XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 marzo 1986, n.
65, è sostituito dal seguente:
"1. I comuni, le province e le comunità montane o di
valle, nonché le regioni svolgono, ciascuna per la parte di
propria competenza, le funzioni di polizia locale. A tal fine,
deve essere organizzato un servizio di polizia municipale o
locale in collaborazione con le altre forze statali di
polizia".
Art. 2.
1. Il n. 2) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7
marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:
"2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti, sentito
il parere conforme del comandante o del responsabile del
servizio, soltanto quando i compiti assegnati siano
strettamente inerenti alle funzioni di polizia municipale,
mantenendo comunque la disciplina e la dipendenza gerarchica
della organizzazione di appartenenza. Sono vietati i distacchi
ed i comandi ad altri settori aventi caratteristiche diverse
dalla polizia municipale o locale e sono altresì incompatibili
tutte le altre funzioni o mansioni non previste dalla presente
legge. L'amministrazione o il dirigente che procede al comando
o distacco non autorizzato di un appartenente alla polizia
municipale o locale, è responsabile sotto il profilo penale ed
amministrativo-contabile".
Art. 3.
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n.
65, è sostituito dal seguente:
"1. Il personale che svolge servizio di polizia
municipale e locale esercita permanentemente, senza limiti
temporali e territoriali, anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a
tal fine la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria ai
sensi dell'articolo 57, comma 1, del codice di procedura
penale riferita ai comandanti, ufficiali e sottufficiali, o di
agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma
2, del codice di procedura penale, riferita agli agenti;
b) servizio di polizia stradale ai sensi
dell'articolo 12 del vigente codice della strada;
c) funzioni di agente o ufficiale di polizia
municipale, rivestendo a tal fine la qualità di agente di
polizia municipale riferita agli operatori ed ai
sottufficiali, o di ufficiale di polizia municipale riferita
agli addetti al coordinamento, ufficiali e comandanti o
responsabili del Corpo o servizio. La qualità di agente o di
ufficiale di polizia municipale è corrispondente alle analoghe
qualifiche previste dal testo unico della legge sugli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 31 agosto 1907, n. 690".
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n.
65, è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini dell'ammissione al concorso per
l'accesso alla polizia municipale è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver prestato servizio militare sostitutivo
per ragioni di obiezione di coscienza;
c) non aver subito condanna a pena detentiva per
delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura
preventiva;
d) non essere stato espulso dalle Forze armate o
dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici
uffici".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 7 marzo
1986, n. 65, è inserito il seguente:
"2-bis. La qualità di cui al comma 1, lettera
c), è insita nella funzione svolta e quindi
immediatamente fruibile, previo accertamento del possesso dei
requisiti di cui al comma 2".
4. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n.
65, è sostituito dal seguente:
"5. Gli addetti al servizio di polizia municipale e
locale ai quali è stata conferita la qualità di agente o di
ufficiale di polizia municipale ai sensi del comma 1, lettera
c), portano senza licenza le armi di cui sono dotati in
relazione al servizio, anche fuori dal servizio e nell'intero
territorio nazionale".
Art. 4.
1. Il n. 3) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 7
marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:
"3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative
con idonee iniziative di incentivazione, stabilendo
l'obbligatorietà della forma associativa per i comuni che
abbiano un numero di addetti allo specifico settore, inferiore
a tre".
2. Il n. 4) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 7
marzo 1986 n. 65, è sostituito dal seguente:
"4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei
relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di
polizia municipale dei comuni e locale degli altri enti
soggetti alla presente legge, stabilendone i criteri generali
concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. I gradi delle
uniformi nonché le tessere di riconoscimento, devono essere
uguali in tutto il territorio nazionale come anche il colore e
la foggia delle uniformi stesse, sulla base del parere
espresso dalla Conferenza dei presidenti delle regioni,
recepito con decreto del Ministro dell'interno. Le uniformi
devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le
uniformi delle Forze armate e di polizia dello Stato e devono
rispondere ad un criterio di estrema praticità d'uso e
sicurezza sul lavoro. E' fatto divieto ad altri corpi ed
istituti di vigilanza, anche privata, o ad altre
organizzazioni di qualunque genere o con qualunque scopo,
anche di soccorso, di adottare analoga uniforme o, comunque,
uniformi che possano trarre in inganno circa la qualità di
appartenente al Corpo o servizio di polizia municipale o
locale".
