XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 310
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Norme di principio).
1. La presente legge ha la finalità di tutelare i minori,
quali soggetti di diritto, dalla diffusione di informazioni e
di immagini che ne possano turbare il naturale sviluppo
psicofisico, nella fruizione dei servizi audiovisivi e di
informazione messi a disposizione del pubblico, in attuazione
delle norme di cui al titolo II, prima parte della
Costituzione, degli articoli 13, 17 e 18 della Convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989,
resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176,
nonché delle direttive dell'Unione europea in materia di
tutela dei minori.
2. E' interesse della collettività garantire lo sviluppo
psicologico-cognitivo e l'equilibrata formazione della
capacità critica dei bambini e degli adolescenti, in relazione
alle trasmissioni radiotelevisive e telematiche, mediante il
controllo dei contenuti, dei messaggi e dei linguaggi
adoperati, inclusi quelli pubblicitari.
3. Lo Stato deve stimolare, anche mediante la concessione
di incentivi economici e di sgravi fiscali, la realizzazione
di prodotti radiotelevisivi e telematici rivolti ad un
pubblico in età minore e sanzionare e punire i comportamenti
diseducativi individuati ai sensi della presente legge.
Art. 2.
(Soggetti obbligati alla disciplina di tutela).
1. Sono soggetti alle disposizioni della presente legge i
concessionari, i titolari di licenza o di autorizzazione
all'esercizio di attività radiotelevisive, nonché gli editori,
gli operatori radiotelevisivi e dell'informazione, i
produttori di opere cinematografiche e radiotelevisive, di
videocassette e audiocassette, videodischi e supporti
magnetici a lettura laser e i responsabili della
diffusione di messaggi su reti telematiche multimediali.
Art. 3.
(Funzioni e competenze dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata
"Autorità", attraverso il Consiglio nazionale dei consumatori
e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio
1998, n. 281, e successive modificazioni, svolge le seguenti
funzioni:
a) vigila sul rispetto delle disposizioni di legge
dirette alla tutela dei minori nella fruizione dei mezzi di
comunicazione di massa;
b) controlla che gli statuti e le norme
deontologiche autonomamente predisposti ed accettati dagli
operatori della comunicazione siano rispettati nei termini
prestabiliti;
c) irroga le sanzioni amministrative previste
dalla legge a carico dei trasgressori.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Autorità,
attraverso il Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti, svolge, altresì, funzioni consultive in favore delle
pubbliche amministrazioni e degli organi dello Stato,
limitatamente alle materie che interessano la tutela dei
minori nella fruizione dei mezzi di comunicazione di massa.
3. Per le finalità di cui al comma 2, gli atti relativi
sono inviati dalle pubbliche amministrazioni o dagli organi
dello Stato all'Autorità, che si pronuncia entro quindici
giorni dal ricevimento, ovvero nel termine più ampio fissato
dall'ufficio richiedente. L'Autorità può, inoltre, chiedere
copia di atti di pubbliche amministrazioni o di organi dello
Stato attinenti alla tutela dei minori nella fruizione dei
mezzi di comunicazione di massa; in tale caso l'espressione di
un parere non ha effetti obbligatori per l'ufficio cui è
rivolta la richiesta.
4. I soggetti obbligati alla disciplina di tutela,
individuati ai sensi dell'articolo 2, presentano annualmente
all'Autorità una relazione sulle attività svolte in attuazione
dei princìpi e delle norme della presente legge.
5. L'Autorità, attraverso il Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, propone agli organi ed alle
amministrazioni statali competenti criteri e modalità di
individuazione degli incentivi e delle provvidenze economiche
in favore dei soggetti che realizzino trasmissioni e prodotti
telematici di qualità, destinati ai minori.
6. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo,
una relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti
adottati nel corso dell'anno solare precedente.
Art. 4.
(Azioni lesive dei diritti dei minori nella fruizione dei
mezzi di comunicazione di massa).
1. E' fatto divieto di rivolgere ai minori domande
allusive alla loro intimità, durante la ripresa o la
registrazione di trasmissioni radiofoniche o televisive.
2. E' vietato trasmettere immagini di minori che siano
indiziati o condannati per avere commesso reati, ovvero che
siano testimoni o vittime di fatti delittuosi.
3. E' vietato effettuare riprese televisive di minori
disabili o portatori di handicap, ovvero affetti da
gravi malattie al solo scopo di pubblicizzare metodi di
cura.
