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PDL 6356

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6356


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PECORARO SCANIO, CENTO, LION

Disposizioni per favorire il controllo e il contenimento dei prezzi e delle tariffe e interventi a tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori

Presentata il 10 febbraio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La spesa pubblica finalizzata all'incentivazione della ripresa economica e dello sviluppo nel nostro Paese non deve essere vista solamente in termini di incentivi agli investimenti, magari rafforzando e qualificando l'offerta, ma anche con una adeguata politica di agevolazioni e di incentivazioni a una riduzione dei costi, anche tenendo d'occhio i consumi sociali primari ed i prodotti e servizi interni, che hanno in definitiva una grande incidenza sulla qualità della vita soprattutto delle fasce sociali più deboli ed esposte.
      Questo è l'obiettivo che si prefigge la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione.
      È indispensabile, infatti, contrastare la grande corsa degli aumenti dei prezzi, per recuperare almeno una parte del vecchio potere di acquisto del reddito delle famiglie medie e meno abbienti, attraverso incentivazioni pubbliche alla stessa distribuzione, favorendo una sua razionalizzazione e di conseguenza una reale diminuzione del suo costo complessivo e per unità di prodotto e principalmente sui consumi sociali, in una logica di equa selezione sociale.
      In questo senso diversi sono i settori e gli ambiti sui quali è possibile intervenire efficacemente al fine di favorire un effettivo rientro dei prezzi e delle tariffe. Esaminiamo questi settori e quali possono essere gli specifici campi di intervento.

      Tariffe pubbliche. In questo settore risulta necessaria, tra le altre cose, una ridefinizione delle tariffe pubbliche e delle accise secondo criteri di bisogni sociali; un effettivo e maggiore controllo dei costi e

 

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delle tariffe; una ridefinizione dei sistemi di aggiornamento e di adeguamento automatici delle tariffe in rapporto al variare delle materie prime, sia nei tempi di applicazione che nei parametri valutativi; una consultazione e una contrattazione sociali con le associazioni rappresentative degli interessi diffusi degli utenti e dei consumatori, riconosciuti come rappresentanti del soggetto sottoposto all'onere di finanziamento del servizio. Insomma, una riduzione immediata delle tariffe di competenza pubblica e delle accise, quantomeno di quella parte corrispondente all'aumento dei relativi introiti fiscali.

      Tariffe dei servizi pubblici (convenzioni e concessioni). In questo ambito, tra i tanti interventi possibili, sottolineiamo il recupero di una funzione di soggetto terzo e super-partes delle Autorità di garanzia nelle controversie fra i soggetti del mercato con funzioni sanzionatorie per le violazioni degli obblighi contrattuali; uno sviluppo delle funzioni conoscitive e di analisi dei settori da parte delle Autorità di garanzia connesse con la funzione del riscontro di veridicità delle analisi dei costi; la previsione di strumenti di partecipazione e di controllo diretto da parte degli utenti attraverso le loro associazioni e le Autorità di garanzia, degli standard di qualità del servizio stabilito nelle concessioni e rispetto al quale sono determinate le tariffe, in assenza dei quali non è legittimata la tariffa stessa e si ha diritto al rimborso o all'indennizzo; la previsione di tetti massimi per gli utili delle società di erogazione dei pubblici servizi erogati in regime tariffario al di sopra dei quali si sostanzierebbero evidenti manipolazioni anche documentative di un corretto rapporto costi di gestione/tariffe; la verifica pubblica dei costi di base del calcolo delle tariffe; il principio di responsabilità amministrativa anti spreco e anti disservizi.