3. Dopo il n. 5) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 7
marzo 1986, n. 65, è aggiunto il seguente:
"5-bis) curare, a carico delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, l'istituzione di uno
specifico osservatorio regionale di polizia municipale e
locale, composto dai comandanti dei Corpi di polizia
municipale delle città capoluogo di provincia e per le
province autonome di Trento e di Bolzano dai comandanti dei
Corpi di polizia municipale di Rovereto e Merano, nonché da un
numero uguale di esperti scelti tra gli appartenenti alla
polizia municipale e locale, oltre a due esperti scelti dal
presidente della regione o della provincia autonoma tra quelli
indicati dalle organizzazioni sindacali professionali di
categoria maggiormente rappresentative ed in assenza, tra le
associazioni professionali aventi ampia valenza locale.
All'osservatorio spetta la vigilanza sull'applicazione
uniforme delle norme e delle leggi emanate dalla regione,
dalla provincia autonoma e dallo Stato, nonché l'emanazione di
direttive di massima e specifiche a cui la politizia
municipale e locale dovrà attenersi".
4. Il parere della conferenza dei presidenti delle
regioni, previsto dal n. 4) del comma 2 dell'articolo 6 della
legge 7 marzo 1986, n. 65, come sostituito dal comma 2 del
presente articolo, deve essere espresso entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale
termine provvede direttamente il Ministro dell'interno previo
accordo sottoscritto dalle associazioni nazionali di categoria
e dai sindacati, unioni o federazioni di sindacati
professionali di categoria firmatari del contratto collettivo
nazionale di lavoro ed aventi valenza nazionale dimostrata
presso il dipartimento della funzione pubblica - divisione IV
- relazioni sindacali, attraverso il modello "D4" relativo
all'anno precedente.
Art. 5.
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 7 marzo
1986, n. 65, sono sostituiti dai seguenti:
"1. I comuni e gli enti nei quali il servizio di
polizia municipale o locale è espletato da almeno sette
addetti istituiscono il Corpo di polizia municipale o locale,
disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito
regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di
istituzione del Corpo stesso. In caso di inosservanza delle
disposizioni di cui al presente comma, la regione provvede
direttamente attraverso un commissario ad acta.
2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce il
contingente numerico degli addetti al Corpo ed al servizio,
secondo i criteri di funzionalità ed economicità, in rapporto
al numero degli abitanti del comune, sia residenti che
dimoranti, ai flussi della popolazione, alla estensione e alla
morfologia del territorio nonché alle caratteristiche
socio-economiche della comunità locale. Il rapporto tra il
numero degli addetti alla polizia municipale e locale e quello
degli abitanti, non può essere inferiore ad un operatore per
ogni seicento abitanti per i comuni, un operatore ogni mille
abitanti per le comunità montane o di valle, mille e duecento
per le province e duemila per le regioni.
3. i comuni e gli enti interessati alla presente
legge definiscono con regolamento l'ordinamento e
l'organizzazione del Corpo o servizio di polizia municipale o
locale. L'ordinamento si articola di norma in:
a) responsabile del Corpo o servizio
(comandante);
b) addetti al coordinamento (ufficiali);
c) addetti al controllo (sottufficiali);
d) operatori di vigilanza (agenti)".
Art. 6.
1. L'articolo 8 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8 - (Titoli di studio - Formazione
professionale). - 1. Il titolo di studio necessario per
l'accesso mediante pubblico concorso alle qualifiche di
operatore, addetto al controllo nonché di responsabile del
servizio di polizia municipale o locale, è il diploma di
scuola media superiore conseguito al termine di un corso della
durata non inferiore a cinque anni. Il titolo di studio
necessario per l'accesso mediante pubblico concorso alla
qualifica di addetto al coordinamento del Corpo, ove questo
sia istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, è il diploma
universitario al termine di un corso della durata non
inferiore ad un biennio, organizzato da una tra le seguenti
facoltà: giurisprudenza, scienze politiche, economia e
commercio, sociologia, o il diploma di laurea in una qualunque
disciplina. Il titolo di studio necessario per l'accesso
mediante pubblico concorso alla qualifica di responsabile del
Corpo, ove istituito, è il diploma di laurea in una delle
seguenti discipline: giurisprudenza, scienze politiche,
economia e commercio, sociologia.
