51 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo comma, le parole "secondo i requisiti stabiliti dalla legge" sono sostituite dalle seguenti: "che la legge ha il compito di promuovere";

                b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

                "La legge stabilisce i requisiti per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive e può parificare, a tale fine, ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica".


Art. 2.

        1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

            "La legge promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale fra i sessi".


Art. 3.

        1. All'articolo 58 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

            "La legge promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale fra i sessi".



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