XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 310 - 434 - 436 - 1343 - 1372 - 2486 - 2913 - 2919 - 2965 - 3035 - 3043 - 3098 - 3106 - 3184 - 3274 - 3286 - 3303 - 3447 - 3454 - 3567 - 3588 - 3689-D
TESTO RINVIATO DAL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalità).
1. La presente legge individua i princìpi generali che
informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale,
regionale e locale, e lo adegua all'avvento della tecnologia
digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione
e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa,
quali le telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed
INTERNET in tutte le sue applicazioni.
2. Sono comprese nell'ambito di applicazione della
presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di
programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso
condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi
associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze
terrestri, via cavo e via satellite.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "programmi televisivi" e "programmi
radiofonici" l'insieme, predisposto da un fornitore, dei
contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e
destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente,
mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni
mezzo; l'espressione "programmi" riportata senza
specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi
che radiofonici;
b) "programmi-dati" i servizi di informazione
costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da
reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi,
non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine
informative teletext e le pagine di dati;
c) "operatore di rete" il soggetto titolare del
diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di
comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica
digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in
onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse
frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli
utenti;
d) "fornitore di contenuti" il soggetto che ha la
responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi
televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati
destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su
frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via
satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica
e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed
editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni
e dei relativi dati;
e) "fornitore di servizi interattivi associati o
di servizi di accesso condizionato" il soggetto che fornisce,
attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso
condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi
numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla
fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di
apparati, ovvero che fornisce servizi della società
dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero
fornisce una guida elettronica ai programmi;
f) "accesso condizionato" ogni misura e sistema
tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al
servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale
autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
g) "sistema integrato delle comunicazioni" il
settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e
quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la
forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o
radiofonici; le imprese dell'editoria quotidiana, periodica,
libraria, elettronica, anche per il tramite di INTERNET; le
imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico
finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche;
le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le
modalità di diffusione;
h) "servizio pubblico generale radiotelevisivo" il
pubblico servizio esercitato su concessione nel settore
radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche
non informativa, della società concessionaria, secondo le
modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle
altre norme di riferimento;
i) "ambito nazionale" l'esercizio dell'attività di
radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata
all'ambito locale;
l) "ambito locale" l'esercizio dell'attività di
radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non
superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura
inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale;
l'ambito è denominato "regionale" o "provinciale" quando il
bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione
televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione
o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri
bacini; l'espressione "ambito locale" riportata senza
specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in
ambito regionale o provinciale;
m) "opere europee" le opere originarie:
1) di Stati membri dell'Unione europea;
2) di Stati terzi europei che siano parti della
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta
a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5
ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate da uno
o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano
prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno
o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il
contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel
costo totale della co-produzione e questa non sia controllata
da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali
Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via
esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno
o più Stati membri dell'Unione europea, da produttori
stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la
Comunità europea abbia concluso accordi nel settore
dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate
principalmente con il contributo di autori o lavoratori
residenti in uno o più Stati europei.
Art. 3.
(Princìpi fondamentali).
1. Sono princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo
la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di
comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di
espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione
e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza
limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà
e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse
opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose
e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio
culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e
locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in
particolare della dignità della persona, della promozione e
tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo
fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla
Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme
internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi
statali e regionali.
Art. 4.
(Princìpi a garanzia degli utenti).
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela
degli utenti, garantisce:
a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non
discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di
contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e
locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in
condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle
opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei
soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel
sistema delle comunicazioni;
b) la trasmissione di programmi che rispettino i
diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate
le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere
subliminale, o che contengono incitamenti all'odio comunque
motivato o che, anche in relazione all'orario di trasmissione,
possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei
minori, o che presentano scene di violenza gratuita o
insistita o efferata o pornografiche, salve le norme speciali
per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque
impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e
selettivo;
c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e
di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità
della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e
nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non
inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la
sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio
morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni
animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di
funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte
dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione con
esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora
superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli
ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;
d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che
rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale del
fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano
riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al
noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi
gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti
in relazione alla natura dell'attività dello sponsor o
all'oggetto della trasmissione;
e) la trasmissione di apposita rettifica, quando
l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o
materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché
tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a
responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon
costume;
f) la diffusione di un congruo numero di programmi
radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti
alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e
garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o
locale; la presente disposizione non si applica per la
diffusione via satellite;
g) la diffusione su programmi in chiaro, in
diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che
abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in
un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi
particolare rilevanza per la società.
2. E' favorita la ricezione da parte dei cittadini con
disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi,
prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le
associazioni di categoria.
3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche
e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della
dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identità personale, in conformità alla legislazione
vigente in materia.
Art. 5.
(Princìpi a salvaguardia del pluralismo e della
concorrenza del sistema radiotelevisivo).
