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1. La presente legge
individua i princìpi generali
che informano l'assetto del
sistema radiotelevisivo
nazionale, regionale e
locale, e lo adegua
all'avvento della tecnologia
digitale e al processo di
convergenza tra la
radiotelevisione e altri
settori delle comunicazioni
interpersonali e di massa,
quali le telecomunicazioni,
l'editoria, anche
elettronica, ed INTERNET in
tutte le sue applicazioni. |
Identico. |
2. Sono comprese
nell'ambito di applicazione
della presente legge le
trasmissioni di programmi
televisivi, di programmi
radiofonici e di
programmi-dati, anche ad
accesso condizionato, nonché
la fornitura di servizi
interattivi associati e di
servizi di accesso
condizionato, su frequenze
terrestri, via cavo e via
satellite. |
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1. Ai fini della presente
legge si intende per: |
1. Identico: |
a)"programmi
televisivi" e "programmi
radiofonici" l'insieme,
predisposto da un fornitore,
dei contenuti unificati da un
medesimo marchio editoriale e
destinati alla fruizione del
pubblico, rispettivamente,
mediante la trasmissione
televisiva o radiofonica con
ogni mezzo; l'espressione
"programmi" riportata senza
specificazioni si intende
riferita a programmi sia
televisivi che
radiofonici; |
a) identica: |
b)
"programmi-dati" i servizi di
informazione costituiti da
prodotti editoriali |
b) identica; |
elettronici, trasmessi da
reti radiotelevisive e
diversi dai programmi
radiotelevisivi, non prestati
su richiesta individuale,
incluse le pagine informative
teletext e le pagine di
dati; |
c)"operatore di
rete" il soggetto titolare
del diritto di installazione,
esercizio e fornitura di una
rete di comunicazione
elettronica su frequenze
terrestri in tecnica
digitale, via cavo o via
satellite, e di impianti di
messa in onda, multiplazione,
distribuzione e diffusione
delle risorse frequenziali
che consentono la
trasmissione dei programmi
agli utenti; |
c) identica; |
d)"fornitore di
contenuti" il soggetto che ha
la responsabilità editoriale
nella predisposizione dei
programmi televisivi o
radiofonici e dei relativi
programmi-dati destinati alla
diffusione anche ad accesso
condizionato su frequenze
terrestri in tecnica
digitale, via cavo o via
satellite o con ogni altro
mezzo di comunicazione
elettronica e che è
legittimato a svolgere le
attività commerciali ed
editoriali connesse alla
diffusione delle immagini o
dei suoni e dei relativi
dati; |
d) identica; |
e)"fornitore di
servizi interattivi associati
o di servizi di accesso
condizionato" il soggetto che
fornisce, attraverso
l'operatore di rete, servizi
al pubblico di accesso
condizionato mediante
distribuzione agli utenti di
chiavi numeriche per
l'abilitazione alla visione
dei programmi, alla
fatturazione dei servizi ed
eventualmente alla fornitura
di apparati, ovvero che
fornisce servizi della
società dell'informazione ai
sensi dell'articolo 1, numero
2), della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno
1998, come modificata dalla
direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 luglio
1998, ovvero fornisce una
guida elettronica ai
programmi; |
e) identica; |
f)"accesso
condizionato" ogni misura e
sistema tecnico in base ai
quali l'accesso in forma
intelligibile al servizio
protetto sia subordinato a
preventiva ed individuale
autorizzazione da parte del
fornitore del servizio; |
f) identica; |
g)"sistema
integrato delle
comunicazioni" il settore
economico che comprende |
g) "sistema
integrato delle
comunicazioni" il settore
economico che |
le imprese
radiotelevisive e quelle di
produzione e distribuzione,
qualunque ne sia la forma
tecnica, di contenuti per
programmi televisivi o
radiofonici; le imprese
dell'editoria quotidiana,
periodica, libraria,
elettronica, anche per il
tramite di INTERNET; le
imprese di produzione e
distribuzione, anche al
pubblico finale, delle opere
cinematografiche; le imprese
fonografiche; le imprese di
pubblicità, quali che siano
il mezzo o le modalità di
diffusione; |
comprende le seguenti
attività: stampa quotidiana e
periodica; editoria
annuaristica ed elettronica
anche per il tramite di
INTERNET; radio e
televisione; cinema;
pubblicità esterna;
iniziative di comunicazione
di prodotti e servizi;
sponsorizzazioni; |
h)"servizio
pubblico generale
radiotelevisivo" il pubblico
servizio esercitato su
concessione nel settore
radiotelevisivo mediante la
complessiva programmazione,
anche non informativa, della
società concessionaria,
secondo le modalità e nei
limiti indicati dalla
presente legge e dalle altre
norme di riferimento; |
h) identica; |
i)"ambito
nazionale" l'esercizio
dell'attività di
radiodiffusione televisiva o
radiofonica non limitata
all'ambito locale; |
i) identica; |
l)"ambito
locale" l'esercizio
dell'attività di
radiodiffusione televisiva in
uno o più bacini, comunque
non superiori a sei, anche
non limitrofi, purché con
copertura inferiore al 50 per
cento della popolazione
nazionale; l'ambito è
denominato "regionale" o
"provinciale" quando il
bacino di esercizio
dell'attività di
radiodiffusione televisiva è
unico e ricade nel territorio
di una sola regione o di una
sola provincia, e l'emittente
non trasmette in altri
bacini; l'espressione "ambito
locale" riportata senza
specificazioni si intende
riferita anche alle
trasmissioni in ambito
regionale o provinciale; |
l) identica; |
m)"opere
europee" le opere
originarie: |
m) identica; |
1) di Stati membri
dell'Unione europea; |
2) di Stati terzi
europei che siano parti della
Convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera,
fatta a Strasburgo il 5
maggio 1989 e resa esecutiva
dalla legge 5 ottobre 1991,
n. 327, purché le opere siano
realizzate da uno o più |
produttori stabiliti in
uno di questi Stati o siano
prodotte sotto la
supervisione e il controllo
effettivo di uno o più
produttori stabiliti in uno
di questi Stati oppure il
contributo dei co-produttori
di tali Stati sia prevalente
nel costo totale della
co-produzione e questa non
sia controllata da uno o più
produttori stabiliti al di
fuori di tali Stati; |
3) di altri Stati
terzi europei, realizzate in
via esclusiva, o in
co-produzione con produttori
stabiliti in uno o più Stati
membri dell'Unione europea,
da produttori stabiliti in
uno o più Stati terzi europei
con i quali la Comunità
europea abbia concluso
accordi nel settore
dell'audiovisivo, qualora
queste opere siano realizzate
principalmente con il
contributo di autori o
lavoratori residenti in uno o
più Stati europei. |
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1. Sono princìpi
fondamentali del sistema
radiotelevisivo la garanzia
della libertà e del
pluralismo dei mezzi di
comunicazione
radiotelevisiva, la tutela
della libertà di espressione
di ogni individuo, inclusa la
libertà di opinione e quella
di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza
limiti di frontiere,
l'obiettività, la
completezza, la lealtà e
l'imparzialità
dell'informazione, l'apertura
alle diverse opinioni e
tendenze politiche, sociali,
culturali e religiose e la
salvaguardia delle diversità
etniche e del patrimonio
culturale, artistico e
ambientale, a livello
nazionale e locale, nel
rispetto delle libertà e dei
diritti, in particolare della
dignità della persona, della
promozione e tutela del
benessere, della salute e
dell'armonico sviluppo
fisico, psichico e morale del
minore, garantiti dalla
Costituzione, dal diritto
comunitario, dalle norme
internazionali vigenti
nell'ordinamento italiano e
dalle leggi statali e
regionali. |
Identico. |
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1. La disciplina del
sistema radiotelevisivo, a
tutela degli utenti,
garantisce: |
Identico. |
a) l'accesso
dell'utente, secondo criteri
di non discriminazione, ad
un'ampia varietà di
informazioni e di contenuti
offerti da una pluralità di
operatori nazionali e locali,
favorendo a tale fine la
fruizione e lo sviluppo, in
condizioni di pluralismo e di
libertà di concorrenza, delle
opportunità offerte
dall'evoluzione tecnologica
da parte dei soggetti che
svolgono o intendono svolgere
attività nel sistema delle
comunicazioni; b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all'odio comunque motivato o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo; c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti; |
d) la
diffusione di trasmissioni
sponsorizzate che rispettino
la responsabilità e
l'autonomia editoriale del
fornitore di contenuti nei
confronti della trasmissione,
siano riconoscibili come tali
e non stimolino all'acquisto
o al noleggio dei prodotti o
dei servizi dello sponsor,
salvi gli ulteriori limiti
e divieti stabiliti dalle
leggi vigenti in relazione
alla natura dell'attività
dello sponsor o
all'oggetto della
trasmissione; e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume; f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite; g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la società. 2. E' favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria. 3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia. |
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1. Il sistema
radiotelevisivo, a garanzia
del pluralismo dei mezzi di
comunicazione
radiotelevisiva, si conforma
ai seguenti princìpi: |
1. Identico: |
a) tutela della
concorrenza nel mercato
radiotelevisivo e dei mezzi
di comunicazione di massa e
nel mercato della pubblicità
e tutela del pluralismo dei
mezzi di comunicazione
radiotelevisiva, vietando a
tale fine la costituzione o
il mantenimento di posizioni
lesive del pluralismo,
secondo i criteri fissati
nella presente legge, anche
attraverso soggetti
controllati o collegati, ed
assicurando la massima
trasparenza degli assetti
societari; |
a) identica; |
b) previsione di
differenti titoli abilitativi
per lo svolgimento delle
attività di operatore di rete
o di fornitore di contenuti
televisivi o di fornitore di
contenuti radiofonici oppure
di fornitore di servizi
interattivi associati o di
servizi di accesso
condizionato, con la
previsione del regime
dell'autorizzazione per
l'attività di operatore di
rete, per le attività di
fornitore di contenuti
televisivi o di fornitore di
contenuti radiofonici oppure
di fornitore di servizi
interattivi associati o di
servizi di accesso
condizionato;
l'autorizzazione non comporta
l'assegnazione delle
radiofrequenze, che è
effettuata con distinto
provvedimento in applicazione
della deliberazione
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni del 15
novembre 2001, n.
435/01/CONS, pubblicata nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n.