2. La frequenza a particolari corsi di formazione
professionale nello specifico settore, istituiti dalla
regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, n. 2), o dallo
Stato, sostituisce il titolo di studio necessario per
l'accesso alla carriera immediatamente superiore per gli
appartenenti ai Corpi o ai servizi di polizia municipale o
locale, aventi una anzianità di servizio non inferiore a
cinque anni".
2. Dopo l'articolo 8 della legge 7 marzo 1986, n. 65, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 8-bis.- (Accademia regionale e scuole di
polizia municipale e locale). - 1. Al fine di consentire
di consentire una maggiore professionalità e preparazione,
nonché per lo svolgimento dei corsi di cui all'articolo 8,
comma 2, le regioni istituiscono:
a) l'Accademia regionale di polizia municipale e
locale, con corsi biennali, aventi valore di diploma
universitario riconosciuto dallo Stato ed i cui esami, quando
attinenti ad analoghe materie, danno diritto al riconoscimento
degli stessi presso la facoltà di giurisprudenza o di scienze
politiche. L'accesso all'Accademia è consentito agli studenti
in possesso di diploma di scuola media superiore. I diplomi
rilasciati dall'Accademia danno titolo per l'accesso alle
carriere superiori. La regione può espletare detti corsi
accademici anche in concorso o presso le università esistenti
sul territorio;
b) le scuole di polizia municipale e locale con
corsi validi ai fini della progressione in carriera. Titolo di
studio per l'accesso ai corsi di formazione ed alla scuola di
polizia municipale e locale è il titolo di studio necessario
all'accesso al concorso determinato al momento
dell'assunzione. Gli attestati relativi ai suddetti corsi, che
devono avere una durata non inferiore ai due mesi, danno
titolo per la progressione in carriera in luogo del titolo di
studio eventualmente richiesto".
3. Le regioni provvedono all'istituzione dell'Accademia e
delle scuole di polizia municipale e locale di cui
all'articolo 8-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65,
introdotto dal comma 2 del presente articolo, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I comuni e gli enti interessati alla presente legge non
possono in alcun caso impedire ai propri dipendenti
appartenenti alla polizia municipale o locale la frequenza ai
corsi istituiti dalla scuola di polizia municipale o locale
così come non possono impedire agli stessi dipendenti la
frequenza ai corsi accademici, per i quali l'allievo dovrà
dimostrare la frequentazione con profitto. In caso di mancato
superamento di tre esami per ciascuna sessione,
l'amministrazione di appartenenza può negare il diritto alla
prosecuzione agli studi.
Art. 7.
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1986, n.
65, è sostituito dal seguente:
"1. Il comandante o il responsabile del servizio di
polizia municipale è responsabile esclusivamente verso il
sindaco o il presidente dell'ente, il quale non può delegare
ad alcuno le funzioni di polizia, dell'addestramento, della
disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti
al Corpo o servizio. Il responsabile del Corpo o servizio
esercita direttamente, nei confronti dell'amministrazione di
appartenenza, anche le funzioni amministrative. Il comandante
o responsabile del servizio, vincitore di specifico concorso,
non può essere trasferito ad altro incarico presso
l'amministrazione di dipendenza ed allo stesso spetta la
collocazione nel livello apicale dell'ente di
appartenenza".
2. Ai Corpi e servizi di polizia municipale non si
applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 52
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e di cui ai commi 2 e
2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
3. La norma di cui al secondo periodo del comma 3
dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, si interpreta nel senso che alla polizia municipale e
locale non si applica il trattamento normativo previsto dai
contratti collettivi previsti dal decreto medesimo, ferma
restando l'applicazione del trattamento economico.
Art. 8.
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge 7 marzo
1986, n. 65, sono sostituiti dai seguenti:
"2. In sede di accordo per il rinnovo contrattuale
del comparto degli enti locali, in considerazione della
particolare specificità categoriale attribuita agli addetti ai
Corpi e servizi di polizia municipale e locale dalla presente
legge, nel contesto dell'immutata dipendenza funzionale dagli
enti locali, gli appartenenti alle forze locali di polizia,
comunque denominati, usufruiscono di un'apposita
contrattazione separata rispetto al contesto generale della
contrattazione nazionale relativa alle regioni ed enti locali.