      Servizi pubblici liberalizzati (banche, assicurazioni, telecomunicazioni). Anche in questo settore è necessario prevedere norme finalizzate alla riduzione dei prezzi. Tra queste segnaliamo la necessità di definire dei limiti tra libera concorrenza e diritto al servizio pubblico, attraverso: l'individuazione di norme tese a contemperare la libera concorrenza tra le offerte e il diritto al servizio pubblico secondo criteri di rapporto costi/prezzi; la previsione di limiti antispeculazioni, in un quadro di democrazia economica, con la tutela dei soggetti più deboli e limiti ai soggetti forti del mercato, applicabili in termini percentuali al rapporto costi/prezzi dei servizi; lo sviluppo della concorrenza attraverso norme anti-cartelli e la previsione di norme per una rigida definizione e dimostrazione dei costi come presupposto indispensabile per una concorrenza al ribasso con l'attivazione del circuito virtuoso ottimizzazione dei costi/riduzione del prezzo; la contrattazione sociale dei criteri per la definizione di prezzi o di tariffe di servizi derivanti da obblighi di legge anche se forniti da soggetti privati, con le autorità di riferimento in funzione di soggetto terzo e di garante di rispetto degli accordi; l'individuazione come reato sanzionabile amministrativamente di ogni ostacolo posto al passaggio da un fornitore di servizio all'altro; una maggiore concorrenza e informazione; l'eliminazione della distorsione di mercato dell'assicurazione obbligatoria. È infatti indispensabile prevedere appropriate norme per la eliminazione della distorsione di mercato tra un soggetto obbligato per legge a una domanda e un altro libero di fornire una offerta connessa con la obbligatorietà dell'assicurazione RCA, con la istituzione di forme di assicurazione RCA alternative pubbliche, come la partecipazione al Fondo di garanzia per vittime della strada per i danni biologici e l'assunzione in proprio dei danni agli automezzi, per coloro che non riescono a stipulare un contratto assicurativo; l'eliminazione o la riduzione delle commissioni di massimo scoperto fra i costi bancari.

      Prodotti agroalimentari freschi. È indispensabile prevedere: l'esposizione del prezzo di acquisto e di vendita di tutti i passaggi come deterrente ad aumenti ingiustificati ed elemento conoscitivo necessario per una corretta concorrenza; un limite massimo - sulla base di specifici

 

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studi di settore - del ricarico rispetto al prezzo di acquisto per ciascun passaggio della filiera distributiva, determinato periodicamente dallo stesso andamento del mercato, in conformità alla legge vigente sull'usura, che sia il limite di distinguo tra una legittima transazione commerciale ed una illecita speculazione, se non addirittura un aggiotaggio; la creazione di strutture pubbliche di servizio per la conservazione e la preparazione commerciali del prodotto fresco, per trasformare la deperibilità da elemento di «ricatto commerciale» in servizio alla produzione e ristabilire una parità commerciale fra domanda ed offerta, eliminando quel punto di ricarico della filiera sostituendolo con una voce di costo aggiuntivo della produzione molto contenuta e irrisoria se gestita in modo pubblico dagli enti locali in sostituzione di tanti incentivi; l'incentivazione della filiera corta, ossia l'istituzione di un fondo per iniziative delle regioni e degli enti locali per la realizzazione di servizi alla commercializzazione accorpati e orientati alla diminuzione dei passaggi commerciali e alla diminuzione dei costi di distribuzione; un regime fiscale agevolato per le aziende di distribuzione che si impegnano al rispetto di norme anti-carovita.

