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1. La presente legge
individua i princìpi generali
che informano l'assetto del
sistema radiotelevisivo
nazionale, regionale e
locale, e lo adegua
all'avvento della tecnologia
digitale e al processo di
convergenza tra la
radiotelevisione e altri
settori delle comunicazioni
interpersonali e di massa,
quali le telecomunicazioni,
l'editoria, anche
elettronica, ed INTERNET in
tutte le sue applicazioni. |
Identico. |
2. Sono comprese
nell'ambito di applicazione
della presente legge le
trasmissioni di programmi
televisivi, di programmi
radiofonici e di
programmi-dati, anche ad
accesso condizionato, nonché
la fornitura di servizi
interattivi associati e di
servizi di accesso
condizionato, su frequenze
terrestri, via cavo e via
satellite. |
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1. Ai fini della presente
legge si intende per: |
1. Identico: |
a)"programmi
televisivi" e "programmi
radiofonici" l'insieme,
predisposto da un fornitore,
dei contenuti unificati da un
medesimo marchio editoriale e
destinati alla fruizione del
pubblico, rispettivamente,
mediante la trasmissione
televisiva o radiofonica con
ogni mezzo; l'espressione
"programmi" riportata senza
specificazioni si intende
riferita a programmi sia
televisivi che
radiofonici; |
a) identica; |
b)
"programmi-dati" i servizi di
informazione costituiti da
prodotti editoriali
elettronici, trasmessi da
reti radiotelevisive e
diversi dai programmi
radiotelevisivi, non prestati
su richiesta individuale,
incluse le pagine informative
teletext e le pagine di
dati; |
b)
identica; |
c)"operatore di
rete" il soggetto titolare
del diritto di installazione,
esercizio e fornitura di una
rete di comunicazione
elettronica su frequenze
terrestri in tecnica
digitale, via cavo o via
satellite, e di impianti di
messa in onda, multiplazione,
distribuzione e diffusione
delle risorse frequenziali
che consentono la
trasmissione dei programmi
agli utenti; |
c) identica; |
d)"fornitore di
contenuti" il soggetto che ha
la responsabilità editoriale
nella predisposizione dei
programmi televisivi o
radiofonici e dei relativi
programmi-dati destinati alla
diffusione anche ad accesso
condizionato su frequenze
terrestri in tecnica
digitale, via cavo o via
satellite o con ogni altro
mezzo di comunicazione
elettronica e che è
legittimato a svolgere le
attività commerciali ed
editoriali connesse alla
diffusione delle immagini o
dei suoni e dei relativi
dati; |
d) identica; |
e)"fornitore di
servizi interattivi associati
o di servizi di accesso
condizionato" il soggetto che
fornisce, attraverso
l'operatore di rete, servizi
al pubblico di accesso
condizionato mediante
distribuzione agli utenti di
chiavi numeriche per
l'abilitazione alla visione
dei programmi, alla
fatturazione dei servizi ed
eventualmente alla fornitura
di apparati, ovvero che
fornisce servizi della
società dell'informazione ai
sensi dell'articolo 1, numero
2), della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno
1998, come modificata dalla
direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 luglio
1998, ovvero fornisce una
guida elettronica ai
programmi; |
e) identica; |
f)"accesso
condizionato" ogni misura e
sistema tecnico in base ai
quali l'accesso in forma
intelligibile al servizio
protetto sia subordinato a
preventiva ed |
f) identica; |
individuale
autorizzazione da parte del
fornitore del servizio; |
g)"sistema
integrato delle
comunicazioni" il settore
economico che comprende le
imprese radiotelevisive e
quelle di produzione e
distribuzione, qualunque ne
sia la forma tecnica, di
contenuti per programmi
televisivi o radiofonici; le
imprese dell'editoria
quotidiana, periodica,
libraria, elettronica, anche
per il tramite di INTERNET;
le imprese di produzione e
distribuzione, anche al
pubblico finale, delle opere
cinematografiche; le imprese
fonografiche; le imprese di
pubblicità, quali che siano
il mezzo o le modalità di
diffusione; |
g) identica; |
h)"servizio
pubblico generale
radiotelevisivo" il pubblico
servizio esercitato su
concessione nel settore
radiotelevisivo mediante la
complessiva programmazione,
anche non informativa, della
società concessionaria,
secondo le modalità e nei
limiti indicati dalla
presente legge; |
h)"servizio
pubblico generale
radiotelevisivo" il pubblico
servizio esercitato su
concessione nel settore
radiotelevisivo mediante la
complessiva programmazione,
anche non informativa, della
società concessionaria,
secondo le modalità e nei
limiti indicati dalla
presente legge e dalle
altre norme di
riferimento; |
i)"ambito
nazionale" l'esercizio
dell'attività di
radiodiffusione televisiva o
radiofonica non limitata
all'ambito locale; |
i) identica; |
l)"ambito
locale" l'esercizio
dell'attività di
radiodiffusione televisiva in
uno o più bacini, comunque
non superiori a sei, anche
non limitrofi, purché con
copertura inferiore al 50 per
cento della popolazione;
l'ambito è denominato
"regionale" o "provinciale"
quando il bacino di esercizio
dell'attività di
radiodiffusione televisiva è
unico e ricade nel territorio
di una sola regione o di una
sola provincia, con
esclusione della possibilità
di trasmissione in
contemporanea in bacini
diversi; l'espressione
"ambito locale" riportata
senza specificazioni si
intende riferita anche alle
trasmissioni in ambito
regionale o provinciale; |
l)"ambito
locale" l'esercizio
dell'attività di
radiodiffusione televisiva in
uno o più bacini, comunque
non superiori a sei, anche
non limitrofi, purché con
copertura inferiore al 50 per
cento della popolazione
nazionale; l'ambito è
denominato "regionale" o
"provinciale" quando il
bacino di esercizio
dell'attività di
radiodiffusione televisiva è
unico e ricade nel territorio
di una sola regione o di una
sola provincia, e
l'emittente non trasmette in
altri bacini;
l'espressione "ambito locale"
riportata senza
specificazioni si intende
riferita anche alle
trasmissioni in ambito
regionale o provinciale; |
m)"opere
europee" le opere
originarie: |
m) identica; |
1) di Stati membri
dell'Unione europea; 2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla |
televisione
transfrontaliera, fatta a
Strasburgo il 5 maggio 1989 e
resa esecutiva dalla legge 5
ottobre 1991, n. 327, purché
le opere siano realizzate da
uno o più produttori
stabiliti in uno di questi
Stati o siano prodotte sotto
la supervisione e il
controllo effettivo di uno o
più produttori stabiliti in
uno di questi Stati oppure il
contributo dei co-produttori
di tali Stati sia prevalente
nel costo totale della
co-produzione e questa non
sia controllata da uno o più
produttori stabiliti al di
fuori di tali Stati; 3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei. |
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1. Sono princìpi
fondamentali del sistema
radiotelevisivo la garanzia
della libertà e del
pluralismo dei mezzi di
comunicazione
radiotelevisiva, la tutela
della libertà di espressione
di ogni individuo, inclusa la
libertà di opinione e quella
di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza
limiti di frontiere,
l'obiettività, la
completezza, la lealtà e
l'imparzialità
dell'informazione, l'apertura
alle diverse opinioni e
tendenze politiche, sociali,
culturali e religiose e la
salvaguardia delle diversità
linguistiche e del patrimonio
culturale, artistico e
ambientale, a livello
nazionale e locale, nel
rispetto delle libertà e dei
diritti, in particolare della
dignità della persona, della
protezione e promozione del
benessere e della salute
fisica e mentale del minore,
garantiti dalla Costituzione,
dal diritto comunitario,
dalle norme internazionali
vigenti nell'ordinamento
italiano e dalle leggi
statali e regionali. |
1. Sono princìpi
fondamentali del sistema
radiotelevisivo la garanzia
della libertà e del
pluralismo dei mezzi di
comunicazione
radiotelevisiva, la tutela
della libertà di espressione
di ogni individuo, inclusa la
libertà di opinione e quella
di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza
limiti di frontiere,
l'obiettività, la
completezza, la lealtà e
l'imparzialità
dell'informazione, l'apertura
alle diverse opinioni e
tendenze politiche, sociali,
culturali e religiose e la
salvaguardia delle diversità
etniche e del
patrimonio culturale,
artistico e ambientale, a
livello nazionale e locale,
nel rispetto delle libertà e
dei diritti, in particolare
della dignità della persona,
della promozione e tutela
del benessere, della
salute e dell'armonico
sviluppo fisico, psichico e
morale del minore,
garantiti dalla Costituzione,
dal diritto comunitario,
dalle norme internazionali
vigenti nell'ordinamento
italiano e dalle leggi
statali e regionali. |
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1. La disciplina del
sistema radiotelevisivo, a
tutela degli utenti,
garantisce: |
1. Identico: |
a) l'accesso
dell'utente, secondo criteri
di non discriminazione, ad
un'ampia varietà di
informazioni e di contenuti
di altra natura, favorendo a
tale fine la fruizione e lo
sviluppo, in condizioni di
pluralismo e di libertà di
concorrenza, delle
opportunità offerte
dall'evoluzione tecnologica
da parte dei soggetti che
svolgono o intendono svolgere
attività nel sistema delle
comunicazioni; |
a) l'accesso
dell'utente, secondo criteri
di non discriminazione, ad
un'ampia varietà di
informazioni e di contenuti
offerti da una pluralità
di operatori nazionali e
locali, favorendo a tale
fine la fruizione e lo
sviluppo, in condizioni di
pluralismo e di libertà di
concorrenza, delle
opportunità offerte
dall'evoluzione tecnologica
da parte dei soggetti che
svolgono o intendono svolgere
attività nel sistema delle
comunicazioni; |
b) la
trasmissione di programmi che
rispettino i diritti
fondamentali della persona,
essendo, comunque, vietate le
trasmissioni che contengono
messaggi cifrati o di
carattere subliminale, o che
contengono incitamenti
all'odio basato su differenze
di razza, sesso, religione o
nazionalità, o che, anche in
relazione all'orario di
trasmissione, possono nuocere
allo sviluppo fisico,
psichico o morale dei minori,
o che presentano scene di
violenza gratuita o
pornografiche, salve le norme
speciali per le trasmissioni
ad accesso condizionato; |
b) la
trasmissione di programmi che
rispettino i diritti
fondamentali della persona,
essendo, comunque, vietate le
trasmissioni che contengono
messaggi cifrati o di
carattere subliminale, o che
contengono incitamenti
all'odio comunque
motivato o che, anche in
relazione all'orario di
trasmissione, possono nuocere
allo sviluppo fisico,
psichico o morale dei minori,
o che presentano scene di
violenza gratuita o
insistita o efferata o
pornografiche, salve le norme
speciali per le trasmissioni
ad accesso condizionato
che comunque impongano
l'adozione di un sistema di
controllo specifico e
selettivo; |
c) la diffusione
di trasmissioni pubblicitarie
e di televendite leali ed
oneste, che rispettino la
dignità della persona, non
evochino discriminazioni di
razza, sesso e nazionalità,
non offendano convinzioni
religiose o ideali, non
inducano a comportamenti
pregiudizievoli per la
salute, la sicurezza e
l'ambiente, non possano
arrecare pregiudizio morale o
fisico a minorenni, non siano
inserite nei cartoni animati
destinati ai bambini o
durante la trasmissione di
funzioni religiose e siano
riconoscibili come tali e
distinte dal resto dei
programmi con mezzi di
evidente percezione, fermi
gli ulteriori limiti e
divieti previsti dalla
legge; |
c) la diffusione
di trasmissioni pubblicitarie
e di televendite leali ed
oneste, che rispettino la
dignità della persona, non
evochino discriminazioni di
razza, sesso e nazionalità,
non offendano convinzioni
religiose o ideali, non
inducano a comportamenti
pregiudizievoli per la
salute, la sicurezza e
l'ambiente, non possano
arrecare pregiudizio morale o
fisico a minorenni, non siano
inserite nei cartoni animati
destinati ai bambini o
durante la trasmissione di
funzioni religiose e siano
riconoscibili come tali e
distinte dal resto dei
programmi con mezzi di
evidente percezione con
esclusione di quelli che si
avvalgono di una potenza
sonora superiore a quella
ordinaria dei programmi,
fermi gli ulteriori limiti e
divieti previsti dalle
leggi vigenti; |
d) la
diffusione di trasmissioni
sponsorizzate che rispettino
la responsabilità e
l'autonomia editoriale del
fornitore di contenuti nei
confronti della trasmissione,
siano riconoscibili come tali
e non stimolino all'acquisto
o al noleggio dei prodotti o
dei servizi dello
sponsor, salvi gli
ulteriori limiti e divieti
stabiliti dalla legge in
relazione alla natura
dell'attività dello
sponsor o all'oggetto
della trasmissione; |
d) la
diffusione di trasmissioni
sponsorizzate che rispettino
la responsabilità e
l'autonomia editoriale del
fornitore di contenuti nei
confronti della trasmissione,
siano riconoscibili come tali
e non stimolino all'acquisto
o al noleggio dei prodotti o
dei servizi dello
sponsor, salvi gli
ulteriori limiti e divieti
stabiliti dalle leggi
vigenti in relazione alla
natura dell'attività dello
sponsor o all'oggetto
della trasmissione; |
e) la
trasmissione di apposita
rettifica, quando
l'interessato si ritenga leso
nei suoi interessi morali o
materiali da trasmissioni o
notizie contrarie a verità,
purché tale rettifica non
abbia contenuto che possa
dare luogo a responsabilità
penali o civili e non sia
contraria al buon costume; |
e) identica; |
f) la diffusione
di un congruo numero di
programmi radiotelevisivi
nazionali e locali in chiaro,
ponendo limiti alla capacità
trasmissiva destinata ai
programmi criptati e
garantendo l'adeguata
copertura del territorio
nazionale o locale; la
presente disposizione non si
applica per la diffusione via
satellite; |
f) identica; |
g) la diffusione
su programmi in chiaro, in
diretta o in differita, delle
trasmissioni televisive che
abbiano ad oggetto eventi,
nazionali e non, indicati in
un'apposita lista approvata
con deliberazione
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni in quanto
aventi particolare rilevanza
per la società. |
g) identica. |
2. E' favorita la
ricezione da parte dei
cittadini con disabilità
sensoriali dei programmi
radiotelevisivi, prevedendo a
tale fine l'adozione di
idonee misure, sentite le
associazioni di categoria. |
2. Identico. |
3. Il trattamento dei
dati personali delle persone
fisiche e degli enti nel
settore radiotelevisivo è
effettuato nel rispetto dei
diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della
dignità umana, con
particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità
personale, in conformità alla
legislazione vigente in
materia. |
3. Identico. |
|
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1. Il sistema
radiotelevisivo, a garanzia
del pluralismo dei mezzi di
comunicazione
radiotelevisiva, si conforma
ai seguenti princìpi: |
1. Identico: |
a) tutela della
concorrenza nel mercato
radiotelevisivo e dei mezzi
di comunicazione di massa e
nel mercato della pubblicità
e tutela del pluralismo dei
mezzi di comunicazione
radiotelevisiva, vietando a
tale fine la costituzione o
il mantenimento di posizioni
lesive del pluralismo,
secondo i criteri fissati
nella presente legge, anche
attraverso soggetti
controllati o collegati, ed
assicurando la massima
trasparenza degli assetti
societari; |
a) identica; |
b) previsione di
differenti titoli abilitativi
per lo svolgimento delle
attività di operatore di rete
o di fornitore di contenuti
televisivi o di fornitore di
contenuti radiofonici oppure
di fornitore di servizi
interattivi associati o di
servizi di accesso
condizionato, con la
previsione del regime della
licenza individuale per
l'attività di operatore di
rete e del regime
dell'autorizzazione per le
attività di fornitore di
contenuti televisivi o di
fornitore di contenuti
radiofonici oppure di
fornitore di servizi
interattivi associati o di
servizi di accesso
condizionato; |
b) previsione di
differenti titoli abilitativi
per lo svolgimento delle
attività di operatore di rete
o di fornitore di contenuti
televisivi o di fornitore di
contenuti radiofonici oppure
di fornitore di servizi
interattivi associati o di
servizi di accesso
condizionato, con la
previsione del regime
dell'autorizzazione per
l'attività di operatore di
rete, per le attività di
fornitore di contenuti
televisivi o di fornitore di
contenuti radiofonici oppure
di fornitore di servizi
interattivi associati o di
servizi di accesso
condizionato;
l'autorizzazione non
comporta l'assegnazione delle
radiofrequenze, che è
effettuata con distinto
provvedimento in applicazione
della deliberazione
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni del 15
novembre 2001, n.