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo
dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai
seguenti princìpi:
a) tutela della concorrenza nel mercato
radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel
mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di
comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la
costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del
pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente legge,
anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed
assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
b) previsione di differenti titoli abilitativi per
lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di
fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti
radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato, con la
previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di
operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti
televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di
fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di
accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta
l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con
distinto provvedimento in applicazione della deliberazione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15
novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre
2001, e successive modificazioni;
c) previsione di titoli abilitativi distinti per
lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via
cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto,
delle attività di cui alla lettera b) e previsione di
una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi,
comunque non inferiore a dodici anni per le attività su
frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di
rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo
svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera
b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito
locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze
terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o
soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di
collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari
di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito
nazionale e in ambito locale e che non possono essere
rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di
contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino
più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in
ambito locale;
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di
contenuti non riconducibili a società collegate e controllate,
rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni
tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti
riconducibili a società collegate e controllate;
2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire
gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità
trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti
autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società
controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti
di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli
operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a
condizioni di mercato nel rispetto dei princìpi e dei criteri
fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre
2001, n. 435/01/CONS;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le
informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non
riconducibili a società collegate e controllate,
esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e
commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a
società controllate o collegate o a terzi le informazioni
ottenute;
f) i fornitori di contenuti, in caso di cessione
dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo
senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme
distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il
rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto
d'autore e la libera negoziazione tra le parti;
g) obbligo di separazione contabile per le imprese
operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in
tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei
corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle
infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri
relativi al servizio pubblico generale, la valutazione
dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture
separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi,
ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica
dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che
sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di
contabilità separata per ciascuna autorizzazione;
2) l'operatore di rete in ambito televisivo
nazionale che sia anche fornitore di contenuti e fornitore
di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la
presente disposizione non si applica alle emittenti televisive
che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite
nonché ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli
operatori di rete in ambito locale;
h) diritto di tutti i fornitori di contenuti
radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di
trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse
frequenze assegnate;
i) previsione di specifiche forme di tutela
dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge.
l) la titolarità di concessione o di
autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva dà
diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di
concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di
collegamento eserciti e per le relative infrastrutture
compatibilmente con la disciplina del decreto legislativo 4
settembre 2002, n.198.
2. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, le parole: "il 5 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 10
per cento".
Art. 6.
(Princìpi generali in materia di informazione e di
ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore
radiotelevisivo).
1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da
qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di
interesse generale ed è svolta nel rispetto dei princìpi di
cui al presente capo.
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva,
comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli
avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione
delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione
dei notiziari;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o
giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire
contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze
terrestri;
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle
trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e
politica in condizioni di parità di trattamento e di
imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla
legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle
dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati
dalla legge;
e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e
tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile
allo spettatore il contenuto delle informazioni.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive
in ambito nazionale per rendere effettiva l'osservanza dei
princìpi di cui al presente capo nei programmi di informazione
e di propaganda.
4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici
compiti e obblighi di pubblico servizio che la società
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva
programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la
produzione di opere audiovisive europee realizzate da
produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la
crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la
lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità
nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla società
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è
utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei
compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa,
con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità
europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di
stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive
con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di
finanziamento pubblico in suo favore.
Art. 7.
(Princìpi generali in materia di emittenza radiotelevisiva
di ambito locale).
1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale
valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro
dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese.
Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva
tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un
terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione
del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione
televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di
autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla
diffusione in tale ambito.
3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre
concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva
all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più
di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle
emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi
restando i limiti fissati all'articolo 2, comma 1, lettera
l), è consentito di trasmettere, indipendentemente dal
numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di
servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali
sopra indicati. E' consentita la programmazione anche
unificata sino all'intero arco della giornata. Nel limite
massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate
anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza.
Fino alla completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è
consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito
locale alla data di entrata in vigore della presente legge di
proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i
predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche alle emissioni televisive provenienti da
Campione d'Italia.
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in
tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono
trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari
differenziati per non oltre un quarto delle ore di
trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree
territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è
rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente
all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita
ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in
ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali è
consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di
programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere
i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda,
nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i
collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle
medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti
di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i
transiti di servizio, per la trasmissione dati
indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo
trasmissivo, per i tele allarmi direzionali e per i
collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L'utilizzazione
di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non
comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre
quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e
televisiva locale.
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito
locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge a trasmettere televendite per
oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono
soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto
dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo,
nonché agli obblighi informativi previsti per le emittenti
televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di
contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle
emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal Ministro
delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i
criteri, secondo il principio di proporzionalità, per la
revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in
favore delle emittenti radiofoniche e televisive che
diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare
attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti
all'abuso della credulità popolare anche in considerazione
dell'attività del Comitato di controllo di cui all'articolo 3
del "Codice di autoregolamentazione in materia di televendite
e spot di televendita di beni e servizi di astrologia,
di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai
pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto,
superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi
similari", costituito in data 24 luglio 2002, e delle
eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.
6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto
1990, n. 223, le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "40 per cento".
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui
trasmissioni siano destinate unicamente al territorio
nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in
interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla
direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e
successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari
durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche,
liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite
nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni
pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla
durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata
compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite
analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o
tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a
centodieci minuti sono consentite tre interruzioni
pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni
quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai
centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo
di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura
e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla
pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del
palinsesto.