      Generi alimentari conservati. Secondo una corretta etica di mercato il prezzo nel caso dei generi di prima necessità, specie se alimentari, lo deve applicare chi confeziona e garantisce il prodotto, la sua qualità ed i tempi di consumo, per far sì che la concorrenza commerciale si sviluppi nei termini di minore costo di produzione/minore prezzo e non possa divenire pura speculazione della distribuzione, per cui maggiori sono il bisogno e la domanda e maggiore è il prezzo indipendentemente dal costo. Tra i principali interventi da attuare, proponiamo: l'obbligo di determinazione del prezzo al consumo da parte del produttore-confezionatore con esplicito riferimento alla quantità con già inseriti gli oneri della distribuzione oggetto di accordo tra i vari soggetti operatori; l'obbligo di ritiro degli alimenti confezionati alla data della loro scadenza onde evitare fenomeni di vendita di alimenti non più commestibili e il cui valore commerciale non ha più alcuna corrispondenza con il prezzo. Il rapporto qualità/prezzo non è prerogativa del distributore ma del produttore; una etichettatura chiara e confrontabile per concorrenza qualità-quantità-prezzo; l'obbligo di registrazione e di autorizzazione della immissione sul mercato, con l'indicazione, oltre che del contenuto in termini di qualità e di quantità, anche della inammissibilità del prezzo che non deve superare un limite di ricarico speculativo nel rapporto costi/prezzi; la realizzazione di studi di settore con pubblicazione di bollettini dei prezzi medi, come informativa pubblica ai consumatori, in quanto non tutti sono in grado di valutare correttamente un rapporto qualità/prezzo e non per questo devono essere turlupinati in special modo quando si tratta di generi alimentari e di prima necessità; sconti e riduzioni di prezzi. Poiché in prossimità della scadenza un prodotto conservato vale oggettivamente meno in quanto ne è diminuita la disponibilità per il consumatore, sono da prevedere sistemi di sconto e di riduzione dei prezzi oppure campagne di consumo veloce; la previsione di un sistema di distribuzione basato sulla definizione del prezzo alla produzione comprensivo dei costi di distribuzione secondo accordi tra produzione e distribuzione, con indicazione di un solo prezzo, e previsione di un sistema di acquisto e di rivendita, a stoccaggio, con indicazione del doppio prezzo e una norma automatica di limitazione del ricarico, calcolata secondo parametri percentuali discendenti dall'andamento del mercato stesso; la liberalizzazione dei saldi.

      La presente proposta di legge prevede inoltre tre specifici articoli con i quali si dispone:

          1) l'abrogazione dell'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in virtù del quale le banche godono della licenza di apportare modifiche

 

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unilaterali ai contratti di conto corrente, purché tali modifiche generalizzate - sempre sfavorevoli ai clienti - vengano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Non esiste nessun'altra impresa operante in Italia che goda di tali assurdi privilegi che penalizzano i consumatori e gli utenti dei servizi bancari, i quali non possono neppure cambiare banca, per l'esistenza di accordi di cartello favoriti dall'Associazione bancaria italiana, che impongono costi perfino per chiudere il conto corrente;

          2) la possibilità di utilizzare i cosiddetti «conti dormienti» o «silenti», ossia quei depositi di denaro, cassette di sicurezza, libretti di risparmio, assegni circolari mai rimborsati, titoli azionari od obbligazionari, cauzioni a qualsiasi titolo, appartenenti a persone decedute o scomparse che non risultano più movimentati né reclamati dai legittimi eredi, né in banca, né alla posta. Tali conti «dormienti» e iscritti nei bilanci delle banche, delle poste o delle finanziarie (problema sollevato per la prima volta cinque anni fa da Adusbef) sono stimati tra 14 e 15 miliardi di euro;

          3) la restituzione da parte della Banca d'Italia del cosiddetto «diritto di signoraggio» e la sua utilizzazione per sgravi fiscali a favore delle famiglie meno abbienti. Ricordiamo che una recente sentenza, suffragata da una ponderosa perizia tecnica, ha condannato la Banca d'Italia a restituire 87 euro a un cittadino, associato Adusbef, per aver incamerato un illecito diritto di signoraggio dal 1996 al 2003, e ha quantificato in 5 miliardi di euro l'indebito lucro complessivo. Il diritto di signoraggio nasce in passato, quando la circolazione era costituita soprattutto da monete in metalli preziosi (oro e argento) e ogni cittadino poteva chiedere al suo sovrano di coniargli monete con i lingotti d'oro e d'argento che egli portava alla zecca. Il sovrano ponendo la sua effigie sulla moneta, ne garantiva il valore. In cambio di questa garanzia, tuttavia, tratteneva per sé una certa quantità di metallo: l'esercizio di questo potere sovrano veniva chiamato «signoraggio». In definitiva, si tratta di una sorta di «reddito monetario» che la Banca d'Italia ha incassato regolarmente in conseguenza della sua attività e della circolazione di moneta, e che dovrebbe vedere lo Stato quale principale beneficiario e non le banche, che di fatto sono proprietarie della Banca d'Italia.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge reca disposizioni per favorire una riduzione dei costi in settori fondamentali della economia nazionale, attraverso una adeguata politica di agevolazioni e di incentivazioni con particolare attenzione ai consumi sociali primari ed ai prodotti e servizi interni, tenuto conto della loro grande incidenza sulla qualità della vita soprattutto delle fasce sociali più deboli ed esposte al rischio di disagio.
      2. Al fine di favorire una effettiva riduzione dei prezzi e delle tariffe, gli ambiti e i settori di intervento oggetto della presente legge sono i seguenti:

