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PDL 2284-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2284-A


RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 5 giugno 2002

(Relatore: DI GIANDOMENICO)

sulla
 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANTONIO RUSSO

Modifiche all'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, in materia di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, e all'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità alla carica di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale

Presentata il 5 febbraio 2002
 

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, nel testo modificato a seguito dell'esame in Commissione, trova motivazione nella necessità di porre rimedio alla disparità di trattamento tra consiglieri regionali e consiglieri comunali e provinciali sorta a seguito di una recente modifica apportata alla disciplina in materia di incompatibilità alla carica di consigliere comunale e provinciale.
      La disciplina delle incompatibilità alla carica di consigliere regionale, provinciale e comunale, fino alla recente modifica, era sostanzialmente identica. Tale disciplina, infatti, dettata inizialmente per tutte le cariche di consigliere presso le regioni e gli enti locali nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è poi confluita per quanto riguarda i consiglieri provinciali e comunali, rimanendo comunque sostanzialmente identica, nell'articolo 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      In particolare, l'articolo 63, comma 1, n. 4), del testo unico sugli enti locali disciplinando la causa di incompatibilità nascente per colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, rispettivamente con il comune o la provincia, riproduce il testo dettato per i consiglieri regionali dall'articolo 3, comma 1, n. 4), della legge n. 154 del 1981.
      Durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 13 del 2002 recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, si è apportata però una modifica al disposto del comma 1, n. 4), dell'articolo 63 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali. Attraverso l'introduzione dell'articolo 3-ter al decreto-legge sopra citato, si è previsto che per i consiglieri provinciali e comunali «la pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 (azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale) del medesimo testo unico, non determina incompatibilità». Allo stesso comma 1, n. 4), del sopra citato articolo 63 si sono aggiunti infine dei nuovi periodi che prevedono in particolare che «la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna, determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità». Si è previsto, inoltre, che le suddette disposizioni si possano applicare anche ai procedimenti in corso.
      L'introduzione di tali disposizioni per i consiglieri provinciali e comunali ha così creato una disparità di trattamento rispetto al regime vigente per i consiglieri regionali.
      Riguardo alla posizione di questi ultimi, proprio in occasione dell'approvazione delle suddette modifiche al regime di incompatibilità negli enti locali, il Governo ha accettato un ordine del giorno con il quale si impegnava ad «adottare, nell'ambito delle proprie competenze, opportune iniziative normative finalizzate ad estendere quanto previsto per i consiglieri rappresentanti degli enti locali anche ai consiglieri regionali».
      La possibile estensione anche ai consiglieri regionali di tali disposizioni è stata valutata dalla Commissione anche alla luce del dettato dell'articolo 122 della Costituzione che prevede che «il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché
 

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dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica».
      Vi è da considerare inoltre che attualmente è in corso di esame presso il Senato un progetto di legge di iniziativa governativa tendente a dare attuazione proprio all'articolo 122 della Costituzione attraverso l'enunciazione dei principi fondamentali a cui dovranno poi attenersi le Regioni nell'adottare le discipline in materia.
      In considerazione di tutto ciò, ma con l'intento di ovviare comunque alla disparità di trattamento sopra descritta, la Commissione, con l'assenso del rappresentante del Governo, ha ritenuto di approvare una disposizione di natura transitoria e «cedevole» che pone riparo alla situazione creatasi e che è efficace solo fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che verranno emanate in materia.
      La Commissione stessa, dando seguito ad un parere espresso in tal senso dal rappresentante del Governo intervenuto durante l'esame, non ha ritenuto opportuno dettare, oltre ad una normativa transitoria e «cedevole», anche una normativa di principio in tale ambito, reputando opportuno che tutti i principi fondamentali in tema di incompatibilità e ineleggibilità dei consiglieri regionali debbano essere esaminati nell'ambito dello specifico provvedimento attualmente all'esame del Senato.

Remo DI GIANDOMENICO, Relatore.

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione
Modifiche all'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, in materia di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, e all'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità alla carica di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale. Disposizioni in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali.
Art. 1.
Art. 1.

      1. All'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applicano ai consiglieri regionali fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che verranno emanate in materia.

          a) al primo comma, numero 4), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La lite connessa ad una sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato»;

 

          b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'instaurazione della lite di cui al medesimo numero 4) presuppone, a pena di nullità, la determinazione in contraddittorio della quantificazione economica del danno subito dall'ente».

 

      2. All'articolo 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) al comma 1, numero 4), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La lite connessa ad una sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato»;

 

          b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'instaurazione della lite di cui al medesimo numero 4) presuppone, a pena di nullità, la determinazione in contraddittorio della quantificazione economica del danno subito dall'ente».

 

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Art. 2.
        Soppresso.
      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai giudizi, in materia di ineleggibilità e di incompatibilità, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.  
Art. 3.
 
Art. 2.
      l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.         Identico.


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