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PDL 6327

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6327



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TOCCI, ABBONDANZIERI, ADDUCE, AGOSTINI, AMICI, ANGIONI, BELLINI, BENVENUTO, BOVA, CAPITELLI, CAZZARO, CHIAROMONTE, CHITI, COLUCCINI, CRISCI, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FILIPPESCHI, GAMBINI, GIACCO, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, INNOCENTI, LUMIA, RAFFAELLA MARIANI, MARTELLA, NANNICINI, PINOTTI, PREDA, QUARTIANI, RANIERI, RUGGHIA, SASSO, SEDIOLI, SPINI, STRAMACCIONI, TEDESCHI, TRUPIA, MICHELE VENTURA

Istituzione dell'Autorità per la valutazione del sistema delle università e della ricerca

Presentata il 7 febbraio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'attività di valutazione è da sempre fortemente presente nel mondo universitario e della ricerca: con gli esami si valutano le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti; nei concorsi per l'accesso ai ruoli universitari o degli enti di ricerca si valuta la qualità e la quantità della produzione scientifica dei candidati; gli articoli di ricerca sono sottoposti al vaglio valutativo di esperti prima della loro pubblicazione sulle riviste scientifiche. Eppure, fino a pochi anni fa, non si erano sentite la necessità e l'opportunità di dotare il sistema universitario e della ricerca di un sistema organico di valutazione della qualità delle attività svolte.
      Si riteneva, da un lato, che le stesse regole di selezione scientifica dei professori e dei ricercatori e di funzionamento delle comunità scientifiche nazionali e internazionali avrebbero garantito il mantenimento nel tempo di un livello alto di qualità delle attività. Prevaleva, altresì, la preoccupazione che un sistema di valutazione continua avrebbe potuto trasformarsi surrettiziamente in forme di limitazione
 

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della libertà accademica, sia di insegnamento che di ricerca. Da un altro lato, la presenza dello Stato come finanziatore e garante dell'insegnamento universitario e della ricerca pubblica sembrava rendere superflue, qui come in altri ambiti dell'amministrazione pubblica, procedure specifiche di valutazione.
      Negli ultimi venti anni si è invece via via ampliato e approfondito il dibattito sulla valutazione delle università e degli enti di ricerca per effetto di una serie di cause differenti. Innanzitutto l'attuazione delle norme costituzionali sull'autonomia delle università e degli enti di ricerca (la relativa legge è la n. 168 del 1989) porta con sé la necessità per lo Stato e per le stesse istituzioni di provvedere a valutare le attività svolte. Infatti, affinché l'autonomia proclamata diventi esercizio operativo, occorre che le università dispongano di responsabilità nelle scelte; affinché la responsabilità sia efficace occorre che i risultati delle scelte effettuate siano sottoposti a una valutazione continua e stringente. Autonomia, responsabilità e valutazione costituiscono, insomma, un trinomio in cui ogni termine giustifica gli altri.
      Una seconda causa risiede nel mutamento delle missioni dell'università e della ricerca pubblica. Il passaggio vero da un'università di élite a una di massa; l'accresciuto ruolo territoriale delle università e degli enti di ricerca, veri e propri attori sociali dello sviluppo locale; lo sviluppo della competizione internazionale e dei collegamenti in rete dei centri universitari e di ricerca per l'accesso ai grandi programmi europei per la ricerca e la formazione superiore; l'accentuata concorrenza tra gli atenei per attrarre sempre più studenti, divenuti un «bene scarso», per attrarre sempre più finanziamenti: sono tutte novità del mondo universitario e della ricerca che rendono necessario disporre di metodologie, criteri e risultati di valutazione della didattica e della ricerca che possano orientare le scelte dei tanti portatori di interesse (studenti, famiglie, imprese, mondo della cultura oltre, naturalmente, allo Stato).
      Una terza causa è comune a tutte le amministrazioni pubbliche e il nostro sistema universitario e della ricerca è quasi totalmente pubblico. Cioè il diritto di tutti i cittadini a poter conoscere e valutare il funzionamento di tutte le amministrazioni pubbliche, anche al fine di farlo migliorare continuamente, il che richiede attenzione alla trasparenza dei dati e ai giudizi qualitativi che da questi possono essere tratti. Sotto un altro punto di vista, si può assimilare questo aspetto alla necessità di valutare gli effetti degli investimenti pubblici da parte di tutti i contribuenti e simmetricamente, da parte delle università e degli enti di ricerca, di una nuova necessità di rendicontabilità (accountability) oggettiva dei propri impegni e risultati.
      Una quarta causa può essere individuata in un mutamento che ha riguardato anche il mondo produttivo, cioè l'importanza di approntare e utilizzare metodologie di valutazione della qualità che riescano a misurare, oltre al valore intrinseco dei beni e dei servizi prodotti, anche l'affidabilità e la continuità di tale valore intrinseco in relazione agli obbiettivi scelti dal produttore. Una qualità, quindi, che non si riduca solo all'eccellenza ma si estenda a sostenere e a incentivare il mantenimento e il miglioramento nel tempo dei livelli qualitativi predefiniti da coloro che ne hanno la responsabilità.
      Per riassumere, si potrebbe dire che vi sono tre grandi motivazioni della valutazione della qualità delle attività universitarie e della ricerca pubblica: il controllo continuo e severo della produttività degli investimenti pubblici; l'informazione e la comunicazione pubblica a beneficio di scelte ponderate di tutti i portatori di interesse; l'incentivazione della capacità degli atenei e degli enti di darsi autonomamente i propri obbiettivi e di saperne misurare il tasso di raggiungimento in un processo di miglioramento continuo.
      Nella normativa italiana la valutazione universitaria è entrata per la prima volta in occasione della legge finanziaria del 1994 (legge n. 537 del 1993). Infatti l'articolo 5 di tale legge prevedeva l'istituzione, a livello nazionale, di un Osservatorio
 

