XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 310 - 434 - 436 - 1343 - 1372 - 2486 - 2913 - 2919 - 2965 - 3035 - 3043 - 3098 - 3106 - 3184 - 3274 - 3286 - 3303 - 3447 - 3454 - 3567 - 3588 - 3689-A
TESTO
delle Commissioni
Norme di principio in materia di assetto del sistema
radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della
radiotelevisione.
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalità).
1. La presente legge individua i princìpi generali che
informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale,
regionale e locale, e adegua tale assetto agli sviluppi
determinati dall'avvento della tecnologia digitale e dal
processo di convergenza tra la radiotelevisione ed altri
settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali
le telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed
INTERNET in tutte le sue applicazioni.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente
legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi
radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso
condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi
associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze
terrestri, via cavo e via satellite.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "programmi televisivi" e "programmi
radiofonici" l'insieme, predisposto da un fornitore, dei
contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e
destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente,
mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni
mezzo; l'espressione "programmi" riportata senza
specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi
che radiofonici;
b) "programmi-dati" i servizi di informazione
costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da
reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi,
non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine
informative teletext e le pagine di dati;
c) "operatore di rete" il soggetto titolare del
diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di
comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica
digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in
onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse
frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli
utenti;
d) "fornitore di contenuti" il soggetto che ha la
responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi
televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati
destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su
frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via
satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica
e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed
editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni
e dei relativi dati;
e) "fornitore di servizi interattivi associati o
di servizi di accesso condizionato" il soggetto che fornisce,
attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso
condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi
numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla
fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di
apparati, ovvero che fornisce servizi della società
dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero
fornisce una guida elettronica ai programmi;
f) "accesso condizionato" ogni misura e sistema
tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al
servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale
autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
g) "sistema integrato delle comunicazioni" il
settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e
quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la
forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o
radiofonici; le imprese dell'editoria quotidiana, periodica,
libraria, elettronica, anche per il tramite di INTERNET; le
imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico
finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche;
le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le
modalità di diffusione;
h) "servizio pubblico generale radiotelevisivo" il
pubblico servizio esercitato su concessione nel settore
radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche
non informativa, della società concessionaria, secondo le
modalità e nei limiti indicati dalla presente legge;
i) "ambito nazionale" l'esercizio dell'attività di
radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata
all'ambito locale;
l) "ambito locale" l'esercizio dell'attività
radiofonica in uno o più bacini di norma regionali o
provinciali purché riferiti, rispettivamente, a regioni o
province limitrofe che servano una popolazione complessiva non
superiore a 15 milioni di abitanti, con il limite massimo
complessivo di quattro regioni al nord ovvero di cinque
regioni al centro ed al sud, considerando a tali effetti la
Sardegna limitrofa al Lazio, alla Campania, alla Calabria ed
alla Sicilia e quest'ultima regione limitrofa alla Calabria ed
alla Sardegna, nonché l'esercizio dell'attività di
radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non
superiori a sei, anche non limitrofi, di norma regionali o
provinciali; l'ambito è denominato "regionale" o "provinciale"
quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione
televisiva o radiofonica è unico
e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola
provincia, con esclusione della possibilità di trasmissione in
contemporanea in bacini diversi; l'espressione "ambito locale"
riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle
trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
m) "opere europee" le opere originarie:
1) di Stati membri dell'Unione europea;
2) di Stati terzi europei che siano parti della
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta
a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5
ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate da uno
o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano
prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno
o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il
contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel
costo totale della co-produzione e questa non sia controllata
da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali
Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via
esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno
o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati
terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso
accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere
siano realizzate principalmente con il contributo di autori o
lavoratori residenti in uno o più Stati europei.
Art. 3.
(Princìpi fondamentali).
1. Sono princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo
la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di
comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di
espressione di ogni individuo,
inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere,
l'obiettività, la completezza e l'imparzialità
dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze
politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia
delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale,
nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla
Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme
internazionali vigenti nell'ordinamento italiano.
Art. 4.
(Princìpi a garanzia degli utenti).
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela
degli utenti, garantisce:
a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non
discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di
contenuti di altra natura, favorendo a tal fine lo
sfruttamento, in condizioni di pluralismo e di libertà di
concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione
tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono
svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
b) la trasmissione di programmi che rispettino i
diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate
le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere
subliminale, o che contengono incitamenti all'odio basato su
differenze di razza, sesso, religione o nazionalità, o che,
anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere
allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che
presentano scene di violenza gratuita o pornografiche, salve
le norme speciali per le trasmissioni ad accesso
condizionato;
c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e
di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità
della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e
nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non
inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la
sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio
morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni
animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di
funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte
dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione,
fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalla legge;
d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che
rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale del
fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano
riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al
noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi
gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalla legge in
relazione alla natura dell'attività dello sponsor o
all'oggetto della trasmissione;
e) la trasmissione di apposita rettifica, quando
l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o
materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché
tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a
responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon
costume;
f) la diffusione di un congruo numero di programmi
radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti
alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e
garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o
locale; la presente disposizione non si applica per la
diffusione via satellite;
g) la diffusione su programmi in chiaro, in
diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che
abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in
un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi
particolare rilevanza per la società.