435/01/CONS, pubblicata nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n.
284 del 6 dicembre 2001, e
successive
modificazioni; |
c) previsione di
titoli abilitativi distinti
per lo svolgimento,
rispettivamente, su frequenze
terrestri o via cavo o via
satellite, anche da parte
dello stesso soggetto, delle
attività di cui alla lettera
b) e previsione di una
sufficiente durata dei
relativi titoli abilitativi,
comunque non inferiore a
dodici anni per le attività
su frequenze terrestri in
tecnica digitale, con
possibilità di rinnovo per
eguali periodi; |
c) identica; |
d) previsione di
titoli distinti per lo
svolgimento delle attività di
fornitura di cui alla lettera
b), rispettivamente, in
ambito nazionale o in ambito
locale, quando le stesse
siano esercitate su frequenze
terrestri, stabilendo,
comunque, che uno stesso
soggetto o soggetti tra di
loro in rapporto di controllo
o di collegamento non possono
essere, contemporaneamente,
titolari di autorizzazione
per la fornitura di contenuti
in ambito nazionale e in
ambito locale e che non
possono essere rilasciate
autorizzazioni che consentano
ai fornitori di contenuti in
ambito locale di irradiare
nello stesso bacino più del
20 per cento di programmi
televisivi numerici in ambito
locale; |
d) previsione di
titoli distinti per lo
svolgimento delle attività di
fornitura di cui alla lettera
b), rispettivamente, in
ambito nazionale o in ambito
locale, quando le stesse
siano esercitate su frequenze
terrestri, stabilendo,
comunque, che uno stesso
soggetto o soggetti tra di
loro in rapporto di controllo
o di collegamento non possono
essere, contemporaneamente,
titolari di autorizzazione
per la fornitura di contenuti
in ambito nazionale e in
ambito locale e che non
possono essere rilasciate
autorizzazioni che consentano
ad ogni fornitore di
contenuti in ambito locale di
irradiare nello stesso bacino
più del 20 per cento di
programmi televisivi numerici
in ambito locale; |
e) obbligo per
gli operatori di rete: |
e) identico: |
1) di garantire
parità di trattamento ai
fornitori di contenuti non
riconducibili a società
collegate e controllate,
rendendo disponibili a questi
ultimi le stesse informazioni
tecniche messe a disposizione
dei fornitori di contenuti
riconducibili a società
collegate e controllate; |
1) identico; |
2) di non effettuare
discriminazioni nello
stabilire gli opportuni
accordi tecnici in materia di
qualità trasmissiva e
condizioni di accesso alla
rete fra soggetti autorizzati
a fornire contenuti
appartenenti a società
controllanti, controllate o
collegate e fornitori
indipendenti di contenuti e
servizi, prevedendo,
comunque, che gli operatori
di rete cedano la propria
capacità trasmissiva a
condizioni di mercato nel
rispetto dei princìpi e dei
criteri fissati dal
regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale, di cui alla
deliberazione dell'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni 15 novembre
2001, n. 435/01/CONS,
pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2001, e successive
modificazioni; |
2) di non effettuare
discriminazioni nello
stabilire gli opportuni
accordi tecnici in materia di
qualità trasmissiva e
condizioni di accesso alla
rete fra soggetti autorizzati
a fornire contenuti
appartenenti a società
controllanti, controllate o
collegate e fornitori
indipendenti di contenuti e
servizi, prevedendo,
comunque, che gli operatori
di rete cedano la propria
capacità trasmissiva a
condizioni di mercato nel
rispetto dei princìpi e dei
criteri fissati dal
regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale, di cui alla
deliberazione dell'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni 15 novembre
2001, n. 435/01/CONS; |
3) di utilizzare,
sotto la propria
responsabilità, le
informazioni ottenute dai
fornitori di contenuti non
riconducibili a società
collegate e controllate,
esclusivamente per il fine di
concludere accordi |
3) identico; |
tecnici e commerciali di
accesso alla rete, con
divieto di trasmettere a
società controllate o
collegate o a terzi le
informazioni ottenute; |
f) i fornitori
di contenuti, in caso di
cessione dei diritti di
sfruttamento degli stessi,
sono tenuti a farlo senza
pratiche discriminatorie tra
le diverse piattaforme
distributive, alle condizioni
di mercato, fermi restando il
rispetto dei diritti di
esclusiva, le norme in tema
di diritto d'autore e la
libera negoziazione tra le
parti; |
f) obbligo di
separazione contabile per le
imprese operanti nel settore
delle comunicazioni
radiotelevisive in tecnica
digitale, al fine di
consentire l'evidenziazione
dei corrispettivi per
l'accesso e
l'interconnessione alle
infrastrutture di
comunicazione,
l'evidenziazione degli oneri
relativi al servizio pubblico
generale, la valutazione
dell'attività di
installazione e gestione
delle infrastrutture separata
da quella di fornitura dei
contenuti o dei servizi, ove
svolte dallo stesso soggetto,
e la verifica
dell'insussistenza di sussidi
incrociati e di pratiche
discriminatorie, prevedendo,
comunque, che: |
g)
identico: |
1) il fornitore di
contenuti in ambito nazionale
che sia anche fornitore di
servizi adotti un sistema di
contabilità separata per
ciascuna autorizzazione; |
1) identico; |
2) l'operatore di
rete che sia anche fornitore
di contenuti e fornitore di
servizi interattivi associati
o di servizi di accesso
condizionato sia tenuto alla
separazione societaria; la
presente disposizione non si
applica alle emittenti
televisive che diffondono
esclusivamente via cavo o via
satellite; |
2) l'operatore di
rete in ambito televisivo
nazionale che sia anche
fornitore di contenuti e
fornitore di servizi
interattivi associati o di
servizi di accesso
condizionato sia tenuto alla
separazione societaria; la
presente disposizione non si
applica alle emittenti
televisive che diffondono
esclusivamente via cavo o via
satellite nonché ai
fornitori di contenuti in
ambito locale e agli
operatori di rete in ambito
locale; |
g) diritto di
tutti i fornitori di
contenuti radiotelevisivi di
effettuare collegamenti in
diretta e di trasmettere dati
e informazioni all'utenza
sulle stesse frequenze
assegnate; |
h) identica; |
h) previsione di
specifiche forme di tutela
dell'emittenza in favore
delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge. |
i)
identica; |
l) la titolarità
di concessione o di
autorizzazione per la
radiodiffusione sonora o
televisiva dà diritto di
ottenere dal comune
competente il rilascio di
concessione edilizia per gli
impianti di diffusione e di
collegamento eserciti e per
le relative infrastrutture
compatibilmente con la
disciplina del decreto
legislativo 4 settembre 2002,
n.198. |
2. All'articolo 8, comma
8, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, le parole: "il 5 per
cento" sono sostituite dalle
seguenti: "il 10 per
cento". |
2. Identico. |
|
|
1. L'attività di
informazione radiotelevisiva,
da qualsiasi emittente
esercitata, costituisce un
pubblico servizio ed è svolta
nel rispetto dei princìpi di
cui al presente capo. |
1. L'attività di
informazione radiotelevisiva,
da qualsiasi emittente
esercitata, costituisce un
servizio di interesse
generale ed è svolta nel
rispetto dei princìpi di cui
al presente capo. |
2. La disciplina
dell'informazione
radiotelevisiva, comunque,
garantisce: |
2. Identico: |
a) la
presentazione veritiera dei
fatti e degli avvenimenti
nei telegiornali e nei
giornali radio, in modo
tale da favorire la libera
formazione delle opinioni,
comunque non consentendo la
sponsorizzazione dei
notiziari; |
a) la
presentazione veritiera dei
fatti e degli avvenimenti, in
modo tale da favorire la
libera formazione delle
opinioni, comunque non
consentendo la
sponsorizzazione dei
notiziari; |
b) la
trasmissione quotidiana di
telegiornali o giornali radio
da parte dei soggetti
abilitati a fornire contenuti
in ambito nazionale o locale
su frequenze terrestri; |
b) identica; |
c) l'accesso di
tutti i soggetti politici
alle trasmissioni di
informazione e di propaganda
elettorale e politica in
condizioni di parità di
trattamento e di
imparzialità, nelle forme e
secondo le modalità indicate
dalla legge; |
c) identica; |
d) la
trasmissione dei comunicati e
delle dichiarazioni ufficiali
degli organi costituzionali
indicati dalla legge; |
d) identica; |
e) l'assoluto
divieto di utilizzare
metodologie e tecniche capaci
di manipolare in maniera non
riconoscibile allo spettatore
il contenuto delle
informazioni. |
e)
identica. |
3. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
stabilisce ulteriori regole
per le emittenti
radiotelevisive in ambito
nazionale e criteri per
rendere effettiva
l'osservanza dei princìpi di
cui al presente capo nei
programmi di informazione e
di propaganda. |
3. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
stabilisce ulteriori regole
per le emittenti
radiotelevisive in ambito
nazionale per rendere
effettiva l'osservanza dei
princìpi di cui al presente
capo nei programmi di
informazione e di
propaganda. |
4. La presente legge
individua gli ulteriori e
specifici compiti di pubblico
servizio che la società
concessionaria del servizio
pubblico generale
radiotelevisivo è tenuta ad
adempiere nell'ambito della
sua complessiva
programmazione, anche non
informativa, ivi inclusa la
produzione di opere
audiovisive europee
realizzate da produttori
indipendenti, al fine di
favorire l'istruzione, la
crescita civile e il
progresso sociale, di
promuovere la lingua italiana
e la cultura, di
salvaguardare l'identità
nazionale e di assicurare
prestazioni di utilità
sociale. |
4 La presente legge
individua gli ulteriori e
specifici compiti e
obblighi di pubblico
servizio che la società
concessionaria del servizio
pubblico generale
radiotelevisivo è tenuta ad
adempiere nell'ambito della
sua complessiva
programmazione, anche non
informativa, ivi inclusa la
produzione di opere
audiovisive europee
realizzate da produttori
indipendenti, al fine di
favorire l'istruzione, la
crescita civile e il
progresso sociale, di
promuovere la lingua italiana
e la cultura, di
salvaguardare l'identità
nazionale e di assicurare
prestazioni di utilità
sociale. |
5. Il contributo
pubblico percepito dalla
società concessionaria del
servizio pubblico generale
radiotelevisivo, risultante
dal canone di abbonamento
alla radiotelevisione, è
utilizzabile esclusivamente
ai fini dell'adempimento dei
compiti di servizio pubblico
generale affidati alla
stessa, con periodiche
verifiche di risultato e
senza turbare le condizioni
degli scambi e della
concorrenza nella Comunità
europea. Ferma la possibilità
per la società concessionaria
di stipulare contratti o
convenzioni a prestazioni
corrispettive con pubbliche
amministrazioni, sono escluse
altre forme di finanziamento
pubblico in suo favore. |
5. Identico. |
|
|
1. L'emittenza
radiotelevisiva di interesse
regionale o locale valorizza
e promuove le culture
regionali o locali, nel |
1. L'emittenza
radiotelevisiva di ambito
locale valorizza e
promuove le culture regionali
o locali, nel quadro
dell'unità |
quadro dell'unità
politica, culturale e
linguistica del Paese.
Restano ferme le norme a
tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute
dalla legge. |
politica, culturale e
linguistica del Paese.
Restano ferme le norme a
tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute
dalla legge. |
2. La disciplina del
sistema di radiodiffusione
televisiva tutela l'emittenza
in ambito locale e riserva,
comunque, un terzo della
capacità trasmissiva,
determinata con l'adozione
del piano di assegnazione
delle frequenze per la
diffusione televisiva su
frequenze terrestri, ai
soggetti titolari di
autorizzazione alla fornitura
di contenuti destinati alla
diffusione in tale ambito. |
2. Identico. |
3. Un medesimo
soggetto non può detenere più
di tre concessioni o
autorizzazioni per la
radiodiffusione televisiva
all'interno di ciascun bacino
di utenza in ambito locale e
più di sei per bacini
regionali anche non
limitrofi. Alle emittenti che
trasmettono in ambito
provinciale, fermi restando i
limiti fissati all'articolo
2, comma 1, lettera l),
è consentito di
trasmettere,
indipendentemente dal numero
delle concessioni o delle
autorizzazioni, in un'area di
servizio complessiva non
superiore ai sei bacini
regionali sopra indicati. E'
consentita la programmazione
anche unificata sino
all'intero arco della
giornata. Nel limite massimo
di sei concessioni o
autorizzazioni sono
considerate anche quelle
detenute all'interno di
ciascun bacino di utenza.
Fino alla completa attuazione
del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica
digitale è consentito ai
soggetti legittimamente
operanti in ambito locale
alla data di entrata in
vigore della presente legge
di proseguire nell'esercizio
anche nei bacini eccedenti i
predetti limiti. Le
disposizioni di cui al
presente comma si applicano
anche alle emissioni
televisive provenienti da
Campione d'Italia. |
3. Identico. |
4. Fino alla completa
attuazione del piano
nazionale di assegnazione
delle frequenze radiofoniche
e televisive in tecnica
digitale le emittenti
radiotelevisive locali
possono trasmettere programmi
e messaggi pubblicitari
differenziati per non oltre
un quarto delle ore di
trasmissione giornaliera in
relazione alle diverse aree
territoriali comprese nel
bacino di utenza |
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza |
per il quale è rilasciata
la concessione o
l'autorizzazione.
Successivamente
all'attuazione dei predetti
piani, tale facoltà è
consentita ai titolari di
autorizzazione alla fornitura
di contenuti in ambito
locale. Alle emittenti
radiotelevisive locali è
consentito, anche ai predetti
fini di trasmissione di
programmi e messaggi
pubblicitari differenziati,
di diffondere i propri
programmi attraverso più
impianti di messa in onda,
nonché di utilizzare, su base
di non interferenza, i
collegamenti di
telecomunicazioni a tale fine
necessari. Alle medesime è,
altresì, consentito di
utilizzare i collegamenti di
telecomunicazioni necessari
per le comunicazioni e i
transiti di servizio, per la
trasmissione dati
indipendentemente dall'ambito
di copertura e dal mezzo
trasmissivo, per i tele
allarmi direzionali e per i
collegamenti fissi e
temporanei tra emittenti.
L'utilizzazione di tutti i
predetti collegamenti di
telecomunicazioni non
comporta il pagamento di
ulteriori canoni o contributi
oltre quello stabilito per
l'attività di radiodiffusione
sonora e televisiva
locale. |
per il quale è rilasciata
la concessione o
l'autorizzazione.
Successivamente
all'attuazione dei predetti
piani, tale facoltà è
consentita ai titolari di
autorizzazione alla fornitura
di contenuti in ambito
locale. Alle emittenti
radiotelevisive locali è
consentito, anche ai predetti
fini di trasmissione di
programmi e messaggi
pubblicitari differenziati,
di diffondere i propri
programmi attraverso più
impianti di messa in onda,
nonché di utilizzare, su base
di non interferenza, i
collegamenti di
telecomunicazioni a tale fine
necessari. Alle medesime è,
altresì, consentito di
utilizzare i collegamenti di
telecomunicazioni necessari
per le comunicazioni e i
transiti di servizio, per la
trasmissione dati
indipendentemente dall'ambito
di copertura e dal mezzo
trasmissivo, per i tele
allarmi direzionali e per i
collegamenti fissi e
temporanei tra emittenti.
