|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 2609 |
1. In tutte le unità di lavoro o amministrative, comprese quelle della pubblica amministrazione, individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i lavoratori hanno diritto di eleggere una rappresentanza sindacale elettiva. L'elezione avviene sulla base dei seguenti princìpi:
a) elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;
b) voto segreto su liste e con sistema proporzionale;
c) periodicità biennale delle elezioni, a pena di decadenza in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza.
1. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi la rappresentanza sindacale elettiva è così composta:
a) nelle unità produttive e amministrative fino a cinquanta addetti: quattro componenti;
b) nelle unità produttive e amministrative da cinquantuno a duecento addetti: sei componenti;
c) nelle unità produttive e amministrative da duecentouno a 3 mila addetti:
d) nelle unità produttive e amministrative con più di 3 mila addetti, al numero di componenti di cui alla lettera c) si aggiungono sei componenti ogni quattrocento addetti o frazione di quattrocento per il numero di addetti superiore a 3 mila.
2. Ai fini del calcolo dei dipendenti, si tiene conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, e con contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata minore, individuate dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni.
1. Nelle unità che occupino fino a quindici dipendenti sono costituite rappresentanze sindacali elettive interaziendali con modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Il diritto di promuovere la costituzione e il rinnovo delle rappresentanze sindacali elettive compete singolarmente o in modo congiunto a tutti i soggetti legittimati alla presentazione delle liste elettorali.
2. Possono presentare proprie liste le associazioni sindacali, i comitati o altre
1. I soggetti che hanno assunto l'iniziativa formano con i rappresentanti delle liste presentate una commissione elettorale che garantisce il regolare andamento delle varie fasi e infine proclama eletta la rappresentanza che ha ottenuto il maggior numero di voti, sempre che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. Nel caso che i votanti siano inferiori al 50 per cento più uno degli aventi diritto, il mandato dei componenti la rappresentanza sindacale elettiva è ridotto a dodici mesi.
2. Sovrintende al regolare svolgimento delle elezioni la direzione provinciale del lavoro competente per territorio, che certifica i risultati elettorali e li comunica, entro un mese, al Ministero del lavoro e
1. Hanno diritto a partecipare all'elezione delle rappresentanze sindacali elettive tutti i dipendenti occupati nell'unità di lavoro ai sensi del comma 2 dell'articolo 2. Gli eletti vengono proclamati dal comitato elettorale immediatamente dopo la ricezione, da parte del presidente del seggio, del verbale relativo allo scrutinio.
2. Alle operazioni di scrutinio possono assistere le lavoratrici e i lavoratori occupati nell'unità di lavoro.
3. I verbali degli scrutini, nei quindici giorni successivi, devono essere inviati alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio che pubblica, al termine del mese di gennaio di ogni anno, percentuali e voti riportati da ciascuna formazione sindacale o gruppo di lavoratori rispetto al totale dei voti espressi per ogni categoria o comparto definiti contrattualmente.
1. Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, alle rappresentanze sindacali elettive e ai loro componenti competono:
a) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
b) il diritto di promuovere referendum, ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) il diritto di affissione di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché l'accesso al sistema informatico aziendale per comunicare ai lavoratori notizie d'interesse sindacale;
d) il diritto di disporre di locali idonei di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
e) il potere di negoziare le condizioni di lavoro e ogni altra questione attinente all'attività lavorativa; tale potere negoziale concerne sia i contratti collettivi di lavoro, contenenti una disciplina generale dei rapporti di lavoro aziendali, sia gli accordi aziendali contenenti la disciplina di specifiche questioni.
2. I componenti della rappresentanza sindacale elettiva godono delle tutele di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
3. Per lo svolgimento del loro mandato i soggetti di cui al comma 2 possono usufruire di permessi con le modalità di cui agli articoli 23 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300. I permessi retribuiti non possono essere inferiori a novantasei ore annue per ogni componente la rappresentanza sindacale elettiva.