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sulla valutazione mentre ciascun ateneo era tenuto a istituire un nucleo di valutazione interna. Dopo qualche anno oggetto e modalità della valutazione furono modificati dalla legge n. 370 del 1999, mediante la quale l'Osservatorio si trasformava in Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e, soprattutto, si fissavano meglio gli obbiettivi di un sistema nazionale di valutazione. Parallelamente la riforma degli enti pubblici di ricerca prevedeva la costituzione di un Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR). Sia CNVSU che CIVR hanno svolto fino ad oggi un considerevole lavoro, spesso sperimentale e innovativo, in tema di valutazione della didattica e della ricerca. Da non dimenticare anche il nuovo e moderno metodo di ripartizione dei finanziamenti statali per i progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) proposti dalle università, che si fonda su una valutazione esterna e anonima, nazionale o internazionale, di ciascun progetto presentato.
      Accanto alle norme legislative occorre citare anche alcune esperienze sperimentali di valutazione della qualità, finanziate dall'Unione europea o dallo Stato, come i progetti CAMPUS e CampusOne, che hanno definito e generalizzato un modello di procedure di valutazione specificamente tese al miglioramento della qualità delle performance formative delle università nei diplomi universitari e nelle lauree triennali.
      Il nodo principale si è rivelato essere però la mancanza di una vera indipendenza dell'attività di valutazione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dagli atenei. Si deve notare che un'indipendenza assoluta è impensabile e sarebbe sbagliata perché, almeno in tema di ricerca, il principio della peer review è tipico e irrinunciabile perché connaturato alla struttura stessa della ricerca che non ha princìpi gerarchici. Ma è altrettanto impensabile che non si ponga attenzione al possibile e continuo conflitto di interessi tra persone che sono contemporaneamente valutatori e valutati. Inoltre la mancanza di terzietà finisce con l'indebolire nell'opinione pubblica il concetto stesso di valutazione, con il timore che tutto possa ridursi a meccanismi totalmente autoreferenziali e perciò con conseguenze nulle o deboli.
      Finora, in particolare, la funzione valutativa, sotto il duplice profilo dell'auto-valutazione e della valutazione esterna:

          a) è «strutturalmente» subalterna - quanto agli obiettivi, gli indirizzi e alle forme stesse del suo esercizio - ai poteri di governo (centrale e di ateneo), di cui gli organismi ad essa preposti sono, anche formalmente, emanazione diretta;

          b) fa prevalentemente ricorso a parametri quantitativi, tendenti come tali alla comparabilità dei risultati, con l'obiettivo soltanto indiretto del miglioramento qualitativo (valutazione della «produttività», più che della qualità);

          c) è orientata alla combinazione di verifiche valutative tanto dei risultati quanto delle modalità del loro perseguimento, con conseguente, impropria e indebita incidenza sugli ambiti dell'autonomia universitaria tanto «sostantiva» che «procedurale»;

          d) mostra il prevalere, soprattutto negli ultimi anni (in corrispondenza con il riemergere di indirizzi politico-amministrativi centralistici), di una tendenza alla proposizione di standard formativi omogenei, cui gli atenei sono chiamati a uniformarsi, che male si conciliano con le specificità delle singole istituzioni formative, limitando di fatto gli spazi di autonomia e di emulazione competitiva tra gli atenei.

      Conclusivamente si può osservare che, pure con notevole ritardo rispetto ad altri sistemi universitari europei, anche nel contesto italiano sono stati compiuti passi significativi nell'esercizio della funzione valutativa e nella crescita della cultura e delle pratiche della valutazione, ma in un quadro complessivo di assenza di regole certe, di indirizzi non contingenti, di funzioni e di ruoli definiti, di responsabilità individuate.

 

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      In particolare:

          a) manca una «configurazione di sistema» dell'attività di valutazione, che, per altro, risulta scarsamente incisiva sulla gestione degli atenei e pressoché irrilevante per le scelte di governo centrale del sistema (di fatto, vi si ricorre solo quando serve al Ministro in carica);

          b) il sistema universitario italiano non è tuttora dotato di un organismo indipendente, autorevole e unitario per la valutazione esterna della didattica, della ricerca e degli atenei;

          c) l'attività didattica, di ricerca e organizzativa dei docenti non è istituzionalmente valutata ad alcun livello e ad alcun fine;

          d) mancano indicatori di qualità della didattica e della gestione degli atenei;

          e) è tuttora in fase iniziale la valutazione delle strutture di ricerca, mentre appare particolarmente carente la valutazione ex post della ricerca universitaria;

          f) non esiste ancora l'anagrafe nazionale della ricerca, benché prevista da apposite norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

          g) non sono previsti né standard qualitativi, né procedure definite per la costituzione o il riconoscimento di nuovi atenei, o di centri e di scuole di eccellenza, né per l'accreditamento dei corsi di studio (i «requisiti minimi» per i corsi di studio - peraltro facilmente aggirabili - sono stati recentemente, prima, sospesi, poi svuotati di contenuto effettivo a seguito dell'articolo 1, comma 14, ultimo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230).

      La presente proposta di legge parte appunto da queste ultime osservazioni e quindi dall'opportunità di dotare il sistema universitario e della ricerca pubblica dell'Italia di un sistema di valutazione indipendente dal finanziatore pubblico e dagli stessi atenei ed enti valutati. Inoltre, poiché la qualità della formazione superiore e della ricerca sono fattori primari della crescita culturale, economica e sociale del Paese, si è ritenuto di proporre di affidare a un'Autorità garante il compito della valutazione.
      Peraltro le forme istituzionali che la valutazione ha assunto in altri Paesi sono molteplici e i nodi che la caratterizzano non appaiono del tutto risolti, neppure laddove l'attività di valutazione è stata introdotta da maggior tempo. Vi sono sistemi dove la valutazione viene condotta in forme indipendenti dal potere politico, ad opera di istituzioni prive di potere sanzionatorio (il caso francese); altri dove la valutazione determina l'attribuzione di risorse secondo un meccanismo di premio/punizione (il caso inglese); altri ancora dove la situazione varia a livello regionale e dove le resistenze del mondo accademico sono tuttora rilevanti (il caso tedesco).
      Il punto che oggi appare prevalente, anche nel dibattito internazionale, è «cosa» e «perché» si valuta. Nell'attuale fase di trasformazione dell'università appare importante valutare non solo la capacità di insegnare e di fare ricerca, ma altresì quella di ri-definire la propria missione e di perseguirla con scelte adeguate e innovative. Vale a dire, di saper rispondere alla domanda di cambiamento.
      La normativa nazionale in materia di valutazione ha mirato a disciplinarla e a standardizzarla al fine di meglio assicurare il miglioramento delle attività degli atenei attraverso la verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità delle attività didattiche, di ricerca e di gestione amministrativa e la comparabilità dei risultati. Nondimeno, l'impostazione seguita, anche per la mancanza di un coerente quadro di riferimento normativo dell'autonomia delle università, è apparsa orientata alla combinazione di valutazioni sia sui risultati, sia sulle modalità del loro perseguimento da parte degli atenei, con incidenza diretta, di conseguenza, sugli ambiti tanto di autonomia «sostantiva» che di autonomia «procedurale».
      Il rischio implicito in tale tipo di approccio alla problematica della valutazione è quello di introdurre, anche indirettamente, forme di standardizzazione di procedure