L'utilizzazione di tutti i
predetti collegamenti di
telecomunicazioni non
comporta il pagamento di
ulteriori canoni o contributi
oltre quello stabilito per
l'attività di radiodiffusione
sonora e televisiva
locale. |
5. Le imprese di
radiodiffusione televisiva in
ambito locale che si
impegnano entro due mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge a
trasmettere televendite per
oltre l'80 per cento della
propria programmazione non
sono soggette al limite di
affollamento del 40 per cento
previsto dall'articolo 8,
comma 9-ter, della
legge 6 agosto 1990, n. 223,
come modificato dal comma 6
del presente articolo, nonché
agli obblighi informativi
previsti per le emittenti
televisive locali. Tali
emittenti non possono
beneficiare di contributi,
provvidenze o incentivi
previsti in favore delle
emittenti radiotelevisive
locali dalla legislazione
vigente. Entro centoventi
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, è
adottato un apposito
regolamento dal Ministro
delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, in cui vengono
definiti i criteri, secondo
il principio di
proporzionalità, per la
revoca di contributi, |
5. Le imprese di
radiodiffusione televisiva in
ambito locale che si
impegnano entro due mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge a
trasmettere televendite per
oltre l'80 per cento della
propria programmazione non
sono soggette al limite di
affollamento del 40 per cento
previsto dall'articolo 8,
comma 9-ter, della
legge 6 agosto 1990, n. 223,
come modificato dal comma 6
del presente articolo, nonché
agli obblighi informativi
previsti per le emittenti
televisive locali. Tali
emittenti non possono
beneficiare di contributi,
provvidenze o incentivi
previsti in favore delle
emittenti radiotelevisive
locali dalla legislazione
vigente. Entro centoventi
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, è
adottato un apposito
regolamento dal Ministro
delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, in cui vengono
definiti i criteri, secondo
il principio di
proporzionalità, per la
revoca di contributi, |
provvidenze o
incentivi previsti in favore
delle emittenti radiofoniche
e televisive che diffondano
messaggi pubblicitari
ingannevoli, con particolare
attenzione alla diffusione
reiterata di messaggi volti
all'abuso della credulità
popolare. |
provvidenze o
incentivi previsti in favore
delle emittenti radiofoniche
e televisive che diffondano
messaggi pubblicitari
ingannevoli, con particolare
attenzione alla diffusione
reiterata di messaggi volti
all'abuso della credulità
popolare anche in
considerazione dell'attività
del Comitato di controllo di
cui all'articolo 3 del
"Codice di
autoregolamentazione in
materia di televendite e
spot di televendita di
beni e servizi di astrologia,
di cartomanzia ed
assimilabili, di servizi
relativi ai pronostici
concernenti il gioco del
lotto, enalotto,
superenalotto, totocalcio,
totogol, totip, lotterie e
giochi similari", costituito
in data 24 luglio 2002, e
delle eventuali violazioni
riscontrate dal medesimo
Comitato. |
6. All'articolo 8,
comma 9-ter, della
legge 6 agosto 1990, n. 223,
le parole: "35 per cento"
sono sostituite dalle
seguenti: "40 per cento". |
6. Identico. |
7. Alle emittenti
televisive in ambito locale
le cui trasmissioni siano
destinate unicamente al
territorio nazionale, ad
eccezione delle trasmissioni
effettuate in
interconnessione, in deroga
alle disposizioni di cui alla
direttiva 89/552/CEE del
Consiglio, del 3 ottobre
1989, e successive
modificazioni, in tema di
messaggi pubblicitari durante
la trasmissione di opere
teatrali, cinematografiche,
liriche e musicali, sono
consentite, oltre a quelle
inserite nelle pause naturali
delle opere medesime, due
interruzioni pubblicitarie
per ogni atto o tempo
indipendentemente dalla
durata delle opere stesse;
per le opere di durata
programmata compresa tra
novanta e centonove minuti
sono consentite analogamente
due interruzioni
pubblicitarie per ogni atto o
tempo; per le opere di durata
programmata uguale o
superiore a centodieci minuti
sono consentite tre
interruzioni pubblicitarie
più una interruzione
supplementare ogni
quarantacinque minuti di
durata programmata ulteriore
ai centodieci minuti. Si
intende per durata
programmata il tempo di
trasmissione compreso tra
l'inizio della sigla di
apertura e la fine della
sigla di chiusura del
programma oltre alla
pubblicità inserita, come
previsto nella programmazione
del palinsesto. |
7. Identico. |
8. All'articolo 1,
comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 175, come
modificato dall'articolo 3
della legge 26 febbraio 1999,
n. 42, e dall'articolo 12,
comma 1, della legge 14
ottobre 1999, n. 362, le
parole: "e attraverso
giornali quotidiani e
periodici di informazione"
sono sostituite dalle
seguenti: ", attraverso
giornali quotidiani e
periodici di informazione e
le emittenti radiotelevisive
locali". All'articolo 4,
comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 175, come
modificato dall'articolo 3
della legge 26 febbraio 1999,
n. 42, e dall'articolo 12,
comma 4, della legge 14
ottobre 1999, n. 362, le
parole: "e attraverso
giornali quotidiani e
periodici di informazione"
sono sostituite dalle
seguenti: ", attraverso
giornali quotidiani e
periodici di informazione e
le emittenti radiotelevisive
locali". |
8. Identico. |
9. All'articolo 6,
comma 1, lettera b),
del regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 2001,
n.430, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: ";per le
emittenti radiofoniche si
considerano presenti alle
manifestazioni anche gli
ascoltatori che intervengono
alle stesse attraverso
collegamento radiofonico,
ovvero qualsivoglia altro
collegamento a
distanza". |
9. Le somme che le
amministrazioni pubbliche o
gli enti pubblici anche
economici destinano, per fini
di comunicazione
istituzionale, all'acquisto
di spazi sui mezzi di
comunicazione di massa,
devono risultare
complessivamente impegnate,
sulla competenza di ciascun
esercizio finanziario, per
almeno il 15 per cento a
favore dell'emittenza privata
televisiva locale e
radiofonica locale operante
nei territori dei Paesi
membri dell'Unione
europea. |
10. Le somme che
le amministrazioni pubbliche
o gli enti pubblici anche
economici destinano, per fini
di comunicazione
istituzionale, all'acquisto
di spazi sui mezzi di
comunicazione di massa,
devono risultare
complessivamente impegnate,
sulla competenza di ciascun
esercizio finanziario, per
almeno il 15 per cento a
favore dell'emittenza privata
televisiva locale e
radiofonica locale operante
nei territori dei Paesi
membri dell'Unione europea
e per almeno il 50 per
cento a favore dei giornali
quotidiani e periodici. |
10. Le somme di cui al
comma 9 sono quelle destinate
alle spese per acquisto di
spazi pubblicitari, esclusi
gli oneri relativi alla loro
realizzazione. |
11. Le somme di
cui al comma 10 sono
quelle destinate alle spese
per acquisto di spazi
pubblicitari, esclusi gli
oneri relativi alla loro
realizzazione. |
11. Le amministrazioni
pubbliche e gli enti pubblici
anche economici sono tenuti a
dare comunicazione
all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni delle
somme impegnate per
l'acquisto, ai fini di
pubblicità istituzionale, di
spazi sui mezzi di
comunicazione di massa.
L'Autorità per le |
12. Le
amministrazioni pubbliche e
gli enti pubblici anche
economici sono tenuti a dare
comunicazione all'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni delle somme
impegnate per l'acquisto, ai
fini di pubblicità
istituzionale, di spazi sui
mezzi di comunicazione di
massa. L'Autorità per le |
garanzie nelle
comunicazioni, anche
attraverso i Comitati
regionali per le
comunicazioni, vigila sulla
diffusione della
comunicazione pubblica a
carattere pubblicitario sui
diversi mezzi di
comunicazione di massa. I
pubblici ufficiali e gli
amministratori degli enti
pubblici che non adempiono
agli obblighi di cui al comma
9 sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da un minimo di
1.040 euro a un massimo di
5.200 euro. Competente
all'accertamento, alla
contestazione e
all'applicazione della
sanzione è l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
Si applicano le disposizioni
contenute nel Capo I, sezioni
I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689. |
garanzie nelle
comunicazioni, anche
attraverso i Comitati
regionali per le
comunicazioni, vigila sulla
diffusione della
comunicazione pubblica a
carattere pubblicitario sui
diversi mezzi di
comunicazione di massa. I
pubblici ufficiali e gli
amministratori degli enti
pubblici che non adempiono
agli obblighi di cui al comma
10 sono soggetti alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da un
minimo di 1.040 euro a un
massimo di 5.200 euro.
Competente all'accertamento,
alla contestazione e
all'applicazione della
sanzione è l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
Si applicano le disposizioni
contenute nel Capo I, sezioni
I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689. |
12. L'accesso alle
provvidenze di cui
all'articolo 11 della legge
25 febbraio 1987, n. 67, e
successive modificazioni,
agli articoli 4 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250,
e all'articolo 7 del
decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, è
altresì previsto anche per i
canali tematici autorizzati
alla diffusione via
satellite, con esclusione di
quelli ad accesso
condizionato, come definiti
dall'articolo 1, lettera
c), del regolamento
concernente la promozione
della distribuzione e della
produzione di opere europee,
di cui alla deliberazione
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni 16 marzo
1999, n. 9/1999, pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24
maggio 1999, che si impegnano
a trasmettere programmi di
informazione alle condizioni
previste dall'articolo 7 del
citato decreto-legge n. 323
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.
422 del 1993. |
13.Identico. |
14. All'articolo 8,
comma 8, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive
modificazioni, le parole: "il
20 per cento per la
radiodiffusione sonora in
ambito locale" sono
sostituite dalle seguenti:
"il 25 per cento per la
radiodiffusione sonora in
ambito locale". 15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento". |
16. La trasmissione
di dati e di informazioni
all'utenza di cui
all'articolo 3, comma 17,
della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e successive
modificazioni, può
comprendere anche la
diffusione di inserzioni
pubblicitarie. 17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della presente legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata: riduzione a un decimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative così ridotte dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2003. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 5.000 euro potrà essere corrisposto in tre rate con scadenza 31 dicembre 2003, 28 febbraio 2004 e 30 aprile 2004. |
|
|
1. All'articolo 21, comma
2, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, dopo le parole: "sei
ore" sono inserite le
seguenti: "per le emittenti
radiofoniche e le dodici ore
per le emittenti
televisive". |
1. All'articolo 21,
comma 2, della legge 6 agosto
1990, n. 223, dopo le parole:
"sei ore" sono inserite le
seguenti: "per le emittenti
radiofoniche e le dodici ore
per le emittenti televisive.
La variazione dell'orario
di trasmissione in
contemporanea da parte dei
soggetti autorizzati è
consentita previa
comunicazione al Ministero
delle comunicazioni, da
inoltrare con un anticipo di
almeno quindici
giorni". |
2. Le diffusioni
radiofoniche in contemporanea
o interconnesse, comunque
realizzate, devono
evidenziare, durante i
predetti programmi,
l'autonoma e originale
identità locale e le relative
denominazioni identificative
di ciascuna emittente. |
2. Identico. |
3. All'articolo 39,
comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo
1992, n. 255, dopo le parole:
"sei ore di durata
giornaliera" sono inserite le
seguenti: "per le emittenti
radiofoniche e di dodici ore
di durata giornaliera per le
emittenti televisive". |
3. Identico. |
4. Le imprese di
radiodiffusione sonora o
televisiva in ambito locale
che intendono interconnettere
sulla base di preventive
intese, ovvero previa
costituzione di un
consorzio entro sessanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, i propri impianti
al fine di diffondere
contemporaneamente le
medesime produzioni
presentano richiesta di
autorizzazione al Ministero
delle comunicazioni, che
provvede entro un mese;
trascorso tale termine senza
che il Ministero medesimo si
sia espresso,
l'autorizzazione si intende
rilasciata. |
4. Le imprese di
radiodiffusione sonora o
televisiva in ambito locale
che intendono interconnettere
sulla base di preventive
intese, ovvero previa
costituzione di un consorzio,
i propri impianti al fine di
diffondere contemporaneamente
le medesime produzioni
presentano richiesta di
autorizzazione al Ministero
delle comunicazioni, che
provvede entro un mese;
trascorso tale termine senza
che il Ministero medesimo si
sia espresso,
l'autorizzazione si intende
rilasciata. |
5. L'autorizzazione
rilasciata ai consorzi di
emittenti locali o alle
emittenti di intesa tra loro,
che ne abbiano presentato
richiesta, a trasmettere in
contemporanea per un tempo
massimo di dodici ore al
giorno sul territorio
nazionale comporta la
possibilità per detti
soggetti di emettere nel
tempo di interconnessione
programmi di acquisto o
produzione del consorzio
ovvero programmi di emittenti
televisive estere operanti
sotto la giurisdizione di
Stati membri dell'Unione
europea ovvero di Stati che
hanno ratificato la citata
Convenzione resa esecutiva
dalla legge 5 ottobre 1991,
n. 327, nonché i programmi
satellitari. In caso di
eventuale interconnessione
con canali satellitari o con
emittenti televisive estere
questa potrà avvenire per un
tempo limitato al 50 per
cento di quello massimo
stabilito per
l'interconnessione. |
5. Identico. |
6. E' fatto divieto
di utilizzo parziale o totale
della denominazione che
contraddistingue la
programmazione comune in
orari diversi da quelli delle
diffusioni interconnesse. |
6. Alle imprese
di radiodiffusione sonora
è fatto divieto di
utilizzo parziale o totale
della denominazione che
contraddistingue la
programmazione comune in
orari diversi da quelli delle
diffusioni interconnesse. |
7. Le diffusioni
interconnesse da parte di
imprese di radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito
locale sono disciplinate
dall'articolo 21 della legge
6 agosto 1990, n. 223, salvo
quanto previsto dal presente
articolo. |
7. Identico. |
8. Le disposizioni
di cui al presente articolo
non si applicano alle
diffusioni radiofoniche in
contemporanea o interconnesse
tra emittenti che formano
circuiti a prevalente
carattere comunitario
sempreché le stesse
emittenti, durante le loro
trasmissioni comuni,
diffondano messaggi
pubblicitari nei limiti
previsti per le emittenti
comunitarie. L'applicazione
di sanzioni in materia
pubblicitaria esclude il
beneficio di cui al presente
comma. |
|
|
1. All'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, è aggiunto
il seguente periodo: "Ai
soggetti titolari
legittimamente operanti,
interessati da ordinanze di
riduzione a conformità di
impianti di radiodiffusione
per esigenze di carattere
urbanistico, ambientale o
sanitario, che abbiano
presentato agli organi
periferici del Ministero
delle comunicazioni piani di
risanamento, ottenendo
autorizzazione alla modifica
degli impianti, cui hanno
ottemperato nel termine di
centottanta giorni, si
applicano le sanzioni di cui
al precedente periodo,
ridotte di un terzo". |
Identico. |
|
|
1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono |
1. Identico. |
recepiti con decreto del
Ministro delle comunicazioni,
emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, previo parere della
Commissione parlamentare di
cui alla legge 23 dicembre
1997, n. 451. |
2. Le emittenti
televisive sono altresì
tenute a garantire, anche
secondo quanto stabilito nel
Codice di cui al comma 1,
l'applicazione di specifiche
misure a tutela dei minori
nella fascia oraria di
programmazione dalle ore
16,00 alle ore 19,00 e
all'interno dei programmi
direttamente rivolti ai
minori, con particolare
riguardo ai messaggi
pubblicitari, alle promozioni
e ad ogni altra forma di
comunicazione commerciale e
pubblicitaria. Specifiche
misure devono essere
osservate nelle trasmissioni
di commento degli avvenimenti
sportivi, in particolare
calcistici, anche al fine di
contribuire alla diffusione
tra i giovani dei valori di
una competizione sportiva
leale e rispettosa
dell'avversario, per
prevenire fenomeni di
violenza legati allo
svolgimento di manifestazioni
sportive. |
2. Identico. |
3. L'impiego di
minori di anni quattordici in
programmi radiotelevisivi è
disciplinato con regolamento
adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,
n.400, dal Ministro delle
comunicazioni, di concerto
con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con
il Ministro per le pari
opportunità, entro sessanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge. |
3. Alla verifica
dell'osservanza delle
disposizioni di cui al
presente articolo, e di cui
ai commi da 10 a 13
dell'articolo 15 della legge
6 agosto 1990, n. 223,
provvede la Commissione per i
servizi e i prodotti
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, in
collaborazione con il
Comitato di applicazione del
Codice di
autoregolamentazione TV e
minori, anche sulla base
delle segnalazioni effettuate
dal medesimo Comitato.
Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 6,
lettera b), numero 6),
della legge 31 luglio 1997,
n. 249, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "In
caso di inosservanza delle
norme in materia di tutela
dei minori, ivi comprese
quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione |
4. Alla verifica
dell'osservanza delle
disposizioni di cui al
presente articolo, e di cui
ai commi da 10 a 13
dell'articolo 15 della legge
6 agosto 1990, n.223,
provvede la Commissione per i
servizi e i prodotti
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, in
collaborazione con il
Comitato di applicazione del
Codice di
autoregolamentazione TV e
minori, anche sulla base
delle segnalazioni effettuate
dal medesimo Comitato.
Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 6,
lettera b), numero 6),
della legge 31 luglio 1997,
n.249, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "In
caso di inosservanza delle
norme in materia di tutela
dei minori, ivi comprese
quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione |
TV e minori
approvato il 29 novembre
2002, e successive
modificazioni, la Commissione
per i servizi e i prodotti
dell'Autorità delibera
l'irrogazione delle sanzioni
previste dall'articolo 31
della legge 6 agosto 1990, n.
223. Le sanzioni si applicano
anche se il fatto costituisce
reato e indipendentemente
dall'azione penale. Alle
sanzioni inflitte viene data
pubblicità secondo quanto
previsto dal Codice di
autoregolamentazione TV e
minori". |
TV e minori
approvato il 29 novembre
2002, e successive
modificazioni, la Commissione
per i servizi e i prodotti
dell'Autorità delibera
l'irrogazione delle sanzioni
previste dall'articolo 31
della legge 6 agosto 1990,
n.223. Le sanzioni si
applicano anche se il fatto
costituisce reato e
indipendentemente dall'azione
penale. Alle sanzioni
inflitte sia dall'Autorità
che dal Comitato di
applicazione del Codice di
autoregolamentazione TV e
minori viene data
adeguata pubblicità
e la emittente sanzionata
ne deve dare notizia nei
notiziari diffusi in ore di
massimo o di buon
ascolto". |
4. In caso di
violazione delle norme in
materia di tutela dei minori,
le sanzioni sono applicate
direttamente secondo le
procedure previste dal comma
3 dell'articolo 31 della
legge 6 agosto 1990, n. 223,
e non secondo quelle indicate
dai commi 1 e 2 dell'articolo
31 della medesima legge n.
223 del 1990, e dalle sezioni
I e II del Capo I della legge
24 novembre 1981, n. 689. |
5. In caso di
violazione delle norme in
materia di tutela dei minori,
le sanzioni sono applicate
direttamente secondo le
procedure previste dal comma
3 dell'articolo 31 della
legge 6 agosto 1990, n.223, e
non secondo quelle indicate
dai commi 1 e 2 dell'articolo
31 della medesima legge n.
223 del 1990, e dalle sezioni
I e II del Capo I della legge
24 novembre 1981, n.689.
Il Ministero delle
comunicazioni fornisce
supporto organizzativo e
logistico all'attività del
Comitato di applicazione del
Codice di
autoregolamentazione TV e
minori mediante le proprie
risorse strumentali e di
personale, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio
dello Stato. |
5. Le sanzioni
pecuniarie previste al comma
3 dell'articolo 31 della
legge 6 agosto 1990, n. 223,
sono elevate rispettivamente
a 25.000 euro e a
350.000 euro. Non è
ammessa oblazione. |
6. I limiti minimo
e massimo della sanzione
pecuniaria prevista al
comma 3 dell'articolo 31
della legge 6 agosto 1990,
n.223, sono elevati, in
caso di violazione di norme
in materia di tutela dei
minori, rispettivamente a
25.000 e 350.000 euro. |
6. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
presenta al Parlamento, entro
il 31 marzo di ogni anno, una
relazione in materia di
tutela dei diritti dei
minori, sui provvedimenti
adottati e sulle eventuali
sanzioni irrogate. |
7. L'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni presenta al
Parlamento, entro il 31 marzo
di ogni anno, una relazione
in materia di tutela dei
diritti dei minori, sui
provvedimenti adottati e
sulle eventuali sanzioni
irrogate. Ogni sei mesi,
l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni invia
alla Commissione parlamentare
per l'infanzia di cui alla
legge 23 dicembre 1997,
n.451, una relazione
informativa sullo svolgimento
delle attività di sua
competenza in materia di
tutela dei diritti dei
minori, con particolare
riferimento a quelle previste
dal presente articolo,
corredata da eventuali
segnalazioni, suggerimenti o
osservazioni. |
7. All'articolo 114,
comma 6, del codice di
procedura penale, dopo il
primo periodo, è inserito il
seguente: "E' altresì vietata
la pubblicazione di elementi
che anche indirettamente
possano comunque portare alla
identificazione dei suddetti
minorenni". |
8.
Identico. |
8. Il Ministro
delle comunicazioni, d'intesa
con il Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, con decreto da
emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
dispone la realizzazione di
campagne scolastiche per un
uso corretto e consapevole
del mezzo televisivo, nonché
di trasmissioni con le stesse
finalità rivolte ai genitori,
utilizzando a tale fine anche
la diffusione sugli stessi
mezzi radiotelevisivi. |
9. Il Ministro
delle comunicazioni, d'intesa
con il Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, con decreto da
emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
dispone la realizzazione di
campagne scolastiche per un
uso corretto e consapevole
del mezzo televisivo, nonché
di trasmissioni con le stesse
finalità rivolte ai genitori,
utilizzando a tale fine anche
la diffusione sugli stessi
mezzi radiotelevisivi in
orari di buon ascolto, con
particolare riferimento alle
trasmissioni effettuate dalla
concessionaria del servizio
pubblico
radiotelevisivo. |
9. Le quote di riserva
per la trasmissione di opere
europee, previste
dall'arti-colo 2, comma 1,
della legge 30 aprile 1998,
n. 122, devono comprendere
anche opere cinematografiche
o per la televisione,
comprese quelle di
animazione, specificamente
rivolte ai minori, nonché
produzioni e programmi adatti
ai minori ovvero idonei alla
visione da parte dei minori e
degli adulti. Il tempo minimo
di trasmissione riservato a
tali opere e programmi è
determinato dall'Autorità per
le garanzie nelle
comunicazioni. |
10.
Identico. |
|
|
1. I fornitori di
contenuti televisivi
favoriscono lo sviluppo e la
diffusione della produzione
audiovisiva europea anche
secondo quanto previsto, con
riferimento ai produttori
indipendenti, dall'articolo 2
della legge 30 aprile 1998,
n. 122, e riservano,
comunque, ad opere europee la
maggior parte del loro tempo
di trasmissione in ambito
nazionale su frequenze
terrestri, escluso il tempo
destinato a notiziari, a
manifestazioni sportive, a
giochi televisivi, |
Identico. |
alla pubblicità oppure a
servizi di teletext, a
dibattiti e a televendite.
Deroghe possono essere
richieste all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
secondo quanto disposto
dall'articolo 5 del citato
regolamento di cui alla
deliberazione della stessa
Autorità 16 marzo 1999, n.
9/1999. |
|
|
1. Lo spettro
elettromagnetico costituisce
risorsa essenziale ai fini
dell'attività
radiotelevisiva. I soggetti
che svolgono attività di
radiodiffusione sono tenuti
ad assicurare un uso
efficiente delle frequenze
radio ad essi assegnate, ed
in particolare a: |
1. Identico: |
a) garantire
l'integrità e l'efficienza
della propria rete; |
a) identica; |
b) minimizzare
l'impatto ambientale in
conformità alla normativa
urbanistica e ambientale
nazionale, regionale,
provinciale e locale; |
b) identica; |
c) evitare rischi
per la salute umana, nel
rispetto della normativa
nazionale e
internazionale; |
c) identica; |
d) garantire la
qualità dei segnali
irradiati, conformemente alle
prescrizioni tecniche fissate
dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e a
quelle emanate in sede
internazionale; |
d) identica; |
e) assicurare la
piena copertura del bacino di
utenza assegnato e risultante
dal titolo abilitativo; |
e) assicurare
adeguata copertura del
bacino di utenza assegnato e
risultante dal titolo
abilitativo; |
f) assicurare che
le proprie emissioni non
provochino interferenze con
altre emissioni lecite di
radiofrequenze, anche in
Stati confinanti con il
territorio nazionale. |
f) assicurare che
le proprie emissioni non
provochino interferenze con
altre emissioni lecite di
radiofrequenze. |
2. Il mancato rispetto
dei princìpi di cui al comma
1 o, comunque, il mancato
utilizzo delle radiofrequenze
assegnate comporta la revoca
ovvero la riduzione
dell'assegnazione. Tali
misure sono adottate |
2. Identico. |
dallo stesso organo
che ha assegnato le
radiofrequenze, qualora il
soggetto interessato,
avvisato dell'inizio del
procedimento e invitato a
regolarizzare la propria
attività di trasmissione, non
vi provveda nel termine di
sei mesi dalla data di
ricezione
dell'ingiunzione. |
3. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
adotta e aggiorna il piano
nazionale di assegnazione
delle frequenze radiofoniche
e televisive in tecnica
digitale garantendo, su tutto
il territorio dello Stato, un
uso efficiente e pluralistico
della risorsa radioelettrica,
una uniforme copertura, una
razionale distribuzione delle
risorse fra soggetti operanti
in ambito nazionale e locale,
in conformità con i princìpi
della presente legge, e una
riserva in favore delle
minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge. |
3. Identico. |
4. L'assegnazione
delle radiofrequenze avviene
secondo criteri pubblici,
obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e
proporzionati. |
4. Identico. |
5. Il piano di
assegnazione e le successive
modificazioni e integrazioni
sono sottoposti al parere
delle regioni in ordine
all'ubicazione degli impianti
e, al fine di tutelare le
minoranze linguistiche,
all'intesa con le regioni
autonome Valle d'Aosta e
Friuli Venezia Giulia e con
le province autonome di
Trento e di Bolzano. I pareri
e le intese sono acquisiti
secondo le procedure previste
dall'articolo 1 della legge
30 aprile 1998, n. 122. |
5. Identico. |
6. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni,
con proprio regolamento, nel
rispetto e in attuazione
della legislazione vigente,
definisce i criteri generali
per l'installazione di reti
di comunicazione elettronica,
garantendo che i relativi
permessi siano rilasciati
dalle amministrazioni
competenti nel rispetto dei
criteri di parità di accesso
ai fondi e al sottosuolo, di
equità, di proporzionalità e
di non discriminazione. |
6. Identico. |
7. Per i casi in cui
non sia possibile rilasciare
nuovi permessi di
installazione oppure per
finalità di tutela del
pluralismo e di garanzia di
una effettiva concorrenza,
l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni
stabilisce, con proprio
regolamento, le modalità di
condivisione di
infrastrutture, di impianti
di trasmissione e di apparati
di rete. |
7. Identico. |
|
|
1. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni,
nell'esercizio dei compiti ad
essa affidati dalla legge,
assicura il rispetto dei
diritti fondamentali della
persona nel settore delle
comunicazioni, anche
radiotelevisive. |
1. Identico. |
2. Le funzioni di
cui al comma 1 sono svolte
anche attraverso i Comitati
regionali per le
comunicazioni (CORECOM) la
cui disciplina, relativamente
ad aspettative e permessi dei
loro presidenti e componenti,
è demandata, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza
pubblica, ad apposito
regolamento dell'Autorità per
le garanzie nelle
comunicazioni da emanare
entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge. |
2. Restano ferme le
competenze attribuite dalla
legge nel settore
radiotelevisivo al Garante
per la protezione dei dati
personali e all'Autorità
garante della concorrenza e
del mercato. |
3.