284 del 6 dicembre 2001, e
successive modificazioni; |
b) identica; |
c) previsione di
titoli abilitativi distinti
per lo svolgimento,
rispettivamente, su frequenze
terrestri o via cavo o via
satellite, anche da parte
dello stesso soggetto, delle
attività di cui alla lettera
b) e previsione di una
sufficiente durata dei
relativi titoli abilitativi,
comunque non inferiore a
dodici anni per le attività
su |
c) identica; |
frequenze terrestri in
tecnica digitale, con
possibilità di rinnovo per
eguali periodi; |
d) previsione di
titoli distinti per lo
svolgimento delle attività di
fornitura di cui alla lettera
b), rispettivamente, in
ambito nazionale o in ambito
locale, quando le stesse
siano esercitate su frequenze
terrestri, stabilendo,
comunque, che uno stesso
soggetto o soggetti tra di
loro in rapporto di controllo
o di collegamento non possono
essere, contemporaneamente,
titolari di autorizzazione
per la fornitura di contenuti
in ambito nazionale e in
ambito locale e che non
possono essere rilasciate
autorizzazioni che consentano
ad ogni fornitore di
contenuti in ambito locale di
irradiare nello stesso bacino
più del 20 per cento di
programmi televisivi numerici
in ambito locale; |
d) identica; |
e) obbligo per
gli operatori di rete: |
e) identica; |
1) di garantire
parità di trattamento ai
fornitori di contenuti non
riconducibili a società
collegate e controllate,
rendendo disponibili a questi
ultimi le stesse informazioni
tecniche messe a disposizione
dei fornitori di contenuti
riconducibili a società
collegate e controllate; 2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS; 3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, |
con divieto di
trasmettere a società
controllate o collegate o a
terzi le informazioni
ottenute; |
f) i fornitori di
contenuti, in caso di
cessione dei diritti di
sfruttamento degli stessi,
sono tenuti a farlo senza
pratiche discriminatorie tra
le diverse piattaforme
distributive, alle condizioni
di mercato, fermi restando il
rispetto dei diritti di
esclusiva, le norme in tema
di diritto d'autore e la
libera negoziazione tra le
parti; |
f) identica; |
g) obbligo di
separazione contabile per le
imprese operanti nel settore
delle comunicazioni
radiotelevisive in tecnica
digitale, al fine di
consentire l'evidenziazione
dei corrispettivi per
l'accesso e
l'interconnessione alle
infrastrutture di
comunicazione,
l'evidenziazione degli oneri
relativi al servizio pubblico
generale, la valutazione
dell'attività di
installazione e gestione
delle infrastrutture separata
da quella di fornitura dei
contenuti o dei servizi, ove
svolte dallo stesso soggetto,
e la verifica
dell'insussistenza di sussidi
incrociati e di pratiche
discriminatorie, prevedendo,
comunque, che: |
g) identica; |
1) il fornitore di
contenuti in ambito nazionale
che sia anche fornitore di
servizi adotti un sistema di
contabilità separata per
ciascuna autorizzazione; |
2) l'operatore di
rete in ambito televisivo
nazionale che sia anche
fornitore di contenuti e
fornitore di servizi
interattivi associati o di
servizi di accesso
condizionato sia tenuto alla
separazione societaria; la
presente disposizione non si
applica alle emittenti
televisive che diffondono
esclusivamente via cavo o via
satellite nonché ai
fornitori di contenuti in
ambito locale e agli
operatori di rete in ambito
locale; |
h) diritto di
tutti i fornitori di
contenuti radiotelevisivi di
effettuare collegamenti in
diretta e di trasmettere dati
e informazioni all'utenza
sulle stesse frequenze
assegnate; |
h) identica; |
i) previsione
di specifiche forme di tutela
dell'emittenza in favore
delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge; |
i)
identica; |
l) la titolarità
di concessione o di
autorizzazione per la
radiodiffusione sonora o
televisiva dà diritto di
ottenere dal comune
competente il rilascio di
concessione edilizia per gli
impianti di diffusione e di
collegamento eserciti e per
le relative infrastrutture
compatibilmente con la
disciplina del decreto
legislativo 4 settembre 2002,
n.198. |
l) la titolarità
di concessione o di
autorizzazione per la
radiodiffusione sonora o
televisiva dà diritto di
ottenere dal comune
competente il rilascio di
concessione edilizia per gli
impianti di diffusione e di
collegamento eserciti e per
le relative infrastrutture
compatibilmente con la
disciplina vigente in
materia di realizzazione di
infrastrutture di
comunicazione
elettronica. |
2. All'articolo 8, comma
8, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, le parole: "il 5 per
cento" sono sostituite dalle
seguenti: "il 10 per
cento". |
2. Identico. |
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1. L'attività di
informazione radiotelevisiva,
da qualsiasi emittente
esercitata, costituisce un
servizio di interesse
generale ed è svolta nel
rispetto dei princìpi di cui
al presente capo. |
Identico. |
2. La disciplina
dell'informazione
radiotelevisiva, comunque,
garantisce: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari; b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri; c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge; d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge; |
e) l'assoluto
divieto di utilizzare
metodologie e tecniche capaci
di manipolare in maniera non
riconoscibile allo spettatore
il contenuto delle
informazioni. 3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale per rendere effettiva l'osservanza dei princìpi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda. 4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale. 5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore. |
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1. L'emittenza
radiotelevisiva di ambito
locale valorizza e
promuove le culture regionali
o locali, nel quadro
dell'unità |
1. Identico. |
politica, culturale e
linguistica del Paese.
Restano ferme le norme a
tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute
dalla legge. |
2. La disciplina del
sistema di radiodiffusione
televisiva tutela l'emittenza
in ambito locale e riserva,
comunque, un terzo della
capacità trasmissiva,
determinata con l'adozione
del piano di assegnazione
delle frequenze per la
diffusione televisiva su
frequenze terrestri, ai
soggetti titolari di
autorizzazione alla fornitura
di contenuti destinati alla
diffusione in tale ambito. |
2. Identico. |
3. Un medesimo
soggetto non può detenere più
di tre concessioni o
autorizzazioni per la
radiodiffusione televisiva
all'interno di ciascun bacino
di utenza in ambito locale e
più di sei per bacini
regionali anche non
limitrofi. Alle emittenti che
trasmettono in ambito
provinciale, fermi restando i
limiti fissati all'articolo
2, comma 1, lettera l),
è consentito di
trasmettere,
indipendentemente dal numero
delle concessioni o delle
autorizzazioni, in un'area di
servizio complessiva non
superiore ai sei bacini
regionali sopra indicati. E'
consentita la programmazione
anche unificata sino
all'intero arco della
giornata. Nel limite massimo
di sei concessioni o
autorizzazioni sono
considerate anche quelle
detenute all'interno di
ciascun bacino di utenza.
Fino alla completa attuazione
del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica
digitale è consentito ai
soggetti legittimamente
operanti in ambito locale
alla data di entrata in
vigore della presente legge
di proseguire nell'esercizio
anche nei bacini eccedenti i
predetti limiti. Le
disposizioni di cui al
presente comma si applicano
anche alle emissioni
televisive provenienti da
Campione d'Italia. |
3. Identico. |
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza |
4. Identico. |
per il quale è rilasciata
la concessione o
l'autorizzazione.
Successivamente
all'attuazione dei predetti
piani, tale facoltà è
consentita ai titolari di
autorizzazione alla fornitura
di contenuti in ambito
locale. Alle emittenti
radiotelevisive locali è
consentito, anche ai predetti
fini di trasmissione di
programmi e messaggi
pubblicitari differenziati,
di diffondere i propri
programmi attraverso più
impianti di messa in onda,
nonché di utilizzare, su base
di non interferenza, i
collegamenti di
telecomunicazioni a tale fine
necessari. Alle medesime è,
altresì, consentito di
utilizzare i collegamenti di
telecomunicazioni necessari
per le comunicazioni e i
transiti di servizio, per la
trasmissione dati
indipendentemente dall'ambito
di copertura e dal mezzo
trasmissivo, per i tele
allarmi direzionali e per i
collegamenti fissi e
temporanei tra emittenti.
L'utilizzazione di tutti i
predetti collegamenti di
telecomunicazioni non
comporta il pagamento di
ulteriori canoni o contributi
oltre quello stabilito per
l'attività di radiodiffusione
sonora e televisiva
locale. |
5. Le imprese di
radiodiffusione televisiva in
ambito locale che si
impegnano entro due mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge a
trasmettere televendite per
oltre l'80 per cento della
propria programmazione non
sono soggette al limite di
affollamento del 40 per cento
previsto dall'articolo 8,
comma 9-ter, della
legge 6 agosto 1990, n. 223,
come modificato dal comma 6
del presente articolo, nonché
agli obblighi informativi
previsti per le emittenti
televisive locali. Tali
emittenti non possono
beneficiare di contributi,
provvidenze o incentivi
previsti in favore delle
emittenti radiotelevisive
locali dalla legislazione
vigente. Entro centoventi
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, è
adottato un apposito
regolamento dal Ministro
delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, in cui vengono
definiti i criteri, secondo
il principio di
proporzionalità, per la
revoca di contributi, |
5. Identico. |
provvidenze o
incentivi previsti in favore
delle emittenti radiofoniche
e televisive che diffondano
messaggi pubblicitari
ingannevoli, con particolare
attenzione alla diffusione
reiterata di messaggi volti
all'abuso della credulità
popolare anche in
considerazione dell'attività
del Comitato di controllo di
cui all'articolo 3 del
"Codice di
autoregolamentazione in
materia di televendite e
spot di televendita di
beni e servizi di astrologia,
di cartomanzia ed
assimilabili, di servizi
relativi ai pronostici
concernenti il gioco del
lotto, enalotto,
superenalotto, totocalcio,
totogol, totip, lotterie e
giochi similari", costituito
in data 24 luglio 2002, e
delle eventuali violazioni
riscontrate dal medesimo
Comitato. |
6. All'articolo 8,
comma 9-ter, della
legge 6 agosto 1990, n. 223,
le parole: "35 per cento"
sono sostituite dalle
seguenti: "40 per cento". |
6. Identico. |
7. Alle emittenti
televisive in ambito locale
le cui trasmissioni siano
destinate unicamente al
territorio nazionale, ad
eccezione delle trasmissioni
effettuate in
interconnessione, in deroga
alle disposizioni di cui alla
direttiva 89/552/CEE del
Consiglio, del 3 ottobre
1989, e successive
modificazioni, in tema di
messaggi pubblicitari durante
la trasmissione di opere
teatrali, cinematografiche,
liriche e musicali, sono
consentite, oltre a quelle
inserite nelle pause naturali
delle opere medesime, due
interruzioni pubblicitarie
per ogni atto o tempo
indipendentemente dalla
durata delle opere stesse;
per le opere di durata
programmata compresa tra
novanta e centonove minuti
sono consentite analogamente
due interruzioni
pubblicitarie per ogni atto o
tempo; per le opere di durata
programmata uguale o
superiore a centodieci minuti
sono consentite tre
interruzioni pubblicitarie
più una interruzione
supplementare ogni
quarantacinque minuti di
durata programmata ulteriore
ai centodieci minuti. Si
intende per durata
programmata il tempo di
trasmissione compreso tra
l'inizio della sigla di
apertura e la fine della
sigla di chiusura del
programma oltre alla
pubblicità inserita, come
previsto nella programmazione
del palinsesto. |
7. Identico. |
8. All'articolo 1,
comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 175, come
modificato dall'articolo 3
della legge 26 febbraio 1999,
n. 42, e dall'articolo 12,
comma 1, della legge 14
ottobre 1999, n. 362, le
parole: "e attraverso
giornali quotidiani e
periodici di informazione"
sono sostituite dalle
seguenti: ", attraverso
giornali quotidiani e
periodici di informazione e
le emittenti radiotelevisive
locali". All'articolo 4,
comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 175, come
modificato dall'articolo 3
della legge 26 febbraio 1999,
n. 42, e dall'articolo 12,
comma 4, della legge 14
ottobre 1999, n. 362, le
parole: "e attraverso
giornali quotidiani e
periodici di informazione"
sono sostituite dalle
seguenti: ", attraverso
giornali quotidiani e
periodici di informazione e
le emittenti radiotelevisive
locali". |
8. Identico. |
9. All'articolo 6,
comma 1, lettera b),
del regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 2001,
n.430, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: ";per le
emittenti radiofoniche si
considerano presenti alle
manifestazioni anche gli
ascoltatori che intervengono
alle stesse attraverso
collegamento radiofonico,
ovvero qualsivoglia altro
collegamento a
distanza". |
9. Identico. |
10. Le somme che
le amministrazioni pubbliche
o gli enti pubblici anche
economici destinano, per fini
di comunicazione
istituzionale, all'acquisto
di spazi sui mezzi di
comunicazione di massa,
devono risultare
complessivamente impegnate,
sulla competenza di ciascun
esercizio finanziario, per
almeno il 15 per cento a
favore dell'emittenza privata
televisiva locale e
radiofonica locale operante
nei territori dei Paesi
membri dell'Unione europea
e per almeno il 50 per
cento a favore dei giornali
quotidiani e periodici. |
10. Identico. |
11. Le somme di
cui al comma 10 sono
quelle destinate alle spese
per acquisto di spazi
pubblicitari, esclusi gli
oneri relativi alla loro
realizzazione. |
11. Identico. |
12. Le
amministrazioni pubbliche e
gli enti pubblici anche
economici sono tenuti a dare
comunicazione all'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni delle somme
impegnate per l'acquisto, ai
fini di pubblicità
istituzionale, di spazi sui
mezzi di |
12. Identico. |
comunicazione di massa.