 

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fini/mezzi che male si conciliano con l'autonomia delle università e con le specificità delle singole istituzioni formative. Nell'ultimo periodo, in particolare, è venuta prevalendo una tendenza alla proposizione di standard omogenei, cui gli atenei sono stati chiamati ad uniformarsi, a detrimento degli ambiti di autonomia, che meglio potrebbero essere salvaguardati da politiche valutative orientate alla verifica dei risultati e fondate su analisi dirette (sul campo) dei singoli casi a opera di commissioni itineranti di valutatori con fini cooperativi, per il miglioramento della qualità, più che ispettivi.
      La valutazione della didattica si muove oggi nello spazio difficile tracciato dalle spinte diverse - e non infrequentemente contraddittorie - che derivano dai diversi attori che vi sono direttamente o indirettamente implicati: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il CNVSU e il Consiglio universitario nazionale (CUN), in ambito nazionale; gli organi collegiali delle università; i nuclei di valutazione di ateneo; i numerosi portatori di interessi (stakeholder), a livello sia nazionale che dei singoli atenei: studenti e famiglie, istituzioni pubbliche territoriali, imprese, ordini e associazioni professionali, mondo del lavoro in genere.
      Proprio per la «complessità» dello scenario in cui si muove, la valutazione della didattica può essere realizzata correttamente solo se si riesce a combinare e portare a sintesi funzioni, contenuti e logiche in sé diversi e in parte divergenti: a) la promozione di un processo di cambiamento virtuoso e il superamento degli squilibri strutturali tra differenti istituzioni e corsi di studio; b) la salvaguardia dell'autonomia e della creatività, anche a livello di singolo insegnamento, pur in un quadro di programmazione e di coordinamento necessari dei corsi di studio; c) la funzione di garanzia della formazione impartita e, quindi, l'esercizio di una qualche forma di standardizzazione e di un controllo su requisiti e sui contenuti minimi dell'insegnamento. Si tratta, in sostanza, della combinazione della funzione della «valutazione» con quella dell'«accreditamento».
      Ma va tenuto presente che, mentre la valutazione è un processo a carattere dinamico, teso a produrre un miglioramento continuo della qualità dell'offerta didattica, l'accreditamento è piuttosto un procedimento statico, basato su una logica binaria, che ha lo scopo di verificare l'esistenza o meno - iniziale e nel corso del tempo - della conformità della situazione analizzata rispetto a predefiniti standard minimi, quantitativi e qualitativi. Nonostante l'indicata diversità di ratio e di metodologia, valutazione e accreditamento hanno nondimeno in comune la funzione di garanzia della società e di tutela degli utenti circa la qualità dei servizi offerti e l'adeguatezza dei risultati attesi. Nell'attuale situazione dell'università italiana le due prospettive, pur entrambe necessarie, non possono avere uguale peso. Vanno dunque affermati la priorità e il primato relativo della valutazione (interna ed esterna) per il miglioramento della qualità come condizione non eludibile anche al fine di poter impiantare un sistema di accreditamento credibile e funzionale, con riferimento non alle strutture bensì, di norma, ai singoli corsi di studio.
      Valutare la didattica significa porre in essere sistemi di valutazione della «qualità» e dunque valutare il progetto, il processo e l'output dell'attività didattica, combinando insieme indicatori quantitativi, valutazioni qualitative di peer esterni ed esame delle procedure utilizzate, in una logica che veda autovalutazione e valutazione esterna efficacemente combinate per rispondere a esigenze di valutazione che non è possibile semplificare o standardizzare eccessivamente, né appiattire su una singola dimensione. Alla valutazione effettuata dall'ateneo (auto-valutazione), che non può non restare preminente, anche in ragione della riaffermazione di un ruolo anzitutto e soprattutto «interno» dei nuclei di valutazione, occorre necessariamente aggiungere, sia pure con periodicità più rallentata, l'attività di valutazione esterna che dovrebbe essere effettuata, a livello di singola disciplina o di raggruppamenti disciplinari omogenei, da peer esterni, possibilmente non soltanto italiani.
 