Identico. |
|
|
|
|
1. I soggetti che operano
nel sistema integrato delle
comunicazioni sono tenuti a
notificare all'Autorità per
le garanzie nelle
comunicazioni le intese e le
operazioni di concentrazione
al fine di consentire,
secondo le procedure previste
in apposito regolamento
adottato dall'Autorità
medesima, la verifica del
rispetto dei princìpi
enunciati dall'articolo
15. |
Identico. |
2. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni,
su segnalazione di chi vi
abbia interesse o,
periodicamente, d'ufficio,
individuato il mercato
rilevante conformemente |
ai princìpi di cui
agli articoli 15 e 16 della
direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002,
verifica che non si
costituiscano, nel sistema
integrato delle comunicazioni
e nei mercati che lo
compongono, posizioni
dominanti e che siano
rispettati i limiti di cui
all'articolo 15 della
presente legge, tenendo
conto, fra l'altro, oltre che
dei ricavi, del livello di
concorrenza all'interno del
sistema, delle barriere
all'ingresso nello stesso,
delle dimensioni di
efficienza economica
dell'impresa nonché degli
indici quantitativi di
diffusione dei programmi
radiotelevisivi, dei prodotti
editoriali e delle opere
cinematografiche o
fonografiche. 3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli. 5. All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "nel sistema integrato delle comunicazioni"; all'ultimo periodo del medesimo comma le parole: ", ai fini della presente legge," sono soppresse. |
|
|
1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, |
Soppresso. |
n. 249. All'articolo
2, comma 6, della medesima
legge, è soppresso il secondo
periodo. All'articolo 2,
comma 8, lettera d),
della medesima legge, le
parole: "destinata al consumo
delle famiglie" sono
sostituite dalle seguenti:
"destinata al consumo". In
nessun caso un soggetto
privato può essere
destinatario di più di due
concessioni televisive
nazionali in tecnica
analogica. |
2. Dalla data di
completamento della
transizione dal sistema in
tecnica analogica a quello in
tecnica digitale uno stesso
fornitore di contenuti, anche
attraverso società
controllanti, controllate o
con esso collegate, ai sensi
dell'articolo 2, commi 17 e
18, della legge 31 luglio
1997, n. 249, non può essere
titolare di licenze che
consentano di diffondere più
del 15 per cento del totale
dei programmi televisivi
irradiati su radiofrequenze
terrestri in tecnica digitale
in ambito nazionale. Ai fini
della individuazione di
posizioni dominanti e di
posizioni di controllo si
applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni
di cui alla legge 31 luglio
1997, n. 249, e successive
modificazioni. |
1. All'atto
della completa attuazione del
piano nazionale di
assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in
tecnica digitale, uno stesso
fornitore di contenuti, anche
attraverso società
qualificabili come
controllate o collegate ai
sensi dell'articolo 2, commi
17 e 18, della legge 31
luglio 1997, n. 249, non può
essere titolare di
autorizzazioni che consentano
di diffondere più del 20 per
cento del totale dei
programmi televisivi o più
del 20 per cento dei
programmi radiofonici
irradiabili su frequenze
terrestri in ambito nazionale
mediante le reti previste dal
medesimo piano. |
2. Fermo restando
il divieto di costituzione di
posizioni dominanti nei
singoli mercati che
compongono il sistema
integrato delle
comunicazioni, i soggetti
tenuti all'iscrizione nel
registro degli operatori di
comunicazione costituito ai
sensi dell'articolo 1, comma
6, lettera a), numero
5), della legge 31 luglio
1997, n. 249, non
possono né direttamente,
né attraverso soggetti
controllati o collegati ai
sensi dell'articolo 2, commi
17 e 18, della citata legge
n. 249 del 1997, conseguire
ricavi superiori al 20 per
cento delle risorse
complessive del settore
integrato delle
comunicazioni. 3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, dagli investimenti di enti ed imprese in altre attività finalizzate alla promozione dei propri prodotti o servizi, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai settori indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2. |
4. Gli organismi di
telecomunicazioni previsti
dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, i cui ricavi nel
mercato dei servizi di
telecomunicazioni, come
definiti dal medesimo
regolamento, sono superiori
al 40 per cento dei ricavi
complessivi di quel mercato
non possono conseguire nel
settore integrato delle
comunicazioni ricavi
superiori al 10 per cento del
settore medesimo. 5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8" sono soppresse. |
3. I destinatari di
concessioni televisive
nazionali che controllano una
quota pari al 20 per cento o
superiore delle risorse
economico-finanziarie del
settore televisivo via etere
terrestre in tecnica
analogica non possono
controllare, direttamente o
indirettamente, quotidiani ed
emittenti radiofoniche. |
6. I soggetti che
esercitano l'attività
televisiva in ambito
nazionale attraverso più di
una rete non possono, prima
del 31 dicembre 2008,
acquisire partecipazioni in
imprese editrici di giornali
quotidiani o partecipare alla
costituzione di nuove imprese
editrici di giornali
quotidiani. Il divieto si
applica anche alle imprese
controllate, controllanti o
collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice
civile. |
4. Le
concessionarie di pubblicità
che raccolgono pubblicità per
non più di due emittenti
televisive nazionali in
tecnica analogica ovvero per
emittenti in tecnica digitale
che non superino il 20 per
cento dei proventi come
descritti all'articolo 2,
comma 8, lettera a),
secondo periodo, della legge
31 luglio 1997, n. 249,
possono raccogliere
pubblicità anche per
emittenti radiotelevisive
locali di cui non siano
controllanti, da cui non
siano controllate o con esse
collegate, ai sensi
dell'articolo 2, commi 17 e
18, della legge 31 luglio
1997, n. 249. |
Soppresso. |
7. Secondo le
disposizioni dell'articolo
18, paragrafi 1 e 2, della
direttiva 89/552/CEE del
Consiglio, del 3 ottobre
1989, come sostituito dalla
direttiva 97/36/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 giugno
1997, e fermi restando i
limiti orari e giornalieri di
affollamento pubblicitario
indicati nella legge 6 agosto
1990, n. 223, all'articolo 8
della medesima legge n.223
del 1990, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, la parola: "messaggi" è sostituita dalla seguente: "spot"; b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: "se comprende forme di |
pubblicità" sono
inserite le seguenti:
"diverse dagli spot
pubblicitari" e le parole:
"le forme di pubblicità
diverse dalle offerte di cui
al presente comma" sono
sostituite dalle seguenti:
"gli spot pubblicitari"
e, al secondo periodo, la
parola: "offerte" è
sostituita dalle seguenti:
"pubblicità diverse dagli
spot
pubblicitari". 8. L'articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n.62, è sostituito dal seguente: "Art. 10. - (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura). - 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni". |
PRINCI'PI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA |
PRINCI'PI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA |
|
|
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
previa intesa con l'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni e acquisizione
dei pareri di cui al comma 3,
un decreto legislativo
recante il testo unico delle
disposizioni legislative in
materia di radiotelevisione,
denominato "testo unico della
radiotelevisione",
coordinandovi le norme
vigenti e apportando alle
medesime le integrazioni,
modificazioni e abrogazioni
necessarie al loro
coordinamento o per
assicurarne la migliore
attuazione, nel rispetto
della Costituzione, delle
norme di diritto
internazionale vigenti
nell'ordinamento interno e
degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea e alle
Comunità europee. |
1. Identico. |
2. Il testo unico
della radiotelevisione indica
anche i princìpi fondamentali
nel rispetto dei quali le
regioni esercitano la potestà
legislativa concorrente in
materia di emittenza
radiotelevisiva in ambito
regionale o provinciale. A
tale fine sono da qualificare
come princìpi fondamentali
quelli posti dal Capo I della
presente legge e i seguenti
princìpi: |
2. Le regioni esercitano
la potestà legislativa
concorrente in materia di
emittenza radiotelevisiva in
ambito regionale o
provinciale nel rispetto
dei princìpi fondamentali
contenuti nel Capo I e
sulla base dei seguenti
princìpi, come indicati
nel testo unico di cui al
comma 1: |
a) previsione che
la trasmissione di programmi
per la radiodiffusione
televisiva in tecnica
digitale in ambito regionale
o provinciale avvenga nelle
bande di frequenza previste
per detti servizi dal vigente
regolamento delle
radiocomunicazioni
dell'Unione internazionale
delle telecomunicazioni, nel
rispetto degli accordi
internazionali, della
normativa dell'Unione europea
e di quella nazionale, nonché
dei piani nazionali di
ripartizione e di
assegnazione delle
radiofrequenze; |
a) identica; |
b) attribuzione a
organi della regione o degli
enti locali delle competenze
in ordine al rilascio dei
provvedimenti abilitativi,
autorizzatori e concessori
necessari per l'accesso ai
siti previsti dal piano
nazionale di assegnazione
delle frequenze, in base alle
vigenti disposizioni
nazionali e regionali, per
l'installazione di reti e di
impianti, nel rispetto dei
princìpi di non
discriminazione,
proporzionalità e
obiettività, nonché nel
rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di tutela
della salute, di tutela del
territorio, dell'ambiente e
del paesaggio e delle
bellezze naturali; |
b) identica; |
c) attribuzione a
organi della regione o della
provincia delle competenze in
ordine al rilascio delle
autorizzazioni per fornitore
di contenuti o per fornitore
di servizi interattivi
associati o di servizi di
accesso condizionato
destinati alla diffusione in
ambito, rispettivamente,
regionale o provinciale; |
c) identica; |
d) previsione che
il rilascio dei titoli
abilitativi di cui alla
lettera c) avvenga
secondo criteri oggettivi,
tenendo conto della
potenzialità economica del
soggetto richiedente, della
qualità della programmazione
prevista e dei progetti
radioelettrici e tecnologici,
della pregressa presenza |
d) identica; |
sul mercato, delle ore di
trasmissione effettuate,
della qualità dei programmi,
delle quote percentuali di
spettacoli e di servizi
informativi autoprodotti, del
personale dipendente, con
particolare riguardo ai
giornalisti iscritti all'Albo
professionale, e degli indici
di ascolto rilevati; il
titolare della licenza di
operatore di rete televisiva
in tecnica digitale in ambito
locale, qualora abbia
richiesto una o più
autorizzazioni per lo
svolgimento dell'attività di
fornitura di cui alla lettera
b), ha diritto a
ottenere almeno
un'autorizzazione che
consenta di irradiare nel
blocco di programmi
televisivi numerici di cui
alla licenza rilasciata; |
e) definizione,
da parte della legislazione
regionale, degli specifici
compiti di pubblico servizio
che la società concessionaria
del servizio pubblico
generale di radiodiffusione è
tenuta ad adempiere
nell'orario e nella rete di
programmazione destinati alla
diffusione di contenuti in
ambito regionale o, per le
province autonome di Trento e
di Bolzano, in ambito
provinciale, nel rispetto dei
princìpi di cui alla presente
legge; è, comunque, garantito
un adeguato servizio di
informazione in ambito
regionale o provinciale; |
e) identica; |
f) attribuzione
alle regioni e alle province
autonome di Trento e di
Bolzano della legittimazione
a stipulare, previa intesa
con il Ministero delle
comunicazioni, specifici
contratti di servizio con la
società concessionaria del
servizio pubblico generale di
radiodiffusione per la
definizione degli obblighi di
cui alla lettera e),
nel rispetto della libertà
di iniziativa economica della
società concessionaria, anche
con riguardo alla
determinazione
dell'organizzazione
dell'impresa; ulteriori
princìpi fondamentali
relativi allo specifico
settore dell'emittenza in
ambito regionale o
provinciale possono essere
ricavati dalle disposizioni
legislative vigenti alla data
di entrata in vigore della
presente legge in materia di
emittenza radiotelevisiva in
ambito locale, comunque nel
rispetto dell'unità giuridica
ed economica dello Stato e
assicurando la tutela dei
livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i
diritti civili |
f) identica. |
e sociali e la tutela
dell'incolumità e della
sicurezza pubbliche. |
3. Lo schema del decreto
legislativo di cui ai commi 1
e 2, dopo l'acquisizione del
parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, di seguito
denominata "Conferenza
Stato-regioni", è trasmesso
alle Camere per
l'acquisizione del parere da
parte delle competenti
Commissioni parlamentari,
compreso quello della
Commissione parlamentare per
le questioni regionali, da
rendere entro sessanta giorni
dall'assegnazione alle
Commissioni medesime.
Acquisiti tali pareri, il
Governo ritrasmette il testo,
con le proprie osservazioni e
con le eventuali
modificazioni, alla
Conferenza Stato-regioni e
alle Camere per il parere
definitivo, da rendere,
rispettivamente, entro trenta
e sessanta giorni. |
3. Identico. |
4. Le disposizioni
normative statali vigenti
alla data di entrata in
vigore della presente legge
nelle materie appartenenti
alla legislazione regionale
continuano ad applicarsi, in
ciascuna regione, fino alla
data di entrata in vigore
delle disposizioni regionali
in materia. |
4. Identico. |
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE |
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE |
|
|
1. Il servizio pubblico
generale radiotelevisivo è
affidato per concessione a
una società per azioni, che
lo svolge sulla base di un
contratto nazionale di
servizio stipulato con il
Ministero delle comunicazioni
e di contratti di servizio
regionali e, per le province
autonome di Trento e di
Bolzano, provinciali, con i
quali sono individuati i
diritti e gli obblighi della
società |
1. Identico. |
concessionaria. Tali
contratti sono rinnovati ogni
tre anni. |
2. Il servizio
pubblico generale
radiotelevisivo, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4,
comunque garantisce: |
2. Identico: |
a) la diffusione
di tutte le trasmissioni
televisive e radiofoniche di
pubblico servizio della
società concessionaria con
copertura integrale del
territorio nazionale, per
quanto consentito dallo stato
della scienza e della
tecnica; |
a) identica; |
b) un numero
adeguato di ore di
trasmissioni televisive e
radiofoniche dedicate
all'educazione,
all'informazione, alla
formazione, alla promozione
culturale, con particolare
riguardo alla valorizzazione
delle opere teatrali,
cinematografiche, anche in
lingua originale, e musicali
riconosciute di alto livello
artistico o maggiormente
innovative; tale numero di
ore è definito ogni tre anni
con deliberazione
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e, per
l'anno 2003, è stabilito in
tremila ore per le
trasmissioni televisive in
chiaro e in altrettante ore
per le trasmissioni
radiofoniche; dal computo di
tali ore sono escluse le
trasmissioni di
intrattenimento per i
minori; |
b) un numero
adeguato di ore di
trasmissioni televisive e
radiofoniche dedicate
all'educazione,
all'informazione, alla
formazione, alla promozione
culturale, con particolare
riguardo alla valorizzazione
delle opere teatrali,
cinematografiche,
televisive, anche in
lingua originale, e musicali
riconosciute di alto livello
artistico o maggiormente
innovative; tale numero di
ore è definito ogni tre anni
con deliberazione
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e, per
l'anno 2003, è stabilito in
tremila ore per le
trasmissioni televisive in
chiaro e in altrettante ore
per le trasmissioni
radiofoniche; dal computo di
tali ore sono escluse le
trasmissioni di
intrattenimento per i
minori; |
c) la diffusione
delle trasmissioni di cui
alla lettera b), in
modo proporzionato, in tutte
le fasce orarie, anche di
maggiore ascolto, e su tutti
i programmi televisivi e
radiofonici; |
c) identica; |
d) l'accesso alla
programmazione, nei limiti e
secondo le modalità indicati
dalla legge, in favore dei
partiti e dei gruppi
rappresentati in Parlamento e
in assemblee e consigli
regionali, delle
organizzazioni associative
delle autonomie locali, dei
sindacati nazionali, delle
confessioni religiose, dei
movimenti politici, degli
enti e delle associazioni
politici e culturali, delle
associazioni nazionali del
movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute,
delle associazioni di
promozione sociale iscritte
nei registri nazionale e
regionali, dei gruppi etnici
e linguistici e degli altri
gruppi di rilevante interesse
sociale che ne facciano
richiesta; |
d) identica; |
e) la
costituzione di una società
per la produzione, la
distribuzione e la
trasmissione di programmi
radiotelevisivi all'estero,
finalizzati alla conoscenza e
alla valorizzazione della
lingua, della cultura e
dell'impresa italiane
attraverso l'utilizzazione
dei programmi e la diffusione
delle più significative
produzioni del panorama
audiovisivo nazionale; |
e)
identica; |
f) la diffusione
di trasmissioni radiofoniche
e televisive in lingua
tedesca e ladina per la
provincia autonoma di
Bolzano, in lingua francese
per la regione autonoma Valle
d'Aosta e in lingua slovena
per la regione autonoma
Friuli Venezia Giulia; |
f) la diffusione
di trasmissioni radiofoniche
e televisive in lingua
tedesca e ladina per la
provincia autonoma di
Bolzano, in lingua ladina
per la provincia autonoma di
Trento, in lingua francese
per la regione autonoma Valle
d'Aosta e in lingua slovena
per la regione autonoma
Friuli Venezia Giulia; |
g) la
trasmissione gratuita dei
messaggi di utilità sociale
ovvero di interesse pubblico
che siano richiesti dalla
Presidenza del Consiglio dei
ministri e la trasmissione di
adeguate informazioni sulla
viabilità delle strade e
delle autostrade italiane; |
g) identica; |
h) la
trasmissione, in orari
appropriati, di contenuti
destinati specificamente ai
minori, che tengano conto
delle esigenze e della
sensibilità della prima
infanzia e dell'età
evolutiva; |
h) identica; |
i) la
conservazione degli archivi
storici radiofonici e
televisivi, garantendo
l'accesso del pubblico agli
stessi; |
i) identica; |
l) la
destinazione di una quota non
inferiore al 15 per cento dei
ricavi complessivi annui alla
produzione di opere europee,
ivi comprese quelle
realizzate da produttori
indipendenti; tale quota
trova applicazione a partire
dal contratto di servizio
stipulato dopo la data di
entrata in vigore della
presente legge; |
l) identica; |
m) la
realizzazione nei termini
previsti dalla presente legge
delle infrastrutture per la
trasmissione televisiva su
frequenze terrestri in
tecnica digitale; |
m) la
realizzazione nei termini
previsti dalla presente legge
delle infrastrutture per la
trasmissione
radiotelevisiva su
frequenze terrestri in
tecnica digitale; |
n) la
realizzazione di servizi
interattivi digitali di
pubblica utilità; |
n) identica; |
o) il rispetto
dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti
dall'articolo 8, comma 6,
della legge 6 agosto 1990, n.
