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PDL 4760-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4760-A


 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia

Presentato il 27 febbraio 2004

(Relatore: MALGIERI)


NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 12 maggio 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 4760, riguardante la proroga e il rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia;

            rilevato che, sostanzialmente, le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            osservato, inoltre, che l'articolo 1 del provvedimento in esame, provvede a rifinanziare la legge n. 72 del 2001, che reca disposizioni riconducibili alla materia della «valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali», la cui disciplina è demandata, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, un maggiore coinvolgimento delle regioni nella definizione degli interventi previsti dalla legge n. 72 del 2001.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La Commissione,

            sul testo del provvedimento:

              preso atto dei chiarimenti espressi dal rappresentante del Governo secondo cui:

                l'attività della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

 

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                l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri reca, per l'anno 2004, le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1, comma 1, siano soppresse le seguenti parole: «4.650.000 per il periodo 2004-2006, pari a euro»;

            all'articolo 2, comma 1, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: «A tale scopo è autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione

Art.1.
(Proroga e rifinanziamento
della legge 16 marzo 2001, n. 72).
Art.1.
(Proroga e rifinanziamento
della legge 16 marzo 2001, n. 72).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per il periodo 2004-2006, pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

      2. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:       2. Identico.

          a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;

 

          b) la parola: «sentiti» è sostituita dalla seguente: «sentita»;

 

          c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri» sono soppresse;

 

          d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le attività culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri».

 

      3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      3. Identico.


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      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       4. Identico.
Art. 2.
(Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo 2001, n. 73).
Art. 2.
(Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo 2001, n. 73).

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre 2006. È autorizzata la spesa di euro 13.950.000 per il triennio 2004-2006, pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre 2006. A tale scopo è autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

      2. All'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 2001, n. 73, dopo le parole: «il Ministero degli affari esteri,» sono inserite le seguenti: «l'Ufficio del Ministro per gli italiani nel Mondo,».       2. Identico.
      3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.       3. Identico.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       4. Identico.
    
    


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