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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1046 |
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare e verificare se vi siano state completezza e veridicità nei bilanci e nei rendiconti dei partiti politici dal 1974 alla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di proporre interventi idonei ad assicurare la piena trasparenza degli strumenti per il finanziamento lecito dell'attività politica.
2. La Commissione ha il compito di accertare in particolare:
a) le modalità di formazione dei bilanci e dei rendiconti dei partiti politici depositati presso la Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
b) l'esistenza, il contenuto e la veridicità dello stato patrimoniale e l'indicazione del grado di indebitamento complessivo dei partiti politici, con riferimento alle rispettive direzioni centrali e alle articolazioni periferiche;
c) l'osservanza dei limiti massimi di spesa imposti ai candidati per le campagne elettorali per l'elezione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati;
d) l'esistenza, la consistenza e la veridicità delle dichiarazioni dei soggetti che hanno effettuato erogazioni o versato contributi ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, nonché le cause, le modalità e le forme più diffuse delle violazioni delle disposizioni sul finanziamento dei partiti politici;
e) l'ammontare e le motivazioni politiche di eventuali finanziamenti a partiti o esponenti politici, provenienti dall'estero ed in particolare da Stati esteri, e se in essi possano ravvisarsi ipotesi di reato contro la sicurezza dello Stato;
f) l'ammontare effettivo delle somme impiegate dai partiti politici, con particolare riferimento alle spese per le campagne elettorali politiche, europee e regionali;
g) i controlli effettuati presso gli uffici competenti in ordine ai diversi profili stabiliti dalle leggi 2 maggio 1974, n. 195, 18 novembre 1981, n. 659, 10 dicembre 1993, n. 515, e 23 febbraio 1995, n. 43;
h) la consistenza, la tipologia e l'ammontare complessivi dei benefìci indiretti utilizzati dai partiti politici.
3. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7, comma 2, una relazione concernente gli interventi legislativi o regolamentari, anche con riferimento ai regolamenti parlamentari, ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta, con la finalità di prevenire ulteriori violazioni delle norme penali e amministrative, e di stabilire la piena trasparenza e pubblicità dei bilanci, dello stato patrimoniale e della gestione complessiva dei partiti politici.
1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione ai numero dei componenti dei gruppi parlamentari, in modo che sia comunque assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
2. Cinque deputati e cinque senatori, eletti secondo il principio rappresentativo dalla Commissione tra i propri componenti, costituiscono un comitato ristretto permanente con il compito di elaborare e sottoporre ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica modelli-tipo di bilancio e di stato patrimoniale, idonei ad assicurare gli obiettivi di cui alla presente legge.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. Il segreto di Stato non è opponibile alla Commissione, nei limiti in cui non è opponibile all'autorità giudiziaria.
4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto
1. I membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.
2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1 la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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