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      A differenza della valutazione della didattica, che è di recente sperimentazione, la valutazione della ricerca ha nel mondo accademico, anche italiano, una tradizione consolidata e metodologie più collaudate e condivise, soprattutto per i settori scientifici maggiormente integrati in ambito internazionale. Peraltro, almeno in linea di principio, sia la carriera accademica dei docenti, sia l'attribuzione delle risorse per la ricerca sono basate su verifiche e su comparazioni valutative della qualità.
      Anche per la ricerca, la valutazione è intesa a verificare l'efficienza, l'efficacia e la qualità della produzione scientifica, attraverso l'impiego di appositi indicatori. Così, per misurare l'efficienza si fa di norma riferimento a due tipi di indici: a) il cosiddetto «indice finanziario», inteso come rapporto tra le risorse disponibili per una determinata struttura e il personale di ricerca operante nella struttura stessa; b) il cosiddetto «indice di operosità», inteso come il rapporto tra la produzione scientifica di una determinata struttura e il numero del personale di ricerca afferente alla struttura stessa. Più vari sono, invece, gli indicatori solitamente impiegati per valutare l'efficacia della ricerca, con riferimento alle ricadute applicative, all'impatto socio-economico, alla capacità di attrazione di risorse, eccetera. Quanto alla valutazione della qualità della ricerca, uno dei criteri più consolidati e più usati, soprattutto in ambito internazionale, è il numero delle citazioni che una pubblicazione scientifica ha ottenuto, integrato dall'importanza della sede di pubblicazione della stessa.
      Va sottolineato che i criteri e gli indicatori richiamati non sono egualmente significativi e, pertanto, parimenti utilizzabili per tutte le discipline, essendo il loro impiego largamente collaudato e consolidato per l'ambito delle discipline tecnico-scientifiche, molto meno per l'area delle discipline umanistiche. Ciò non toglie che anche per queste ultime sia necessaria e possibile un'attività di valutazione, sia interna alle strutture ove si volge la ricerca, sia da parte di organismi esterni. L'importante è che la valutazione della ricerca avvenga per aree disciplinari omogenee e da parte delle comunità scientifiche di appartenenza.
      La valutazione della struttura tecnico-amministrativa e del funzionamento degli atenei rappresenta il caso più emblematico di indispensabile auto-valutazione, preliminare a ogni intervento esterno. Benché si tratti notoriamente di un settore regolato da logiche diverse da quelle proprie della didattica e della ricerca scientifica, nondimeno in tutti i Paesi europei il ruolo sempre più centrale delle amministrazioni delle università autonome spinge alla creazione di attività formative specifiche, di cui è esempio pregnante la diffusione di master per la gestione delle università, e all'individuazione di specifiche forme e modalità di valutazione. Si tratta comunque di una problematica che coinvolge il più generale tema della governance delle università.
      Più che mai in Italia si avverte la necessità di innovare e di razionalizzare le amministrazioni universitarie per adeguarle al nuovo assetto autonomistico degli atenei e ai profondi mutamenti intervenuti nel ruolo e nel modo d'essere delle università. Il problema - evidente da gran tempo - è stato ulteriormente accentuato dall'introduzione della riforma degli ordinamenti didattici, sicché la sua soluzione non pare assolutamente rinviabile.
      A differenza della più gran parte dei sistemi universitari dei Paesi sviluppati, il sistema universitario italiano non conosce un'attività istituzionalizzata di valutazione dell'operosità scientifica dei singoli docenti e del loro impegno didattico e nelle attività organizzative e gestionali della didattica e della ricerca. Com'è noto, al di là delle prove di accesso al ruolo, che comportano una valutazione della produzione scientifica e una pure labile verifica dell'idoneità didattica, l'avanzamento di carriera, o, meglio, la progressione stipendiale avviene per anzianità.
      Nella presente proposta di legge si prevede pertanto che, all'interno dell'istituendo sistema nazionale di valutazione, si dia luogo a valutazioni periodiche dei
 

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singoli docenti da parte degli atenei di appartenenza. In particolare, l'impegno complessivo dei singoli docenti nelle attività didattiche, di ricerca e organizzative-gestionali sarà periodicamente valutato dai nuclei di ateneo, utilizzando, per quanto riguarda la ricerca, metodologie e criteri fissati dall'Autorità e comunque con il monitoraggio dell'Autorità stessa. Gli esiti della valutazione saranno determinanti per la progressione di carriera e stipendiale.
      Possiamo ora entrare nei dettagli della descrizione della proposta di legge. Dopo le definizioni date nell'articolo 1, l'articolo 2 istituisce il sistema nazionale di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca, articolandolo su due livelli. A quello centrale è proposta un'Autorità per la valutazione delle università e della ricerca, a quello locale sono preposti i nuclei di ateneo e di ente di ricerca.
      L'articolo 3 istituisce appunto l'Autorità indicandone i requisiti di autonomia, indipendenza, terzietà, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti. Sono anche indicati i principali compiti dell'Autorità, tra i quali si segnala l'attribuzione di una quota del finanziamento ordinario in base agli esiti della valutazione come fondo da destinare alla ricerca e ai dottorati di ricerca.
      L'articolo 4 indica la composizione dell'Autorità, affidata per il presidente al Presidente della Repubblica, per due membri a istituzioni europee e per altri due membri a maggioranze parlamentari qualificate che scelgono in rose provenienti dagli organi nazionali di rappresentanza degli studenti, delle università e degli enti di ricerca. Sono inoltre stabilite tutte le condizioni di incompatibilità per i cinque componenti dell'Autorità, la durata del mandato, le regole di organizzazione dell'Autorità. Anche l'articolo 5 concerne le modalità di funzionamento dell'Autorità.
      L'articolo 6 assegna all'Autorità il compito di preparare ogni anno un rapporto al Parlamento e al Governo sullo stato del sistema delle università e della ricerca.
      L'articolo 7 descrive in dettaglio le attività di valutazione dell'Autorità, sia come valutazione esterna dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità delle attività di ricerca e didattiche di ciascuna università e delle attività istituzionali di ciascun ente di ricerca mediante l'analisi dei dati qualitativi e quantitativi sia tramite procedure di auto-valutazione e visite in loco di valutatori esterni (peerreview).
      Inoltre è compito dell'Autorità la valutazione complessiva di ciascuna università ed ente di ricerca in quanto istituzione autonoma, relativamente al grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai suoi organi di governo, alle funzioni e alle attività di sostegno al suo territorio di riferimento, al rapporto tra investimenti e risultati. Spetta parimenti all'Autorità la verifica in itinere ed ex post degli accordi di programma, delle convenzioni e dei contratti stipulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le università o con gli enti di ricerca, nonché dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione condotte dalle università, dagli enti di ricerca, da altri enti pubblici o privati.
      Infine, come si è già detto, l'Autorità stabilisce le procedure, le metodologie ed i tempi operativi per la valutazione periodica dell'attività di ricerca svolta dai singoli professori e ricercatori universitari e dai singoli ricercatori e dirigenti di ricerca degli enti di ricerca.
      L'articolo 8 concerne l'attività di accreditamento prevedendo che l'Autorità stabilisca i requisiti quantitativi e qualitativi minimi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili e di capacità di ricerca, che sono vincolanti per l'istituzione di nuove università o di nuove sedi distaccate delle università, nonché per l'attivazione e per l'accreditamento periodico di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca e i master universitari.
      Di particolare interesse e novità la previsione che si istituisca un albo degli enti pubblici e privati indipendenti autorizzati
 