8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26
febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge
14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali
quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle
seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e periodici di
informazione e le emittenti radiotelevisive locali".
All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175,
come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999,
n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre
1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e
periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ",
attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e
le emittenti radiotelevisive locali".
9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 2001, n.430, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: ";per le emittenti radiofoniche si considerano
presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che
intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico,
ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza".
10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli
enti pubblici anche economici destinano, per fini di
comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi
di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente
impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario,
per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata
televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori
dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per
cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle
destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari,
esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.
12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici
anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per
l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui
mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per
le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione
pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di
comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli
amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli
obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di
1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente
all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della
sanzione è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si
applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422, è altresì previsto anche per i canali tematici
autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di
quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1,
lettera c), del regolamento concernente la promozione
della distribuzione e della produzione di opere europee, di
cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si
impegnano a trasmettere programmi di informazione alle
condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto-legge
n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
422 del 1993.
14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni, le parole: "il 20 per
cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale" sono
sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito locale".
15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni, le parole: "il 20 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento".
16. La trasmissione di dati e di informazioni
all'utenza di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 31
luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, può
comprendere anche la diffusione di inserzioni
pubblicitarie.
17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese
radiofoniche o televisive locali ai sensi dell'articolo
174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l'impresa
radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a
regolarizzare entro la data di entrata in vigore della
presente legge la propria posizione relativamente alla
violazione contestata: riduzione a un decimo dell'importo
minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di
importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un
ventesimo dell'importo minimo qualora le sanzioni
amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000
euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative così ridotte
dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2003. Qualora l'importo
dovuto sia superiore a 5.000 euro potrà essere corrisposto in
tre rate con scadenza 31 dicembre 2003, 28 febbraio 2004 e 30
aprile 2004.
Art. 8.
(Diffusioni interconnesse).
1. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, dopo le parole: "sei ore" sono inserite le seguenti:
"per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le
emittenti televisive. La variazione dell'orario di
trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti
autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero
delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno
quindici giorni".
2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o
interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare,
durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identità
locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna
emittente.
3. All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255,
dopo le parole: "sei ore di durata giornaliera" sono inserite
le seguenti: "per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di
durata giornaliera per le emittenti televisive".
4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito locale che intendono interconnettere sulla base di
preventive intese, ovvero previa costituzione di un
consorzio, i propri impianti al fine di diffondere
contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta
di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che
provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il
Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si
intende rilasciata.
5. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti
locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano
presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un
tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale
comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel
tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione
del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere
operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione
europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata
Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327,
nonché i programmi satellitari. In caso di eventuale
interconnessione con canali satellitari o con emittenti
televisive estere questa potrà avvenire per un tempo limitato
al 50 per cento di quello massimo stabilito per
l'interconnessione.
6. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto
divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che
contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da
quelli delle diffusioni interconnesse.
7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono
disciplinate dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n.
223, salvo quanto previsto dal presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o
interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente
carattere comunitario sempreché le stesse emittenti, durante
le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari
nei limiti previsti per le emittenti comunitarie.
L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il
beneficio di cui al presente comma.
Art. 9.
(Disposizioni in materia di risanamento
degli impianti radiotelevisivi).
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: "Ai
soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da
ordinanze di riduzione a conformità di impianti di
radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico,
ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi
periferici del Ministero delle comunicazioni piani di
risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli
impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta
giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo,
ridotte di un terzo".
Art. 10.
(Tutela dei minori
nella programmazione televisiva).
1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e
nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle
norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15,
comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti
televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei
minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori
approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni,
modifiche o adozione di nuovi documenti di
autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro
delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della
Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997,
n. 451.
2. Le emittenti televisive sono altresì tenute a
garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al
comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei
minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00
alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente
rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi
pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di
comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure
devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli
avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine
di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una
competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per
prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di
manifestazioni sportive.
3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi
radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi
pubblicitari e spot, è disciplinato con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.400, dal Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e con il Ministro per le pari opportunità, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni
di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13
dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n.223, provvede la
Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV
e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal
medesimo Comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6,
lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997,
n.249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di
inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi
comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV
e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive
modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti
dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste
dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n.223. Le sanzioni
si applicano anche se il fatto costituisce reato e
indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte
sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del
Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data
adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve
dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon
ascolto".
5. In caso di violazione delle norme in materia di
tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente
secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31
della legge 6 agosto 1990, n.223, e non secondo quelle
indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge
n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge
24 novembre 1981, n.689. Il Ministero delle comunicazioni
fornisce supporto organizzativo e logistico all'attività del
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV
e minori mediante le proprie risorse strumentali e di
personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria
prevista al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto
1990, n.223, sono elevati, in caso di violazione di norme
in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e
350.000 euro.
7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una
relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui
provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate.
Ogni sei mesi, l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per
l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n.451, una
relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua
competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con
particolare riferimento a quelle previste dal presente
articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o
osservazioni.