2. E' favorita la ricezione da parte dei cittadini con
disabilità sensoriali di programmi di informazione, culturali
e di svago, prevedendo a tal fine l'adozione di idonee misure,
sentite le associazioni di categoria.
3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche
e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della
dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identità personale, in conformità alla legislazione
vigente in materia.
Art. 5.
(Princìpi a salvaguardia del pluralismo e della
concorrenza del sistema radiotelevisivo).
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo
dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai
seguenti princìpi:
a) tutela della concorrenza nel mercato
radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel
mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di
comunicazione radiotelevisiva, vietando a tal fine la
costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del
pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente legge,
anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed
assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
b) previsione di differenti titoli abilitativi per
lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di
fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti
radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato, con la
previsione del regime della licenza individuale per l'attività
di operatore di rete e del regime dell'autorizzazione per le
attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore
di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
c) previsione di titoli abilitativi distinti per
lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via
cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto,
delle attività di cui alla lettera b) e
previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli
abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le
attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con
possibilità di rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo
svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera
b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito
locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze
terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o
soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di
collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari
di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito
nazionale ed in ambito locale e che non possono essere
rilasciate autorizzazioni che consentano di irradiare nello
stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi
numerici in ambito locale;
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di
contenuti non riconducibili a società collegate e controllate,
rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni
tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti
riconducibili a società collegate e controllate;
2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire
gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità
trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti
autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società
controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti
di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli
operatori di rete cedono la propria capacità trasmissiva a
condizioni di mercato nel rispetto dei princìpi e dei criteri
fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre
2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e
successive modificazioni;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le
informazioni ottenute
dai fornitori di contenuti non riconducibili a società
collegate e controllate, esclusivamente per il fine di
concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete,
con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o
a terzi le informazioni ottenute;
f) obbligo di separazione contabile per le imprese
operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in
tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei
corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle
infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri
relativi al servizio pubblico generale, la valutazione
dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture
separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi,
ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica
dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che
sia anche fornitore di servizi adotta un sistema di
contabilità separata per ciascuna autorizzazione;
2) l'operatore di rete che sia anche fornitore di
contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato è tenuto alla separazione
societaria;
g) diritto di tutti i fornitori di contenuti
radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di
trasmettere dati ed informazioni all'utenza sulle stesse
frequenze assegnate;
h) previsione di specifiche forme di tutela
dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge.
Art. 6.
(Princìpi generali in materia di informazione e di
ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore
radiotelevisivo).
1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da
qualsiasi emittente esercitata, costituisce un pubblico
servizio ed è svolta
nel rispetto dei princìpi di cui al presente capo.
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva,
comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli
avvenimenti nei telegiornali e nei giornali radio, in modo
tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque
non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o
giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire
contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze
terrestri;
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle
trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e
politica in condizioni di parità di trattamento e di
imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla
legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle
dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati
dalla legge;
e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e
tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile
allo spettatore il contenuto delle informazioni.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
stabilisce ulteriori regole e criteri per rendere effettiva
l'osservanza dei princìpi di cui al presente capo nei
programmi di informazione e di propaganda.
4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici
compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad
adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione,
anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere
audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al
fine di favorire l'istruzione, la crescita civile ed il
progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la
cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare
prestazioni di utilità sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla società
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è
utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei
compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa,
con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità
europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di
stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive
con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di
finanziamento pubblico in suo favore.
Art. 7.
(Princìpi generali in materia di emittenza radiotelevisiva
di interesse regionale o locale).
1. L'emittenza radiotelevisiva di interesse regionale o
locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel
quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese.
Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema radiotelevisivo tutela
l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo
della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del
piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione
televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di
autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla
diffusione in tale ambito.
3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre
concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva
all'interno di ciascun bacino d'utenza in ambito locale e più
di sei per bacini anche non limitrofi. E' consentita la
programmazione anche unificata sino all'intero arco della
giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o
autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute
all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa
attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è
consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito
locale alla data di entrata in vigore della presente legge di
proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i
predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche alle emissioni televisive provenienti da
Campione d'Italia.