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ad accreditare i corsi di studio universitari, stabilendone i requisiti quantitativi e qualitativi minimi vincolanti per l'accesso in termini di risorse umane e finanziarie e di competenze tecniche e scientifiche e affidandone la gestione all'Autorità.
      L'articolo 9 tratta il delicato problema dei sistemi informativi dell'Autorità, ivi compresa l'anagrafe nazionale delle ricerche, e dei diritti di accesso dell'Autorità ai sistemi informativi presenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e presso le singole istituzioni.
      Gli articoli 10, 11 e 12 trattano, rispettivamente, delle attività di indirizzo e consulenza, di formazione e promozione culturale dell'Autorità nonché dei suoi poteri di vigilanza e sanzionatori. Di particolare interesse il fatto che l'Autorità acquista poteri sanzionatori nei confronti dell'uso indebito dei termini universitari da parte di enti non autorizzati e della comunicazione pubblica scorretta effettuata da università o da enti di ricerca.
      L'articolo 13 tratta invece dei nuclei di valutazione di ateneo, stabilendone ruolo, compiti, regole generali di composizione. In particolare è trattato il rapporto tra nuclei e organi di governo dell'ateneo, tra nuclei e Autorità, tra nuclei e sistemi di consultazione degli studenti. L'articolo 14 torna sulla valutazione periodica dei docenti, indicandone, come già esplicitato, metodologie e conseguenze.
      Parallelamente l'articolo 15 tratta dei nuclei di valutazione degli enti di ricerca e della valutazione periodica dei ricercatori dell'ente.
      Infine, l'articolo 16 assegna il finanziamento per il funzionamento dell'Autorità come quota percentuale fissa dei fondi di finanziamento ordinario, opportunamente incrementati per il primo triennio mentre l'articolo 17 detta le norme transitorie e finali volte ad attribuire all'Autorità le attività già svolte dal CNVSU e dal CIVR senza pregiudizio per la loro continuità e importanza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge:

          a) il termine «università» o «ateneo» comprende tutte le università e le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;

          b) il termine «ente di ricerca» comprende tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, indipendentemente dall'amministrazione ministeriale vigilante o di riferimento;

          c) il termine «ricerca» comprende la ricerca umanistica, scientifica e tecnologica svolta in tutti gli ambiti disciplinari e interdisciplinari.

Art. 2.
(Sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca).

      1. È istituito il sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca, nonché dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, di seguito denominato «sistema», cui è preposta un'Autorità indipendente denominata «Autorità per la valutazione del sistema delle università e della ricerca», istituita ai sensi dell'articolo 3.
      2. Il sistema si articola su due livelli, centrale e locale, distinti per organismi,

 

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funzioni, responsabilità e tipologie di attività:

          a) al livello centrale opera, con competenza su tutto il territorio nazionale, l'Autorità di cui al comma 1, cui sono attribuite in via esclusiva le funzioni e le attività statali di valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca;

          b) al livello di ciascun ateneo ed ente di ricerca operano, con competenza su tutte le sue strutture e attività, i nuclei di valutazione interna, di cui agli articoli 13, 14 e 15, cui sono attribuite in via esclusiva le funzioni e le attività di valutazione interna della qualità delle attività svolte nell'istituzione, nonché la supervisione delle attività di auto-valutazione delle sue strutture organizzative.

      3. I singoli atenei ed enti di ricerca, o le loro strutture interne, possono partecipare a ulteriori programmi regionali, nazionali o internazionali di valutazione sulla base di autonome deliberazioni dei loro organi di governo e con oneri interamente a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 3.
(Autorità per la valutazione del sistema delle università e della ricerca).

      1. È istituita l'Autorità per la valutazione del sistema delle università e della ricerca, di seguito denominata «Autorità».
      2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, in conformità ai princìpi di terzietà, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti. Ha autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.
      3. L'Autorità esercita le funzioni e le attività statali di:

          a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca;

 

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          b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione interna demandate ai nuclei degli atenei e degli enti di ricerca;

          c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione condotte da enti pubblici o privati.

      4. I risultati delle attività di valutazione dell'Autorità costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca. In particolare l'Autorità determina, in relazione anche ai parametri medi europei, il costo standard degli studenti universitari di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, comprensivo anche dei costi per la ricerca universitaria.
      5. È comunque riservata all'Autorità, sulla base dei risultati delle sue attività di valutazione, la ripartizione tra le università e tra gli enti di ricerca di una quota del 2 per cento del fondo annuale per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e, rispettivamente, del fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da destinare esclusivamente, sulla base di autonome determinazioni delle singole istituzioni, al finanziamento diretto di attività di ricerca e di attività di alta formazione nell'ambito dei dottorati di ricerca.
      6. L'Autorità svolge compiti di consulenza per il Governo e per tutti i Ministeri in materia di valutazione delle politiche pubbliche in tema di istruzione superiore e ricerca, nonché, su richiesta dell'amministrazione pubblica interessata, svolge o indirizza attività valutative relative a singoli programmi e attività di ricerca e di alta formazione.
      7. L'Autorità, nell'espletamento delle proprie funzioni e attività, tiene conto delle metodologie riconosciute a livello internazionale, con particolare riferimento

 

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a quelle inserite in direttive e in raccomandazioni dell'Unione europea in relazione alla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca e agli obiettivi indicati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.
      8. L'Autorità collabora, anche mediante scambi di esperienze e informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonché con le Autorità, le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi membri dell'Unione, o comunque di altri Stati, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca.

Art. 4.
(Componenti dell'Autorità).

      1. L'Autorità è composta dal presidente e da quattro commissari.
      2. Il presidente rappresenta l'Autorità in ambito nazionale e internazionale per tutti i rapporti e gli atti a rilevanza esterna, assicura l'unitarietà degli indirizzi e l'operatività dell'Autorità, convoca e presiede le sedute dell'Autorità stabilendone l'ordine dei lavori.
      3. I componenti dell'Autorità sono scelti fra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da differenti ambiti culturali. Sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica sulla base delle seguenti designazioni:

          a) il presidente è designato dal Presidente della Repubblica;

          b) due commissari sono designati rispettivamente dall'European Research Council e dalla European University Association tra persone esterne alle università e agli enti di ricerca italiani;

          c) due commissari sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scegliendo in due rose di cinque nominativi indicate rispettivamente

 

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dal Consiglio nazionale degli studenti universitari e, di concerto tra loro, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e dal Collegio dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.

      4. Le designazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 3, lettera c), sono previamente sottoposte al parere favorevole, obbligatorio e vincolante, delle Commissioni competenti in materia di cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da esprimere entro sessanta giorni a maggioranza dei due terzi dei membri. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.
      5. I componenti dell'Autorità durano in carica cinque anni e non sono rinominabili.
      6. Le indennità spettanti al presidente e ai componenti dell'Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto della media di quelle stabilite per le altre Autorità.
      7. L'ufficio di membro dell'Autorità è svolto a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro o di consulenza, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, con università italiane, con enti di ricerca, con Ministeri vigilanti o di riferimento per gli enti di ricerca. I membri dell'Autorità non possono altresì ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca.
      8. Per i dipendenti pubblici il periodo trascorso nell'ufficio di componente dell'Autorità è valido ai fini della progressione di carriera; al termine, il dipendente riprende il proprio trattamento stipendiale ordinario.