L'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, anche
attraverso i Comitati
regionali per le
comunicazioni, vigila sulla
diffusione della
comunicazione pubblica a
carattere pubblicitario sui
diversi mezzi di
comunicazione di massa. I
pubblici ufficiali e gli
amministratori degli enti
pubblici che non adempiono
agli obblighi di cui al comma
10 sono soggetti alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da un
minimo di 1.040 euro a un
massimo di 5.200 euro.
Competente all'accertamento,
alla contestazione e
all'applicazione della
sanzione è l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
Si applicano le disposizioni
contenute nel Capo I, sezioni
I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689. |
13. L'accesso alle
provvidenze di cui
all'articolo 11 della legge
25 febbraio 1987, n. 67, e
successive modificazioni,
agli articoli 4 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250,
e all'articolo 7 del
decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, è
altresì previsto anche per i
canali tematici autorizzati
alla diffusione via
satellite, con esclusione di
quelli ad accesso
condizionato, come definiti
dall'articolo 1, lettera
c), del regolamento
concernente la promozione
della distribuzione e della
produzione di opere europee,
di cui alla deliberazione
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni 16 marzo
1999, n. 9/1999, pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24
maggio 1999, che si impegnano
a trasmettere programmi di
informazione alle condizioni
previste dall'articolo 7 del
citato decreto-legge n. 323
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.
422 del 1993. |
13. Identico. |
14. All'articolo 8,
comma 8, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive
modificazioni, le parole: "il
20 per cento per la
radiodiffusione sonora in
ambito locale" sono
sostituite dalle seguenti:
"il 25 per cento per la
radiodiffusione sonora in
ambito locale". |
14. Identico. |
15. All'articolo 8,
comma 9, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive
modificazioni, le parole: "il
20 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "il 25 per
cento". |
15. Identico. |
16. La trasmissione
di dati e di informazioni
all'utenza di cui
all'articolo 3, comma 17,
della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e successive
modificazioni, può
comprendere anche la
diffusione di inserzioni
pubblicitarie. |
16. Identico. |
17. Le sanzioni
amministrative irrogate a
imprese radiofoniche o
televisive locali ai sensi
dell'articolo 174-bis
della legge 22 aprile 1941,
n. 633, come modificato
dall'articolo 27 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n.
68, vengono ridotte come
segue, qualora l'impresa
radiofonica o televisiva
locale abbia provveduto a
regolarizzare entro la data
di entrata in vigore della
presente legge la propria
posizione relativamente alla
violazione contestata:
riduzione a un decimo
dell'importo minimo qualora
le sanzioni amministrative
contestate siano di importo
inferiore o pari a 50.000
euro; riduzione a un
ventesimo dell'importo minimo
qualora le sanzioni
amministrative contestate
siano di importo eccedente
50.000 euro. Il pagamento
delle sanzioni amministrative
così ridotte dovrà avvenire
entro il 31 dicembre 2003.
Qualora l'importo dovuto sia
superiore a 5.000 euro potrà
essere corrisposto in tre
rate con scadenza 31 dicembre
2003, 28 febbraio 2004 e 30
aprile 2004. |
17. Le sanzioni
amministrative irrogate a
imprese radiofoniche o
televisive locali ai sensi
dell'articolo 174-bis
della legge 22 aprile 1941,
n. 633, come modificato
dall'articolo 27 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n.
68, vengono ridotte come
segue, qualora l'impresa
radiofonica o televisiva
locale abbia provveduto a
regolarizzare entro la data
di entrata in vigore della
presente legge la propria
posizione relativamente alla
violazione contestata:
riduzione a un decimo
dell'importo minimo qualora
le sanzioni amministrative
contestate siano di importo
inferiore o pari a 50.000
euro; riduzione a un
ventesimo dell'importo minimo
qualora le sanzioni
amministrative contestate
siano di importo eccedente
50.000 euro. Il pagamento
delle sanzioni amministrative
così ridotte dovrà avvenire
entro i trenta giorni
successivi alla data di
entrata in vigore della
presente legge. Qualora
l'importo dovuto sia
superiore a 5.000 euro, potrà
essere corrisposto in tre
rate bimestrali, la prima
delle quali con scadenza nel
termine di trenta giorni
dalla data di entrata in
vigore della presente
legge. |
|
|
1. All'articolo 21,
comma 2, della legge 6 agosto
1990, n. 223, dopo le parole:
"sei ore" sono inserite le
seguenti: "per le emittenti
radiofoniche e le dodici ore
per le emittenti televisive.
La variazione dell'orario
di trasmissione in
contemporanea da parte dei
soggetti autorizzati è
consentita previa
comunicazione al Ministero
delle comunicazioni, da
inoltrare con un anticipo di
almeno quindici
giorni". |
Identico. |
2. Le diffusioni
radiofoniche in contemporanea
o interconnesse, comunque
realizzate, devono
evidenziare, durante i
predetti |
programmi, l'autonoma e
originale identità locale e
le relative denominazioni
identificative di ciascuna
emittente. 3. All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: "sei ore di durata giornaliera" sono inserite le seguenti: "per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive". 4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata. 5. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione. 6. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse. 7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 6 agosto |
1990, n. 223, salvo
quanto previsto dal presente
articolo. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma. |
|
|
1. All'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, è aggiunto
il seguente periodo: "Ai
soggetti titolari
legittimamente operanti,
interessati da ordinanze di
riduzione a conformità di
impianti di radiodiffusione
per esigenze di carattere
urbanistico, ambientale o
sanitario, che abbiano
presentato agli organi
periferici del Ministero
delle comunicazioni piani di
risanamento, ottenendo
autorizzazione alla modifica
degli impianti, cui hanno
ottemperato nel termine di
centottanta giorni, si
applicano le sanzioni di cui
al precedente periodo,
ridotte di un terzo". |
Identico. |
|
|
1. Fermo restando il
rispetto delle norme
comunitarie e nazionali
vigenti a tutela dei minori e
in particolare delle norme
contenute nell'articolo 8,
comma 1, e nell'articolo 15,
comma 10, della legge 6
agosto 1990, n. 223, le
emittenti televisive devono
osservare le disposizioni per
la tutela dei minori previste
dal Codice di
autoregolamentazione TV e
minori approvato il 29
novembre 2002. Eventuali
integrazioni, |
Identico. |
modifiche o
adozione di nuovi documenti
di autoregolamentazione sono
recepiti con decreto del
Ministro delle comunicazioni,
emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, previo parere della
Commissione parlamentare di
cui alla legge 23 dicembre
1997, n. 451. 2. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. 3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n.223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n.249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In |
caso di inosservanza
delle norme in materia di
tutela dei minori, ivi
comprese quelle previste dal
Codice di
autoregolamentazione TV e
minori approvato il 29
novembre 2002, e successive
modificazioni, la Commissione
per i servizi e i prodotti
dell'Autorità delibera
l'irrogazione delle sanzioni
previste dall'articolo 31
della legge 6 agosto 1990,
n.223. Le sanzioni si
applicano anche se il fatto
costituisce reato e
indipendentemente dall'azione
penale. Alle sanzioni
inflitte sia dall'Autorità
che dal Comitato di
applicazione del Codice di
autoregolamentazione TV e
minori viene data
adeguata pubblicità
e la emittente sanzionata
ne deve dare notizia nei
notiziari diffusi in ore di
massimo o di buon
ascolto". 5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n.223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n.689. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n.223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro. 7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n.451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei |
minori, con particolare
riferimento a quelle previste
dal presente articolo,
corredata da eventuali
segnalazioni, suggerimenti o
osservazioni. 8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "E' altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni". 9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. 10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'arti-colo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. |
|
|
1. I fornitori di
contenuti televisivi
favoriscono lo sviluppo e la
diffusione della produzione
audiovisiva europea anche
secondo quanto previsto, con
riferimento ai produttori
indipendenti, dall'articolo 2
della legge 30 aprile 1998,
n. 122, e riservano, |
Identico. |
comunque, ad opere
europee la maggior parte del
loro tempo di trasmissione in
ambito nazionale su frequenze
terrestri, escluso il tempo
destinato a notiziari, a
manifestazioni sportive, a
giochi televisivi, alla
pubblicità oppure a servizi
di teletext, a
dibattiti e a televendite.
Deroghe possono essere
richieste all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
secondo quanto disposto
dall'articolo 5 del citato
regolamento di cui alla
deliberazione della stessa
Autorità 16 marzo 1999, n.
