XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 206
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 51 della Costituzione è
sostituito dai seguenti:
"Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici in condizione di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge promuove condizioni di eguaglianza tra i sessi
per l'accesso alle cariche elettive. In ogni competizione
elettorale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in
misura superiore ai due terzi dei candidati".