 

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      9. I dipendenti di università italiane, di enti di ricerca, di Ministeri vigilanti o di riferimento per gli enti di ricerca, o comunque di amministrazioni pubbliche, che sono nominati componenti dell'Autorità sono collocati in aspettativa senza assegni, decadono dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e non possono partecipare in alcuna forma né a programmi di ricerca finanziati dallo Stato, dalle università, dagli enti di ricerca, dalle regioni e, comunque, da amministrazioni pubbliche, né a commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.
      10. Per il triennio immediatamente successivo all'espletamento dell'ufficio di componente dell'Autorità, i professori e i ricercatori universitari nonché i dipendenti degli enti di ricerca che ne hanno fatto parte non possono ricoprire cariche nelle università e negli enti di ricerca, né fare parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.
      11. L'Autorità delibera a maggioranza assoluta dei componenti sulla risoluzione degli eventuali conflitti di interesse che sorgano per attività svolte o per posizioni ricoperte dai suoi membri. La delibera è impugnabile, da chiunque vi abbia interesse, mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.
      12. I componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 5.
(Organizzazione dell'Autorità).

      1. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 6, da emanare improrogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

 

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sono altresì determinati, su proposta del Ministro competente, la sede dell'Autorità, i locali degli uffici per il primo insediamento e, di intesa con il Ministro per la funzione pubblica, il numero massimo di unità del ruolo organico del personale dipendente, il numero e la durata massima dei contratti a tempo determinato, ivi compresi i rapporti di consulenza o di collaborazione esterne, nonché i criteri per l'utilizzazione di dipendenti pubblici, con riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e nell'articolo 1, comma 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in quanto compatibile.
      2. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, uno o più regolamenti concernenti:

          a) l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

          b) la definizione della pianta organica del personale dipendente, nel limite massimo stabilito dal decreto di cui al comma 1, e le relative modalità e procedure di copertura dei posti, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità stessa, nonché le procedure per l'eventuale immissione nel ruolo del personale assunto a tempo determinato;

          c) il trattamento giuridico ed economico del personale, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni;

          d) le modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti dell'Autorità.

      3. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 16.

 

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      4. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva e inderogabile al tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.
      5. All'Autorità si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge e unicamente in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Rapporto annuale sullo stato del sistema delle università e della ricerca).

      1. L'Autorità valuta lo stato del sistema delle università e della ricerca sia nel suo complesso che in riferimento alle grandi aree disciplinari che lo compongono, tenendo conto dei principali parametri qualitativi e quantitativi che lo caratterizzano anche in comparazione con gli altri sistemi universitari europei ed extra-europei, del grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal Governo e dal Parlamento, del rapporto tra investimenti e risultati.
      2. L'Autorità rende pubblici i risultati delle proprie verifiche, analisi e valutazioni mediante la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, di un rapporto al Parlamento e al Governo sullo stato del sistema delle università e della ricerca. Il rapporto può contenere l'indicazione di proposte per la gestione del sistema conseguenti e tecnicamente motivate.
      3. Il primo rapporto sullo stato del sistema delle università e della ricerca è presentato entro il termine stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 6.
      4. L'Autorità rende altresì pubblici tutti i risultati delle proprie verifiche, analisi e valutazioni sullo stato delle singole università e degli enti di ricerca.

 

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Art. 7.
(Attività di valutazione).

      1. È compito dell'Autorità la valutazione esterna dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità delle attività di ricerca e didattiche di ciascuna università e delle attività istituzionali di ciascun ente di ricerca mediante l'analisi dei dati qualitativi e quantitativi nonché tramite procedure di autovalutazione e visite in loco di soggetti esterni.
      2. È altresì compito dell'Autorità la valutazione complessiva di ciascuna università ed ente di ricerca in quanto istituzione autonoma, relativamente al grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai suoi organi di governo, alle funzioni e attività di sostegno al suo territorio di riferimento, al rapporto tra investimenti e risultati.
      3. Le attività dell'Autorità di cui ai commi 1 e 2 si estendono anche ai centri interuniversitari o autonomi per la ricerca universitaria e pubblica, comunque denominati.
      4. Spetta all'Autorità la verifica in itinere ed ex post degli accordi di programma, delle convenzioni e dei contratti stipulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le università o con gli enti di ricerca, nonché dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione condotte dalle università, dagli enti di ricerca, da altri enti pubblici o privati.
      5. L'Autorità determina le procedure, le metodologie ed i tempi operativi per la valutazione periodica dell'attività di ricerca svolta dai singoli professori e ricercatori universitari e dai singoli ricercatori e dirigenti di ricerca degli enti di ricerca, da realizzare per grandi aree disciplinari omogenee con la partecipazione di commissioni nazionali espresse dalle relative comunità scientifico-disciplinari, prevedendo indicatori differenziati specifici per ciascuna area, nonché il coordinamento e

 

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la vigilanza sull'attività delle commissioni nazionali.
      6. Spettano altresì all'Autorità l'indirizzo e la vigilanza sull'espletamento da parte delle università delle funzioni ad esse attribuite, ai sensi dell'articolo 14, in materia di valutazione periodica delle attività svolte da ciascun professore o ricercatore universitario.
      7. L'Autorità segnala le situazioni di particolare qualità nella didattica, nella ricerca e nell'attività gestionale che motivino l'assegnazione di quote aggiuntive premiali annuali del fondo di finanziamento ordinario delle università o degli enti di ricerca, ovvero le situazioni di maggiore scostamento dagli standard qualitativi prefissati che richiedano l'attuazione di appositi programmi di rientro.

Art. 8.
(Attività di accreditamento).

