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PDL 1578-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1578-3221-3734-3737-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

n. 1578, d'iniziativa del deputato BORNACIN

Norme in materia di disciplina previdenziale
per gli spedizionieri doganali

Presentata il 14 settembre 2001

e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 3221, d'iniziativa del deputato MAZZARELLO

Nuove disposizioni in materia previdenziale
per gli spedizionieri doganali

Presentata il 2 ottobre 2002


NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 9 marzo 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 1578. La Commissione ha chiesto altresì di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 3221, 3734 e 3737, si vedano i relativi stampati.
 

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n. 3734, d'iniziativa dei deputati

CAMPA, BERTUCCI, BIONDI, BORRIELLO, BURANI PROCACCINI, COSTA, D'AGRÒ, DI TEODORO, ANNA MARIA LEONE, LORUSSO, MILANESE, MISURACA, MORETTI, PATRIA, MARIO PEPE, PERLINI, PERROTTA, PITTELLI, RAMPONI, RICCIUTI, ROMOLI, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SANZA, SARO, TARANTINO, TARDITI, ZAMA

Interventi in favore degli operatori doganali

Presentata il 27 febbraio 2003

n. 3737, d'iniziativa dei deputati

ILLY, ADDUCE, AMICI, DAMIANI, FILIPPESCHI, FLUVI, GALEAZZI, LETTIERI, LUONGO, MARAN, MARIOTTI, MARONE, MAZZARELLO, PINOTTI, ROSATO, RUGGIERI, SANTAGATA, TOLOTTI

Norme a tutela degli spedizionieri doganali

Presentata il 28 febbraio 2003

(Relatore: CAMPA)

 

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PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1578, recante norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali,

            richiamato il secondo comma dell'articolo 38 della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a che «siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria», nonché il disposto del quarto comma del medesimo articolo della Costituzione, ai sensi del quale a tali compiti «provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dello Stato»,

            rilevato che le disposizioni recate dalla proposta di legge appaiono essenzialmente riconducibili alla materia «previdenza sociale» che la lettera o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE.

(Parere espresso il 30 settembre 2004).

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 1578, recante norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali,

              ricordato che il Comitato permanente per i pareri ha già avuto modo di esprimersi sul testo in esame in data 30 settembre 2004 e che, in tale occasione, ha espresso un parere favorevole,

              richiamato pertanto quanto rilevato in premessa al citato parere e rilevato che le modifiche apportate dalla Commissione al testo precedentemente esaminato non investono profili di rilievo quanto alle competenze del Comitato permanente per i pareri,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE.

(Parere espresso il 15 febbraio 2005).

 

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PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

          nel testo dovrebbe essere esplicitamente previsto l'adeguamento dei requisiti necessari per l'accesso al pensionamento degli spedizionieri doganali a quelli attualmente vigenti per le gestioni dei lavoratori autonomi presso l'INPS;

            gli oneri derivanti dal provvedimento, in quanto connessi al riconoscimento di diritti soggettivi, non risultano comprimibili entro il limite massimo di spesa indicato;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            provveda la Commissione a modificare il provvedimento nel senso di stabilire che, in ogni caso, i requisiti necessari per l'accesso al pensionamento da parte degli spedizionieri doganali non possono essere inferiori a quelli vigenti per le gestioni dei lavoratori autonomi presso l'INPS;

            provveda la Commissione ad inserire nel testo un'apposita clausola di salvaguardia per far fronte agli eventuali maggiori oneri che dovessero verificarsi rispetto alle previsioni contenute all'articolo 2.

(Parere espresso il 16 settembre 2004).

        Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

            sull'ulteriore nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito,

            rilevato che:

                la formulazione del comma 2 dell'articolo 1 non appare sufficiente a garantire che i requisiti necessari per l'accesso al pensionamento da parte degli spedizionieri doganali siano effettivamente non inferiori a quelli vigenti per le gestioni dei lavoratori autonomi presso l'INPS;

                l'onere recato dal provvedimento, in quanto derivante dal riconoscimento di diritti soggettivi, risulta connesso ad interventi di

 

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carattere obbligatorio e non appare comprimibile entro un limite massimo di spesa,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              all'articolo 1, sia riformulato il comma 2 allo scopo di garantire il provvedimento nel senso di stabilire che, in ogni caso, i requisiti necessari per l'accesso al pensionamento da parte degli spedizionieri doganali non possono essere inferiori a quelli vigenti per le gestioni dei lavoratori autonomi presso l'INPS;

              all'articolo 2, comma 1, le parole: «pari a» siano sostituite dalle parole: «valutato in»;

              all'articolo 2, il comma 2, sia sostituito dal seguente:

        «Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978».

(Parere espresso il 24 febbraio 2005).


PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE.

(Parere espresso il 19 maggio 2004).

        La VI Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 1578 e abbinate, recante «Norme in materia di disciplina pervidenziale pr gli spedizionieri doganali»;

            sottolineato il rilievo del provvedimento, che consente di risolvere le problematiche relative al regime pensionistico degli spedizionieri doganali;

 

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            rilevata l'opportunità di giungere ad una rapida conclusione dell'iter parlamentare dell'intervento legislativo;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE.
(Parere espresso il 28 settembre 2004).


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE.

(Parere espresso il 2 febbraio 2005).


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

NULLA OSTA

            all'ulteriore iter della proposta di legge.

(Parere espresso il 2 febbraio 2005).

 

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TESTO
della proposta di legge n. 1578
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
Art. 1.

      1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di uno dei seguenti requisiti:

      1. Identico.

          a) un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza;

          b) un requisito anagrafico di cinquantotto anni e un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, computata secondo il criterio di cui alla lettera a).

      2. Resta salva l'applicazione, se più favorevole, dei requisiti previsti all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

      2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i requisiti di cui al comma 1, lettera b), possono essere aggiornati per mantenerli omogenei a quelli previsti dai commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.

      3. Il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.       3. Identico.

Art. 2.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2001, a lire 12.500 milioni per l'anno 2002 e a lire 12.100 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.210.000 euro per l'anno 2005, 6.230.000 euro per l'anno 2006 e 5.870.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito


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2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       3. Identico.



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