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in
tecnica digitale è consentita alle emittenti radiotelevisive
locali sia la trasmissione di programmi, sia la trasmissione
di messaggi pubblicitari differenziati sul territorio per il
quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione per non
oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in
relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino
di utenza. Successivamente all'attuazione del suddetto piano
tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla
fornitura di contenuti in ambito locale. Anche a tal fine è
consentito alle emittenti di diffondere i propri programmi
anche attraverso più impianti di messa in onda. Fino alla
completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale la
concessione o l'autorizzazione sono titolo per
l'utilizzazione, su base di non interferenza, dei collegamenti
di telecomunicazioni a tal fine necessari anche per i transiti
di servizio e anche tra emittenti e anche per la trasmissione
dei dati e dei servizi di informazione indipendentemente dal
loro ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo. L'utilizzo
di impianti di collegamento, compresi quelli per effettuare
collegamenti tra le sedi primarie e secondarie proprie e di
altre emittenti anche nell'ambito della stessa provincia e per
effettuare collegamenti fissi o temporanei tra emittenti anche
per i transiti di servizio, di ponti mobili nonché per i tele
allarmi direzionali da parte di concessionari od autorizzati
radiofonici in ambito locale e nazionale o televisivi in
ambito locale non comporta in alcun caso il pagamento di
ulteriori canoni oltre a quello previsto per l'esercizio
dell'attività di radiodiffusione.
5. Ai titolari di concessioni o di autorizzazioni
radiotelevisive, anche via cavo o via satellite, è garantito
l'esercizio del diritto di cronaca per non più di tre minuti
in occasione di avvenimenti di interesse generale in ambito
sociale, culturale e sportivo. Ai fini dell'esercizio del
diritto di cronaca sono consentite l'acquisizione e la
diffusione, anche in diretta, di commenti, materiali sonori e
informazioni, nonché di immagini differite. La richiesta di
accesso all'avvenimento deve essere comunicata agli
organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno
ventiquattro ore prima dell'evento. L'accesso ai soli fini
dell'esercizio del diritto di cronaca è gratuito ed è limitato
agli operatori incaricati della realizzazione di una
produzione di informazione.
6. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito
locale, regionale e provinciale che si impegnano entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a
trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria
programmazione non sono soggette al limite di affollamento del
35 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter,
della legge 6 agosto 1990, n. 223. Tali emittenti non possono
beneficiare di contributi, provvidenze od incentivi previsti
in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla
legislazione vigente.
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui
trasmissioni siano destinate unicamente al territorio
nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in
interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla
direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e
successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari
durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche,
liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite
nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni
pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla
durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata
comprese tra 90 e 109 minuti sono consentite analogamente due
interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere
di durata programmata uguale o superiore a
centodieci minuti sono consentite tre interruzioni
pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni
quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai
centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo
di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura
e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla
pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del
palinsesto.
8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 175, come modificata dall'articolo 3 della legge 26
febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge
14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali
quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle
seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e periodici di
informazione e le emittenti radiotelevisive locali".
All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175,
come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999,
n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre
1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e
periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ",
attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e
le emittenti radiotelevisive locali".
9. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti
pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione
istituzionale a carattere pubblicitario, all'acquisto di spazi
sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare
complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun
esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore
dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale
e nazionale operante nei territori dei Paesi membri
dell'Unione europea.
10. Le somme di cui al comma 9 sono quelle destinate alle
spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri
relativi alla loro realizzazione.
11. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche
economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per
l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui
mezzi di
comunicazione di massa. L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le
comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione
pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di
comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli
amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli
obblighi di cui al comma 9 sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di
1.040 euro ad un massimo di 5.200 euro. Competente
all'accertamento, alla contestazione ed alla applicazione
della sanzione è l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422, è altresì previsto anche per i canali tematici
autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di
quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1,
lettera c), del regolamento di cui alla deliberazione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo
1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere
programmi di informazione alle condizioni previste
dall'articolo 7 del citato decreto legge n. 323 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.
Art. 8.
(Diffusioni interconnesse).
1. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n.
223, dopo le parole: "sei ore" sono inserite le seguenti: "per
le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti
radiotelevisive".
2. All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255,
dopo le parole: "sei ore di durata giornaliera" sono
inserite le seguenti: "per le emittenti radiofoniche e di
dodici ore di durata giornaliera per le emittenti
televisive".
3. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito locale che intendono interconnettere sulla base di
preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio,
i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le
medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al
Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese;
trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia
espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.
4. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti
locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano
presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un
tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale
comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel
tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione
del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere
operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione
europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata
Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327,
nonché i programmi satellitari. In caso di eventuale
interconnessione con canali satellitari questa potrà avvenire
per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo
stabilito per l'interconnessione.
5. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono
disciplinate dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo.
Art. 9.
(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti
radiotelevisivi).
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: "Ai
soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da
ordinanze di riduzione a conformità di impianti di
radiodiffusione
per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o
sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del
Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo
autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno
ottemperato nel termine di 180 giorni, si applicano le
sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un
terzo".
Art. 10.
(Tutela dei minori nella programmazione televisiva).
1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e
nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle
norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15,
comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti
televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei
minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori
approvato il 29 novembre 2002.
2. Le emittenti televisive sono tenute a fare in modo che
la programmazione dalle ore 7,00 alle ore 22,30, pur nella
primaria considerazione degli interessi del minore e del ruolo
educativo della famiglia nei confronti della fruizione
televisiva del minore, tenga conto delle esigenze di tutte le
fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto e
della libertà di informazione e di impresa.
3. Le emittenti televisive sono altresì tenute a
garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al
comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei
minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00
alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente
rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi
pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di
comunicazione commerciale e pubblicitaria.
4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui
al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13
dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede
la commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni,
in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice
di autoregolamentazione Tv e minori, anche sulla base delle
segnalazioni effettuate dal medesimo comitato.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera b),
numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "In caso di inosservanza delle
norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione
delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto
1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato ed indipendentemente dall'azione penale".
5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela
dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le
procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6
agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1
e 2 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
6. Le sanzioni pecuniarie previste al comma 3
dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono
elevate rispettivamente a 25.000 e a 350.000 euro. Non è
ammessa oblazione.
7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta
al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione
in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti
adottati e sulle eventuali sanzioni ad adottate.
8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura
penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "E'
altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche
indirettamente possano comunque portare alla identificazione
dei suddetti minorenni".
9. Le quote di riserva per la trasmissione di opere
europee, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30
aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di
animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché
produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla
visione da parte dei
minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione
riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 11.
(Principio di tutela della produzione
audiovisiva europea).
1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo
sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea
anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori
indipendenti, dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n.
122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte
del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su
frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a
manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità
oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a
televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto
dall'articolo 5 del citato regolamento di cui alla
deliberazione della stessa Autorità 16 marzo 1999,
n. 9/1999.
Art. 12.
(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico).
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa
essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti
che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad
assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad esse
assegnate, ed in particolare a:
a) garantire l'integrità e l'efficienza della
propria rete;
b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità
alla normativa urbanistica ed ambientale nazionale, regionale,
provinciale e locale;
c) evitare rischi per la salute umana, nel
rispetto della normativa nazionale ed internazionale;
d) garantire la qualità dei segnali irradiati,
conformemente alle prescrizioni
tecniche fissate dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e a quelle emanate in sede internazionale;
e) assicurare la piena copertura del bacino di
utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non
provochino interferenze con altre emissioni lecite di
radiofrequenze, anche in Stati confinanti con il territorio
nazionale.
2. Il mancato rispetto dei princìpi di cui al comma 1 o,
comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate
comporta la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali
misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato le
radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato
dell'inizio del procedimento ed invitato a regolarizzare la
propria attività di trasmissione, non vi provveda nel termine
di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e
aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su
tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e
pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme
copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra
soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità
con i princìpi della presente legge, e una riserva in favore
delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
4. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo
criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni
e integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in
ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le
minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome
Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province
autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono
acquisiti secondo le procedure previste dall'articolo 1 della
legge 30 aprile 1998, n. 122.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con
proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della
legislazione vigente, definisce i criteri generali per
l'installazione di reti di comunicazione elettronica,
garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle
amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità
di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di
proporzionalità e di non discriminazione.
7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi
permessi di installazione oppure per finalità di tutela del
pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza,
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con
proprio regolamento, le modalità di condivisione di
infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di
rete.
Art. 13.
(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge,
assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona
nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel
settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati
personali ed all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato.
Capo II
TUTELA DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO
Art. 14.
(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel
sistema integrato delle comunicazioni).
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle
comunicazioni sono tenuti
a notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
le intese e le operazioni di concentrazione al fine di
consentire, secondo le procedure previste in apposito
regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del
rispetto dei princìpi enunciati dagli articoli 15 e 16.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su
segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente,
d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai
princìpi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato
delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni
dominanti e che siano rispettati i limiti di cui agli articoli
15 e 16 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro,
oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno
del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle
dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli
indici quantitativi di diffusione dei programmi
radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere
cinematografiche o fonografiche.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora
accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel
sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella
condizione di poter superare, prevedibilmente, i limiti di cui
agli articoli 15 e 16, adotta un atto di pubblico richiamo,
segnalando la situazione di rischio ed indicando l'impresa o
il gruppo di imprese ed il singolo mercato interessato. In
caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità
provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e
le intese che contrastano con i divieti di cui al presente
capo sono nulli.