8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura
penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "E'
altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche
indirettamente possano comunque portare alla identificazione
dei suddetti minorenni".
9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il
Ministro dell'istruzione, del l'università e della ricerca,
con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dispone la
realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e
consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con
le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale
fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi
in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle
trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere
europee, previste dall'arti-colo 2, comma 1, della legge 30
aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di
animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché
produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla
visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di
trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 11.
(Principio di tutela della produzione
audiovisiva europea).
1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo
sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea
anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori
indipendenti, dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n.
122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte
del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su
frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a
manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità
oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a
televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto
dall'articolo 5 del citato regolamento di cui alla
deliberazione della stessa Autorità 16 marzo 1999, n.
9/1999.
Art. 12.
(Uso efficiente
dello spettro elettromagnetico).
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa
essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti
che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad
assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi
assegnate, ed in particolare a:
a) garantire l'integrità e l'efficienza della
propria rete;
b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità
alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale,
provinciale e locale;
c) evitare rischi per la salute umana, nel
rispetto della normativa nazionale e internazionale;
d) garantire la qualità dei segnali irradiati,
conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e a quelle emanate in sede
internazionale;
e) assicurare adeguata copertura del bacino
di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non
provochino interferenze con altre emissioni lecite di
radiofrequenze.
2. Il mancato rispetto dei princìpi di cui al comma 1 o,
comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate
comporta la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali
misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato le
radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato
dell'inizio del procedimento e invitato a regolarizzare la
propria attività di trasmissione, non vi provveda nel termine
di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e
aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su
tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e
pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme
copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra
soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità
con i princìpi della presente legge, e una riserva in favore
delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
4. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo
criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni
e integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in
ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le
minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome
Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province
autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono
acquisiti secondo le procedure previste dall'articolo 1 della
legge 30 aprile 1998, n. 122.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con
proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della
legislazione vigente, definisce i criteri generali per
l'installazione di reti di comunicazione elettronica,
garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle
amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità
di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di
proporzionalità e di non discriminazione.
7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi
permessi di installazione oppure per finalità di tutela del
pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza,
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con
proprio regolamento, le modalità di condivisione di
infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di
rete.
Art. 13.
(Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni).
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge,
assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona
nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche
attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM)
la cui disciplina, relativamente ad aspettative e permessi dei
loro presidenti e componenti, è demandata, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ad apposito
regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel
settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati
personali e all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato.
Capo II
TUTELA DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO
Art. 14.
(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel
sistema integrato delle comunicazioni).
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle
comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni le intese e le operazioni di
concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure
previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità
medesima, la verifica del rispetto dei princìpi enunciati
dall'articolo 15.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su
segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente,
d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai
princìpi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato
delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni
dominanti e che siano rispettati i limiti di cui all'articolo
15 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro, oltre che
dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del
sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle
dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli
indici quantitativi di diffusione dei programmi
radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere
cinematografiche o fonografiche.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora
accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel
sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella
condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di
cui all'articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo,
segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il
gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di
accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede
ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e
le intese che contrastano con i divieti di cui al presente
capo sono nulli.
5. All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31
luglio 1997, n. 249, le parole: "dalla presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "nel sistema integrato delle
comunicazioni"; all'ultimo periodo del medesimo comma le
parole: ", ai fini della presente legge," sono soppresse.
Art. 15.
(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e
alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle
comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria).
1. All'atto della completa attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e
televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di
contenuti, anche attraverso società qualificabili come
controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e
18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere
titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più
del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del
20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su
frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti
previste dal medesimo piano.
2. Fermo restando il divieto di costituzione di
posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il
sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti
all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione
costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera
a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
non possono né direttamente, né attraverso soggetti
controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e
18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi
superiori al 20 per cento delle risorse complessive del
settore integrato delle comunicazioni.
3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal
finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto
dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale, da
sponsorizzazioni, da televendite, dagli investimenti di enti
ed imprese in altre attività finalizzate alla promozione dei
propri prodotti o servizi, da convenzioni con soggetti
pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a
pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi
ai settori indicati alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 2.
4. Gli organismi di telecomunicazioni previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, i cui ricavi nel mercato dei
servizi di telecomunicazioni, come definiti dal medesimo
regolamento, sono superiori al 40 per cento dei ricavi
complessivi di quel mercato non possono conseguire nel settore
integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento
del settore medesimo.
5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge
31 luglio 1997, n. 249, le parole: "ed avendo riguardo ai
criteri indicati nei commi 1 e 8" sono soppresse.
6. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in
ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima
del 31 dicembre 2008, acquisire partecipazioni in imprese
editrici di giornali quotidiani o partecipare alla
costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.
Il divieto si applica anche alle imprese controllate,
controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile.
7. Secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi
1 e 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre
1989, come sostituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e fermi restando
i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario
indicati nella legge 6 agosto 1990, n. 223, all'articolo 8
della medesima legge n.223 del 1990, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, la parola: "messaggi" è sostituita
dalla seguente: "spot";
b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le
parole: "se comprende forme di pubblicità" sono inserite le
seguenti: "diverse dagli spot pubblicitari" e le parole:
"le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al
presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "gli
spot pubblicitari" e, al secondo periodo, la parola:
"offerte" è sostituita dalle seguenti: "pubblicità diverse
dagli spot pubblicitari".