9/1999. |
|
|
1. Lo spettro
elettromagnetico costituisce
risorsa essenziale ai fini
dell'attività
radiotelevisiva. I soggetti
che svolgono attività di
radiodiffusione sono tenuti
ad assicurare un uso
efficiente delle frequenze
radio ad essi assegnate, ed
in particolare a: |
Identico. |
a) garantire
l'integrità e l'efficienza
della propria rete; b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale; c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale; d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a quelle emanate in sede internazionale; e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo; f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze. |
2. Il mancato rispetto
dei princìpi di cui al comma
1 o, comunque, il mancato
utilizzo delle radiofrequenze
assegnate comporta la revoca
ovvero la riduzione
dell'assegnazione. Tali
misure sono adottate dallo
stesso organo che ha
assegnato le radiofrequenze,
qualora il soggetto
interessato, avvisato
dell'inizio del procedimento
e invitato a regolarizzare la
propria attività di
trasmissione, non vi provveda
nel termine di sei mesi dalla
data di ricezione
dell'ingiunzione. 3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i princìpi della presente legge, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. 4. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure previste dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122. 6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione. 7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di |
garanzia di una effettiva
concorrenza, l'Autorità per
le garanzie nelle
comunicazioni stabilisce, con
proprio regolamento, le
modalità di condivisione di
infrastrutture, di impianti
di trasmissione e di apparati
di rete. |
|
|
1. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni,
nell'esercizio dei compiti ad
essa affidati dalla legge,
assicura il rispetto dei
diritti fondamentali della
persona nel settore delle
comunicazioni, anche
radiotelevisive. |
Identico. |
2. Le funzioni di
cui al comma 1 sono svolte
anche attraverso i Comitati
regionali per le
comunicazioni (CORECOM) la
cui disciplina, relativamente
ad aspettative e permessi dei
loro presidenti e componenti,
è demandata, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza
pubblica, ad apposito
regolamento dell'Autorità per
le garanzie nelle
comunicazioni da emanare
entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge. 3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. |
|
|
|
|
1. I soggetti che operano
nel sistema integrato delle
comunicazioni sono tenuti a
notificare all'Autorità per
le garanzie nelle
comunicazioni le intese e le
operazioni |
Identico. |
di concentrazione
al fine di consentire,
secondo le procedure previste
in apposito regolamento
adottato dall'Autorità
medesima, la verifica del
rispetto dei princìpi
enunciati dall'articolo
15. 2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai princìpi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui all'articolo 15 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche. 3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli. 5. All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "nel sistema integrato delle comunicazioni"; all'ultimo periodo del medesimo comma le parole: ", ai fini della presente legge," sono soppresse. |
|
|
1. All'atto della
completa attuazione del piano
nazionale di assegnazione
delle frequenze radiofoniche
e televisive in tecnica
digitale, uno stesso
fornitore di contenuti, anche
attraverso società
qualificabili come
controllate o collegate ai
sensi dell'articolo 2, commi
17 e 18, della legge 31
luglio 1997, n. 249, non può
essere titolare di
autorizzazioni che consentano
di diffondere più del 20 per
cento del totale dei
programmi televisivi o più
del 20 per cento dei
programmi radiofonici
irradiabili su frequenze
terrestri in ambito nazionale
mediante le reti previste dal
medesimo piano. |
1. Identico. |
2. Fermo restando
il divieto di costituzione di
posizioni dominanti nei
singoli mercati che
compongono il sistema
integrato delle
comunicazioni, i soggetti
tenuti all'iscrizione nel
registro degli operatori di
comunicazione costituito ai
sensi dell'articolo 1, comma
6, lettera a), numero
5), della legge 31 luglio
1997, n. 249, non
possono né direttamente,
né attraverso soggetti
controllati o collegati ai
sensi dell'articolo 2, commi
17 e 18, della citata legge
n. 249 del 1997, conseguire
ricavi superiori al 20 per
cento delle risorse
complessive del settore
integrato delle
comunicazioni. |
2. Fermo restando il
divieto di costituzione di
posizioni dominanti nei
singoli mercati che
compongono il sistema
integrato delle
comunicazioni, i soggetti
tenuti all'iscrizione nel
registro degli operatori di
comunicazione costituito ai
sensi dell'articolo 1, comma
6, lettera a), numero
5), della legge 31 luglio
1997, n. 249, non possono né
direttamente, né attraverso
soggetti controllati o
collegati ai sensi
dell'articolo 2, commi 17 e
18, della citata legge n. 249
del 1997, conseguire ricavi
superiori al 20 per cento
deiricavi complessivi
del settore integrato delle
comunicazioni. |
3. I ricavi di cui
al comma 2 sono quelli
derivanti dal finanziamento
del servizio pubblico
radiotelevisivo al netto dei
diritti dell'erario, da
pubblicità nazionale e
locale, da sponsorizzazioni,
da televendite, dagli
investimenti di enti ed
imprese in altre attività
finalizzate alla promozione
dei propri prodotti o
servizi, da convenzioni con
soggetti pubblici, da
provvidenze pubbliche, da
offerte televisive a
pagamento, da vendite di
beni, servizi e abbonamenti
relativi ai settori indicati
alla lettera g) del
comma 1 dell'articolo
2. |
3. I ricavi di cui al
comma 2 sono quelli derivanti
dal finanziamento del
servizio pubblico
radiotelevisivo al netto dei
diritti dell'erario, da
pubblicità nazionale e
locale, da sponsorizzazioni,
da televendite, dagli
investimenti di enti ed
imprese in attività di
comunicazione attraverso la
pubblicità diretta e attività
di maggiore diffusione del
prodotto realizzata al punto
vendita, da convenzioni con
soggetti pubblici, da
provvidenze pubbliche, da
offerte televisive a
pagamento, dagli abbonamenti
e dalla vendita di quotidiani
e periodici inclusi i pro
dotti librari e fonografici
commercializzati in allegato,
nonché dalle agenzie di
stampa, dall'editoria
elettronica e annuaristica,
da |
INTERNET e dalla
utilizzazione delle opere
cinematografiche nelle
diverse forme di fruizione
del pubblico. |
4. Gli organismi di
telecomunicazioni previsti
dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, i cui ricavi nel
mercato dei servizi di
telecomunicazioni, come
definiti dal medesimo
regolamento, sono superiori
al 40 per cento dei ricavi
complessivi di quel mercato
non possono conseguire nel
settore integrato delle
comunicazioni ricavi
superiori al 10 per cento del
settore medesimo. |
4. Identico. |
5. All'articolo 2,
comma 7, primo periodo, della
legge 31 luglio 1997, n. 249,
le parole: "ed avendo
riguardo ai criteri indicati
nei commi 1 e 8" sono
soppresse. |
5. Identico. |
6. I soggetti che
esercitano l'attività
televisiva in ambito
nazionale attraverso più di
una rete non possono, prima
del 31 dicembre 2008,
acquisire partecipazioni in
imprese editrici di giornali
quotidiani o partecipare alla
costituzione di nuove imprese
editrici di giornali
quotidiani. Il divieto si
applica anche alle imprese
controllate, controllanti o
collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice
civile. |
6. I soggetti che
esercitano l'attività
televisiva in ambito
nazionale attraverso più di
una rete non possono, prima
del 31 dicembre 2010,
acquisire partecipazioni in
imprese editrici di giornali
quotidiani o partecipare alla
costituzione di nuove imprese
editrici di giornali
quotidiani. Il divieto si
applica anche alle imprese
controllate, controllanti o
collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice
civile. |
7. Secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come sostituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e fermi restando i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario indicati nella legge 6 agosto 1990, n. 223, all'articolo 8 della medesima legge n.223 del 1990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
7. Identico. |
a) al comma 7, la
parola: "messaggi" è
sostituita dalla seguente:
"spot"; b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: "se comprende forme di pubblicità" sono inserite le seguenti: "diverse dagli spot pubblicitari" e le parole: "le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "gli spot pubblicitari" e, al secondo periodo, la parola: "offerte" è sostituita dalle seguenti: "pubblicità diverse dagli spot pubblicitari". |
8. L'articolo 10
della legge 7 marzo 2001,
n.62, è sostituito dal
seguente: |
8. Identico. |
"Art. 10. - (Messaggi
pubblicitari di promozione
del libro e della lettura). -
1. I messaggi pubblicitari
facenti parte di iniziative,
promosse da istituzioni,
enti, associazioni di
categoria, produttori
editoriali e librai, volte a
sensibilizzare l'opinione
pubblica nei confronti del
libro e della lettura,
trasmessi gratuitamente o a
condizioni di favore da
emittenti televisive e
radiofoniche pubbliche e
private, non sono considerati
ai fini del calcolo dei
limiti massimi di cui
all'articolo 8 della legge 6
agosto 1990, n.223, e
successive
modificazioni". |
PRINCI'PI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA |
PRINCI'PI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA |
|
|
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
previa intesa con l'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni e acquisizione
dei pareri di cui al comma 3,
un decreto legislativo
recante il testo unico delle
disposizioni legislative in
materia di radiotelevisione,
denominato "testo unico della
radiotelevisione",
coordinandovi le norme
vigenti e apportando alle
medesime le integrazioni,
modificazioni e abrogazioni
necessarie al loro
coordinamento o per
assicurarne la migliore
attuazione, nel rispetto
della Costituzione, delle
norme di diritto
internazionale vigenti
nell'ordinamento interno e
degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea e alle
Comunità europee. |
Identico. |
2. Le regioni
esercitano la potestà
legislativa concorrente in
materia di emittenza
radiotelevisiva in ambito
regionale o provinciale
nel rispetto dei
princìpi |
fondamentali contenuti
nel Capo I e sulla base
dei seguenti princìpi,
come indicati nel testo
unico di cui al comma
1: a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze; b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali; c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale; d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare |
riguardo ai giornalisti
iscritti all'Albo
professionale, e degli indici
di ascolto rilevati; il
titolare della licenza di
operatore di rete televisiva
in tecnica digitale in ambito
locale, qualora abbia
richiesto una o più
autorizzazioni per lo
svolgimento dell'attività di
fornitura di cui alla lettera
b), ha diritto a
ottenere almeno
un'autorizzazione che
consenta di irradiare nel
blocco di programmi
televisivi numerici di cui
alla licenza rilasciata; e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale; f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della legittimazione a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui alla lettera e), nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa; ulteriori princìpi fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche. |
3. Lo schema del
decreto legislativo di cui ai
commi 1 e 2, dopo
l'acquisizione del parere
della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito
denominata "Conferenza
Stato-regioni", è trasmesso
alle Camere per
l'acquisizione del parere da
parte delle competenti
Commissioni parlamentari,
compreso quello della
Commissione parlamentare per
le questioni regionali, da
rendere entro sessanta giorni
dall'assegnazione alle
Commissioni medesime.