4. E' vietata la partecipazione di minori a trasmissioni
radiofoniche o televisive aventi per oggetto problemi relativi
al loro affidamento, alla loro adozione e alla condotta dei
loro genitori.
5. E' vietata la trasmissione di immagini di minori che
non abbiano la piena consapevolezza di essere ripresi, fermo
restando il consenso preventivo da parte dei genitori.
6. E' fatto divieto alle emittenti radiofoniche e
televisive di diffondere programmi, di informazione o di
intrattenimento, anche a carattere giornalistico o culturale,
contenenti sequenze violente, brutali od oscene, comunque
pregiudizievoli del corretto sviluppo psichico e morale dei
minori.
7. E' fatto divieto di programmare trasmissioni in cui si
faccia ricorso ad espressioni o atti volgari o blasfemi, che
possano ingenerare nei minori comportamenti emulativi.
8. E' vietato produrre, importare e commercializzare sul
territorio nazionale strumenti elettronici, ovvero supporti
magnetici multimediali ed applicazioni di programmi
informatici, inerenti giochi di abilità ed intrattenimento
contenenti situazioni violente o, comunque, diseducative.
9. Tutti i divieti di cui ai commi da 1 a 8 si estendono
anche alle trasmissioni pubblicitarie che precedono,
interrompono o seguono i programmi radiofonici e televisivi.
E' vietato interrompere con la pubblicità le trasmissioni
dedicate ai minori. E' vietato, altresì, utilizzare nella
pubblicità o nei messaggi promozionali personaggi o situazioni
tratte da trasmissioni dedicate ai minori o che diano adito a
confusioni con esse.
10. I divieti di cui ai commi da 1 a 9 si applicano
altresì, ove compatibili, a tutte le forme di comunicazione
telematica e multimediale, nonché alle opere registrate su
supporti magnetici anche a lettura laser.
Art. 5.
(Azioni positive per la produzione e la programmazione di
opere di qualità destinate ai minori).
1. L'Autorità concede finanziamenti in conto capitale ed
in conto interessi in favore delle imprese, anche a carattere
cooperativo, che producano programmi televisivi, radiofonici,
cinematografici o telematici, nonché registrazioni magnetiche,
anche a lettura laser, di opere a carattere
documentario, informativo o di intrattenimento, e cartoni
animati che acquistino carattere educativo nei confronti dei
minori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della pubblica istruzione, delle
comunicazioni e per la solidarietà sociale, emanato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, è data attuazione alle disposizioni di cui al
comma 1, previa individuazione delle tipologie dei soggetti
beneficiari, dei prodotti ammessi a contributo e della misura
del concorso statale nel finanziamento dei progetti.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il fondo
rotativo per la qualità dei programmi e dei prodotti destinati
ai minori, con una dotazione iniziale di lire 60 miliardi per
l'anno 2001.
4. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, previsto in lire 60 miliardi per l'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
(Obbligatorietà dei codici di
autoregolamentazione).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i codici di autoregolamentazione redatti e
sottoscritti, per accettazione, dalle organizzazioni
rappresentative delle categorie e dei soggetti individuati
dall'articolo 2, ed approvati dall'Autorità, sono
giuridicamente obbligatori.
2. L'Autorità, attraverso il Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, vigila sul rispetto delle norme
contenute nei codici di cui al comma 1, il cui mancato
rispetto è perseguibile in sede giurisdizionale.
Art. 7.
(Sanzioni).
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli
4 e 6 comporta, in caso di prima violazione, la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
10 milioni a lire 100 milioni.
2. Nel caso di un'ulteriore violazione verificatasi entro
un mese dalla prima, si applica la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a
lire 500 milioni.
3. Per violazioni successive alla seconda comunque
verificatesi nel mese successivo, si applica, oltre alle
sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, la sanzione
amministrativa della sospensione dei provvedimenti
autorizzativi all'esercizio delle attività dei soggetti di cui
all'articolo 2.
Art. 8.
(Interpretazione autentica degli articoli 600-ter e
600-quater del codice penale).
1. Gli articoli 600-ter e 600-quater del
codice penale si interpretano nel senso che il possesso, o la
semplice detenzione, di materiale pornografico ritraente
minori, anche per uso privato, e senza che ne consegua una
qualunque utilità al possessore o detentore, configura i reati
di pornografia minorile e detenzione di materiale
pornografico, previsti e puniti nei citati articoli del codice
penale.