XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 355
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. All'articolo 51 della Costituzione sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole "secondo i requisiti
stabiliti dalla legge" sono sostituite dalle seguenti: "che la
legge ha il compito di promuovere";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La legge stabilisce i requisiti per l'ammissione ai
pubblici uffici e alle cariche elettive e può parificare, a
tale fine, ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica".
Art. 2.
1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo
comma è inserito il seguente:
"La legge promuove l'equilibrio della rappresentanza
elettorale fra i sessi".
Art. 3.
1. All'articolo 58 della Costituzione, dopo il primo comma
è inserito il seguente:
"La legge promuove l'equilibrio della rappresentanza
elettorale fra i sessi".