XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 310




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Norme di principio).

        1. La presente legge ha la finalità di tutelare i minori, quali soggetti di diritto, dalla diffusione di informazioni e di immagini che ne possano turbare il naturale sviluppo psicofisico, nella fruizione dei servizi audiovisivi e di informazione messi a disposizione del pubblico, in attuazione delle norme di cui al titolo II, prima parte della Costituzione, degli articoli 13, 17 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché delle direttive dell'Unione europea in materia di tutela dei minori.
        2. E' interesse della collettività garantire lo sviluppo psicologico-cognitivo e l'equilibrata formazione della capacità critica dei bambini e degli adolescenti, in relazione alle trasmissioni radiotelevisive e telematiche, mediante il controllo dei contenuti, dei messaggi e dei linguaggi adoperati, inclusi quelli pubblicitari.
        3. Lo Stato deve stimolare, anche mediante la concessione di incentivi economici e di sgravi fiscali, la realizzazione di prodotti radiotelevisivi e telematici rivolti ad un pubblico in età minore e sanzionare e punire i comportamenti diseducativi individuati ai sensi della presente legge.


Art. 2.

(Soggetti obbligati alla disciplina di tutela).

        1. Sono soggetti alle disposizioni della presente legge i concessionari, i titolari di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività radiotelevisive, nonché gli editori, gli operatori radiotelevisivi e dell'informazione, i produttori di opere cinematografiche e radiotelevisive, di videocassette e audiocassette, videodischi e supporti magnetici a lettura laser e i responsabili della diffusione di messaggi su reti telematiche multimediali.


Art. 3.

(Funzioni e competenze dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni).

        1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", attraverso il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, svolge le seguenti funzioni:

            a) vigila sul rispetto delle disposizioni di legge dirette alla tutela dei minori nella fruizione dei mezzi di comunicazione di massa;

            b) controlla che gli statuti e le norme deontologiche autonomamente predisposti ed accettati dagli operatori della comunicazione siano rispettati nei termini prestabiliti;

            c) irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge a carico dei trasgressori.

        2. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Autorità, attraverso il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, svolge, altresì, funzioni consultive in favore delle pubbliche amministrazioni e degli organi dello Stato, limitatamente alle materie che interessano la tutela dei minori nella fruizione dei mezzi di comunicazione di massa.
        3. Per le finalità di cui al comma 2, gli atti relativi sono inviati dalle pubbliche amministrazioni o dagli organi dello Stato all'Autorità, che si pronuncia entro quindici giorni dal ricevimento, ovvero nel termine più ampio fissato dall'ufficio richiedente. L'Autorità può, inoltre, chiedere copia di atti di pubbliche amministrazioni o di organi dello Stato attinenti alla tutela dei minori nella fruizione dei mezzi di comunicazione di massa; in tale caso l'espressione di un parere non ha effetti obbligatori per l'ufficio cui è rivolta la richiesta.
        4. I soggetti obbligati alla disciplina di tutela, individuati ai sensi dell'articolo 2, presentano annualmente all'Autorità una relazione sulle attività svolte in attuazione dei princìpi e delle norme della presente legge.
        5. L'Autorità, attraverso il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, propone agli organi ed alle amministrazioni statali competenti criteri e modalità di individuazione degli incentivi e delle provvidenze economiche in favore dei soggetti che realizzino trasmissioni e prodotti telematici di qualità, destinati ai minori.
        6. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati nel corso dell'anno solare precedente.


Art. 4.

(Azioni lesive dei diritti dei minori nella fruizione dei
mezzi di comunicazione di massa).