      1. L'Autorità stabilisce i requisiti quantitativi e qualitativi minimi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili e di capacità di ricerca, che sono vincolanti per l'istituzione di nuove università o di nuove sedi distaccate delle università, nonché per l'attivazione e l'accreditamento periodico di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca e i master universitari.
      2. L'Autorità definisce altresì le modalità per la verifica iniziale e periodica, anche con visite ispettive, della sussistenza e della permanenza nel tempo dei requisiti di cui al comma 1.
      3. L'Autorità gestisce l'albo degli enti pubblici o privati indipendenti autorizzati ad accreditare i corsi di studio universitari, stabilendo i requisiti quantitativi e qualitativi minimi, in termini di risorse umane e finanziarie e di competenze tecniche e scientifiche, che sono vincolanti per l'iscrizione all'albo medesimo.
      4. Spettano all'Autorità l'indirizzo e la vigilanza, anche tramite visite ispettive, sulle attività svolte dagli enti di accreditamento iscritti all'albo di cui al comma 3.

 

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Art. 9.
(Sistemi informativi).

      1. Nell'osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali, l'Autorità, per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e limitatamente alle materie di competenza, ha diritto all'accesso diretto alle banche dati rilevanti e alle altre fonti informative disponibili presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presso l'Istituto nazionale di statistica o presso altri enti pubblici nonché presso le singole università ed enti di ricerca.
      2. L'Autorità realizza altresì specifiche banche dati di interesse per la sua attività e attiva meccanismi per la circolazione dei flussi informativi all'interno e all'esterno del sistema delle università e della ricerca.
      3. In particolare è compito dell'Autorità realizzare e curare l'aggiornamento e la manutenzione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui agli articoli 63, terzo comma, e 64, commi primo, secondo, terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in prosecuzione ed a completamento di quanto già realizzato dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.
      4. L'Autorità vigila sull'affidabilità informativa, sul continuo e tempestivo aggiornamento e sulla corretta manutenzione delle banche dati disponibili presso le università e gli enti di ricerca e rilevanti ai fini della valutazione delle loro attività istituzionali.

Art. 10.
(Attività di indirizzo e consulenza).

      1. L'Autorità approva appositi atti tecnicamente motivati per segnalare al Parlamento e al Governo, al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza, l'opportunità di idonei interventi normativi per il miglioramento qualitativo del sistema delle università e della ricerca, o di singoli settori del sistema.

 

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      2. L'Autorità formula pareri sui provvedimenti legislativi in itinere, con specifico riferimento ai possibili effetti sulla qualità delle attività universitarie e della ricerca.

Art. 11.
(Attività di formazione e promozione culturale).

      1. L'Autorità promuove e diffonde la cultura della qualità nell'ambito della didattica universitaria e della ricerca, nonché la ricerca sulla valutazione e sulla formazione di specifiche competenze professionali, anche mediante la predisposizione di appositi progetti di ricerca e di protocolli formativi, con particolare riferimento alle metodologie di autovalutazione e di miglioramento continuo.

Art. 12.
(Attività di vigilanza e sanzionatoria).

      1. L'Autorità vigila sulla completezza e sulla correttezza della comunicazione pubblica delle università e degli enti di ricerca, soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche, nonché di servizi e di strutture per gli studenti.
      2. L'Autorità accerta eventuali abusi relativi alla comunicazione pubblica di cui al comma 1, all'esistenza e alla sussistenza dei requisiti minimi previsti dall'articolo 8, all'affidabilità delle banche dati di cui all'articolo 9, comma 4, e irroga le relative sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva l'eventuale procedibilità a carico dei responsabili da parte dell'autorità giudiziaria o di controllo contabile.
      3. L'Autorità accerta altresì le irregolarità relative all'uso indebito del termine «università» o «ateneo» e dei suoi derivati da parte di soggetti non autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1o ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e irroga le relative sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva l'eventuale

 

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procedibilità da parte dell'autorità giudiziaria e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
      4. L'Autorità accerta e segnala al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i provvedimenti di competenza le situazioni di università o di enti di ricerca in cui si sono verificate o si verificano gravi violazioni o inadempienze delle norme che regolano il sistema delle università e della ricerca, o si presentano pericoli di dissesto finanziario o di impossibilità ad adempiere alle finalità istituzionali.
      5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono stabilite nella misura da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.

Art. 13.
(Sistema di valutazione interna e nuclei di valutazione di ateneo).

      1. Le università adottano, con opportuni atti regolamentari approvati dal senato accademico, un sistema di valutazione interna della qualità delle attività didattiche e di ricerca, delle relative strutture e servizi, ivi compresi quelli per il diritto allo studio e per il miglioramento della qualità degli studi, nonché della gestione amministrativa dell'ateneo.
      2. La valutazione di cui al comma 1 ha lo scopo di monitorare e stimolare l'efficienza, l'efficacia e la qualità della ricerca e della didattica nell'ateneo, anche mediante procedure di autovalutazione delle singole strutture organizzative e di successiva valutazione esterna da parte di soggetti esterni. Ha altresì lo scopo di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse umane, logistiche e finanziarie, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
      3. Le funzioni di valutazione di cui al comma 2, ivi compreso l'espletamento delle valutazioni periodiche delle attività di ricerca, didattiche e organizzative dei docenti ai sensi dell'articolo 14, sono svolte

 

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in ciascuna università dal nucleo di valutazione di ateneo.
      4. Il nucleo di valutazione di ateneo è organo collegiale disciplinato dallo statuto dell'università. È composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, scelti tra studiosi ed esperti secondo criteri di professionalità e di comprovata esperienza nel campo della valutazione, assicurando una presenza maggioritaria di membri esterni all'ateneo interessato, comprensiva anche di competenze esterne al mondo accademico.
      5. Le università assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia organizzativa, le risorse umane, logistiche e finanziarie che ne garantiscono l'efficienza operativa, il libero e diretto accesso ai dati e alle informazioni disponibili all'interno dell'ateneo, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali.
      6. I nuclei di valutazione offrono supporto tecnico-conoscitivo e consulenza agli organi di governo dell'ateneo e delle relative strutture didattiche e di ricerca per il continuo miglioramento qualitativo delle attività e dei servizi. Operano inoltre per diffondere e per radicare la cultura e le metodologie della qualità in ogni ambito e ad ogni livello delle attività universitarie.
      7. I compiti di archiviazione, manutenzione e certificazione esterna dei dati di ciascun ateneo ricadono nella responsabilità della direzione amministrativa o dei dirigenti degli appositi uffici.
      8. I nuclei di valutazione analizzano le caratteristiche del funzionamento didattico dell'ateneo anche mediante l'acquisizione periodica, garantendone l'anonimato, delle opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e formulano apposite relazioni e proposte agli organi di governo dell'ateneo e delle relative strutture e servizi. È altresì compito dei nuclei accertare le cause della mancata frequenza delle attività didattiche e formulare proposte per favorire una più estesa partecipazione con riferimento alle diverse tipologie di studenti. Gli organi di governo comunicano ai nuclei le determinazioni assunte in merito alle proposte da questi formulate.
 