Acquisiti tali pareri, il
Governo ritrasmette il testo,
con le proprie osservazioni e
con le eventuali
modificazioni, alla
Conferenza Stato-regioni e
alle Camere per il parere
definitivo, da rendere,
rispettivamente, entro trenta
e sessanta giorni. 4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia. |
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE |
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE |
|
|
1. Il servizio pubblico
generale radiotelevisivo è
affidato per concessione a
una società per azioni, che
lo svolge sulla base di un
contratto nazionale di
servizio stipulato con il
Ministero delle comunicazioni
e di contratti di servizio
regionali e, per le province
autonome di Trento e di
Bolzano, provinciali, con i
quali sono individuati i
diritti e gli obblighi della
società concessionaria. Tali
contratti sono rinnovati ogni
tre anni. |
1. Identico. |
2. Il servizio
pubblico generale
radiotelevisivo, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4,
comunque garantisce: |
2. Identico: |
a) la
diffusione di tutte le
trasmissioni televisive e
radiofoniche di pubblico
servizio della società
concessionaria con copertura
integrale del territorio
nazionale, per quanto
consentito dallo stato della
scienza e della tecnica; |
a)
identica; |
b) un numero
adeguato di ore di
trasmissioni televisive e
radiofoniche dedicate
all'educazione,
all'informazione, alla
formazione, alla promozione
culturale, con particolare
riguardo alla valorizzazione
delle opere teatrali,
cinematografiche,
televisive, anche in
lingua originale, e musicali
riconosciute di alto livello
artistico o maggiormente
innovative; tale numero di
ore è definito ogni tre anni
con deliberazione
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e, per
l'anno 2003, è stabilito in
tremila ore per le
trasmissioni televisive in
chiaro e in altrettante ore
per le trasmissioni
radiofoniche; dal computo
di tali ore sono escluse le
trasmissioni di
intrattenimento per i
minori; |
b) un numero
adeguato di ore di
trasmissioni televisive e
radiofoniche dedicate
all'educazione,
all'informazione, alla
formazione, alla promozione
culturale, con particolare
riguardo alla valorizzazione
delle opere teatrali,
cinematografiche, televisive,
anche in lingua originale, e
musicali riconosciute di alto
livello artistico o
maggiormente innovative; tale
numero di ore è definito ogni
tre anni con deliberazione
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni; dal
computo di tali ore sono
escluse le trasmissioni di
intrattenimento per i
minori; |
c) la diffusione
delle trasmissioni di cui
alla lettera b), in
modo proporzionato, in tutte
le fasce orarie, anche di
maggiore ascolto, e su tutti
i programmi televisivi e
radiofonici; |
c) identica; |
d) l'accesso alla
programmazione, nei limiti e
secondo le modalità indicati
dalla legge, in favore dei
partiti e dei gruppi
rappresentati in Parlamento e
in assemblee e consigli
regionali, delle
organizzazioni associative
delle autonomie locali, dei
sindacati nazionali, delle
confessioni religiose, dei
movimenti politici, degli
enti e delle associazioni
politici e culturali, delle
associazioni nazionali del
movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute,
delle associazioni di
promozione sociale iscritte
nei registri nazionale e
regionali, dei gruppi etnici
e linguistici e degli altri
gruppi di rilevante interesse
sociale che ne facciano
richiesta; |
d) identica; |
e) la
costituzione di una società
per la produzione, la
distribuzione e la |
e) identica; |
trasmissione di programmi
radiotelevisivi all'estero,
finalizzati alla conoscenza e
alla valorizzazione della
lingua, della cultura e
dell'impresa italiane
attraverso l'utilizzazione
dei programmi e la diffusione
delle più significative
produzioni del panorama
audiovisivo nazionale; |
f) la diffusione
di trasmissioni radiofoniche
e televisive in lingua
tedesca e ladina per la
provincia autonoma di
Bolzano, in lingua ladina
per la provincia autonoma di
Trento, in lingua francese
per la regione autonoma Valle
d'Aosta e in lingua slovena
per la regione autonoma
Friuli Venezia Giulia; |
f) identica; |
g) la
trasmissione gratuita dei
messaggi di utilità sociale
ovvero di interesse pubblico
che siano richiesti dalla
Presidenza del Consiglio dei
ministri e la trasmissione di
adeguate informazioni sulla
viabilità delle strade e
delle autostrade italiane; |
g) identica; |
h) la
trasmissione, in orari
appropriati, di contenuti
destinati specificamente ai
minori, che tengano conto
delle esigenze e della
sensibilità della prima
infanzia e dell'età
evolutiva; |
h) identica; |
i) la
conservazione degli archivi
storici radiofonici e
televisivi, garantendo
l'accesso del pubblico agli
stessi; |
i) identica; |
l) la
destinazione di una quota non
inferiore al 15 per cento dei
ricavi complessivi annui alla
produzione di opere europee,
ivi comprese quelle
realizzate da produttori
indipendenti; tale quota
trova applicazione a partire
dal contratto di servizio
stipulato dopo la data di
entrata in vigore della
presente legge; |
l) identica; |
m) la
realizzazione nei termini
previsti dalla presente legge
delle infrastrutture per la
trasmissione
radiotelevisiva su
frequenze terrestri in
tecnica digitale; |
m) identica; |
n) la
realizzazione di servizi
interattivi digitali di
pubblica utilità; |
n) identica; |
o) il rispetto
dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti
dall'articolo 8, comma 6,
della legge 6 agosto 1990, n.
223; |
o) identica; |
p)
l'articolazione della società
concessionaria in una o più
sedi nazionali e in sedi in
ciascuna regione e, per la
regione Trentino-Alto Adige,
nelle province autonome di
Trento e di Bolzano; |
p)
identica; |
q) l'adozione di
idonee misure di tutela delle
persone portatrici di
handicap sensoriali in
attuazione dell'articolo 4,
comma 2; |
q) identica; |
r) la
valorizzazione e il
potenziamento dei centri di
produzione decentrati, in
particolare per le finalità
di cui alla lettera b)
e per le esigenze di
promozione delle culture e
degli strumenti linguistici
locali; |
r) identica; |
s) la
realizzazione di attività di
insegnamento a distanza. |
s) identica. |
3. Le sedi regionali o,
per le province autonome di
Trento e di Bolzano, le sedi
provinciali della società
concessionaria del servizio
pubblico generale
radiotelevisivo operano in
regime di autonomia
finanziaria e contabile in
relazione all'attività di
adempimento degli obblighi di
pubblico servizio affidati
alle stesse. |
3. Identico. |
4. Con deliberazione
adottata d'intesa
dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e dal
Ministro delle comunicazioni
prima di ciascun rinnovo
triennale del contratto
nazionale di servizio sono
fissate le linee-guida sul
contenuto degli ulteriori
obblighi del servizio
pubblico generale
radiotelevisivo, definite in
relazione allo sviluppo dei
mercati, al progresso
tecnologico e alle mutate
esigenze culturali, nazionali
e locali. |
4. Identico. |
5. Alla società cui è
affidato mediante concessione
il servizio pubblico generale
radiotelevisivo è consentito
lo svolgimento, direttamente
o attraverso società
collegate, di attività
commerciali ed editoriali,
connesse alla diffusione di
immagini, suoni e dati,
nonché di altre attività
correlate, purché esse non
risultino di pregiudizio al
migliore svolgimento dei
pubblici servizi concessi e
concorrano alla equilibrata
gestione aziendale. |
5. Identico. |
|
|
1. Al fine di consentire
la determinazione del costo
di fornitura del servizio
pubblico generale
radiotelevisivo, coperto dal
canone di abbonamento di cui
al regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4
giugno 1938, n. 880, e
successive modificazioni, e
di assicurare la trasparenza
e la responsabilità
nell'utilizzo del
finanziamento pubblico, la
società concessionaria
predispone il bilancio di
esercizio indicando in una
contabilità separata i ricavi
derivanti dal gettito del
canone e gli oneri sostenuti
nell'anno solare precedente
per la fornitura del suddetto
servizio, sulla base di uno
schema approvato
dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni,
imputando o attribuendo i
costi sulla base di princìpi
di contabilità applicati in
modo coerente e
obiettivamente giustificati e
definendo con chiarezza i
princìpi di contabilità
analitica secondo cui vengono
tenuti conti separati. Ogni
qualvolta vengano utilizzate
le stesse risorse di
personale, apparecchiature o
impianti fissi o risorse di
altra natura, per assolvere i
compiti di servizio pubblico
generale e per altre
attività, i costi relativi
devono essere ripartiti sulla
base della differenza tra i
costi complessivi della
società considerati
includendo o escludendo le
attività di servizio
pubblico. Il bilancio, entro
trenta giorni
dall'approvazione, è
trasmesso all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
e al Ministero delle
comunicazioni. |
Identico. |
2. La contabilità
separata tenuta ai sensi del
comma 1 è soggetta a
controllo da parte di una
società di revisione nominata
dalla società concessionaria
e scelta dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
tra quante risultano iscritte
all'apposito albo tenuto
presso la Commissione
nazionale per le società e la
borsa ai sensi dell'articolo
161 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
All'attività della società di
revisione si applicano le
norme di cui alla sezione |
IV del capo II del titolo
III della parte IV del citato
testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. 3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1^ gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica. 4. E' fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo. |
|
|
1. In conformità a quanto
stabilito nella comunicazione
della Commissione delle
Comunità europee 2001/C
320/04, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee C 320
del 15 novembre 2001,
relativa all'applicazione
delle norme sugli aiuti di
Stato al servizio pubblico di
radiodiffusione, è affidato
all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni il
compito di verificare che il
servizio pubblico generale
radiotelevisivo venga
effettivamente prestato ai
sensi delle disposizioni di
cui alla presente legge, del
contratto nazionale di
servizio e degli specifici
contratti di servizio
conclusi con le regioni e con
le province autonome di
Trento e di Bolzano, |
Identico. |
tenendo conto anche dei
parametri di qualità del
servizio e degli indici di
soddisfazione degli utenti
definiti nel contratto
medesimo. 2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa. 3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. 4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. 5. I funzionari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 6. Con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od omettono, senza giu stificato motivo, di fornire le informazioni |
o di esibire i documenti
ovvero alla sanzione
amministrativa pecuniaria
fino a 50 mila euro se
forniscono informazioni o
esibiscono documenti non
veritieri. Sono fatte salve
le diverse sanzioni previste
dall'ordinamento vigente. 7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. 8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni. 9. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale. |
|
|
1. La concessione del
servizio pubblico generale
radiotelevisivo è affidata,
per la |
1. Identico. |
durata di dodici anni
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
alla RAI-Radiotelevisione
italiana Spa. |
2. Per quanto non sia
diversamente previsto dalla
presente legge la
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa è assoggettata alla
disciplina generale delle
società per azioni, anche per
quanto concerne
l'organizzazione e
l'amministrazione. |
2. Identico. |
3. Il consiglio di
amministrazione della
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa, composto da nove membri,
è nominato dall'assemblea. Il
consiglio, oltre a essere
organo di amministrazione
della società, svolge anche
funzioni di controllo e di
garanzia circa il corretto
adempimento delle finalità e
degli obblighi del servizio
pubblico generale
radiotelevisivo. |
3. Identico. |
4. Possono essere
nominati membri del consiglio
di amministrazione i soggetti
aventi i requisiti per la
nomina a giudice
costituzionale ai sensi
dell'articolo 135, secondo
comma, della Costituzione o,
comunque, persone di
riconosciuto prestigio e
competenza professionale e
di notoria indipendenza di
comportamenti, che si siano
distinte in attività
economiche, scientifiche,
giuridiche, della cultura
umanistica o della
comunicazione sociale,
maturandovi significative
esperienze manageriali. Ove
siano lavoratori dipendenti
vengono, a richiesta,
collocati in aspettativa non
retribuita per la durata del
mandato. Il mandato dei
membri del consiglio di
amministrazione dura tre anni
e i membri sono rieleggibili
una sola volta. |
4. Identico. |
5. La nomina del
presidente del consiglio di
amministrazione è effettuata
dal consiglio nell'ambito dei
suoi membri e diviene
efficace dopo l'acquisizione
del parere favorevole,
espresso a maggioranza
dei due terzi dei suoi
componenti, della Commissione
parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi. |
5. Identico. |
6. L'elezione degli
amministratori avviene
mediante voto di lista. A
tale fine l'assemblea è
convocata con preavviso, da
pubblicare ai sensi
dell'articolo 2366 del codice
civile non meno di trenta
giorni prima di quello
fissato per l'adunanza; a
pena di nullità delle
deliberazioni ai sensi
dell'articolo 2379 del codice
civile, l'ordine |
6. Identico. |
del giorno pubblicato
deve contenere tutte le
materie da trattare, che non
possono essere modificate o
integrate in sede
assembleare; le liste possono
essere presentate da soci che
rappresentino almeno lo 0,5
per cento delle azioni aventi
diritto di voto
nell'assemblea ordinaria e
sono rese pubbliche, mediante
deposito presso la sede
sociale e annuncio su tre
quotidiani a diffusione
nazionale, di cui due
economici, rispettivamente,
almeno venti giorni e dieci
giorni prima dell'adunanza.