        1. E' fatto divieto di rivolgere ai minori domande allusive alla loro intimità, durante la ripresa o la registrazione di trasmissioni radiofoniche o televisive.
        2. E' vietato trasmettere immagini di minori che siano indiziati o condannati per avere commesso reati, ovvero che siano testimoni o vittime di fatti delittuosi.
        3. E' vietato effettuare riprese televisive di minori disabili o portatori di handicap, ovvero affetti da gravi malattie al solo scopo di pubblicizzare metodi di cura.
        4. E' vietata la partecipazione di minori a trasmissioni radiofoniche o televisive aventi per oggetto problemi relativi al loro affidamento, alla loro adozione e alla condotta dei loro genitori.
        5. E' vietata la trasmissione di immagini di minori che non abbiano la piena consapevolezza di essere ripresi, fermo restando il consenso preventivo da parte dei genitori.
        6. E' fatto divieto alle emittenti radiofoniche e televisive di diffondere programmi, di informazione o di intrattenimento, anche a carattere giornalistico o culturale, contenenti sequenze violente, brutali od oscene, comunque pregiudizievoli del corretto sviluppo psichico e morale dei minori.
        7. E' fatto divieto di programmare trasmissioni in cui si faccia ricorso ad espressioni o atti volgari o blasfemi, che possano ingenerare nei minori comportamenti emulativi.
        8. E' vietato produrre, importare e commercializzare sul territorio nazionale strumenti elettronici, ovvero supporti magnetici multimediali ed applicazioni di programmi informatici, inerenti giochi di abilità ed intrattenimento contenenti situazioni violente o, comunque, diseducative.
        9. Tutti i divieti di cui ai commi da 1 a 8 si estendono anche alle trasmissioni pubblicitarie che precedono, interrompono o seguono i programmi radiofonici e televisivi. E' vietato interrompere con la pubblicità le trasmissioni dedicate ai minori. E' vietato, altresì, utilizzare nella pubblicità o nei messaggi promozionali personaggi o situazioni tratte da trasmissioni dedicate ai minori o che diano adito a confusioni con esse.
        10. I divieti di cui ai commi da 1 a 9 si applicano altresì, ove compatibili, a tutte le forme di comunicazione telematica e multimediale, nonché alle opere registrate su supporti magnetici anche a lettura laser.


Art. 5.

(Azioni positive per la produzione e la programmazione di
opere di qualità destinate ai minori).

        1. L'Autorità concede finanziamenti in conto capitale ed in conto interessi in favore delle imprese, anche a carattere cooperativo, che producano programmi televisivi, radiofonici, cinematografici o telematici, nonché registrazioni magnetiche, anche a lettura laser, di opere a carattere documentario, informativo o di intrattenimento, e cartoni animati che acquistino carattere educativo nei confronti dei minori.
        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione, delle comunicazioni e per la solidarietà sociale, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, previa individuazione delle tipologie dei soggetti beneficiari, dei prodotti ammessi a contributo e della misura del concorso statale nel finanziamento dei progetti.
        3. Per le finalità di cui al presente articolo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il fondo rotativo per la qualità dei programmi e dei prodotti destinati ai minori, con una dotazione iniziale di lire 60 miliardi per l'anno 2001.
        4. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, previsto in lire 60 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 6.

(Obbligatorietà dei codici di
autoregolamentazione).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i codici di autoregolamentazione redatti e sottoscritti, per accettazione, dalle organizzazioni rappresentative delle categorie e dei soggetti individuati dall'articolo 2, ed approvati dall'Autorità, sono giuridicamente obbligatori.
        2. L'Autorità, attraverso il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, vigila sul rispetto delle norme contenute nei codici di cui al comma 1, il cui mancato rispetto è perseguibile in sede giurisdizionale.


Art. 7.

(Sanzioni).

        1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 comporta, in caso di prima violazione, la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni.
        2. Nel caso di un'ulteriore violazione verificatasi entro un mese dalla prima, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 500 milioni.
        3. Per violazioni successive alla seconda comunque verificatesi nel mese successivo, si applica, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, la sanzione amministrativa della sospensione dei provvedimenti autorizzativi all'esercizio delle attività dei soggetti di cui all'articolo 2.


Art. 8.

(Interpretazione autentica degli articoli 600-ter e
600-quater del codice penale).

        1. Gli articoli 600-ter e 600-quater del codice penale si interpretano nel senso che il possesso, o la semplice detenzione, di materiale pornografico ritraente minori, anche per uso privato, e senza che ne consegua una qualunque utilità al possessore o detentore, configura i reati di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, previsti e puniti nei citati articoli del codice penale.



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