223; |
o)
identica; |
p)
l'articolazione della società
concessionaria in una o più
sedi nazionali e in sedi in
ciascuna regione e, per la
regione Trentino-Alto Adige,
nelle province autonome di
Trento e di Bolzano; |
p) identica; |
q) l'adozione di
idonee misure di tutela delle
persone portatrici di
handicap sensoriali in
attuazione dell'articolo 4,
comma 2; |
q) identica; |
r) la
valorizzazione e il
potenziamento dei centri di
produzione decentrati, in
particolare per le finalità
di cui alla lettera b)
e per le esigenze di
promozione delle culture e
degli strumenti linguistici
locali; |
r) identica; |
s) la
realizzazione di attività di
insegnamento a distanza. |
s) identica. |
3. Le sedi regionali o,
per le province autonome di
Trento e di Bolzano, le sedi
provinciali della società
concessionaria del servizio
pubblico generale
radiotelevisivo operano in
regime di autonomia
finanziaria e contabile in
relazione all'attività di
adempimento degli obblighi di
pubblico servizio affidati
alle stesse. |
3. Identico. |
4. Con deliberazione
adottata d'intesa
dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e dal
Ministro delle comunicazioni
prima di ciascun rinnovo
triennale del contratto
nazionale di servizio sono
fissate le linee-guida sul
contenuto degli ulteriori
obblighi del servizio
pubblico generale
radiotelevisivo, definite in
relazione allo sviluppo dei
mercati, al progresso
tecnologico e alle mutate
esigenze culturali, nazionali
e locali. |
4. Identico. |
5. Alla società cui è
affidato mediante concessione
il servizio pubblico generale
radiotelevisivo è consentito
lo svolgimento, direttamente
o attraverso società
collegate, di attività
commerciali ed editoriali,
connesse alla diffusione di
immagini, suoni e dati,
nonché di altre attività
correlate, purché esse non
risultino di pregiudizio al
migliore svolgimento dei
pubblici servizi concessi e
concorrano alla equilibrata
gestione aziendale. |
5. Identico. |
|
|
1. Al fine di consentire
la determinazione del costo
di fornitura del servizio
pubblico generale
radiotelevisivo, coperto dal
canone di abbonamento di cui
al regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4
giugno 1938, n. 880, e
successive modificazioni, e
di assicurare la trasparenza
e la responsabilità
nell'utilizzo del
finanziamento pubblico, la
società concessionaria
predispone il bilancio di
esercizio indicando in una
contabilità separata i ricavi
derivanti dal gettito del
canone e gli oneri sostenuti
nell'anno solare precedente
per la fornitura del suddetto
servizio, sulla base di uno
schema approvato
dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni,
imputando o attribuendo i
costi sulla base di princìpi
di contabilità applicati in
modo coerente e
obiettivamente giustificati e
definendo con chiarezza i
princìpi di contabilità
analitica secondo cui vengono
tenuti conti separati. Ogni
qualvolta vengano utilizzate
le stesse risorse di
personale, apparecchiature o
impianti fissi o risorse di
altra natura, per assolvere i
compiti di servizio pubblico
generale e per altre
attività, i costi relativi
devono essere ripartiti sulla
base della differenza tra i
costi complessivi della
società considerati
includendo o escludendo le
attività di servizio
pubblico. Il bilancio, entro
trenta giorni
dall'approvazione, è
trasmesso all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
e al Ministero delle
comunicazioni. |
Identico. |
2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione |
IV del capo II del titolo
III della parte IV del citato
testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. 3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1^ gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica. 4. E' fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo. |
|
|
1. In conformità a quanto
stabilito nella comunicazione
della Commissione delle
Comunità europee 2001/C
320/04, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee C 320
del 15 novembre 2001,
relativa all'applicazione
delle norme sugli aiuti di
Stato al servizio pubblico di
radiodiffusione, è affidato
all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni il
compito di verificare che il
servizio pubblico generale
radiotelevisivo venga
effettivamente prestato ai
sensi delle disposizioni di
cui alla presente legge, del
contratto nazionale di
servizio e degli specifici
contratti di servizio
conclusi con le regioni e con
le province autonome di
Trento e di Bolzano, |
1. Identico. |
tenendo conto anche dei
parametri di qualità del
servizio e degli indici di
soddisfazione degli utenti
definiti nel contratto
medesimo. |
2. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni,
nei casi di presunto
inadempimento degli obblighi
di cui al comma 1, d'ufficio
o su impulso del Ministero
delle comunicazioni per il
contratto nazionale di
servizio ovvero delle regioni
e delle province autonome di
Trento e di Bolzano per i
contratti da queste
stipulati, notifica
l'apertura dell'istruttoria
al rappresentante legale
della società concessionaria,
che ha diritto di essere
sentito, personalmente o a
mezzo di procuratore
speciale, nel termine fissato
contestualmente alla notifica
e ha facoltà di presentare
deduzioni e pareri in ogni
fase dell'istruttoria, nonché
di essere nuovamente sentito
prima della chiusura di
questa. |
2. Identico. |
3. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
può in ogni fase
dell'istruttoria richiedere
alle imprese, enti o persone
che ne siano in possesso, di
fornire informazioni e di
esibire documenti utili ai
fini dell'istruttoria;
disporre ispezioni al fine di
controllare i documenti
aziendali e di prenderne
copia, anche avvalendosi
della collaborazione di altri
organi dello Stato; disporre
perizie e analisi economiche
e statistiche, nonché la
consultazione di esperti in
ordine a qualsiasi elemento
rilevante ai fini
dell'istruttoria. |
3. Identico. |
4. Tutte le notizie,
le informazioni o i dati
riguardanti le imprese
oggetto di istruttoria da
parte dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
sono tutelati dal segreto
d'ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche
amministrazioni. |
4. Identico. |
5. I funzionari
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni
nell'esercizio delle funzioni
di cui al comma 3 sono
pubblici ufficiali. Essi sono
vincolati dal segreto
d'ufficio. |
5. Identico. |
6. Con provvedimento
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, i
soggetti richiesti di fornire
gli elementi di cui al comma
3 sono sottoposti alla
sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 25 mila
euro se rifiutano od
omettono, senza giustificato
motivo, di fornire le
informazioni |
6. Identico. |
o di esibire i documenti
ovvero alla sanzione
amministrativa pecuniaria
fino a 50 mila euro se
forniscono informazioni o
esibiscono documenti non
veritieri. Sono fatte salve
le diverse sanzioni previste
dall'ordinamento vigente. |
7. Se, a seguito
dell'istruttoria, l'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni ravvisa
infrazioni agli obblighi di
cui al comma 1, fissa alla
società concessionaria il
termine per l'eliminazione
delle infrazioni stesse. Nei
casi di infrazioni gravi,
tenuto conto della gravità e
della durata dell'infrazione,
l'Autorità dispone, inoltre,
l'applicazione di una
sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 3 per
cento del fatturato
realizzato nell'ultimo
esercizio chiuso
anteriormente alla
notificazione della diffida,
fissando i termini entro i
quali l'impresa deve
procedere al pagamento della
sanzione. |
7. Se, a seguito
dell'istruttoria, l'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni ravvisa
infrazioni agli obblighi di
cui al comma 1, fissa alla
società concessionaria il
termine, comunque non
superiore a trenta giorni,
per l'eliminazione delle
infrazioni stesse. Nei casi
di infrazioni gravi, tenuto
conto della gravità e della
durata dell'infrazione,
l'Autorità dispone, inoltre,
l'applicazione di una
sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 3 per
cento del fatturato
realizzato nell'ultimo
esercizio chiuso
anteriormente alla
notificazione della diffida,
fissando i termini,
comunque non superiori a
trenta giorni, entro i
quali l'impresa deve
procedere al pagamento della
sanzione. |
8. In caso di
inottemperanza alla diffida
di cui al comma 7, l'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni applica la
sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 3 per
cento del fatturato ovvero,
nei casi in cui sia stata
applicata la sanzione di cui
al citato comma 7, una
sanzione di importo minimo
non inferiore al doppio della
sanzione già applicata con un
limite massimo del 3 per
cento del fatturato come
individuato al medesimo comma
7, fissando altresì il
termine entro il quale il
pagamento della sanzione deve
essere effettuato. Nei casi
di reiterata inottemperanza
l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni può
disporre la sospensione
dell'attività d'impresa fino
a novanta giorni. |
8. Identico. |
9. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
dà conto dei risultati del
controllo ogni anno nella
relazione annuale. |
9. Identico. |
|
|
1. La concessione del
servizio pubblico generale
radiotelevisivo è affidata,
per la |
1. Identico. |
durata di dodici anni
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
alla RAI-Radiotelevisione
italiana Spa. |
2. Per quanto non sia
diversamente previsto dalla
presente legge la
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa è assoggettata alla
disciplina generale delle
società per azioni, anche per
quanto concerne
l'organizzazione e
l'amministrazione. |
2. Identico. |
3. Il consiglio di
amministrazione della
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa, composto da nove membri,
è nominato dall'assemblea. Il
consiglio, oltre a essere
organo di amministrazione
della società, svolge anche
funzioni di controllo e di
garanzia circa il corretto
adempimento delle finalità e
degli obblighi del servizio
pubblico generale
radiotelevisivo. |
3. Identico. |
4. Possono essere
nominati membri del consiglio
di amministrazione i soggetti
aventi i requisiti per la
nomina a giudice
costituzionale ai sensi
dell'articolo 135, secondo
comma, della Costituzione o,
comunque, persone di
riconosciuto prestigio
professionale e di notoria
indipendenza di
comportamenti, che si siano
distinte in attività
economiche, scientifiche,
giuridiche, della cultura
umanistica o della
comunicazione sociale,
maturandovi significative
esperienze manageriali. Ove
siano lavoratori dipendenti
vengono, a richiesta,
collocati in aspettativa non
retribuita per la durata del
mandato. |
4. Possono essere
nominati membri del consiglio
di amministrazione i soggetti
aventi i requisiti per la
nomina a giudice
costituzionale ai sensi
dell'articolo 135, secondo
comma, della Costituzione o,
comunque, persone di
riconosciuto prestigio e
competenza professionale e
di notoria indipendenza di
comportamenti, che si siano
distinte in attività
economiche, scientifiche,
giuridiche, della cultura
umanistica o della
comunicazione sociale,
maturandovi significative
esperienze manageriali. Ove
siano lavoratori dipendenti
vengono, a richiesta,
collocati in aspettativa non
retribuita per la durata del
mandato. Il mandato dei
membri del consiglio di
amministrazione dura tre anni
e i membri sono rieleggibili
una sola volta. |
5. La nomina del
presidente del consiglio di
amministrazione è effettuata
dal consiglio nell'ambito dei
suoi membri e diviene
efficace dopo l'acquisizione
del parere favorevole della
Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, che delibera
con la maggioranza di due
terzi dei suoi componenti
sino alla terza votazione.
Dalla successiva è
sufficiente la maggioranza
assoluta. |
5. La nomina del
presidente del consiglio di
amministrazione è effettuata
dal consiglio nell'ambito dei
suoi membri e diviene
efficace dopo l'acquisizione
del parere favorevole,
espresso a maggioranza
dei due terzi dei suoi
componenti, della Commissione
parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi. |
6. L'elezione degli
amministratori avviene
mediante voto di lista. A
tale fine l'assemblea è
convocata con preavviso, da
pubblicare ai sensi
dell'articolo 2366 del codice
civile non meno di trenta
giorni |
6. L'elezione degli
amministratori avviene
mediante voto di lista. A
tale fine l'assemblea è
convocata con preavviso, da
pubblicare ai sensi
dell'articolo 2366 del codice
civile non meno di trenta
giorni |
prima di quello
fissato per l'adunanza; a
pena di nullità delle
deliberazioni ai sensi
dell'articolo 2379 del codice
civile, l'ordine del giorno
pubblicato deve contenere
tutte le materie da trattare,
che non possono essere
modificate o integrate in
sede assembleare; le liste
possono essere presentate da
soci che rappresentino almeno
lo 0,5 per cento delle azioni
aventi diritto di voto
nell'assemblea ordinaria e
sono rese pubbliche, mediante
deposito presso la sede
sociale e annuncio su tre
quotidiani a diffusione
nazionale, di cui due
economici, rispettivamente,
almeno venti giorni e dieci
giorni prima dell'adunanza.
Salvo quanto previsto dal
comma 7, in relazione al
numero massimo di candidati
della lista presentata dal
Ministero dell'economia e
delle finanze, ciascuna lista
comprende un numero di
candidati pari al numero di
componenti del consiglio da
eleggere. Ciascun socio
avente diritto di voto può
votare una sola lista. Nel
caso in cui siano state
presentate più liste, i voti
ottenuti da ciascuna lista
sono divisi per numeri interi
progressivi da uno al numero
di candidati da eleggere; i
quozienti così ottenuti sono
assegnati progressivamente ai
candidati di ciascuna lista
nell'ordine dalla stessa
previsto e si forma un'unica
graduatoria nella quale i
candidati sono ordinati sulla
base del quoziente ottenuto.
Risultano eletti coloro che
ottengono i quozienti più
elevati, fermo restando
che due amministratori devono
essere scelti, sulla base del
sistema di cui al presente
comma, tra i candidati
inclusi nelle liste
presentate dai soci di
minoranza. In caso di
parità di quoziente, risulta
eletto il candidato della
lista i cui presentatori
detengano la partecipazione
azionaria minore. Le
procedure di cui al presente
comma si applicano anche
all'elezione del collegio
sindacale, di cui un
rappresentante è riservato
alle liste di
minoranza. |
prima di quello fissato
per l'adunanza; a pena di
nullità delle deliberazioni
ai sensi dell'articolo 2379
del codice civile, l'ordine
del giorno pubblicato deve
contenere tutte le materie da
trattare, che non possono
essere modificate o integrate
in sede assembleare; le liste
possono essere presentate da
soci che rappresentino almeno
lo 0,5 per cento delle azioni
aventi diritto di voto
nell'assemblea ordinaria e
sono rese pubbliche, mediante
deposito presso la sede
sociale e annuncio su tre
quotidiani a diffusione
nazionale, di cui due
economici, rispettivamente,
almeno venti giorni e dieci
giorni prima dell'adunanza.
Salvo quanto previsto dal
presente articolo in
relazione al numero massimo
di candidati della lista
presentata dal Ministero
dell'economia e delle
finanze, ciascuna lista
comprende un numero di
candidati pari al numero di
componenti del consiglio da
eleggere. Ciascun socio
avente diritto di voto può
votare una sola lista. Nel
caso in cui siano state
presentate più liste, i voti
ottenuti da ciascuna lista
sono divisi per numeri interi
progressivi da uno al numero
di candidati da eleggere; i
quozienti così ottenuti sono
assegnati progressivamente ai
candidati di ciascuna lista
nell'ordine dalla stessa
previsto e si forma un'unica
graduatoria nella quale i
candidati sono ordinati sulla
base del quoziente ottenuto.