5. All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31
luglio 1997, n. 249, le parole: "dalla presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "nel sistema integrato delle
comunicazioni"; all'ultimo periodo del medesimo comma le
parole: ", ai fini della presente legge," sono soppresse.
Art. 15.
(Limiti al cumulo dei programmi televisivi o
radiofonici).
1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in
tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche
attraverso società qualificabili come controllate o collegate
ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio
1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che
consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei
programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi
radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito
nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
Art. 16.
(Limiti alla raccolta delle risorse
nel sistema integrato delle comunicazioni).
1. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni
dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema
integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti
all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione
costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera
a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non
possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o
collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della
citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al
20 per cento delle risorse complessive del settore integrato
delle comunicazioni.
2. I ricavi di cui al comma 1 sono quelli derivanti dal
finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto
dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale, da
sponsorizzazioni, da televendite, da attività promozionali, da
convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche,
da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni e
abbonamenti, da prestazione di servizi.
3. Gli organismi di telecomunicazioni previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, e successive modificazioni, i cui
ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, come
definiti dal medesimo regolamento, sono superiori al 40 per
cento dei ricavi complessivi di quel mercato non possono
conseguire nel settore integrato delle comunicazioni ricavi
superiori al 10 per cento del settore medesimo.
4. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31
luglio 1997, n. 249, le parole: "ed avendo riguardo ai criteri
indicati nei commi 1 e 8" sono soppresse.
Capo III
PRINCI'PI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL CODICE
DELLA RADIOTELEVISIONE
Art. 17.
(Delega al Governo per l'emanazione
del codice della radiotelevisione).
1. Il Governo, previa intesa con l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, emana, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa
acquisizione dei pareri previsti al comma 3, un testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
radiotelevisione, denominato "codice della radiotelevisione",
coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le
integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie al loro
coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel
rispetto della Costituzione, delle norme di diritto
internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea e alle Comunità europee.
2. Il codice della radiotelevisione indica anche i
princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni
esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di
emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o
provinciale. A tale fine sono da qualificare come princìpi
fondamentali quelli posti dal Capo I ed i seguenti
princìpi:
a) previsione che la trasmissione di programmi per
la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito
regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza
previste per detti servizi dal vigente regolamento delle
radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali,
della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale,
nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione
delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli
enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei
provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori
necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale
di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti
disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di
reti e di impianti, nel rispetto dei princìpi di non
discriminazione, proporzionalità ed obiettività, nonché nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della
salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del
paesaggio e delle bellezze naturali;
c) attribuzione ad organi della regione o della
provincia delle competenze in ordine al rilascio delle
autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di
servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato destinati alla diffusione in ambito,
rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli
abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo
criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica
del soggetto richiedente, della qualità della programmazione
prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della
pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione
effettuate, della qualità dei programmi, delle quote
percentuali di spettacoli e di servizi informativi
autoprodotti, del personale dipendente, con particolare
riguardo
ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli
indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di
operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito
locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per
lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera
b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che
consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi
numerici di cui alla licenza rilasciata;
e) definizione, da parte della legislazione
regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la
società concessionaria del servizio pubblico generale di
radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete
di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in
ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di
Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei princìpi di
cui alla presente legge; è, comunque, garantito un adeguato
servizio di informazione in ambito regionale o provinciale;
f) ulteriori princìpi fondamentali relativi allo
specifico settore dell'emittenza in ambito regionale o
provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni
legislative vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge in materia di emittenza radiotelevisiva in
ambito locale, comunque nel rispetto dell'unità giuridica ed
economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza
pubbliche.
3. Lo schema del decreto di cui ai commi 1 e 2, dopo
l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza
Stato-regioni", è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
compreso quello della Commissione parlamentare per le
questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni
dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti
tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie
osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza
Stato-regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da
rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge nelle materie
appartenenti alla legislazione regionale continuano ad
applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in
vigore delle disposizioni regionali in materia.
Capo IV
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E
RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
Art. 18.
(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale
radiotelevisivo).