          a) servizi pubblici in convenzione e in concessione;

          b) servizi pubblici liberalizzati: banche, assicurazioni e telecomunicazioni;

          c) settore agroalimentare: generi alimentari freschi e conservati, e generi di prima necessità.

Art. 2.

      1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione di cui al comma 2, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi finalizzati al controllo e alla riduzione dei prezzi e delle tariffe nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 2, tenuto conto dei princìpi stabiliti dal comma 3.
      2. Presso il Ministero delle attività produttive è istituita una commissione tecnica, con il compito di individuare, sentite le associazioni di tutela degli utenti e dei

 

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consumatori, gli interventi sui prezzi e sulle tariffe di cui al comma 1.
      3. Ai fini dell'individuazione degli interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, il decreto di cui al comma 1 del presente articolo si uniforma, in particolare, ai seguenti princìpi:

          a) per quanto concerne le tariffe pubbliche:

              1) ridefinere le tariffe pubbliche e le accise secondo criteri basati sui bisogni sociali e sugli effetti indotti sulla dinamica della determinazione dei costi delle produzioni e dei costi dei servizi di prima necessità;

              2) garantire un effettivo e maggiore controllo dei costi e delle tariffe;

              3) ridefinire i criteri di determinazione dei costi, ottimizzandoli anche attraverso l'eliminazione delle diseconomie e degli sprechi gravanti su di essi;

              4) ridefinire i sistemi di imposizione fiscale delle tariffe in ragione della loro socialità;

              5) ridefinire i sistemi di aggiornamento e di adeguamento automatici delle tariffe in rapporto al variare delle materie prime, sia nei tempi di applicazione che nei parametri valutativi;

              6) istituzionalizzare la consultazione e la contrattazione sociali con le associazioni rappresentative degli interessi diffusi degli utenti e dei consumatori, riconosciuti come rappresentanti del soggetto sottoposto all'onere di finanziamento del servizio;

              7) stabilire norme contro l'aumento artificioso dei costi, prevedendo la responsabilità diretta degli amministratori, al fine di evitare la diffusa pratica degli appalti esterni come strumento di privatizzazione degli introiti derivanti da servizio pubblico;

              8) ridurre le tariffe di competenza pubblica e le accise intervenendo in particolare sulla parte corrispondente all'aumento dei relativi introiti fiscali, al fine di

 

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impedire la partecipazione dello Stato agli utili derivanti dalla speculazione sull'introduzione dell'euro, anche attraverso un blocco di tutti i meccanismi automatici di rivalutazione delle tariffe derivanti da norme di legge o da convenzioni, ivi compresi quelli collegati ad aumenti delle materie prime o del tasso inflattivo;

          b) per quanto concerne le tariffe dei servizi pubblici in convenzione e in concessione:

              1) prevedere l'istituzionalizzazione nelle convenzioni e nelle concessioni dei servizi della contrattazione sociale con le associazioni rappresentative degli interessi diffusi degli utenti e dei consumatori, riconosciuti come rappresentanti dell'altro soggetto contraente del mercato al fine di garantire una corretta dialettica economica fra soggetti paritari del mercato in un regime di democrazia economica;

              2) recuperare la funzione di soggetto terzo e sopra le parti delle Autorità di garanzia nelle controversie fra i soggetti del mercato, attribuendo alle medesime Autorità funzioni sanzionatorie in caso di violazioni degli obblighi contrattuali;