4. Per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché per la tutela della libera esplicazione della attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, le rappresentanze sindacali elettive e i loro componenti sono legittimati a ricorrere all'azione di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
5. Le rappresentanze sindacali elette con criteri difformi da quelli previsti dalla presente legge devono essere rinnovate, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Affinché il contratto collettivo di lavoro o l'accordo aziendale acquisti efficacia vincolante per tutti gli occupati è necessario che lo stesso, una volta approvato dalla maggioranza dei componenti le rappresentanze sindacali elettive, venga successivamente ratificato dalla maggioranza
1. Le rappresentanze sindacali elettive eleggono al proprio interno i delegati, che a livello provinciale, regionale e nazionale concorrono a formare le rappresentanze sindacali di categoria.
2. Hanno diritto a partecipare all'elezione tutti i componenti la rappresentanza sindacale elettiva della categoria nel relativo ambito territoriale.
3. Il numero dei delegati è stabilito con accordo dalle organizzazioni sindacali rappresentative della categoria, in ciascun ambito territoriale; tale numero deve comunque consentire a qualsiasi organizzazione sindacale che abbia superato il 5 per cento dei voti espressi nell'ambito territoriale di riferimento l'elezione di almeno un delegato.
4. Avvenuta la proclamazione degli eletti, ciascuna organizzazione sindacale o gruppo di lavoratori che abbia ottenuto l'elezione di uno o più candidati, provvede, nei quindici giorni successivi, a integrare la rappresentanza sindacale di categoria con un numero di componenti pari a quello degli eletti nella propria lista.
5. Alla rappresentanza sindacale di categoria integrata ai sensi dei commi 3 e 4
1. Il referendum può essere richiesto, entro un mese dalla data di stipula, da un numero di lavoratori pari al 10 per cento di quelli appartenenti al settore interessato; nel caso del contratto collettivo nazionale la richiesta deve essere sottoscritta dal 3 per cento dei lavoratori interessati con un limite massimo di 10 mila lavoratori, entro quarantacinque giorni dalla data di stipula. L'indizione dei referendum e le modalità di svolgimento sono disciplinate con apposito regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. L'approvazione da parte dell'assemblea dei lavoratori occupati nell'unità interessata è necessaria anche nelle ipotesi in cui venga rinegoziato, con riferimento a uno specifico gruppo o settore dell'unità di lavoro, un diritto di origine contrattuale.
2. I contratti e gli accordi collettivi non possono disporre dei diritti soggettivi dei lavoratori.
3. I contratti e gli accordi collettivi non possono derogare alle disposizioni vigenti, salvo che queste lo consentano espressamente.
4. Sono comunque fatte salve le clausole più favorevoli ai lavoratori.
5. Salvo il caso previsto al comma 4, le clausole dei contratti e degli accordi collettivi
1. È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Tutti i lavoratori hanno pari diritti e, a parità di lavoro, medesimi retribuzioni e inquadramenti.
2. È vietata la concessione di retribuzioni differenziate tra lavoratori svolgenti, a parità di lavoro prestato, mansioni analoghe,
1. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il giudice del lavoro stabilisce nella sentenza o nel provvedimento con i quali ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro le modalità di esecuzione della stessa. La non ottemperanza è punita con la pena di cui all'articolo 650 del codice penale e la condanna alla pena detentiva comporta l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 35-bis del codice penale.
Al prestatore di lavoro che recede per giusta causa dal contratto di lavoro a tempo indeterminato compete l'indennità sostitutiva di preavviso, oltre a un'ulteriore indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Tale indennità può essere ridotta sino alla metà dal giudice per comprovata lievità dell'inadempimento del datore di lavoro; può però essere aumentata sino a trenta mensilità nei casi di inadempimento di particolare gravità. Nelle imprese che occupino più di duecento dipendenti e nei casi particolarmente gravi il giudice può anche disporre, in aggiunta all'indennità di cui al presente comma, il pagamento, in favore del prestatore di lavoro, di una somma corrispondente alla normale retribuzione mensile, fino al reperimento di una nuova occupazione. La revoca delle dimissioni, che determina la ricostituzione immediata del rapporto, deve essere comunicata al
2. All'articolo 2118 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le dimissioni del prestatore di lavoro possono essere revocate con effetto retroattivo con la perdita del trattamento economico dal giorno delle dimissioni sino a quello della revoca delle stesse».