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      9. Tutti gli atti del sistema di valutazione interna sono resi pubblici. In base ad essi ciascun nucleo di valutazione cura inoltre, con cadenza biennale, la stesura e la pubblicazione di un rapporto sullo stato dell'ateneo e delle sue strutture organizzative interne.

Art. 14.
(Valutazione delle attività di ricerca, didattiche e organizzative dei docenti universitari).

      1. I professori e i ricercatori universitari sono soggetti, da parte degli atenei cui appartengono, a valutazione periodica delle loro attività di ricerca, didattiche e organizzative sulla base dei seguenti criteri:

          a) per quanto riguarda la ricerca, sono valutate la qualità, l'intensità e la continuità della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e internazionale, anche sulla base di indicatori numerici accettati e utilizzati a livello internazionale dalla comunità disciplinare interessata;

          b) per quanto riguarda la didattica, sono valutate la qualità e la dedizione nell'attività di insegnamento condotta nei corsi di studio universitari di ogni livello, nelle iniziative di orientamento e di tutorato degli studenti, in particolare per la preparazione delle tesi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, e nell'avviamento dei giovani alla ricerca, anche sulla base delle opinioni espresse dagli studenti;

          c) per quanto riguarda le attività organizzative, sono valutate la partecipazione qualificata alle attività collegiali di indirizzo, programmazione e governo delle attività universitarie, nonché l'assunzione di responsabilità per la direzione o il coordinamento di strutture universitarie, permanenti o temporanee, afferenti al proprio ateneo o al sistema universitario nazionale o internazionale.

 

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      2. La valutazione delle attività di ricerca avviene in conformità alle procedure, alle metodologie e ai tempi operativi determinati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 5.
      3. La valutazione delle attività didattiche e organizzative ricade sotto la responsabilità delle singole università ed è svolta dai nuclei di valutazione di ateneo secondo procedure, metodologie e tempi operativi stabiliti, in conformità agli indirizzi determinati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della presente legge, con appositi regolamenti di ateneo, approvati dal senato accademico, anche su proposta del nucleo di valutazione, ed emanati con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
      4. Ciascun professore e ricercatore universitario è sottoposto dall'ateneo cui appartiene alle valutazioni di cui al presente articolo ogni quattro anni, secondo un criterio nazionale di rotazione per aree disciplinari omogenee. La valutazione si conclude con un giudizio complessivo positivo o negativo. Nel caso di giudizio negativo, la progressione economica di carriera del docente interessato rimane sospesa fino alla successiva valutazione. Nel caso di due successivi giudizi negativi, l'interessato è trasferito ad altra amministrazione pubblica ovvero, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge in termini di anzianità contributiva e anagrafica, collocato a riposo. Avverso al giudizio negativo è ammesso il ricorso all'Autorità, la quale può confermare il giudizio dell'ateneo ovvero chiederne motivatamente il riesame.

Art. 15.
(Sistema di valutazione interna e nuclei di valutazione degli enti di ricerca).

      1. Gli enti di ricerca adottano, con opportune deliberazioni approvate dai competenti organi di gestione, un sistema di valutazione interna della qualità delle attività istituzionali e delle relative strutture

 

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e servizi, nonché della gestione amministrativa dell'ente.
      2. La valutazione di cui al comma 1 ha lo scopo di monitorare e di stimolare l'efficienza, l'efficacia e la qualità della ricerca, anche mediante procedure di autovalutazione delle singole strutture operative e di successiva valutazione esterna. Ha altresì lo scopo di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse umane, logistiche e finanziarie, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
      3. Le funzioni di valutazione di cui al comma 2 sono svolte in ciascun ente dal nucleo di valutazione dell'ente, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite dallo statuto dell'ente. A tali nuclei di valutazione degli enti di ricerca e alla loro regolamentazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 13 per i nuclei di valutazione di ateneo.
      4. I ricercatori e i dirigenti di ricerca degli enti di ricerca sono soggetti, da parte degli enti cui appartengono, a valutazione periodica delle loro attività di ricerca e organizzative sulla base dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 14, commi 1, lettere a) e c), 2 e 3, in quanto applicabili.
      5. 1 risultati della valutazione di cui al comma 4 sono presi in considerazione per le progressioni di carriera dei ricercatori e dei dirigenti di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 16.
(Norme finanziarie).

      1. Alla copertura delle spese di funzionamento dell'Autorità si provvede mediante assegnazione alla stessa di una quota annua del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, pari all'1 per mille per il primo anno, al 3 per mille per il secondo anno, al 5 per mille

 

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dal terzo anno in poi, nonché, con percentuali identiche, di una quota annua del fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
      2. Il fondo di finanziamento ordinario è incrementato di 7 milioni di euro per il 2006, di 21 milioni di euro per il 2007, di 35 milioni di euro per il 2008; il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca è incrementato di 1 milione di euro per il 2006, di 3 milioni di euro per il 2007 e di 5 milioni di euro per il 2008. Alla copertura del maggiore onere per il bilancio dello Stato derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Alla copertura delle spese di funzionamento del nucleo di valutazione provvede ciascuna università e ciascun ente di ricerca mediante apposito stanziamento sul proprio bilancio, con esclusione di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 17.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. All'atto dell'insediamento, l'Autorità assume, con effetto immediato, le funzioni già attribuite al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, ad eccezione delle funzioni di consulenza per il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vengono assunte dalle strutture ministeriali competenti.
      2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 6, contestualmente all'insediamento dell'Autorità viene disposta la soppressione dei Comitati di cui al comma 1

 

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e l'assegnazione all'Autorità stessa, previa ricognizione, di tutte le risorse umane, materiali e informative, ivi comprese le banche dati, dei Comitati soppressi.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge, l'Autorità prosegue e porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai Comitati di cui al comma 1, conformandosi alle procedure e alle metodologie da essi adottate.


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