Salvo quanto previsto dal
presente articolo in
relazione al numero massimo
di candidati della lista
presentata dal Ministero
dell'economia e delle
finanze, ciascuna lista
comprende un numero di
candidati pari al numero di
componenti del consiglio da
eleggere. Ciascun socio
avente diritto di voto può
votare una sola lista. Nel
caso in cui siano state
presentate più liste, i voti
ottenuti da ciascuna lista
sono divisi per numeri interi
progressivi da uno al numero
di candidati da eleggere; i
quozienti così ottenuti sono
assegnati progressivamente ai
candidati di ciascuna lista
nell'ordine dalla stessa
previsto e si forma un'unica
graduatoria nella quale i
candidati sono ordinati sulla
base del quoziente ottenuto.
Risultano eletti coloro che
ottengono i quozienti più
elevati. In caso di parità di
quoziente, risulta eletto il
candidato della lista i cui
presentatori detengano la
partecipazione azionaria
minore. Le procedure di cui
al presente comma si
applicano anche all'elezione
del collegio sindacale. |
7. Il rappresentante
del Ministero dell'economia e
delle finanze nell'assemblea,
in sede di nomina dei membri
del consiglio di
amministrazione e fino alla
completa alienazione della
partecipazione dello Stato,
presenta una autonoma lista
di candidati, indicando un
numero massimo di candidati
proporzionale al numero di
azioni di cui è titolare lo
Stato. Tale lista è
formulata sulla base delle
delibere della Commissione
parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi e
delle indicazioni del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'immediata
presentazione secondo le
modalità e i criteri
proporzionali di cui al comma
9. |
7. Identico. |
8. Il rappresentante
del Ministero dell'economia e
delle finanze, nelle
assemblee della società
concessionaria convocate per
l'assunzione di deliberazioni
di revoca o che comportino la
revoca o la promozione di
azione di responsabilità nei
confronti degli
amministratori, esprime il
voto in conformità alla
deliberazione della
Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi
radiotelevisivi
comunicata al Ministero
medesimo. |
8. Identico. |
9. Fino a che il
numero delle azioni alienato
non superi la quota del 10
per cento del capitale della
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa, in considerazione dei
rilevanti ed imprescindibili
motivi di interesse generale
connessi allo svolgimento del
servizio pubblico generale
radiotelevisivo da parte
della concessionaria, ai fini
della formulazione dell'unica
lista di cui al comma 7, la
Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi
radiotelevisivi indica sette
membri eleggendoli con il
voto limitato a uno; i
restanti due membri, tra cui
il presidente, sono invece
indicati dal socio di
maggioranza. La nomina del
presidente diviene efficace
dopo l'acquisizione del
parere favorevole, espresso a
maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti, della
Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi
radiotelevisivi. In caso di
dimissioni o impedimento
permanente del presidente o
di uno o più membri, i nuovi
componenti sono nominati con
le medesime procedure del
presente comma entro i trenta
giorni successivi alla
comunicazione formale delle
dimissioni presso la medesima
Commissione. |
9. Identico. |
10. Le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 9 entrano
in vigore a decorrere dal 28
febbraio 2004. Ove,
anteriormente alla predetta
data, sia necessario
procedere alla nomina del
consiglio di amministrazione,
per scadenza naturale del
mandato o per altra causa, a
ciò si provvede secondo le
procedure di cui ai commi 7 e
9. |
10. Le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 9 entrano
in vigore il novantesimo
giorno successivo alla data
di chiusura della prima
offerta pubblica di vendita,
effettuata ai sensi
dell'articolo 21, comma 3.
Ove, anteriormente alla
predetta data, sia necessario
procedere alla nomina del
consiglio di amministrazione,
per scadenza naturale del
mandato o per altra causa, a
ciò si provvede secondo le
procedure di cui ai commi 7 e
9. |
|
|
1. Entro il 31 dicembre
2003 è completata la fusione
per incorporazione della
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa nella società
RAI-Holding Spa. Ai
fini di tale operazione, i
termini di cui agli articoli
2501-bis, ultimo comma,
2501-sexies, primo
comma, e 2503, primo comma,
del codice civile, sono
dimezzati. Le licenze,
autorizzazioni e concessioni
di cui è titolare la
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa saranno, per effetto
della presente legge,
trasferite di pieno diritto
alla società incorporante,
senza necessità di ulteriori
provvedimenti. |
1. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge è completata la
fusione per incorporazione
della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa nella società
RAI-Holding Spa. Ai
fini di tale operazione, i
termini di cui agli articoli
2501-bis, ultimo comma,
2501-sexies, primo
comma, e 2503, primo comma,
del codice civile, sono
dimezzati. Le licenze,
autorizzazioni e concessioni
di cui è titolare la
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa saranno, per effetto
della presente legge,
trasferite di pieno diritto
alla società incorporante,
senza necessità di ulteriori
provvedimenti. |
2. Per effetto
dell'operazione di fusione di
cui al comma 1, la società
RAI-Holding Spa assume
la denominazione sociale di
"RAI-Radiotelevisione
italiana Spa" e il consiglio
di amministrazione della
società incorporata assume le
funzioni di consiglio di
amministrazione della società
risultante dalla fusione. Le
disposizioni della presente
legge relative alla
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa si intenderanno riferite
alla società risultante
dall'operazione di
fusione. |
2. Identico. |
3. Entro il 31 gennaio
2004 è avviato il
procedimento per
l'alienazione della
partecipazione dello Stato
nella RAI-Radiotelevisione
italiana Spa come risultante
dall'operazione di fusione di
cui al comma 1. Tale
alienazione avviene mediante
offerta pubblica di vendita,
in conformità al testo unico
di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, e
relativi regolamenti
attuativi, e al decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni. Con
una o più deliberazioni del
Comitato interministeriale
per la programmazione
economica sono definiti i
tempi, le modalità di
presentazione, le condizioni
e gli altri elementi
dell'offerta o delle offerte
pubbliche di vendita di cui
al presente comma. |
3. Entro quattro
mesi dalla data di
completamento della fusione
per incorporazione di cui al
comma 1 è avviato il
procedimento per
l'alienazione della
partecipazione dello Stato
nella RAI-Radiotelevisione
italiana Spa come risultante
dall'operazione di fusione di
cui al comma 1. Tale
alienazione avviene mediante
offerta pubblica di vendita,
in conformità al testo unico
di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, e
relativi regolamenti
attuativi, e al decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni. Con
una o più deliberazioni del
Comitato interministeriale
per la programmazione
economica sono definiti i
tempi, le modalità di
presentazione, le condizioni
e gli altri elementi
dell'offerta o delle |
offerte pubbliche di
vendita di cui al presente
comma. |
4. Una quota delle
azioni alienate è riservata
agli aderenti all'offerta che
dimostrino di essere in
regola da almeno un anno con
il pagamento del canone di
abbonamento di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n.
880, e successive
modificazioni. Tali azioni
non possono essere alienate
prima di diciotto mesi dalla
data di acquisto. |
4. Identico. |
5. In considerazione
dei rilevanti e
imprescindibili motivi di
interesse generale e di
ordine pubblico connessi alla
concessione del servizio
pubblico generale
radiotelevisivo affidata alla
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa, è inserita nello statuto
della società la clausola di
limitazione del possesso
azionario prevista
dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474,
prevedendosi il limite
massimo del possesso dell'uno
per cento delle azioni aventi
diritto di voto per tutti i
soggetti indicati dal
medesimo comma 1. Sono,
inoltre, vietati i patti di
sindacato di voto o di
blocco, o comunque gli
accordi relativi alla
modalità di esercizio dei
diritti inerenti alle azioni
della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, che
intercorrano tra soggetti
titolari, anche mediante
soggetti controllati,
controllanti o collegati, di
una partecipazione
complessiva superiore al
limite di possesso azionario
del 2 per cento, riferito
alle azioni aventi diritto di
voto, o la presentazione
congiunta di liste da parte
di soggetti in tale
posizione. Tali clausole sono
di diritto inserite nello
statuto della società, non
sono modificabili e restano
efficaci senza limiti di
tempo. |
5. Identico. |
6. Fino al 31 dicembre
2005 è vietata la cessione da
parte della
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa di rami d'azienda. |
6. Identico. |
7. I proventi
derivanti dalle operazioni di
collocamento sul mercato di
azioni ordinarie della
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa sono destinati per il 75
per cento al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di
Stato, di cui alla legge 27
ottobre 1993, n.432, e
successive modificazioni.