              3) sviluppare le funzioni conoscitive e di analisi dei settori da parte delle Autorità di garanzia connesse con la funzione del riscontro di veridicità delle analisi dei costi;

              4) prevedere strumenti di partecipazione e di controllo diretto da parte degli utenti e dei consumatori, attraverso le loro associazioni e le Autorità di garanzia, degli standard di qualità del servizio stabilito nelle concessioni e nelle convenzioni in relazione al quale sono determinate le tariffe, in assenza del raggiungimento dei quali non è legittimata la tariffa stessa e si ha diritto al rimborso o all'indennizzo;

              5) escludere le attività collaterali nella formazione dei costi; tenuto conto del rapporto tra costi e ricavi per la fornitura dei servizi, prevedere il divieto di inserimento nei costi di riferimento di

 

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quelli derivanti da altre attività non direttamente riferibili al servizio;

              6) prevedere tetti massimi per gli utili delle società di erogazione dei servizi pubblici in regime tariffario al di sopra dei quali si sostanziano evidenti manipolazioni anche documentative di un corretto rapporto tra costi di gestione e tariffe;

              7) prevedere la verifica pubblica dei costi di base del calcolo delle tariffe; assicurare sistemi di verifica pubblica eseguiti dalle competenti Autorità di garanzia in contraddittorio con le associazioni degli utenti e dei consumatori, come strumento di eliminazione di possibili aumenti dei costi;

              8) stabilire il principio della responsabilità amministrativa per atti producenti sprechi e sovra-costi che provocano ricadute negative su prezzi e sulle tariffe o ricadute in termini di disservizi o di interruzione del servizio, comprese le controversie per la gestione del lavoro;

              9) prevedere idonee norme contro l'aumento artificioso dei costi;

              10) eliminare le doppie tassazioni, in particolare l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulle quote già tassate in bolletta come tasse erariali, ottenendo una immediata riduzione di tre o quattro punti percentuali del costo del servizio;

              11) defiscalizzare le voci accessorie, i canoni fissi e i costi di gestione non direttamente connessi al consumo, nel quadro di una distinzione, per quanto attiene al valore aggiunto, tra servizio e fornitura;

              12) prevedere il blocco e la moratoria di tutti i meccanismi automatici di rivalutazione delle tariffe derivanti da qualsiasi norma di legge o convenzione, ivi compresi quelli collegati ad aumenti delle materie prime o del tasso inflattivo;

          c) per quanto concerne i servizi pubblici liberalizzati (banche, assicurazioni e telecomunicazioni):

              1) definire i limiti tra libera concorrenza e diritto al servizio pubblico,

 

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attraverso la previsione di norme tese a contemperare la libera concorrenza tra le offerte e il diritto al servizio pubblico secondo criteri basati sul rapporto tra costi e prezzi;

              2) prevedere limiti antispeculazioni, in un quadro di democrazia economica e di tutela dei soggetti più deboli, e limiti ai soggetti forti del mercato, applicabili in termini percentuali al rapporto tra costi e prezzi dei servizi. In particolare prevedere, nell'ambito dei servizi privati, l'istituzione di un elenco di quelli a prevalente valore sociale o connessi ad obblighi di legge, per i quali deve essere stabilita la separazione contabile e di fatturazione da altri servizi forniti in contemporanea;

              3) garantire la concorrenza e norme anti-cartelli attraverso la previsione di norme per una rigida definizione e dimostrazione dei costi come presupposto indispensabile per una concorrenza al ribasso basata sul rapporto tra ottimizzazione dei costi e riduzione del relativo prezzo;

              4) prevedere la netta distinzione tra costi generali di gestione incidenti sul singolo servizio e costi diretti per garantire una maggiore chiarezza nella valutazione di concorrenzialità. A tale scopo, nella determinazione dei costi presi a base per la definizione dei prezzi dei servizi, non devono essere considerate le perdite connesse alla cattiva e incauta attività della società di gestione in attività non di servizio pubblico;

              5) prevedere la valutazione pubblica di congruità e di ammissibilità dei costi dichiarati da parte delle autorità competenti e con la partecipazione delle associazioni di rappresentanza degli utenti e dei consumatori;