Risultano eletti coloro che
ottengono i quozienti più
elevati. In caso di parità di
quoziente, risulta eletto il
candidato della lista i cui
presentatori detengano la
partecipazione azionaria
minore. Le procedure di cui
al presente comma si
applicano anche all'elezione
del collegio sindacale. |
7. Il rappresentante
del Ministero dell'economia e
delle finanze nell'assemblea,
in sede di nomina dei membri
del consiglio di
amministrazione e fino alla
completa alienazione della
partecipazione dello Stato,
presenta una autonoma lista
di candidati, indicando un
numero massimo |
7. Il rappresentante
del Ministero dell'economia e
delle finanze nell'assemblea,
in sede di nomina dei membri
del consiglio di
amministrazione e fino alla
completa alienazione della
partecipazione dello Stato,
presenta una autonoma lista
di candidati, indicando un
numero massimo |
di candidati
proporzionale al numero di
azioni di cui è titolare lo
Stato. Tale lista è definita
con determinazione adottata
d'intesa dai Presidenti del
Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati,
che la trasmettono al
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'immediata
presentazione. |
di candidati
proporzionale al numero di
azioni di cui è titolare lo
Stato. Tale lista è
formulata sulla base delle
delibere della Commissione
parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi e
delle indicazioni del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'immediata
presentazione secondo le
modalità e i criteri
proporzionali di cui al comma
9. |
8. Il rappresentante
del Ministero dell'economia e
delle finanze, nelle
assemblee della società
concessionaria convocate per
l'assunzione di deliberazioni
di revoca o che comportino la
revoca o la promozione di
azione di responsabilità nei
confronti degli
amministratori, esprime il
voto in conformità alla
determinazione adottata
d'intesa dai Presidenti delle
Camere e comunicata al
Ministero medesimo. |
8. Il rappresentante
del Ministero dell'economia e
delle finanze, nelle
assemblee della società
concessionaria convocate per
l'assunzione di deliberazioni
di revoca o che comportino la
revoca o la promozione di
azione di responsabilità nei
confronti degli
amministratori, esprime il
voto in conformità alla
deliberazione della
Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi
radiotelevisivicomunicata al
Ministero medesimo. |
9. Il presente
articolo entra in vigore il
novantesimo giorno successivo
alla data di chiusura della
prima offerta pubblica di
vendita effettuata ai sensi
dell'articolo 21, comma 3;
fino a tale data rimangono in
vigore le norme della legge
14 aprile 1975, n. 103, e
della legge 25 giugno 1993,
n. 206, in ordine
all'amministrazione e alla
gestione della società
concessionaria, e le altre
norme che regolano la
materia. Alla data di cui al
precedente periodo il
consiglio di amministrazione
e il collegio sindacale in
carica decadono
automaticamente e il
consiglio procede alla
convocazione dell'assemblea
per la nomina degli
amministratori e dei sindaci
ai sensi della presente
legge, provvedendosi
altrimenti ai sensi
dell'articolo 2367, secondo
comma, del codice civile,
anche su richiesta di
qualsiasi socio. |
9. Fino a che il
numero delle azioni alienato
non superi la quota del 10
per cento del capitale della
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa, in considerazione dei
rilevanti ed imprescindibili
motivi di interesse generale
connessi allo svolgimento del
servizio pubblico generale
radiotelevisivo da parte
della concessionaria, ai fini
della formulazione dell'unica
lista di cui al comma 7, la
Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi
radiotelevisivi indica sette
membri eleggendoli con il
voto limitato a uno; i
restanti due membri, tra cui
il presidente, sono invece
indicati dal socio di
maggioranza. La nomina del
presidente diviene efficace
dopo l'acquisizione del
parere favorevole, espresso a
maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti, della
Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi
radiotelevisivi. In caso di
dimissioni o impedimento
permanente del presidente o
di uno o più membri, i nuovi
componenti sono nominati con
le medesime procedure del
presente comma entro i trenta
giorni successivi alla
comunicazione formale delle
dimissioni presso la medesima
Commissione. 10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore a decorrere dal 28 febbraio 2004. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere |
alla nomina del consiglio
di amministrazione, per
scadenza naturale del mandato
o per altra causa, a ciò si
provvede secondo le procedure
di cui ai commi 7 e 9. |
|
|
1. Entro il 31 dicembre
2003 è completata la fusione
per incorporazione della
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa nella società
RAI-Holding Spa. Ai
fini di tale operazione, i
termini di cui agli articoli
2501-bis, ultimo comma,
2501-sexies, primo
comma, e 2503, primo comma,
del codice civile, sono
dimezzati. Le licenze,
autorizzazioni e concessioni
di cui è titolare la
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa saranno, per effetto
della presente legge,
trasferite di pieno diritto
alla società incorporante,
senza necessità di ulteriori
provvedimenti. |
1. Identico. |
2. Per effetto
dell'operazione di fusione di
cui al comma 1, la società
RAI-Holding Spa assume
la denominazione sociale di
"RAI-Radiotelevisione
italiana Spa" e il consiglio
di amministrazione della
società incorporata assume le
funzioni di consiglio di
amministrazione della società
risultante dalla fusione. Le
disposizioni della presente
legge relative alla
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa si intenderanno riferite
alla società risultante
dall'operazione di
fusione. |
2. Identico. |
3. Entro il 31 gennaio
2004 è avviato il
procedimento per
l'alienazione della
partecipazione dello Stato
nella RAI-Radiotelevisione
italiana Spa come risultante
dall'operazione di fusione di
cui al comma 1. Tale
alienazione avviene mediante
offerta pubblica di vendita,
in conformità al testo unico
di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, e
relativi regolamenti
attuativi, e al decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni. Con
una o più deliberazioni del
Comitato interministeriale
per la programmazione |
3. Identico. |
economica sono
definiti i tempi, le modalità
di presentazione, le
condizioni e gli altri
elementi dell'offerta o delle
offerte pubbliche di vendita
di cui al presente comma. |
4. Una quota delle
azioni alienate è riservata
agli aderenti all'offerta che
dimostrino di essere in
regola da almeno un anno con
il pagamento del canone di
abbonamento di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n.
880, e successive
modificazioni. Tali azioni
non possono essere alienate
prima di diciotto mesi dalla
data di acquisto. |
4. Identico. |
5. In considerazione
dei rilevanti e
imprescindibili motivi di
interesse generale e di
ordine pubblico connessi alla
concessione del servizio
pubblico generale
radiotelevisivo affidata alla
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa, è inserita nello statuto
della società la clausola di
limitazione del possesso
azionario prevista
dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474,
prevedendosi il limite
massimo del possesso dell'uno
per cento delle azioni aventi
diritto di voto per tutti i
soggetti indicati dal
medesimo comma 1. Sono,
inoltre, vietati i patti di
sindacato di voto o di
blocco, o comunque gli
accordi relativi alla
modalità di esercizio dei
diritti inerenti alle azioni
della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, che
intercorrano tra soggetti
titolari, anche mediante
soggetti controllati,
controllanti o collegati, di
una partecipazione
complessiva superiore al
limite di possesso azionario
del 2 per cento, riferito
alle azioni aventi diritto di
voto, o la presentazione
congiunta di liste da parte
di soggetti in tale
posizione. Tali clausole sono
di diritto inserite nello
statuto della società, non
sono modificabili e restano
efficaci senza limiti di
tempo. |
5. Identico. |
6. Fino al 31 dicembre
2005 è vietata la cessione da
parte della
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa di rami d'azienda. |
6. Identico. |
7. I proventi
derivanti dalle operazioni di
collocamento sul mercato di
azioni ordinarie della
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa sono destinati per il 75
per cento |
7. I proventi
derivanti dalle operazioni di
collocamento sul mercato di
azioni ordinarie della
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa sono destinati per il 75
per cento |
al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di
Stato, di cui alla legge 27
ottobre 1993, n. 432, e
successive modificazioni. La
restante quota è destinata al
finanziamento degli incentivi
all'acquisto e alla locazione
finanziaria di cui
all'articolo 25, comma 4. |
al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di
Stato, di cui alla legge 27
ottobre 1993, n.432, e
successive modificazioni. La
restante quota è destinata al
finanziamento degli incentivi
all'acquisto e alla locazione
finanziaria di cui
all'articolo 25, comma
6. |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E |
|
|
1. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
definisce il programma di
attuazione del piano
nazionale di assegnazione
delle frequenze radiofoniche
e televisive in tecnica
digitale, valorizzando la
sperimentazione e osservando
criteri di gradualità e di
salvaguardia del servizio, a
tutela dell'utenza. |
Identico. |
2. Alle controversie
in materia di applicazione di
piani di frequenze e in
materia di accesso alle
infrastrutture si applica la
disposizione dell'articolo 1,
comma 11, della legge 31
luglio 1997, n. 249. |
|
|
1. Fino all'attuazione
del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica
digitale, i soggetti
esercenti a qualunque titolo
attività di radiodiffusione
televisiva in ambito
nazionale e locale in
possesso dei requisiti
previsti per ottenere
l'autorizzazione per la
sperimentazione delle
trasmissioni in tecnica
digitale terrestre, ai sensi
dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, possono
effettuare, anche attraverso
la ripetizione simultanea |
1. Identico. |
dei programmi già diffusi
in tecnica analogica, le
predette sperimentazioni fino
alla completa conversione
delle reti, nonché
richiedere, a decorrere dalla
data di entrata in vigore
della presente legge e nei
limiti e nei termini previsti
dal regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale, di cui alla
deliberazione dell'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni 15 novembre
2001, n. 435/01/CONS,
pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2001, e successive
modificazioni, le licenze e
le autorizzazioni per avviare
le trasmissioni in tecnica
digitale terrestre. |
2. La sperimentazione
delle trasmissioni in tecnica
digitale può essere
effettuata sugli impianti
legittimamente operanti in
tecnica analogica alla data
di entrata in vigore della
presente legge. |
2. Identico. |
3. Ai fini della
realizzazione delle reti
digitali sono consentiti i
trasferimenti di impianti o
di rami di azienda tra i
soggetti che esercitano
legittimamente l'attività
televisiva in ambito
nazionale o locale, a
condizione che le
acquisizioni operate siano
destinate alla diffusione in
tecnica digitale. |
3. Identico. |
4. In caso di
indebita occupazione delle
frequenze televisive che
possono essere utilizzate per
la sperimentazione di
trasmissioni televisive
digitali terrestri e di
servizi interattivi ai sensi
dell'articolo 41, comma 7,
della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, si applica quanto
previsto dall'articolo 195
del testo unico delle
disposizioni legislative in
materia postale, di
bancoposta e di
telecomunicazioni, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973,
n.156, e successive
modificazioni. |
4. A decorrere dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, la
licenza di operatore di rete
televisiva è rilasciata, su
domanda, ai soggetti che
esercitano legittimamente
l'attività di diffusione
televisiva, in virtù di
titolo concessorio ovvero per
il generale assentimento di
cui al comma 1, qualora
dimostrino di avere raggiunto
una copertura non inferiore
al 50 per cento della
popolazione o del bacino
locale. |
5.
Identico. |
5. I soggetti
richiedenti la licenza di
operatore di rete televisiva
devono assumere, con
specifica dichiarazione
contenuta nella domanda,
l'obbligo di osservare le
disposizioni che saranno
stabilite nel provvedimento
previsto dall'articolo 29 del
regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale, di cui alla
deliberazione dell'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni 15 novembre
2001, n. 435/01/CONS,
pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2001, e successive
modificazioni. |
6.
Identico. |
6. La domanda per
ottenere il rilascio di
licenza di operatore di rete
televisiva in ambito
nazionale può essere
presentata anche dai soggetti
legittimamente operanti in
ambito locale che dimostrino
di essere in possesso dei
requisiti previsti per il
rilascio di licenza di
operatore di rete televisiva
in ambito nazionale e si
impegnino a raggiungere,
entro tre mesi dalla domanda,
una copertura non inferiore
al 50 per cento della
popolazione, nonché rinuncino
ai titoli abilitativi per la
diffusione televisiva in
ambito locale. |
7. La domanda
per ottenere il rilascio di
licenza di operatore di rete
televisiva in ambito
nazionale può essere
presentata anche dai soggetti
legittimamente operanti in
ambito locale che dimostrino
di essere in possesso dei
requisiti previsti per il
rilascio di licenza di
operatore di rete televisiva
in ambito nazionale e si
impegnino a raggiungere,
entro sei mesi dalla
domanda, una copertura non
inferiore al 50 per cento
della popolazione, nonché
rinuncino ai titoli
abilitativi per la diffusione
televisiva in ambito
locale. |
7. I soggetti
legittimamente operanti in
ambito locale alla data di
entrata in vigore della
presente legge, in virtù di
titolo concessorio o
autorizzativo, se titolari di
più emittenti con una
copertura comunque inferiore
al 50 per cento della
popolazione, possono
proseguire nell'esercizio
dell'attività di operatore di
rete locale. |
8. Identico. |
8. Al fine di
agevolare la conversione del
sistema dalla tecnica
analogica alla tecnica
digitale la diffusione dei
programmi radiotelevisivi
prosegue con l'esercizio
degli impianti legittimamente
in funzione alla data di
entrata in vigore della
presente legge. Il repertorio
dei siti di cui al piano
nazionale di assegnazione
delle frequenze per la
diffusione radiotelevisiva
resta utilizzabile ai fini
della riallocazione degli
impianti che superano o
concorrono a superare in modo
ricorrente i limiti e i
valori stabiliti in
attuazione dell'articolo 1,
comma 6, lettera a),
numero 15), della legge 31
luglio 1997, n. 249. |
9.
Identico. |
9. Il Ministero delle
comunicazioni autorizza le
modificazioni
tecnico-operative |
10.
Identico. |
idonee a razionalizzare
le reti analogiche terrestri
esistenti e ad agevolarne la
conversione alla tecnica
digitale e, fino alla data di
entrata in vigore delle leggi
regionali che attribuiscono
tali competenze alla regione
o alla provincia ai sensi
dell'articolo 16, comma 2,
lettera b), autorizza
le riallocazioni di impianti
necessarie per realizzare
tali finalità. |
10. Gli impianti di
diffusione e di collegamento
legittimamente eserciti
possono essere convertiti
alla tecnica digitale.
L'esercente è tenuto a darne
immediata comunicazione al
Ministero delle
comunicazioni. |
11.
Identico. |
11. Tutte le frequenze
destinate al servizio di
radiodiffusione concorrono
promiscuamente allo
svolgimento dell'attività
trasmissiva in tecnica
analogica e in tecnica
digitale; sono abrogate le
norme vigenti che riservano
tre canali alla sola
sperimentazione digitale. |
12.
Identico. |
12. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 9
dell'allegato A annesso al
regolamento concernente la
diffusione via satellite di
programmi televisivi, di cui
alla deliberazione
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni 1^ marzo
2000, n. 127/00/CONS,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12
aprile 2000. |
13. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo
9 del regolamento
concernente la diffusione via
satellite di programmi
televisivi, di cui
all'allegato A annesso
alla deliberazione
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni 1^ marzo
2000, n.127/00/CONS,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.86 del 12
aprile 2000. |
13. Alla realizzazione
di reti digitali terrestri si
applicano, fino al 31
dicembre 2006, le
disposizioni di cui al
decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 198, e in
particolare gli articoli da 3
a 9. |
14.
Identico. |
14. Le disposizioni
del presente articolo trovano
applicazione nel rispetto dei
princìpi stabiliti
dall'articolo 25. |
15.
Identico. |
|
|
1. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni,
al fine di promuovere lo
sviluppo della diffusione
radiofonica in tecnica
digitale, adotta, sentiti il
Ministro delle comunicazioni
e le associazioni
maggiormente rappresentative
delle imprese |
1. Identico. |
radiofoniche, entro tre
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
un regolamento secondo i
seguenti principi e criteri
direttivi: |
a) sviluppo della
diffusione radiofonica in
tecnica digitale (T-DAB) come
naturale evoluzione del
sistema analogico; |
a)
identica; |
b) garanzia del
principio del pluralismo
attraverso la previsione di
un'ampia offerta di programmi
e servizi in un equilibrato
rapporto tra diffusione
nazionale e locale; |
b)
identica; |
c) previsione delle
procedure e dei termini di
rilascio delle licenze e
delle autorizzazioni per
l'esercizio della
radiodiffusione sonora in
tecnica digitale ai soggetti
legittimamente operanti ai
sensi dell'articolo 1, comma
2-bis, del
decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, secondo
criteri di
semplificazione; |
c) in fase
di prima applicazione ed in
deroga a quanto previsto
dalla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 5 della
presente legge previsione
delle procedure e dei termini
per la presentazione delle
domande e per il rilascio
delle licenze e delle
autorizzazioni per
l'esercizio della
radiodiffusione sonora in
tecnica digitale ai soggetti
legittimamente operanti ai
sensi dell'articolo 1, comma
2-bis, del
decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, secondo
criteri di semplificazione.