La |
7. I proventi
derivanti dalle operazioni di
collocamento sul mercato di
azioni ordinarie della
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa sono destinati per il 75
per cento al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di
Stato, di cui alla legge 27
ottobre 1993, n.432, e
successive modificazioni.
La |
restante quota è destinata
al finanziamento degli
incentivi all'acquisto e alla
locazione finanziaria di cui
all'articolo 25, comma
6. |
restante quota è destinata
al finanziamento degli
incentivi all'acquisto e alla
locazione finanziaria di cui
all'articolo 25, comma
7. |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E |
|
|
1. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
definisce il programma di
attuazione del piano
nazionale di assegnazione
delle frequenze radiofoniche
e televisive in tecnica
digitale, valorizzando la
sperimentazione e osservando
criteri di gradualità e di
salvaguardia del servizio, a
tutela dell'utenza. |
Identico. |
2. Alle controversie
in materia di applicazione di
piani di frequenze e in
materia di accesso alle
infrastrutture si applica la
disposizione dell'articolo 1,
comma 11, della legge 31
luglio 1997, n. 249. |
|
|
1. Fino all'attuazione
del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica
digitale, i soggetti
esercenti a qualunque titolo
attività di radiodiffusione
televisiva in ambito
nazionale e locale in
possesso dei requisiti
previsti per ottenere
l'autorizzazione per la
sperimentazione delle
trasmissioni in tecnica
digitale terrestre, ai sensi
dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, possono
effettuare, anche attraverso
la ripetizione simultanea dei
programmi già diffusi in
tecnica analogica, le
predette sperimentazioni fino
alla completa conversione
delle reti, |
1. Identico. |
nonché richiedere, a
decorrere dalla data di
entrata in vigore della
presente legge e nei limiti e
nei termini previsti dal
regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale, di cui alla
deliberazione dell'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni 15 novembre
2001, n. 435/01/CONS,
pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2001, e successive
modificazioni, le licenze e
le autorizzazioni per avviare
le trasmissioni in tecnica
digitale terrestre. |
2. La sperimentazione
delle trasmissioni in tecnica
digitale può essere
effettuata sugli impianti
legittimamente operanti in
tecnica analogica alla data
di entrata in vigore della
presente legge. |
2. Identico. |
3. Ai fini della
realizzazione delle reti
digitali sono consentiti i
trasferimenti di impianti o
di rami di azienda tra i
soggetti che esercitano
legittimamente l'attività
televisiva in ambito
nazionale o locale, a
condizione che le
acquisizioni operate siano
destinate alla diffusione in
tecnica digitale. |
3. Identico. |
4. In caso di
indebita occupazione delle
frequenze televisive che
possono essere utilizzate per
la sperimentazione di
trasmissioni televisive
digitali terrestri e di
servizi interattivi ai sensi
dell'articolo 41, comma 7,
della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, si applica quanto
previsto dall'articolo 195
del testo unico delle
disposizioni legislative in
materia postale, di
bancoposta e di
telecomunicazioni, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973,
n.156, e successive
modificazioni. |
4. Identico. |
5. A decorrere dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, la
licenza di operatore di rete
televisiva è rilasciata, su
domanda, ai soggetti che
esercitano legittimamente
l'attività di diffusione
televisiva, in virtù di
titolo concessorio ovvero per
il generale assentimento di
cui al comma 1, qualora
dimostrino di avere raggiunto
una copertura non inferiore
al 50 per cento della
popolazione o del bacino
locale. |
5. Identico. |
6. I soggetti
richiedenti la licenza di
operatore di rete televisiva
devono assu mere, con
specifica dichiarazione
contenuta |
6. Identico. |
nella domanda,
l'obbligo di osservare le
disposizioni che saranno
stabilite nel provvedimento
previsto dall'articolo 29 del
regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale, di cui alla
deliberazione dell'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni 15 novembre
2001, n. 435/01/CONS,
pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2001, e successive
modificazioni. |
7. La domanda
per ottenere il rilascio di
licenza di operatore di rete
televisiva in ambito
nazionale può essere
presentata anche dai soggetti
legittimamente operanti in
ambito locale che dimostrino
di essere in possesso dei
requisiti previsti per il
rilascio di licenza di
operatore di rete televisiva
in ambito nazionale e si
impegnino a raggiungere,
entro sei mesi dalla
domanda, una copertura non
inferiore al 50 per cento
della popolazione, nonché
rinuncino ai titoli
abilitativi per la diffusione
televisiva in ambito
locale. |
7. Identico. |
8. I soggetti
legittimamente operanti in
ambito locale alla data di
entrata in vigore della
presente legge, in virtù di
titolo concessorio o
autorizzativo, se titolari di
più emittenti con una
copertura comunque inferiore
al 50 per cento della
popolazione, possono
proseguire nell'esercizio
dell'attività di operatore di
rete locale. |
8. Identico. |
9. Al fine di
agevolare la conversione del
sistema dalla tecnica
analogica alla tecnica
digitale la diffusione dei
programmi radiotelevisivi
prosegue con l'esercizio
degli impianti legittimamente
in funzione alla data di
entrata in vigore della
presente legge. Il repertorio
dei siti di cui al piano
nazionale di assegnazione
delle frequenze per la
diffusione radiotelevisiva
resta utilizzabile ai fini
della riallocazione degli
impianti che superano o
concorrono a superare in modo
ricorrente i limiti e i
valori stabiliti in
attuazione dell'articolo 1,
comma 6, lettera a),
numero 15), della legge 31
luglio 1997, n. 249. |
9. Identico. |
10. Il Ministero delle
comunicazioni autorizza le
modificazioni
tecnico-operative idonee a
razionalizzare le reti
analogiche terrestri
esistenti e ad agevolarne la
conversione alla tecnica
digitale e, fino alla |
10. Identico. |
data di entrata in vigore
delle leggi regionali che
attribuiscono tali competenze
alla regione o alla provincia
ai sensi dell'articolo 16,
comma 2, lettera b),
autorizza le riallocazioni di
impianti necessarie per
realizzare tali finalità. |
11. Gli impianti di
diffusione e di collegamento
legittimamente eserciti
possono essere convertiti
alla tecnica digitale.
L'esercente è tenuto a darne
immediata comunicazione al
Ministero delle
comunicazioni. |
11. Identico. |
12. Tutte le frequenze
destinate al servizio di
radiodiffusione concorrono
promiscuamente allo
svolgimento dell'attività
trasmissiva in tecnica
analogica e in tecnica
digitale; sono abrogate le
norme vigenti che riservano
tre canali alla sola
sperimentazione digitale. |
12. Identico. |
13. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo
9 del regolamento
concernente la diffusione via
satellite di programmi
televisivi, di cui
all'allegato A annesso
alla deliberazione
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni 1^ marzo
2000, n.127/00/CONS,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.86 del 12
aprile 2000. |
13. Identico. |
14. Alla realizzazione
di reti digitali terrestri si
applicano, fino al 31
dicembre 2006, le
disposizioni di cui al
decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 198, e in
particolare gli articoli da 3
a 9. |
14. Alla
realizzazione di reti
digitali terrestri si
applicano, fino al 31
dicembre 2006, le
disposizioni relative alla
realizzazione di
infrastrutture di
comunicazione
elettronica. |
15. Le disposizioni
del presente articolo trovano
applicazione nel rispetto dei
princìpi stabiliti
dall'articolo 25. |
15. Identico. |
|
|
1. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni,
al fine di promuovere lo
sviluppo della diffusione
radiofonica in tecnica
digitale, adotta, sentiti il
Ministro delle comunicazioni
e le associazioni
maggiormente rappresentative
delle imprese radiofoniche,
entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, un |
1. Identico. |
regolamento secondo i
seguenti princìpi e criteri
direttivi: a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema analogico; b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di un'ampia offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale; c) previsione delle procedure e dei termini per la presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di semplificazione. I predetti titoli abilitativi potranno permettere la diffusione nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica; d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in conformità al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero; e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e corretto utilizzo delle risorse radioelettriche in relazione alla tipologia del servizio effettuato; f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica digitale anche in riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo. g) disciplina della fase di avvio dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche relativamente ai limiti al cumulo dei programmi radiofonici. |
2. Al fine di
agevolare il passaggio alla
diffusione in tecnica
digitale (T-DAB), entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, il Ministro
delle comunicazioni può
stabilire un programma con
cui sono individuate
specifiche misure di
sostegno, sentite le
associazioni maggiormente
rappresentative delle imprese
radiofoniche e la
concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo. |
2. Identico. |
3. Al fine di
agevolare il passaggio alla
diffusione in tecnica
digitale (T-DAB) si
applicano, alle imprese
radiofoniche ed ai loro
consorzi, le disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 21 dicembre 2001,
n.443, e al decreto
legislativo 4 settembre 2002,
n.198. |
3. Al fine di
agevolare il passaggio alla
diffusione in tecnica
digitale (T-DAB) si
applicano, alle imprese
radiofoniche ed ai loro
consorzi, le disposizioni di
cui al comma 14
dell'articolo 23. |
4. All'articolo
1, comma 2-quater, del
decreto-legge 23 gennaio
2001, n.5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n.66, il primo
periodo è sostituito dal
seguente: "Uno stesso
soggetto, esercente la
radiodiffusione sonora in
ambito locale, direttamente o
attraverso più soggetti tra
loro collegati o controllati,
può irradiare il segnale fino
ad una copertura massima di
quindici milioni di
abitanti". |
4. Identico. |
|
|
1. Ai fini dello
sviluppo del pluralismo
saranno rese attive, entro il
31 dicembre 2003, reti
televisive digitali
terrestri, con un'offerta di
programmi in chiaro
accessibili mediante
decoder o ricevitori
digitali. |
1. Ai fini dello
sviluppo del pluralismo
sono rese attive, entro
il 31 dicembre 2003, reti
televisive digitali
terrestri, con un'offerta di
programmi in chiaro
accessibili mediante
decoder o ricevitori
digitali. |
2. La società
concessionaria del servizio
pubblico generale
radiotelevisivo, avvalendosi
anche della riserva di
blocchi di diffusione
prevista dal decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, è tenuta a
realizzare almeno due blocchi
di diffusione su frequenze
terrestri con una copertura
del territorio nazionale che
raggiunga: |
2. Identico. |
a) entro il 1^
gennaio 2004, il 50 per cento
della popolazione; |
b) entro il 1^
gennaio 2005, il 70 per cento
della popolazione. |
3. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni,
entro i dodici mesi
successivi al 31 dicembre
2003, svolge un esame della
complessiva offerta dei
programmi televisivi digitali
terrestri allo scopo di
accertare: a) la quota
di popolazione raggiunta
dalle nuove reti digitali
terrestri; b) la
presenza sul mercato di
decoder a prezzi
accessibili; c)
l'effettiva offerta al
pubblico su tali reti anche
di programmi diversi da
quelli diffusi dalle reti
analogiche. Entro trenta
giorni dal completamento di
tale accertamento, l'Autorità
invia una relazione al
Governo e alle competenti
Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
nella quale verifica se sia
intervenuto un effettivo
ampliamento delle offerte
disponibili e del pluralismo
nel settore televisivo ed
eventualmente formula
proposte di interventi
diretti a favorire
l'ulteriore incremento
dell'offerta di programmi
televisivi digitali terrestri
e dell'accesso ai
medesimi. |
3. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni,
entro il 30 aprile
2004, svolge un esame
della complessiva offerta dei
programmi televisivi digitali
terrestri allo scopo di
accertare: a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri; b) la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili; c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche. 4. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 3, l'Autorità invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale dà conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249. |
4. La società
concessionaria di cui al
comma 2, di concerto
con il Ministero delle
comunicazioni, individua uno
o più bacini di diffusione,
di norma coincidenti con uno
o più comuni situati in aree
con difficoltà di ricezione
del segnale analogico, nei
quali avviare entro il 1^
gennaio 2005 la completa
conversione alla tecnica
digitale. |
5.