              6) prevedere la contrattazione sociale dei criteri per la definizione dei prezzi o delle tariffe di servizi derivanti da obblighi di legge anche se forniti da soggetti privati, con le Autorità competenti in funzione di soggetto terzo e di garante del rispetto degli accordi;

 

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              7) prevedere che ogni azione finalizzata a contrastare il passaggio da un fornitore di servizio all'altro sia individuata come illecito sanzionabile amministrativamente;

              8) garantire maggiori concorrenza e informazione prevedendo l'emanazione di norme recanti criteri per la definizione delle carte di qualità dei servizi, obblighi per il mantenimento degli standard dichiarati e relative sanzioni, al fine di realizzare condizioni di vera concorrenzialità tra i fornitori dei servizi nonché una reale capacità degli utenti di valutazione dell'offerta più conveniente;

              9) prevedere specifici studi di settore e la definizione delle spese ammissibili;

              10) modificare gli obblighi per la contabilizzazione e l'addebito del servizio, anche se amministrativo;

              11) prevedere la revisione del sistema sanzionatorio per la informazione commerciale e pubblicitaria ingannevole, configurandola quale reato penale punibile anche con la sanzione interdittiva dagli incarichi di gestione amministrativa;

              12) eliminare la distorsione di mercato dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto esistente tra un soggetto obbligato per legge a presentare una domanda e un soggetto libero di fornire una offerta connessa con la obbligatorietà dell'assicurazione, prevedendo l'istituzione di forme di assicurazione alternative pubbliche, come la partecipazione al Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per i danni biologici e l'assunzione in proprio dei danni agli automezzi per coloro che non riescono a stipulare un contratto assicurativo;

              13) stabilire il principio della responsabilità amministrativa in caso di spreco di risorse e disservizi;

 

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              14) vietare gli aumenti dei prezzi e delle tariffe dei servizi pubblici anche se in regime di fornitura privata, ivi compresi quelli soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale quali quelli bancari;

              15) predisporre un piano di rientro del sistema bancario italiano conforme alla media degli altri Paesi europei attraverso la defiscalizzazione dei costi e dei servizi, compensando mancati introiti mediante un modesto aumento del carico fiscale degli oneri e dei costi bancari dei servizi borsistici e delle plusvalenze finanziarie;

              16) eliminare o ridurre le commissioni di massimo scoperto fra i costi bancari;

              17) ridurre i premi assicurativi per la responsabilità civile auto relativi ai costi per incidentalità e per indennizzo diretto, anche attraverso il ricalcolo dei costi e la definizione di un indice medio statistico e di parametri di congruità delle tariffe;

          d) per quanto concerne i prodotti agroalimentari freschi:

              1) prevedere l'obbligo di esposizione del prezzo di acquisto e di vendita in tutti i passaggi della filiera distributiva come deterrente ad aumenti dei prezzi ingiustificati ed elemento conoscitivo necessario per garantire una corretta concorrenza;

              2) sulla base di specifici studi di settore, prevedere un limite massimo del ricarico rispetto al prezzo di acquisto per ciascun passaggio della filiera distributiva, determinato periodicamente dallo stesso andamento del mercato, in conformità a quanto stabilito dalla legislatura vigente in materia di usura, in modo da consentire di distinguere tra una legittima transazione commerciale e una illecita speculazione o, nei casi più gravi, un aggiotaggio;

              3) realizzare strutture pubbliche di servizio per la conservazione e la preparazione commerciale del prodotto fresco, in modo da trasformare la caratteristica della deperibilità in servizio alla produzione

 

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e ristabilire una parità commerciale fra domanda e offerta, eliminando tale fattore di ricarico della filiera sostituendolo con una voce di costo aggiuntivo della produzione gestita in modo pubblico dagli enti locali in sostituzione degli attuali incentivi;

              4) incentivare la filiera corta, prevedendo l'istituzione di un fondo destinato alle regioni e agli enti locali per la realizzazione di servizi alla commercializzazione accorpati e orientati alla diminuzione dei passaggi commerciali e dei costi di distribuzione;