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è
affidato per concessione ad una società per azioni, che lo
svolge sulla base di un contratto di servizio nazionale
stipulato con il Ministero delle comunicazioni, con il quale
sono individuati i diritti e gli obblighi della società
concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre
anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni
televisive radiofoniche di pubblico servizio della società
concessionaria con copertura integrale del territorio
nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e
della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni
televisive e radiofoniche dedicate all'educazione,
all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale,
con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere
teatrali, cinematografiche, anche in lingua originale, e
musicali
riconosciute di alto livello artistico o maggiormente
innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con
deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e, per l'anno 2003, è stabilito in tremila ore
per le trasmissioni televisive in chiaro ed in altrettante ore
per le trasmissioni radiofoniche; dal computo di tali ore sono
escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla
lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce
orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi
televisivi e radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e
secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei
partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in
assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni
associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali,
delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli
enti e delle associazioni politici e culturali, delle
associazioni nazionali del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei
gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante
interesse sociale che ne facciano richiesta;
e) la predisposizione annuale di programmi
televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza
della lingua e della cultura italiane nel mondo, e
l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive
speciali per l'estero;
f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia
autonoma di Bolzano, in lingua francese per la regione
autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione
autonoma Friuli Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di
utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano
richiesti dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate
informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade
italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di
contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano
conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia
e dell'età evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici
radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico
agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al
15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di
opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal
contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in
vigore della presente legge;
m) la costituzione di una società per la
produzione e la diffusione all'estero di programmi di cultura
italiana in lingue straniere;
n) la realizzazione nei termini previsti dalla
presente legge delle infrastrutture per la trasmissione
televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;
o) la realizzazione di servizi interattivi
digitali di pubblica utilità;
p) il rispetto dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6
agosto 1990, n. 223;
q) l'articolazione della società concessionaria in
una o più sedi nazionali ed in sedi in ciascuna regione e, per
la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di
Trento e di Bolzano;
r) l'adozione di idonee misure di tutela delle
persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione
dell'articolo 4, comma 2;
s) la valorizzazione ed il potenziamento dei
centri di produzione decentrati, in particolare per le
finalità di cui alla lettera b);
t) la realizzazione di attività di insegnamento a
distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento
e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in
regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione
all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico
servizio affidate alle stesse.
4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle
comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto
nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul
contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo
dei mercati, al progresso tecnologico ed alle mutate esigenze
culturali.
5. Alla società cui è affidato mediante concessione il
servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo
svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di
attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione
di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate,
purché esse non risultino di pregiudizio al migliore
svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla
equilibrata gestione aziendale.
Art. 19.
(Finanziamento del servizio pubblico
generale radiotelevisivo).
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di
fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
coperto dal canone di abbonamento di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge
4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di
assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo
del finanziamento pubblico, la società concessionaria
predispone il bilancio di esercizio indicando in una
contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone
e gli oneri sostenuti
nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto
servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i
costi sulla base di princìpi di contabilità applicati in modo
coerente ed obiettivamente giustificati e definendo con
chiarezza i princìpi di contabilità analitica secondo cui
vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano
utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o
impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i
compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i
costi relativi devono essere ripartiti sulla base della
differenza tra i costi complessivi della società considerati
includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il
bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, è trasmesso
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al
Ministero delle comunicazioni.
2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è
soggetta a controllo da parte di una società di revisione
nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano
iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione
nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. All'attività della società di revisione si
applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del
titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. L'ammontare del canone di abbonamento è determinato con
decreto del Ministro delle comunicazioni entro il 10 gennaio
di ciascun anno, in misura tale da consentire alla società
concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi
che prevedibilmente verranno sostenuti nell'anno in corso per
adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale
radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili
dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in
considerazione il tasso di inflazione programmato per l'anno
in corso e le esigenze di sviluppo tecnologico
dell'impresa.
4. E' fatto divieto alla società concessionaria della
fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di
utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti
dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio
pubblico generale radiotelevisivo.
Art. 20.
(Verifica dell'adempimento dei compiti).
1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione
della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa
all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio
pubblico di radiodiffusione, è affidato all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il
servizio pubblico generale radiotelevisivo venga
effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui
alla presente legge e del contratto di servizio, tenendo conto
anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di
soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei
casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma
1, d'ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni
per il contratto di servizio, notifica l'apertura
dell'istruttoria al rappresentante legale della società
concessionaria, che ha diritto di essere sentito,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine
fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di
presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria,
nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di
questa.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può in
ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o
persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di
esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre
ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di
prenderne copia,
anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello
Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche,
nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti
le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni sono tutelati dal segreto
d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni.
5. I funzionari dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3
sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
6. Con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di
cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino
a 50 mila euro se forniscono informazioni o esibiscono
documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni
previste dall'ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi
di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il
termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi
di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata
dell'infrazione, dispone, inoltre, l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del
fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i
termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento
della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma
7, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica la
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del
fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la
sanzione di cui
al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non
inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite
massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al
medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale
il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi
di reiterata inottemperanza l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni può disporre la sospensione dell'attività
d'impresa fino a novanta giorni.
9. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà conto
dei risultati del controllo ogni anno nella relazione
annuale.
Art. 21.
(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).
1. La concessione del servizio pubblico generale
radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente
legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla
disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto
concerne l'organizzazione e l'amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è
nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo
di amministrazione della società, svolge anche funzioni di
controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle
finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di
amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a
giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo
comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto
prestigio professionale e di notoria indipendenza di
comportamenti, che si siano distinte in
attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura
umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi
significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori
dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non
retribuita per la durata del mandato.
5. La nomina del presidente del consiglio di
amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei
suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere
favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che
delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto
di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso,
da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile
non meno di trenta giorni prima di quello fissato per
l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi
dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno
pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che
non possono essere modificate o integrate in sede assembleare;
le liste possono essere presentate da soci che rappresentino
almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto
nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante
deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a
diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente,
almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo
quanto previsto dal comma 7, in relazione al numero massimo di
candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e
delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati
pari al numero di componenti del consiglio da eleggere.
Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola
lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i
voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi
progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i
quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai
candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto
e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono
ordinati sulla base
del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono
i quozienti più elevati, fermo restando che due amministratori
devono essere scelti, sulla base del sistema di cui al
presente comma, tra i candidati inclusi nelle liste presentate
dai soci di minoranza. In caso di parità di quoziente, risulta
eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano
la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al
presente comma si applicano anche all'elezione del collegio
sindacale, di cui un rappresentante è riservato alle liste di
minoranza.
7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del
consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione
della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista
di candidati, indicando un numero massimo di candidati
proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato.
Tale lista è definita con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, che la trasmettono al Ministero dell'economia e
delle finanze per l'immediata presentazione.
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, nelle assemblee della società concessionaria
convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che
comportino la revoca o la promozione di azione di
responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il
voto in conformità alla determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti delle Camere e comunicata al Ministero medesimo.
9. Il presente articolo entra in vigore il novantesimo
giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta
pubblica di vendita effettuata ai sensi dell'articolo 22,
comma 3; fino a tale data rimangono in vigore le norme della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e della legge 25 giugno 1993, n.
206, in ordine all'amministrazione e alla gestione della
società concessionaria e le altre norme che regolano la
materia. Alla data di cui al precedente periodo il consiglio
di amministrazione ed il collegio sindacale in carica decadono
automaticamente
e il consiglio procede alla convocazione dell'assemblea per
la nomina degli amministratori e dei sindaci ai sensi della
presente legge, provvedendosi altrimenti ai sensi
dell'articolo 2367, secondo comma, del codice civile, anche su
richiesta di qualsiasi socio.
Art. 22.
(Dismissione della partecipazione dello Stato nella
RAI-Radiotelevisione italiana Spa).
1. Entro il 31 dicembre 2003 è completata la fusione per
incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella
società RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i
termini di cui agli articoli 2501-bis, ultimo comma,
2501-sexies, primo comma, e 2503, primo comma, del
codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e
concessioni di cui è titolare la RAI-Radiotelevisione italiana
Spa saranno, per effetto della presente legge, trasferite di
pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di
ulteriori provvedimenti.
2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma
1, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione
sociale di RAI-Radiotelevisione italiana Spa ed il consiglio
di amministrazione della società incorporata assume le
funzioni di consiglio di amministrazione della società
risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge
relative alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa si
intenderanno riferite alla società risultante dall'operazione
di fusione.
3. Entro il 31 gennaio 2004 è avviato il procedimento per
la alienazione della partecipazione dello Stato nella
RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante
dall'operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione
avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti
attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni. Con una o più deliberazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le
condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte
pubbliche di vendita di cui al presente comma.
4. Una quota delle azioni alienate è riservata agli
aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola da
almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di
cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima
di diciotto mesi dalla data di acquisto.
5. In considerazione dei rilevanti ed imprescindibili
motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi
alla concessione del servizio pubblico generale
radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana
Spa, è inserita nello statuto della società la clausola di
limitazione del possesso azionario prevista dall'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
prevedendosi il limite massimo del possesso dell'uno per cento
delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti
indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti
di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi
relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle
azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che
intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti
controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione
complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2
per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la
presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale
posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello
statuto della società, non sono modificabili e restano
efficaci senza limiti di tempo.
6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda.
7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento
sul mercato di azioni ordinarie della società
RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per
cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui
alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive
modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento
degli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria di
cui all'articolo 25, comma 4.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI
Art. 23.
