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PDL 1046

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1046


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CICCHITTO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese pubbliche e private e sui loro reciproci rapporti in relazione al fenomeno comunemente denominato «Tangentopoli»

Presentata il 26 giugno 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - La grave dimensione dei fenomeni degenerativi intervenuti nei comportamenti di responsabili pubblici, politici e amministrativi, nonché di imprese pubbliche e private, che è stata oggetto di numerose inchieste giudiziarie, rende necessario indagare in modo complessivo sullo sviluppo di questi deprecabili fenomeni, nonché individuare i più opportuni correttivi normativi al fine di rendere le procedure amministrative meno vulnerabili rispetto ai citati comportamenti illeciti.
      La presente proposta di legge è volta infatti alla istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta diretta ad individuare le cause e le forme più diffuse delle violazioni della legislazione sul finanziamento pubblico dei partiti dal 1974 ad oggi e ad individuare, inoltre, le modalità e le forme più diffuse degli ingiustificati arricchimenti conseguiti da persone fisiche nonché da movimenti e partiti politici in relazione a funzioni pubbliche ricoperte da propri esponenti. La Commissione dovrà altresì indagare sulle cause e le modalità delle forme più diffuse di violazione delle norme penali ed amministrative nella conclusione e nella esecuzione di contratti tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati.
      Ma il compito più importante conferito alla Commissione di cui si propone l'istituzione è quello di individuare gli interventi legislativi necessari per modificare la disciplina in materia di procedimenti amministrativi al fine di prevenire ulteriori abusi e violazioni delle norme penali ed
 

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amministrative. Il tutto per ristabilire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, al fine di ripristinare le condizioni di fiducia nel rapporto tra i cittadini e lo Stato nonché condizioni di certezza e trasparenza nei rapporti tra gli organi di direzione politica, gli organi amministrativi ed il sistema delle imprese.
      In altri termini, la Commissione dovrà superare l'approccio settoriale delle inchieste giudiziarie in materia di corruzione politica e amministrativa e valutare nel suo complesso e in tutti i suoi aspetti il fenomeno della violazione sistematica della legislazione sul finanziamento dei partiti politici, esaminando nel contempo le eventuali violazioni delle leggi penali nell'ambito dei rapporti fra pubblica amministrazione, aziende pubbliche e sistema delle imprese. Questo anche al fine di individuare le responsabilità complessive di natura politica ed amministrativa e di recuperare allo Stato i proventi degli illeciti arricchimenti individuali e delle associazioni politiche.
      Inoltre, l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sui finanziamenti ai partiti politici riveste particolare attualità alla luce delle rivelazioni dell'ex archivista del KGB Vassili Mitrokhin, venute alla luce solo recentemente, ma risalenti al 1992, sui finanziamenti elargiti dall'Unione Sovietica ai partiti comunisti italiani, che potrebbero configurare reati contro la sicurezza dello Stato ben più gravi della violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti.
      Compito conclusivo, di interesse fondamentale, è poi quello di individuare i correttivi in campo legislativo e regolamentare atti a rendere più trasparenti, controllabili e meno discrezionali i procedimenti amministrativi per prevenire ulteriori violazioni delle norme penali ed amministrative nello svolgimento di funzioni politico-amministrative.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare e verificare se vi siano state completezza e veridicità nei bilanci e nei rendiconti dei partiti politici dal 1974 alla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di proporre interventi idonei ad assicurare la piena trasparenza degli strumenti per il finanziamento lecito dell'attività politica.
      2. La Commissione ha il compito di accertare in particolare:

          a) le modalità di formazione dei bilanci e dei rendiconti dei partiti politici depositati presso la Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

          b) l'esistenza, il contenuto e la veridicità dello stato patrimoniale e l'indicazione del grado di indebitamento complessivo dei partiti politici, con riferimento alle rispettive direzioni centrali e alle articolazioni periferiche;

          c) l'osservanza dei limiti massimi di spesa imposti ai candidati per le campagne elettorali per l'elezione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati;

          d) l'esistenza, la consistenza e la veridicità delle dichiarazioni dei soggetti che hanno effettuato erogazioni o versato contributi ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, nonché le cause, le modalità e le forme più diffuse delle violazioni delle disposizioni sul finanziamento dei partiti politici;

          e) l'ammontare e le motivazioni politiche di eventuali finanziamenti a partiti o esponenti politici, provenienti dall'estero ed in particolare da Stati esteri, e se in essi possano ravvisarsi ipotesi di reato contro la sicurezza dello Stato;

 

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          f) l'ammontare effettivo delle somme impiegate dai partiti politici, con particolare riferimento alle spese per le campagne elettorali politiche, europee e regionali;

          g) i controlli effettuati presso gli uffici competenti in ordine ai diversi profili stabiliti dalle leggi 2 maggio 1974, n. 195, 18 novembre 1981, n. 659, 10 dicembre 1993, n. 515, e 23 febbraio 1995, n. 43;

          h) la consistenza, la tipologia e l'ammontare complessivi dei benefìci indiretti utilizzati dai partiti politici.

      3. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7, comma 2, una relazione concernente gli interventi legislativi o regolamentari, anche con riferimento ai regolamenti parlamentari, ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta, con la finalità di prevenire ulteriori violazioni delle norme penali e amministrative, e di stabilire la piena trasparenza e pubblicità dei bilanci, dello stato patrimoniale e della gestione complessiva dei partiti politici.

Art. 2.

      1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione ai numero dei componenti dei gruppi parlamentari, in modo che sia comunque assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Cinque deputati e cinque senatori, eletti secondo il principio rappresentativo dalla Commissione tra i propri componenti, costituiscono un comitato ristretto permanente con il compito di elaborare e sottoporre ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica modelli-tipo di bilancio e di stato patrimoniale, idonei ad assicurare gli obiettivi di cui alla presente legge.

 

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      3. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione stessa, tra i membri dei due rami del Parlamento.
      4. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.
      5. Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica assicurano che non vengano nominati all'ufficio di componente della Commissione senatori e deputati che hanno indagato o sono stati o sono attualmente sottoposti ad indagini per fatti connessi alla regolarità del finanziamento erogato o ricevuto da partiti politici.

Art. 3.

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
      3. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. Il segreto di Stato non è opponibile alla Commissione, nei limiti in cui non è opponibile all'autorità giudiziaria.
      4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.

      1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto

 

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motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
      2. Nel caso in cui gli atti e documenti di cui al comma 1 siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, queste ultime adottano un motivato provvedimento di rigetto della richiesta presentata dalla Commissione.
      3. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o a inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

      1. I membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

      1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
      2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

 

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      3. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.
      4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.

      1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.
      2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1 la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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