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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1047 |
1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) acquisire gli elementi relativi ai flussi di denaro provenienti dai Paesi appartenuti all'ex Patto di Varsavia verso l'Italia e accertare i collegamenti economici e finanziari di partiti politici italiani, anche in via indiretta, o di esponenti politici con tali Paesi;
b) accertare attraverso quali reti di connivenze, supporti, persone, enti e società, i singoli partiti ed esponenti politici italiani si siano procurati o si procurino finanziamenti in qualsiasi forma, provenienti dai Paesi di cui alla lettera a);
c) accertare se in tale ambito vi siano stati finanziamenti finalizzati ad ottenere comportamenti politici individuali o collettivi o ad influire sulle decisioni di organi politici;
d) verificare quali influssi abbiano esercitato il KGB e gli altri servizi segreti dei Paesi dell'Europa orientale sulla vita politica italiana e su fenomeni eversivi italiani;
e) accertare le precise responsabilità delle persone indicate nei dossier di Vassili Mitrokhin, trasmessi al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) dai Servizi di sicurezza britannici;
f) accertare le eventuali omissioni nei dossier di cui alla lettera e) rispetto alle rivelazioni originali del citato Mitrokhin;
g) accertare i reali nominativi delle persone indicate con nomi in codice nei dossier di cui alla lettera e).
1. La Commissione è composta da dieci deputati e dieci senatori, nominati rispettivamente dal presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica su designazione dei gruppi parlamentari, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.
1. La Commissione, all'atto dell'insediamento, elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed un segretario, a maggioranza dei suoi componenti.
2. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno.
1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione può acquisire atti e documenti relativi ad istruttorie e inchieste in corso presso gli organi inquirenti governativi.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria.
4. La Commissione ha il potere di:
a) ordinare la esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonché la perquisizione domiciliare;
b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;
c) ordinare la perizia quando l'indagine richieda cognizioni tecniche specializzate;
d) convocare ed interrogare le persone che ritiene a conoscenza di fatti o di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.
1. Per gli accertamenti al di fuori dei confini dello Stato italiano, la Commissione si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri nei limiti della legislazione di ciascuno Stato estero.
1. Di fronte alla Commissione non possono essere eccepiti i segreti professionale, giornalistico, bancario e d'ufficio e non è opponibile il segreto di Stato.
1. Le persone che la Commissione intende ascoltare di norma sono convocate per iscritto e sono ammonite della importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.
2. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.
3. Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.
1. Può essere ascoltata la persona imputata o indiziata in un procedimento penale, civile, militare o amministrativo, pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.
2. Le dichiarazioni rese dalle persone convocate in qualità di testimoni, così come gli atti o i documenti o le cose da esse esibiti, una volta acquisiti dalla Commissione, non possono essere usati a carico delle persone stesse in procedimenti penali, civili, amministrativi o militari instaurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.
1. Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il presidente, su deliberazione della Commissione, ne ordina la esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o della perquisizione, la Commissione può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Nel procedere alle operazioni di cui al comma 1, l'ufficiale di polizia giudiziaria non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.
1. Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti e documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.
2. Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa, la Commissione può chiedere copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi a tali richieste.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dal suo insediamento, presentando ai due rami del Parlamento una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati, che comprende proprie considerazioni ed osservazioni.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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