XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 206




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. Il primo comma dell'articolo 51 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

        "Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
        La legge promuove condizioni di eguaglianza tra i sessi per l'accesso alle cariche elettive. In ogni competizione elettorale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati".



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