8. L'articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n.62, è
sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Messaggi pubblicitari di promozione del
libro e della lettura). - 1. I messaggi pubblicitari
facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti,
associazioni di categoria, produttori editoriali e librai,
volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del
libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni
di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e
private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti
massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990,
n.223, e successive modificazioni".
Capo III
PRINCI'PI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL TESTO
UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE
Art. 16.
(Delega al Governo per l'emanazione
del testo unico della radiotelevisione).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto
legislativo recante il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di radiotelevisione, denominato "testo
unico della radiotelevisione", coordinandovi le norme vigenti
e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e
abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne
la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle
norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento
interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee.
2. Le regioni esercitano la potestà legislativa
concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito
regionale o provinciale nel rispetto dei princìpi
fondamentali contenuti nel Capo I e sulla base dei
seguenti princìpi, come indicati nel testo unico di cui al
comma 1:
a) previsione che la trasmissione di programmi per
la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito
regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza
previste per detti servizi dal vigente regolamento delle
radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali,
della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale,
nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione
delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli
enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei
provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori
necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale
di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti
disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di
reti e di impianti, nel rispetto dei princìpi di non
discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della
salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del
paesaggio e delle bellezze naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della
provincia delle competenze in ordine al rilascio delle
autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di
servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato destinati alla diffusione in ambito,
rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli
abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo
criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica
del soggetto richiedente, della qualità della programmazione
prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della
pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione
effettuate, della qualità dei programmi, delle quote
percentuali di spettacoli e di servizi informativi
autoprodotti, del personale dipendente, con particolare
riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e
degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di
operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito
locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per
lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera
b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che
consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi
numerici di cui alla licenza rilasciata;
e) definizione, da parte della legislazione
regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la
società concessionaria del servizio pubblico generale di
radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete
di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in
ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di
Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei princìpi di
cui alla presente legge; è, comunque, garantito un adeguato
servizio di informazione in ambito regionale o provinciale;
f) attribuzione alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano della legittimazione a
stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni,
specifici contratti di servizio con la società concessionaria
del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la
definizione degli obblighi di cui alla lettera e), nel
rispetto della libertà di iniziativa economica della società
concessionaria, anche con riguardo alla determinazione
dell'organizzazione dell'impresa; ulteriori princìpi
fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza in
ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle
disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge in materia di emittenza
radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto
dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della
sicurezza pubbliche.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e
2, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
Stato-regioni", è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
compreso quello della Commissione parlamentare per le
questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni
dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali
pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie
osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza
Stato-regioni e alle Camere per il parere definitivo, da
rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge nelle materie
appartenenti alla legislazione regionale continuano ad
applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in
vigore delle disposizioni regionali in materia.
Capo IV
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E
RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
Art. 17.
(Definizione dei compiti del servizio
pubblico generale radiotelevisivo).
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è
affidato per concessione a una società per azioni, che lo
svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio
stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti
di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e
di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i
diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali
contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni
televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società
concessionaria con copertura integrale del territorio
nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e
della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni
televisive e radiofoniche dedicate all'educazione,
all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale,
con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere
teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua
originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o
maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni
tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e, per l'anno 2003, è stabilito in tremila ore
per le trasmissioni televisive in chiaro e in altrettante ore
per le trasmissioni radiofoniche; dal computo di tali ore sono
escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla
lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce
orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi
televisivi e radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e
secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei
partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in
assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni
associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali,
delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli
enti e delle associazioni politici e culturali, delle
associazioni nazionali del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei
gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante
interesse sociale che ne facciano richiesta;
e) la costituzione di una società per la
produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi
radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla
valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa
italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la
diffusione delle più significative produzioni del panorama
audiovisivo nazionale;
f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia
autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia
autonoma di Trento, in lingua francese per la regione
autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione
autonoma Friuli Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di
utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano
richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la
trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle
strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di
contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano
conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia
e dell'età evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici
radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico
agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al
15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di
opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal
contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in
vigore della presente legge;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla
presente legge delle infrastrutture per la trasmissione
radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica
digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi
digitali di pubblica utilità;
o) il rispetto dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6
agosto 1990, n. 223;
p) l'articolazione della società concessionaria in
una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per
la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di
Trento e di Bolzano;
q) l'adozione di idonee misure di tutela delle
persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione
dell'articolo 4, comma 2;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri
di produzione decentrati, in particolare per le finalità di
cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione
delle culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attività di insegnamento a
distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento
e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in
regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione
all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico
servizio affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle
comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto
nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul
contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo
dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze
culturali, nazionali e locali.
5. Alla società cui è affidato mediante concessione il
servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo
svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di
attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione
di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate,
purché esse non risultino di pregiudizio al migliore
svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla
equilibrata gestione aziendale.