Identico. |
5. Nella fase di
transizione alla trasmissione
in tecnica digitale la
società concessionaria
assicura, comunque, la
trasmissione di tre programmi
televisivi in tecnica
analogica in chiaro e, nei
tempi e nei modi di cui al
comma 2, di tre
programmi televisivi in
tecnica digitale in
chiaro. |
6. Nella fase di
transizione alla trasmissione
in tecnica digitale la
società concessionaria
assicura, comunque, la
trasmissione di tre programmi
televisivi in tecnica
analogica in chiaro e, nei
tempi e nei modi di cui al
comma 2, di tre programmi
televisivi in tecnica
digitale in chiaro,
attuando condizioni di
effettivo pluralismo
territoriale, in particolare
ripartendo in modo
equilibrato, anche in
proporzione al numero di
abbonati, l'ideazione, la
realizzazione e la produzione
di programmi con diffusione
in ambito nazionale |
tra i centri di
produzione e le sedi
regionali. |
6. Con
regolamento, da emanare su
proposta del Ministro delle
comunicazioni, di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze, entro tre
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge
ai sensi dell'articolo 17,
commi 1 e 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono
definiti, nei limiti della
copertura finanziaria di cui
al comma 7 dell'articolo 21
della presente legge
conseguita anche mediante
cessione dei relativi crediti
futuri, gli incentivi
all'acquisto e alla locazione
finanziaria necessari per
favorire la diffusione nelle
famiglie italiane di
apparecchi utilizzabili per
la ricezione di segnali
televisivi in tecnica
digitale, in modo tale da
consentire l'effettivo
accesso ai programmi
trasmessi in tecnica
digitale. Il regolamento
di cui al presente comma può
essere attuato ovvero
modificato o integrato solo
successivamente alla
riscossione dei proventi
derivanti dall'attuazione
dell'articolo 21, comma 3,
conseguita anche mediante
cessione di crediti
futuri. |
7.
Identico. |
7. A decorrere
dalla data di entrata in
vigore della presente legge e
fino alla completa attuazione
del piano di assegnazione
delle frequenze televisive in
tecnica digitale, il limite
al numero complessivo di
programmi per ogni soggetto è
del 20 per cento ed è
calcolato sul numero
complessivo dei programmi
televisivi concessi o
irradiati anche ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, in
ambito nazionale su frequenze
terrestri indifferentemente
in tecnica analogica o in
tecnica digitale. I programmi
televisivi irradiati in
tecnica digitale possono
concorrere a formare la base
di calcolo ove raggiungano
una copertura pari al 50 per
cento della popolazione. Al
fine del rispetto del limite
del 20 per cento non sono
computati i programmi che
costituiscono la replica
simultanea di programmi
irradiati in tecnica
analogica. |
8. Ove, in base
all'accertamento svolto
dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, secondo
quanto disposto dai commi 3 e
4 risultino rispettate le
condizioni di cui al comma 3,
lettere a), b) e
c), e fino alla
completa attuazione del piano
di assegnazione delle
frequenze televisive in
tecnica digitale, il limite
al numero complessivo di
programmi per ogni soggetto è
del 20 per cento ed è
calcolato sul numero
complessivo dei programmi
televisivi concessi o
irradiati anche ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, in
ambito nazionale su frequenze
terrestri indifferentemente
in tecnica analogica o in
tecnica digitale. I programmi
televisivi irradiati in
tecnica digitale possono
concorrere a formare la base
di calcolo ove raggiungano
una copertura pari al 50 per
cento della popolazione. Al
fine del rispetto del limite
del 20 per cento non sono
computati i programmi che
costituiscono la replica
simultanea di programmi
irradiati in tecnica
analogica. |
8. Il criterio
di calcolo di cui al comma
7 si applica solo ai
soggetti i |
9. Il
criterio di calcolo di cui al
comma 8 si applica solo
ai soggetti i |
quali trasmettono in
tecnica digitale programmi
che raggiungano una copertura
pari al 50 per cento della
popolazione nazionale. |
quali trasmettono in
tecnica digitale programmi
che raggiungano una copertura
pari al 50 per cento della
popolazione nazionale. |
9. Per la
società concessionaria del
servizio pubblico generale
radiotelevisivo i programmi
irradiati in tecnica digitale
avvalendosi della riserva di
blocchi di diffusione
prevista dal decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, non
concorrono al raggiungimento
del limite di cui al comma
7. |
10. Per la
società concessionaria del
servizio pubblico generale
radiotelevisivo i programmi
irradiati in tecnica digitale
avvalendosi della riserva di
blocchi di diffusione
prevista dal decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, non
concorrono al raggiungimento
del limite di cui al comma
8. |
10.
Subordinatamente al
verificarsi delle condizioni
di cui ai commi 1 e 3 e al
conseguente effettivo
ampliamento delle offerte
disponibili e del pluralismo
nel settore televisivo
previsti dalla Corte
costituzionale, il periodo
di validità delle concessioni
e delle autorizzazioni per le
trasmissioni in tecnica
analogica in ambito
nazionale, che siano
consentite ai sensi del comma
7, e in ambito locale è
prolungato dal Ministero
delle comunicazioni, su
domanda dei soggetti
interessati, fino alla
scadenza del termine previsto
dalla legge per la
conversione definitiva delle
trasmissioni in tecnica
digitale; tale domanda può
essere presentata entro il 25
luglio 2005 dai soggetti che
già trasmettano
contemporaneamente in tecnica
digitale e, se emittenti
nazionali, con una copertura
in tecnica digitale di almeno
il 50 per cento della
popolazione nazionale. |
11.
Subordinatamente al
verificarsi delle condizioni
di cui ai commi 1 e 3 e al
conseguente effettivo
ampliamento delle offerte
disponibili e del pluralismo
nel settore televisivo
previsti dalla Corte
costituzionale, il periodo di
validità delle concessioni e
delle autorizzazioni per le
trasmissioni in tecnica
analogica in ambito
nazionale, che siano
consentite ai sensi del comma
8, e in ambito locale è
prolungato dal Ministero
delle comunicazioni, su
domanda dei soggetti
interessati, fino alla
scadenza del termine previsto
dalla legge per la
conversione definitiva delle
trasmissioni in tecnica
digitale; tale domanda può
essere presentata entro il 25
luglio 2005 dai soggetti che
già trasmettano
contemporaneamente in tecnica
digitale e, se emittenti
nazionali, con una copertura
in tecnica digitale di almeno
il 50 per cento della
popolazione nazionale. In
deroga a quanto previsto dal
comma 5 dell'articolo 23,
fino alla completa attuazione
del piano di assegnazione
delle frequenze in tecnica
digitale, non appena le
imprese di radiodiffusione
televisiva in ambito locale
dimostreranno di avere
raggiunto una copertura in
tecnica digitale pari ad
almeno il 20 per cento della
effettiva copertura in
tecnica analogica potranno
presentare domanda per
ottenere la licenza di
operatore in ambito
locale. |
11. Fino alla
scadenza del termine previsto
dalla legge per la
conversione definitiva delle
trasmissioni in tecnica
digitale, in deroga
all'articolo 5, comma 1,
lettera b), continua ad
applicarsi il |
12.
Identico. |
regime della licenza
individuale per l'attività di
operatore di rete. |
12. Al fine di
consentire la riconversione
delle tecnologie, la società
concessionaria del servizio
pubblico radiotelevi-sivo è
autorizzata a ridefinire,
entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, la
convenzione con la Presidenza
del Consiglio dei ministri
per la diffusione dei
programmi all'estero, anche
con riferimento alla
diffusione in onde medie e
corte. Alla legge 14
aprile 1975, n.103, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
13.
Identico. |
a)
all'articolo 19, primo
comma, lettera b), sono
soppresse le parole: "ad onde
corte per l'estero, ai sensi
del decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 1132, e del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1962, n.
1703"; |
b) all'articolo
20, terzo comma, sono
soppresse le parole da:
", mentre le
trasmissioni" fino alla fine
del comma. |
|
|
1. Fermo restando il
rispetto dei principi
fondamentali previsti dalla
presente legge, la regione
autonoma Valle d'Aosta e le
province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alle
finalità della presente legge
nell'ambito delle specifiche
competenze ad esse spettanti
ai sensi dello Statuto
speciale e delle relative
norme di attuazione, anche
con riferimento alle
disposizioni del titolo V
della parte seconda della
Costituzione per le parti in
cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto
a quelle già attribuite. |
Identico. |
|
|
1. Possono continuare
ad operare tutti gli
impianti, attivi alla data di
entrata in |
Identico. |
vigore della presente
legge da almeno dieci
anni, ancorché relativi a
frequenze non censite ai
sensi dell'articolo 32 della
legge 6 agosto 1990, n.223,
ovvero consentite in ritardo,
in quanto destinate a
migliorare le potenzialità
del bacino d'utenza connesso
all'impianto principale
regolarmente censito e munito
di concessione, ancorché
oggetto di provvedimento di
spegnimento o analogo,
purché: a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco; b) gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; c) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti; d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque città con popolazione superiore a 100.000 abitanti; e) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10W; f) si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare. |
|
|
1. Sono abrogate le
seguenti disposizioni: |
Identico. |
a) legge 14
aprile 1975, n. 103, ad
esclusione degli articoli 4,
6, 17, 19, 20 e 22 e dei
titoli III, IV e V, che
restano in vigore in quanto
compatibili con la presente
legge, salvo comunque quanto
previsto dall'articolo 20
della presente legge; b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67; |
c) articoli 1,
2, con esclusione del
terzo periodo del comma 2,
e 15, commi da 1 a 7,
della legge 6 agosto 1990,
n.223; d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483; e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge; f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249; g) articolo 4, comma 8, limitatamente all'ultimo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249; h) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5. |
|
|
1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
GazzettaUfficiale. |
Identico. |
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