A detta contrattazione partecipano i sindacati di categoria
aventi una rappresentatività riconosciuta dal Ministro per la
funzione pubblica pari almeno al 10 per cento dei dipendenti
del settore specifico aderenti ai sindacati, nonché una
organizzazione diffusa ed avente valenza territoriale su
almeno il 65 per cento delle province ed il 50 per cento delle
regioni, nonché le confederazioni maggiormente rappresentative
su base nazionale e presenti presso il CNEL.
3. Agli appartenenti alla polizia municipale e
locale compete una apposita indennità di polizia non inferiore
al 30 per cento dello stipendio base, da contrattarsi in sede
di contrattazione nazionale. Detta indennità è pensionabile ed
assorbe qualunque altra indennità specifica di polizia. Il
finanziamento della indennità viene effettuato attingendo alle
quote di cui al comma 4 dell'articolo 208 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed alle quote dei
contratti collettivi nazionali riservate all'attribuzione del
salario accessorio. E' fatto divieto di prevedere all'interno
della contrattuazione relativa alla polizia municipale e
locale incentivi legati alla produttività ed al numero di
sanzioni elevate".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge 7 marzo
1986, n. 65, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Alla polizia municipale e locale si
applicano le disposizioni di cui alla lettera a) del
comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, in materia di assistenza e previdenza previste
per gli altri Corpi della Polizia di Stato; competono altresì
alla polizia municipale e locale i medesimi diritti in materia
di assicurazione, salubrità, malattie professionali,
pensionamento, nonché in materia di morte o invalidità per
causa di servizio, previsti per gli altri Corpi di polizia
dello Stato".
Art. 9.
1. I veicoli in dotazione alla polizia municipale e locale
sono esenti dalla tassa di proprietà e da tributi
straordinari.
2. E' vietato l'uso dei veicoli di servizio per scopi
diversi da quelli a cui sono stati originariamente adibiti. La
conduzione di detti veicoli è riservata al personale munito di
"patente di servizio" o analogo documento rilasciato
dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, previo esame attitudinale. In fase
di prima applicazione della norma, l'ufficio provinciale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione rilascia
l'apposito documento previa certificazione del comando di
polizia municipale o locale, attestante l'affidamento e la
conduzione dei veicoli in dotazione all'appartenente al Corpo
o servizio richiedente.
3. I veicoli in dotazione alla polizia municipale e locale
sono dotati di apposita targa di riconoscimento del medesimo
formato e caratteristiche di quelle rilasciate agli altri
Corpi di polizia dello Stato, avente come dicitura "F.L. di
polizia" (Forze locali di polizia) in carattere rosso posto
nella parte superiore, ed una serie di lettere e caratteri
composta da due lettere corrispondenti alla ex sigla
provinciale di immatricolazione, seguita da tre cifre e due
lettere a partire dalle lettere "AA" e terminando con le
lettere "ZZ". Le suddette targhe verranno distribuite a cura
della Motorizzazione civile per tramite dei suoi uffici
provinciali entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente norma.
4. I Corpi e servizi di polizia municipale sono dotati per
il proprio servizio di apposite apparecchiature radio
ricetrasmittenti operanti sulle bande VHF e/o UHF in apposita
porzione di banda ad essi attribuita dal Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni a titolo gratuito. Allo stesso modo,
potranno essere installati ponti ripetitori anche a carattere
provinciale aventi la caratteristica dei medesimi ponti in uso
civile, al fine di superare eventuali difficoltà nei
collegamenti tra la sala operativa posta presso il comando e
le pattuglie in servizio. Sarà cura della regione, infine,
stabilire una comune frequenza regionale e l'ubicazione di
appositi ripetitori aventi la medesima frequenza, anche in
catena tra loro, al fine di consentire un collegamento
regionale tra i Corpi e servizi in caso di intervento per
calamità naturali o per particolari situazioni di
emergenza.
5. E' fatto divieto a quanti non appartenenti ai Corpi o
servizi di polizia municipale o locale di detenere
apparecchiature, operare in trasmissione o ascoltare le
frequenze assegnate ai Corpi e servizi di polizia municipale
applicandosi, in caso di illecito, le norme anche di natura
penale previste dal codice postale sulle trasmissioni radio e
sulla detenzione, anche temporanea, di apparati
rice-trasmittenti.