Art. 18.
(Finanziamento del servizio pubblico
generale radiotelevisivo).
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di
fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
coperto dal canone di abbonamento di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge
4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di
assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo
del finanziamento pubblico, la società concessionaria
predispone il bilancio di esercizio indicando in una
contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone
e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la
fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema
approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
imputando o attribuendo i costi sulla base di princìpi di
contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente
giustificati e definendo con chiarezza i princìpi di
contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti
separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse
di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di
altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico
generale e per altre attività, i costi relativi devono essere
ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi
della società considerati includendo o escludendo le attività
di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni
dall'approvazione, è trasmesso all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni.
2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è
soggetta a controllo da parte di una società di revisione
nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano
iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione
nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. All'attività della società di revisione si
applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del
titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro
delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare
del canone di abbonamento in vigore dal 1^ gennaio dell'anno
successivo, in misura tale da consentire alla società
concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi
che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per
adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale
radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili
dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in
considerazione il tasso di inflazione programmato e le
esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La
ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con
riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti
nazionali per assicurarne l'autonomia economica.
4. E' fatto divieto alla società concessionaria della
fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di
utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti
dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio
pubblico generale radiotelevisivo.
Art. 19.
(Verifica dell'adempimento dei compiti).
1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione
della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa
all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio
pubblico di radiodiffusione, è affidato all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il
servizio pubblico generale radiotelevisivo venga
effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui
alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e
degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni
e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo
conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli
indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto
medesimo.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei
casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma
1, d'ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni
per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti
da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al
rappresentante legale della società concessionaria, che ha
diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla
notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni
fase dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito
prima della chiusura di questa.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può in
ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o
persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di
esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre
ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di
prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di
altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi
economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti
in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini
dell'istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti
le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni sono tutelati dal segreto
d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni.
5. I funzionari dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3
sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
6. Con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di
cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino
a 50 mila euro se forniscono informazioni o esibiscono
documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni
previste dall'ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi
di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il
termine, comunque non superiore a trenta giorni, per
l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni
gravi, tenuto conto della gravità e della durata
dell'infrazione, l'Autorità dispone, inoltre, l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento
del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i
termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i
quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma
7, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica la
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del
fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la
sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo
minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata
con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come
individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine
entro il quale il pagamento della sanzione deve essere
effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la
sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.
9. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà conto
dei risultati del controllo ogni anno nella relazione
annuale.
Art. 20.
(Disciplina della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa).
1. La concessione del servizio pubblico generale
radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente
legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla
disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto
concerne l'organizzazione e l'amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è
nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre a essere organo
di amministrazione della società, svolge anche funzioni di
controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle
finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di
amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a
giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo
comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto
prestigio e competenza professionale e di notoria
indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in
attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura
umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi
significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori
dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non
retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri
del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono
rieleggibili una sola volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di
amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei
suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere
favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi
dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto
di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso,
da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile
non meno di trenta giorni prima di quello fissato per
l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi
dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno
pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che
non possono essere modificate o integrate in sede assembleare;
le liste possono essere presentate da soci che rappresentino
almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto
nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante
deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a
diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente,
almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo
quanto previsto dal presente articolo in relazione al
numero massimo di candidati della lista presentata dal
Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista
comprende un numero di candidati pari al numero di componenti
del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di
voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state
presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono
divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di
candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono
assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista
nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica
graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base
del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono
i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente,
risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori
detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di
cui al presente comma si applicano anche all'elezione del
collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del
consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione
della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista
di candidati, indicando un numero massimo di candidati
proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato.
Tale lista è formulata sulla base delle delibere della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata
presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali
di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, nelle assemblee della società concessionaria
convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che
comportino la revoca o la promozione di azione di
responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il
voto in conformità alla deliberazione della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivicomunicata al Ministero medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non
superi la quota del 10 per cento del capitale della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei
rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale
connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale
radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della
formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri
eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri,
tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di
maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo
l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza
dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento
permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi
componenti sono nominati con le medesime procedure del
presente comma entro i trenta giorni successivi alla
comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima
Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in
vigore a decorrere dal 28 febbraio 2004. Ove, anteriormente
alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del
consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del
mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le
procedure di cui ai commi 7 e 9.
Art. 21.
(Dismissione della partecipazione dello Stato nella
RAI-Radiotelevisione italiana Spa).
1. Entro il 31 dicembre 2003 è completata la fusione per
incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella
società RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i
termini di cui agli articoli 2501-bis, ultimo comma,
2501-sexies, primo comma, e 2503, primo comma, del
codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e
concessioni di cui è titolare la RAI-Radiotelevisione italiana
Spa saranno, per effetto della presente legge, trasferite di
pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di
ulteriori provvedimenti.
2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma
1, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione
sociale di "RAI-Radiotelevisione italiana Spa" e il consiglio
di amministrazione della società incorporata assume le
funzioni di consiglio di amministrazione della società
risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge
relative alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa si
intenderanno riferite alla società risultante dall'operazione
di fusione.