              5) prevedere un regime fiscale agevolato per le aziende di distribuzione che si impegnano al rispetto di norme anti-carovita, assicurando la copertura dei minori introiti mediante rimodulazioni delle aliquote IVA sui prodotti interessati;

          e) per quanto concerne i generi alimentari conservati:

              1) prevedere l'obbligo di determinazione del prezzo al consumo da parte del produttore-confezionatore con esplicito riferimento alla quantità e comprensivo degli oneri della distribuzione oggetto di accordo tra i vari soggetti operatori;

              2) prevedere l'obbligo di ritiro degli alimenti confezionati alla data della loro scadenza al fine di evitare fenomeni di vendita di alimenti non commestibili e il cui valore commerciale non ha più alcuna corrispondenza con il prezzo; stabilire che il rapporto tra qualità e prezzo è prerogativa del produttore;

              3) prevedere l'obbligo di una etichettatura chiara e confrontabile per garantire la concorrenza per quanto concerne la quantità e il prezzo;

              4) prevedere l'obbligo di registrazione e di autorizzazione della immissione sul mercato, con l'indicazione, oltre che del contenuto in termini di qualitá e di quantità, della ammissibilità del prezzo che non deve superare un limite di ricarico speculativo nel rapporto tra costi e prezzi;

 

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              5) realizzare studi di settore con pubblicazione di bollettini dei prezzi medi, come informativa pubblica ai consumatori per consentire loro una adeguata valutazione del rapporto tra qualità e prezzo;

              6) prevedere sconti e riduzioni di prezzi nonché campagne di consumo veloce, tenuto conto che in prossimità della data di scadenza un prodotto conservato vale oggettivamente meno in quanto diminuisce la sua disponibilità per il consumatore;

              7) prevedere campagne di scorta stagionali connesse con i tempi di consumazione del prodotto;

              8) prevedere agevolazioni fiscali o tariffarie per campagne di sconti, aumentando la misura delle agevolazioni in maniera proporzionale alla riduzione dei prezzi;

              9) prevedere la diminuzione delle tariffe per i produttori e gli esercenti in rapporto ad accordi stipulati a livello regionale per la riduzione programmata su determinati stoccaggi di prodotti;

          f) per quanto concerne i generi di prima necessità:

              1) prevedere un sistema di distribuzione basato sulla definizione del prezzo alla produzione comprensivo dei costi di distribuzione secondo accordi tra produzione e distribuzione, con indicazione di un solo prezzo; prevedere un sistema di acquisto e di rivendita, a stoccaggio, con indicazione del doppio prezzo e una norma automatica di limitazione del ricarico, calcolata secondo parametri percentuali discendenti dall'andamento del mercato stesso;

              2) realizzare studi di settore con pubblicazione di bollettini dei prezzi medi, come informativa pubblica ai consumatori, per consentire loro una adeguata valutazione del rapporto tra qualità e prezzo;

              3) prevedere agevolazioni fiscali o tariffarie per campagne di sconti, aumentando la misura delle agevolazioni in maniera

 

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proporzionale alla riduzione dei prezzi;

              4) prevedere la diminuzione delle tariffe per i produttori e gli esercenti in rapporto ad accordi stipulati a livello regionale per la riduzione programmata su determinati stoccaggi di prodotti;

              5) prevedere la liberalizzazione dei saldi.

Art. 3.

      1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è abrogato.

Art. 4.

      1. Al titolo VI del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

«Capo I-bis.
DEPOSITI
GIACENTI PRESSO LE BANCHE

      Art. 120-bis. - (Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per

 

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spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione a iniziativa dei depositante o di terzi da questo delegati.
      2. Qualora nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al medesimo comma 1, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 1.000 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulta circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato.
      3. Ove dai certificati rilasciati ai sensi del comma 2 risultino l'esistenza in vita dell'intestatario del deposito e un domicilio diverso da quello cui è stata inviata la comunicazione prevista dal comma 1, la banca procede nuovamente ai sensi del medesimo comma 1.
      4. Dalla data di ricevimento delle disposizioni impartite dall'intestatario a seguito degli inviti rivoltigli ai sensi dei commi 1 e 3, o, in mancanza, dalla data di rilascio del certificato, che ne attesta l'esistenza in vita, ai sensi del comma 2, decorre un nuovo periodo quinquennale per gli effetti previsti dal presente articolo. Si applica comunque il disposto del comma 1, secondo periodo.
      5. Qualora, dai certificati rilasciati ai sensi del comma 2, risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competenti di comunicare quanto risulta circa la successione del medesimo. Se necessario, essa chiede altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.
 