(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica
digitale).
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
definisce il programma di attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in
tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione ed
osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del
servizio, a tutela dell'utenza.
2. Alle controversie in materia di applicazione di piani
di frequenze ed in materia di accesso alle infrastrutture si
applica la disposizione dell'articolo 1, comma 11, della legge
31 luglio 1997, n. 249.
Art. 24.
(Disciplina della fase di avvio
delle trasmissioni in tecnica digitale).
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti
esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei
requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la
sperimentazione
delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi
dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la
ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica
analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa
conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e
nei termini previsti dal regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla
deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del
6 dicembre 2001, le licenze e le autorizzazioni per avviare le
trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica
digitale può essere effettuata sugli impianti censiti ai sensi
dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché
sugli impianti acquisiti ai sensi dell'articolo 2-bis,
comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono
consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda
tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività
radiotelevisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che
le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in
tecnica digitale.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è
rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano
legittimamente l'attività di diffusione televisiva, in virtù
di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di
cui al comma 1, qualora dimostrino di aver raggiunto una
copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o
del bacino locale.
5. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete
televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione
contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare
le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento
previsto dall'articolo 29 del regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla
deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni.
6. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla
tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei
programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli
impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in
vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al
piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della
riallocazione degli impianti che superano o concorrono a
superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in
attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero
15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
7. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le
modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le
reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la
conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata
in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali
competenze alla regione o alla provincia ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, lettera b), autorizza le
riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali
finalità.
8. Gli impianti di diffusione e di collegamento
legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica
digitale. L'esercente è tenuto a darne immediata comunicazione
al Ministero delle comunicazioni.
9. Tutte le frequenze destinate al servizio di
radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento
dell'attività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica
digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre
canali alla sola sperimentazione digitale.
10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9
dell'allegato A annesso al regolamento di cui alla
deliberazione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni 1^ marzo 2000, n.
127/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86
del 12 aprile 2000.
Art. 25.
(Accelerazione e agevolazione della conversione alla
trasmissione in tecnica digitale).
1. La società concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di
blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di
diffusione su frequenze terrestri con una copertura del
territorio nazionale che raggiunga:
a) entro il 1^ gennaio 2004, il 50 per cento della
popolazione;
b) entro il 1^ gennaio 2005, il 70 per cento della
popolazione.
2. La società concessionaria di cui al comma 1, di
concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o
più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più
comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale
analogico, nei quali avviare entro il 1^ gennaio 2005 la
completa conversione alla modalità digitale.
3. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica
digitale la società concessionaria assicura, comunque, la
trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica
in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 1, di tre
programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro.
4. Con regolamento, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono definiti le misure tecniche e, nei limiti della
copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 22 della
presente legge, conseguita anche mediante
cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi
all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per
favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi
utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica
digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai
programmi trasmessi in tecnica digitale.
5. A decorrere dal 1^ gennaio 2004 e nella fase di
attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale, durante la
quale si determina il progressivo ampliamento del numero
globale dei programmi irradiabili e assentibili, e fino alla
data di cessazione delle trasmissioni analogiche, il limite
del 20 per cento di cui all'articolo 15, comma 1, è calcolato
sul numero complessivo dei programmi televisivi o radiofonici
concessi o irradiati, anche ai sensi dell'articolo 24, comma
1, in ambito nazionale su frequenze terrestri,
indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale.
I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono
concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una
copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del
rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i
programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi
irradiati in tecnica analogica.
6. Il criterio di calcolo di cui al comma 5 si applica
solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale
programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento
della popolazione nazionale.
7. Per la società concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica
digitale avvalendosi della riserva dei blocchi di diffusione
prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, non
concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 5.
8. Il periodo di validità delle concessioni e delle
autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in
ambito nazionale è prolungato sino alla scadenza del termine
previsto dalla legge per la conversione definitiva delle
trasmissioni in modalità digitale.
Art. 26.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti norme:
a) articoli 1, 2 e 15, commi da 1 a 7, della legge
6 agosto 1990, n. 223;
b) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi
tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, della legge 31 luglio
1997, n. 249;
c) articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31
luglio 1997, n. 249;
d) articolo 4, comma 8, limitatamente all'ultimo
periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
e) capo I del titolo II del regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.
880;
f) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione
degli articoli 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V,
che restano in vigore in quanto compatibili con la presente
legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20, comma
9, della presente legge;
g) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione
dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo
20, comma 9, della presente legge;
h) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18
novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 2000, n. 5;
i) articolo 4, comma 1-bis, del
decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483.
Art. 27.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.