3. Entro il 31 gennaio 2004 è avviato il procedimento per
l'alienazione della partecipazione dello Stato nella
RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante
dall'operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione
avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti
attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474, e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni
del Comitato interministeriale per la programmazione economica
sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le
condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte
pubbliche di vendita di cui al presente comma.
4. Una quota delle azioni alienate è riservata agli
aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola da
almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di
cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima
di diciotto mesi dalla data di acquisto.
5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili
motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi
alla concessione del servizio pubblico generale
radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana
Spa, è inserita nello statuto della società la clausola di
limitazione del possesso azionario prevista dall'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
prevedendosi il limite massimo del possesso dell'uno per cento
delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti
indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti
di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi
relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle
azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che
intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti
controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione
complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2
per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la
presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale
posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello
statuto della società, non sono modificabili e restano
efficaci senza limiti di tempo.
6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda.
7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento
sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27
ottobre 1993, n.432, e successive modificazioni. La restante
quota è destinata al finanziamento degli incentivi
all'acquisto e alla locazione finanziaria di cui all'articolo
25, comma 6.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI
Art. 22.
(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica
digitale).
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
definisce il programma di attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in
tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando
criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela
dell'utenza.
2. Alle controversie in materia di applicazione di piani
di frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si
applica la disposizione dell'articolo 1, comma 11, della legge
31 luglio 1997, n. 249.
Art. 23.
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni
televisive in tecnica digitale).
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti
esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei
requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la
sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale
terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono
effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei
programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette
sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti,
nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive
modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le
trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica
digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente
operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono
consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda
tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività
televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le
acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in
tecnica digitale.
4. In caso di indebita occupazione delle frequenze
televisive che possono essere utilizzate per la
sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri
e di servizi interattivi ai sensi dell'articolo 41, comma 7,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto
dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n.156, e successive
modificazioni.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è
rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano
legittimamente l'attività di diffusione televisiva, in virtù
di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di
cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una
copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o
del bacino locale.
6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete
televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione
contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare le
disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto
dall'articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre
2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre
2001, e successive modificazioni.
7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di
operatore di rete televisiva in ambito nazionale può essere
presentata anche dai soggetti legittimamente operanti in
ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei
requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di
rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a
raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una copertura
non inferiore al 50 per cento della popolazione, nonché
rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva
in ambito locale.
8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale
alla data di entrata in vigore della presente legge, in virtù
di titolo concessorio o autorizzativo, se titolari di più
emittenti con una copertura comunque inferiore al 50 per cento
della popolazione, possono proseguire nell'esercizio
dell'attività di operatore di rete locale.
9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla
tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei
programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli
impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in
vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al
piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della
riallocazione degli impianti che superano o concorrono a
superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in
attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero
15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le
modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le
reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la
conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata
in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali
competenze alla regione o alla provincia ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, lettera b), autorizza le
riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali
finalità.
11. Gli impianti di diffusione e di collegamento
legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica
digitale. L'esercente è tenuto a darne immediata comunicazione
al Ministero delle comunicazioni.
12. Tutte le frequenze destinate al servizio di
radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento
dell'attività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica
digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre
canali alla sola sperimentazione digitale.
13. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9
del regolamento concernente la diffusione via satellite
di programmi televisivi, di cui all'allegato A
annesso alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni 1^ marzo 2000, n.127/00/CONS, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.86 del 12 aprile 2000.
14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si
applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui al
decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, e in particolare
gli articoli da 3 a 9.
15. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione nel rispetto dei princìpi stabiliti dall'articolo
25.
Art. 24.
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni
radiofoniche in tecnica digitale).
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine
di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in
tecnica digitale, adotta, sentiti il Ministro delle
comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative
delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo
i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica
digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema
analogico;
b) garanzia del principio del pluralismo
attraverso la previsione di un'ampia offerta di programmi e
servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e
locale;
c) previsione delle procedure e dei termini
per la presentazione delle domande e per il rilascio
delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della
radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti
legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 1, comma
2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66, secondo criteri di semplificazione. I predetti titoli
abilitativi potranno permettere la diffusione nel bacino di
utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione per
la radiodiffusione sonora in tecnica analogica;
d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni in conformità al piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in
tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in
esubero;
e) definizione di norme di esercizio finalizzate
al razionale e corretto utilizzo delle risorse radioelettriche
in relazione alla tipologia del servizio effettuato;
f) definizione delle fasi di sviluppo della
diffusione radiofonica digitale anche in riferimento al ruolo
della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per
accelerare lo stesso sviluppo.
g) disciplina della fase di avvio dell'attuazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche
relativamente ai limiti al cumulo dei programmi
radiofonici.
2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in
tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle
comunicazioni può stabilire un programma con cui sono
individuate specifiche misure di sostegno, sentite le
associazioni maggiormente rappresentative delle imprese
radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo.
3. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in
tecnica digitale (T-DAB) si applicano, alle imprese
radiofoniche ed ai loro consorzi, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n.443,
e al decreto legislativo 4 settembre 2002, n.198.
4. All'articolo 1, comma 2-quater, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n.5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, il primo
periodo è sostituito dal seguente: "Uno stesso soggetto,
esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale,
direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o
controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura
massima di quindici milioni di abitanti".
Art. 25.
(Accelerazione e agevolazione della conversione alla
trasmissione in tecnica digitale).
1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo saranno rese
attive, entro il 31 dicembre 2003, reti televisive digitali
terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili
mediante decoder o ricevitori digitali.
2. La società concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di
blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di
diffusione su frequenze terrestri con una copertura del
territorio nazionale che raggiunga:
a) entro il 1^ gennaio 2004, il 50 per cento della
popolazione;
b) entro il 1^ gennaio 2005, il 70 per cento della
popolazione.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
entro i dodici mesi successivi al 31 dicembre 2003, svolge un
esame della complessiva offerta dei programmi televisivi
digitali terrestri allo scopo di accertare: a) la quota
di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri;
b) la presenza sul mercato di decoder a prezzi
accessibili; c) l'effettiva offerta al pubblico su tali
reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti
analogiche. Entro trenta giorni dal completamento di tale
accertamento, l'Autorità invia una relazione al Governo e alle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica nella quale verifica se sia
intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili
e del pluralismo nel settore televisivo ed eventualmente
formula proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore
incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali
terrestri e dell'accesso ai medesimi.
4. La società concessionaria di cui al comma 2, di
concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno
o più bacini di diffusione, di norma coincidenti
con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di
ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1^
gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica
digitale.
5. Nella fase di transizione alla trasmissione in
tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque,
la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica
analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma
2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in
chiaro.
6. Con regolamento, da emanare su proposta del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al
comma 7 dell'articolo 21 della presente legge conseguita anche
mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi
all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per
favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi
utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica
digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai
programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di
cui al presente comma può essere attuato ovvero modificato o
integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi
derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3,
conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino alla completa attuazione del piano di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale,
il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto
è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei
programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze
terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica
digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale
possono concorrere a formare la base di calcolo ove
raggiungano una copertura pari al 50 per cento della
popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento
non sono computati i programmi che costituiscono la replica
simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.
8. Il criterio di calcolo di cui al comma 7 si
applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica
digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50
per cento della popolazione nazionale.
9. Per la società concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in
tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di
diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al
comma 7.
10. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di
cui ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento
delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore
televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo
di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le
trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, che
siano consentite ai sensi del comma 7, e in ambito locale è
prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda
dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine
previsto dalla legge per la conversione definitiva delle
trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda può essere
presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già
trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e, se
emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di
almeno il 50 per cento della popolazione nazionale.
11. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge
per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica
digitale, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b),
continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per
l'attività di operatore di rete.
12. Al fine di consentire la riconversione delle
tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevi-sivo è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per
la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento
alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge 14
aprile 1975, n.103, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 19, primo comma, lettera
b), sono soppresse le parole: "ad onde corte per
l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n.
1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1962, n. 1703";
b) all'articolo 20, terzo comma, sono soppresse le
parole da: ", mentre le trasmissioni" fino alla fine del
comma.
Art. 26.
(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle
d'Aosta e per le province autonome di Trento e di
Bolzano).
1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali
previsti dalla presente legge, la regione autonoma Valle
d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito
delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello
Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche
con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte
seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme
di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Art. 27.
(Sanatoria di impianti esistenti).
1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti,
attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da
almeno dieci anni, ancorché relativi a frequenze non censite
ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n.223,
ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare
le potenzialità del bacino d'utenza connesso all'impianto
principale regolarmente censito e munito di concessione,
ancorché oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo,
purché:
a) detti impianti appartengano a soggetti muniti
di concessione ai sensi della citata legge n. 223 del 1990 e
non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in
loco;
b) gli stessi impianti vengano denunciati,
corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità
sopra indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge;
c) detti impianti non interferiscano con altri
impianti legittimamente operanti;
d) detti impianti non servano capoluoghi di
provincia o comunque città con popolazione superiore a 100.000
abitanti;
e) si tratti di microimpianti con una potenza
massima di 10W;
f) si tratti di microimpianti attivati in zone
disagiate di montagna ad una quota superiore a 750 metri sul
livello del mare.
Art. 28.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione
degli articoli 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V,
che restano in vigore in quanto compatibili con la presente
legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della
presente legge;
b) articolo 3, comma 1, lettera b), della
legge 25 febbraio 1987, n. 67;
c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo
periodo del comma 2, e 15, commi da 1 a 7, della legge 6
agosto 1990, n.223;
d) articolo 4, comma 1-bis, del
decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione
dell'articolo 3 e dell'articolo 5, salvo comunque
quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;
f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi
tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e articolo 3, commi
6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
g) articolo 4, comma 8, limitatamente all'ultimo
periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
h) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18
novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 2000, n. 5.
Art. 29.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella
GazzettaUfficiale.