I predetti titoli
abilitativi potranno
permettere la diffusione nel
bacino di utenza, o parte di
esso, oggetto della vigente
concessione per la
radiodiffusione sonora in
tecnica analogica; |
d) disciplina per
il rilascio delle licenze e
delle autorizzazioni in
conformità al piano nazionale
di assegnazione delle
frequenze per la
radiodiffusione sonora in
tecnica digitale,
relativamente alle risorse
risultanti in esubero; |
d)
identica; |
e) definizione di
norme di esercizio
finalizzate al razionale e
corretto utilizzo delle
risorse radioelettriche in
relazione alla tipologia del
servizio effettuato; |
e)
identica; |
f) definizione
delle fasi di sviluppo della
diffusione radiofonica
digitale anche in riferimento
al ruolo della concessionaria
del servizio pubblico
radiotelevisivo per
accelerare lo stesso
sviluppo. |
f)
identica; |
g) disciplina
della fase di avvio
dell'attuazione del piano
nazionale di |
assegnazione delle
frequenze anche relativamente
ai limiti al cumulo dei
programmi radiofonici. |
2. Al fine di agevolare
il passaggio alla diffusione
in tecnica digitale (T-DAB),
entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, il
Ministro delle comunicazioni
stabilisce un programma con
cui sono individuate
specifiche misure di
sostegno, sentite le
associazioni maggiormente
rappresentative delle imprese
radiofoniche e la
concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo. |
2. Al fine di agevolare
il passaggio alla diffusione
in tecnica digitale (T-DAB),
entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, il
Ministro delle comunicazioni
può stabilire un
programma con cui sono
individuate specifiche misure
di sostegno, sentite le
associazioni maggiormente
rappresentative delle imprese
radiofoniche e la
concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo. |
3. Al fine di
agevolare il passaggio alla
diffusione in tecnica
digitale (T-DAB) si
applicano, alle imprese
radiofoniche ed ai loro
consorzi, le disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 21 dicembre 2001,
n.443, e al decreto
legislativo 4 settembre 2002,
n.198. |
3. All'articolo 1,
comma 2-quater, primo
periodo, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, le parole:
"quattro regioni al nord
ovvero cinque regioni al
centro e al sud, purché le
stesse siano limitrofe e la
popolazione complessivamente
servita non superi i" sono
soppresse. |
4. All'articolo
1, comma 2-quater, del
decreto-legge 23 gennaio
2001, n.5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n.66, il primo
periodo è sostituito dal
seguente: "Uno stesso
soggetto, esercente la
radiodiffusione sonora in
ambito locale, direttamente o
attraverso più soggetti tra
loro collegati o controllati,
può irradiare il segnale fino
ad una copertura massima di
quindici milioni di
abitanti". |
|
|
1. Ai fini dello
sviluppo del pluralismo
saranno rese attive, entro il
31 dicembre 2003, reti
televisive digitali
terrestri, con un'offerta di
programmi in chiaro
accessibili mediante
decoder o ricevitori
digitali. |
1. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi | 2. Identico. |
di diffusione su
frequenze terrestri con una
copertura del territorio
nazionale che raggiunga: a) entro il 1^ gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione; b) entro il 1^ gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione. |
3. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni,
entro i dodici mesi
successivi al 31 dicembre
2003, svolge un esame della
complessiva offerta dei
programmi televisivi digitali
terrestri allo scopo di
accertare: a) la quota
di popolazione raggiunta
dalle nuove reti digitali
terrestri; b) la
presenza sul mercato di
decoder a prezzi
accessibili; c)
l'effettiva offerta al
pubblico su tali reti anche
di programmi diversi da
quelli diffusi dalle reti
analogiche. Entro trenta
giorni dal completamento di
tale accertamento, l'Autorità
invia una relazione al
Governo e alle competenti
Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
nella quale verifica se sia
intervenuto un effettivo
ampliamento delle offerte
disponibili e del pluralismo
nel settore televisivo ed
eventualmente formula
proposte di interventi
diretti a favorire
l'ulteriore incremento
dell'offerta di programmi
televisivi digitali terrestri
e dell'accesso ai
medesimi. |
2. La società
concessionaria di cui al
comma 1, di concerto con il
Ministero delle
comunicazioni, individua uno
o più bacini di diffusione,
di norma coincidenti con uno
o più comuni situati in aree
con difficoltà di ricezione
del segnale analogico, nei
quali avviare entro il 1^
gennaio 2005 la completa
conversione alla tecnica
digitale. |
4. La società
concessionaria di cui al
comma 2, di concerto
con il Ministero delle
comunicazioni, individua uno
o più bacini di diffusione,
di norma coincidenti con uno
o più comuni situati in aree
con difficoltà di ricezione
del segnale analogico, nei
quali avviare entro il 1^
gennaio 2005 la completa
conversione alla tecnica
digitale. |
3. Nella fase di
transizione alla trasmissione
in tecnica digitale la
società concessionaria
assicura, comunque, la
trasmissione di tre programmi
televisivi in tecnica
analogica in chiaro e, nei
tempi e nei modi di cui al
comma 1, di tre programmi
televisivi in tecnica
digitale in chiaro. |
5. Nella fase di
transizione alla trasmissione
in tecnica digitale la
società concessionaria
assicura, comunque, la
trasmissione di tre programmi
televisivi in tecnica
analogica in chiaro e, nei
tempi e nei modi di cui al
comma 2, di tre
programmi televisivi in
tecnica digitale in
chiaro. |
4. Con regolamento, da
emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore |
6. Con
regolamento, da emanare su
proposta del Ministro delle
comunicazioni, |
della presente legge ai
sensi dell'articolo 17, commi
1 e 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono definiti
le misure tecniche e,
nei limiti della copertura
finanziaria di cui al comma 7
dell'articolo 21 della
presente legge, conseguita
anche mediante cessione dei
relativi crediti futuri, gli
incentivi all'acquisto e alla
locazione finanziaria
necessari per favorire la
diffusione nelle famiglie
italiane di apparecchi
utilizzabili per la ricezione
di segnali televisivi in
tecnica digitale, in modo
tale da consentire
l'effettivo accesso ai
programmi trasmessi in
tecnica digitale. |
di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, entro tre
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge
ai sensi dell'articolo 17,
commi 1 e 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono
definiti, nei limiti della
copertura finanziaria di cui
al comma 7 dell'articolo 21
della presente legge
conseguita anche mediante
cessione dei relativi crediti
futuri, gli incentivi
all'acquisto e alla locazione
finanziaria necessari per
favorire la diffusione nelle
famiglie italiane di
apparecchi utilizzabili per
la ricezione di segnali
televisivi in tecnica
digitale, in modo tale da
consentire l'effettivo
accesso ai programmi
trasmessi in tecnica
digitale. Il regolamento
di cui al presente comma può
essere attuato ovvero
modificato o integrato solo
successivamente alla
riscossione dei proventi
derivanti dall'attuazione
dell'articolo 21, comma 3,
conseguita anche mediante
cessione di crediti
futuri. |
5. A decorrere
dalla data di entrata in
vigore della presente legge e
fino alla completa attuazione
del piano di assegnazione
delle frequenze televisive in
tecnica digitale, in
presenza dell'attivazione di
almeno due blocchi di
diffusione in tecnica
digitale con copertura di
almeno il 50 per cento della
popolazione, il limite al
numero complessivo di
programmi per ogni soggetto è
del 20 per cento ed è
calcolato sul numero
complessivo dei programmi
televisivi concessi o
irradiati anche ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, in
ambito nazionale su frequenze
terrestri indifferentemente
in tecnica analogica o in
tecnica digitale. I programmi
televisivi irradiati in
tecnica digitale possono
concorrere a formare la base
di calcolo ove raggiungano
una copertura pari al 50 per
cento della popolazione. Al
fine del rispetto del limite
del 20 per cento non sono
computati i programmi che
costituiscono la replica
simultanea di programmi
irradiati in tecnica
analogica. |
7. A decorrere
dalla data di entrata in
vigore della presente legge e
fino alla completa attuazione
del piano di assegnazione
delle frequenze televisive in
tecnica digitale, il limite
al numero complessivo di
programmi per ogni soggetto è
del 20 per cento ed è
calcolato sul numero
complessivo dei programmi
televisivi concessi o
irradiati anche ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, in
ambito nazionale su frequenze
terrestri indifferentemente
in tecnica analogica o in
tecnica digitale. I programmi
televisivi irradiati in
tecnica digitale possono
concorrere a formare la base
di calcolo ove raggiungano
una copertura pari al 50 per
cento della popolazione. Al
fine del rispetto del limite
del 20 per cento non sono
computati i programmi che
costituiscono la replica
simultanea di programmi
irradiati in tecnica
analogica. |
6. Il criterio di
calcolo di cui al comma 5 si
applica solo ai soggetti i
quali trasmettono in tecnica
digitale programmi che
raggiungano una copertura
pari al 50 per cento della
popolazione nazionale. |
8. Il criterio
di calcolo di cui al comma
7 si applica solo ai
soggetti i quali trasmettono
in tecnica digitale programmi
che raggiungano una copertura
pari al 50 per cento della
popolazione nazionale. |
7. Per la società
concessionaria del servizio
pubblico generale
radiotelevisivo i programmi
irradiati in tecnica digitale
avvalendosi della riserva di
blocchi di diffusione
prevista dal decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n.66, non
concorrono al raggiungimento
del limite di cui al comma
5. |
9. Per la
società concessionaria del
servizio pubblico generale
radiotelevisivo i programmi
irradiati in tecnica digitale
avvalendosi della riserva di
blocchi di diffusione
prevista dal decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, non
concorrono al raggiungimento
del limite di cui al comma
7. |
8. Il periodo di
validità delle concessioni e
delle autorizzazioni per le
trasmissioni in tecnica
analogica è prolungato fino
alla scadenza del termine
previsto dalla legge per la
conversione definitiva delle
trasmissioni in tecnica
digitale. |
10.
Subordinatamente al
verificarsi delle condizioni
di cui ai commi 1 e 3 e al
conseguente effettivo
ampliamento delle offerte
disponibili e del pluralismo
nel settore televisivo
previsti dalla Corte
costituzionale, il periodo
di validità delle concessioni
e delle autorizzazioni per le
trasmissioni in tecnica
analogica in ambito
nazionale, che siano
consentite ai sensi del comma
7, e in ambito locale è
prolungato dal Ministero
delle comunicazioni, su
domanda dei soggetti
interessati, fino alla
scadenza del termine previsto
dalla legge per la
conversione definitiva delle
trasmissioni in tecnica
digitale; tale domanda può
essere presentata entro il 25
luglio 2005 dai soggetti che
già trasmettano
contemporaneamente in tecnica
digitale e, se emittenti
nazionali, con una copertura
in tecnica digitale di almeno
il 50 per cento della
popolazione nazionale. |
11. Fino alla
scadenza del termine previsto
dalla legge per la
conversione definitiva delle
trasmissioni in tecnica
digitale, in deroga
all'articolo 5, comma 1,
lettera b), continua ad
applicarsi il regime della
licenza individuale per
l'attività di operatore di
rete. |
9. Al fine di
consentire la riconversione
delle tecnologie, la società
concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo è
autorizzata a ridefinire,
entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, la
convenzione con la Presidenza
del Consiglio dei ministri
per la diffusione dei
programmi all'estero, anche
con riferimento alla
diffusione in onde medie e
corte. Conseguentemente,
all'articolo 19, primo
comma, lettera b),
della legge 14 aprile
1975, n. 103, sono soppresse
le parole: "ad onde corte per
l'estero, ai sensi del
decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1132, e del decreto
del Presidente della |
12. Al fine di
consentire la riconversione
delle tecnologie, la società
concessionaria del servizio
pubblico radiotelevi-sivo è
autorizzata a ridefinire,
entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, la
convenzione con la Presidenza
del Consiglio dei ministri
per la diffusione dei
programmi all'estero, anche
con riferimento alla
diffusione in onde medie e
corte. Alla legge 14
aprile 1975, n.103, sono
apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le parole: "ad onde |
Repubblica 5 agosto 1962,
n. 1703".
Conseguentemente,
all'articolo 20, terzo
comma, della stessa
legge sono soppresse le
parole da: "mentre le
trasmissioni" fino alla fine
del comma. |
corte per l'estero, ai
sensi del decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1132, e del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1962, n.
1703"; |
b) all'articolo
20, terzo comma, sono
soppresse le parole da:
",ˆâ4 mentre le
trasmissioni" fino alla fine
del comma. |
|
|
1. Fermo restando il
rispetto dei principi
fondamentali previsti dalla
presente legge, la regione
autonoma Valle d'Aosta e le
province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alle
finalità della presente legge
nell'ambito delle specifiche
competenze ad esse spettanti
ai sensi dello Statuto
speciale e delle relative
norme di attuazione, anche
con riferimento alle
disposizioni del titolo V
della parte seconda della
Costituzione per le parti in
cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto
a quelle già attribuite. |
Identico. |
(Sanatoria di impianti 1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorché relativi a frequenze non censite ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n.223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialità del bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorché oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purché: a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco; |
b) gli stessi
impianti vengano denunciati,
corredati da descrizione
tecnica che ne comprovi la
finalità sopra indicata,
entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge; c) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti; d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque città con popolazione superiore a 100.000 abitanti; e) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10W; f) si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare. |
|
|
1. Sono abrogate le
seguenti disposizioni: |
1. Identico: |
a) legge 14
aprile 1975, n. 103, ad
esclusione degli articoli 4,
6, 17, 19, 20 e 22 e dei
titoli III, IV e V, che
restano in vigore in quanto
compatibili con la presente
legge, salvo comunque quanto
previsto dall'articolo 20,
comma 9, della presente
legge; |
a) legge 14
aprile 1975, n. 103, ad
esclusione degli articoli 4,
6, 17, 19, 20 e 22 e dei
titoli III, IV e V, che
restano in vigore in quanto
compatibili con la presente
legge, salvo comunque quanto
previsto dall'articolo 20
della presente legge; |
b) articolo 3,
comma 1, lettera b),
della legge 25 febbraio
1987, n. 67; |
b) identica; |
c) articoli 1, 2 e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223; |
c) articoli 1,
2, con esclusione del
terzo periodo del comma 2,
e 15, commi da 1 a 7,
della legge 6 agosto 1990,
n.223; |
d) articolo 4,
comma 1-bis, del
decreto-legge 19 ottobre
1992, n. 408, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17
dicembre 1992, n. 483; |
d) identica; |
e) legge 25
giugno 1993, n. 206, ad
esclusione dell'articolo 5,
salvo comunque quanto
previsto dall'articolo 20,
comma 9, della presente
legge; |
e) legge 25
giugno 1993, n. 206, ad
esclusione dell'articolo 3
e dell'articolo 5, salvo
comunque quanto previsto
dall'articolo 20 della
presente legge; |
f) articolo 3,
commi 6, 7 e 9, della legge
31 luglio 1997, n. 249; |
f) articolo 2,
commi 1, 6, limitatamente ai
primi tre periodi, 8, 9, 10,
11, 14, 15 e 19, e
articolo 3, commi 6, 7 e
9, della legge 31 luglio
1997, n. 249; |
g) articolo 4,
comma 8, limitatamente
all'ultimo periodo, della
legge 31 luglio 1997, n.
249; |
g) identica; |
h) articolo 2,
comma 4, del decreto-legge 18
novembre 1999, n. 433,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 14
gennaio 2000, n. 5. |
h) identica. |
|
|
1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
GazzettaUfficiale. |
Identico. |
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