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      6. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate al sensi del comma 5 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, di cui al citato comma 5, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.
      7. L'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente sono state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 6, entro il 31 marzo di ciascun anno, anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella Gazzetta Ufficiale nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
      8. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulta l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, secondo periodo, la banca procede direttamente ai sensi dei commi 6 e 7. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, secondo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma.
      9. Le spese relative alle attività e alle ricerche previste dai commi 1, 2, 3 e 5 sono addebitate all'intestatario del deposito, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze comunque non superiore al valore del deposito. La banca può provvedere allo svolgimento delle attività e delle ricerche anche avvalendosi di società aventi quale oggetto sociale esclusivo la prestazione di questo servizio. L'attività di tali società è disciplinata
 

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con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regolamento determina inoltre i requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le medesime società, nonché i dipendenti delle medesime.
      10. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8:

          a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente si è verificata la condizione prevista dal comma 1;

          b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, sono stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;

          c) elenco dei depositi, intestati a defunti relativamente ai quali nell'anno precedente sono state inutilmente esperite le ricerche effettuate ai sensi del comma 5;

          d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c) del presente comma, con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.
      11. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni previste nel comma 10.

      Art. 120-ter. - (Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 7 e 8, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali.
      2. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita

 

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degli intestatari nonché della banca o dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.
      3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 1, presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.
      4. Le somme che non sono state rivendicate entro il termine di cui al comma 3 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati. Esse sono destinate, per metà e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e, per l'importo residuo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato previsto dall'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
      5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4, comprese le modalità relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi di titoli giacenti.

      Art. 120-quater. - (Contenuto delle cassette di sicurezza). - 1. Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza oggetto di apertura forzata ai sensi dell'articolo 1841 del codice civile, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 2, 3, 5, 6 e 7.
      2. Le somme derivanti dalla vendita degli oggetti e dei valori rinvenuti sono depositate ai sensi dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile, presso la Banca d'Italia, la quale provvede ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 2. Qualora le somme non siano state rivendicate entro il termine ivi previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 120-ter, comma 4. Le somme di cui al presente comma concorrono al computo dell'importo ivi indicato.

      Art. 120-quinquies. - (Comunicazione dell'esistenza del deposito). - 1. Gli intestatari dei contratti di deposito a risparmio

 

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nominativi e di conto corrente, nonché dei contratti di deposito di titoli, al momento della stipulazione o successivamente, possono indicare alla banca le generalità e il recapito di persone, in numero non superiore a tre, alle quali deve essere comunicata l'esistenza del deposito, con la sola indicazione del nome dell'intestatario e delle coordinate di esso, nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni a iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa».

      2. All'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: «a 120» sono sostituite dalle seguenti: «a 120-ter».
      3. Il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Il tribunale detta le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti e dei valori rinvenuti, da parte della banca medesima, per un periodo di due anni. Decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le è dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia, compresi gli interessi maturati, entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non sono state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati».

Art. 5.

      1. Il reddito monetario incassato dalla Banca d'Italia a seguito dell'attività di produzione e di emissione di banconote e

 

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di monete, denominato «diritto di signoraggio», conseguente al valore di acquisto superiore al valore del metallo e della cartamoneta in esse contenuto, è restituito allo Stato, e confluisce in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a finanziare sgravi fiscali a favore delle famiglie con reddito annuo inferiore a 16 mila euro.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di utilizzazione del fondo di cui al comma 1.
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