1. A tutti i rapporti di lavoro che siano connotati da un carattere coordinato e continuativo e integrati nell'organizzazione del datore di lavoro per la realizzazione dei fini da questi perseguiti si applicano le norme di cui all'articolo 18 e al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:
«L'organizzazione sindacale rappresentativa o il gruppo di lavoratori che nell'unità di lavoro raccolga, a tale fine, l'adesione o le firme di almeno il 10 per cento degli occupati, ovvero di almeno cento occupati nelle unità di lavoro o amministrative con più di 3 mila dipendenti, ha facoltà di convocare l'assemblea degli occupati durante l'orario di lavoro,
2. Il terzo comma dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:
«Alle riunioni e alle assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato nonché esperti designati dalle associazioni sindacali».
1. È organizzazione sindacale rappresentativa quella che in una unità produttiva o amministrativa, individuata ai sensi dell'articolo 1, e in ogni provincia o regione, o a livello nazionale, raggiunge almeno uno dei seguenti indici:
a) unità produttiva o amministrativa: consenso pari al 5 per cento dei voti espressi nell'elezione delle rappresentanze sindacali elettive;
b) a livello provinciale: consenso pari al 3 per cento dei voti espressi nell'elezione delle rappresentanze sindacali elettive della provincia da parte degli occupati nella medesima categoria definita dall'ambito di applicazione del contratto nazionale o comparto della pubblica amministrazione;
c) a livello regionale: consenso pari al 3 per cento dei voti espressi nell'elezione delle rappresentanze sindacali elettive della regione da parte degli occupati nella medesima categoria definita dall'ambito di applicazione del contratto nazionale o comparto della pubblica amministrazione;
d) a livello nazionale: consenso pari al 3 per cento dei voti espressi nell'elezione delle rappresentanze sindacali elettive da parte degli occupati nella medesima categoria definita dall'ambito di applicazione del contratto nazionale o comparto della pubblica amministrazione.
2. In ogni caso, per acquisire la qualifica di sindacato rappresentativo, ai vari livelli, le organizzazioni sindacali dei quadri devono aver ricevuto adesioni non inferiori al 10 per cento degli appartenenti alla categoria dei quadri.
3. Ogni organizzazione rappresentativa in almeno quattro settori o comparti nazionali è componente di diritto del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) con propri rappresentanti.
4. Le designazioni nel CNEL dei quattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, dei lavoratori autonomi nonché delle imprese CNEL sono effettuate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le organizzazioni rappresentative sul piano nazionale in almeno quattro categorie o comparti sono consultate in sede governativa su questioni di interesse generale.
1. All'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«A tutte le associazioni sindacali, indipendentemente dal grado di rappresentatività, deve essere garantito il diritto di cui all'articolo 25 nonché l'utilizzo del sistema informatico aziendale per comunicare ai lavoratori notizie di interesse sindacale».
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 17 della presente legge, le associazioni sindacali rappresentative hanno diritto ad usufruire di un idoneo locale per le riunioni e ad indire assemblee fuori e durante l'orario di lavoro secondo le modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi. Il diritto di convocare assemblee fuori e durante l'orario di lavoro per un massimo di due ore compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.
2. Ogni organizzazione sindacale rappresentativa nelle province ha facoltà di convocare l'assemblea degli occupati nell'unità di lavoro, cui può partecipare un rappresentante dell'organizzazione sindacale; anche all'assemblea convocata ai sensi del presente comma si applicano le norme di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 15 della presente legge.
3. È fatto obbligo alle imprese di convocare le organizzazioni sindacali rappresentative per l'espletamento di procedure derivanti da norme contrattuali o di legge e per comunicazioni o negoziati su materie inerenti il rapporto di lavoro.
4. Il medesimo obbligo di cui al comma 3 è stabilito per le organizzazioni datoriali e le pubbliche amministrazioni in relazione alla contrattazione nazionale di categoria o di comparto o di livello territoriale. Viene inoltre espressamente introdotto il principio dell'obbligo di parità di trattamento tra le organizzazioni sindacali previste come rappresentative ai vari livelli dalla presente legge. È fatto espresso divieto ai datori di lavoro di porre in essere comportamenti che determinino una disparità di trattamento tra organizzazioni sindacali dello stesso livello. Qualunque
1. Le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono cariche a livello provinciale, regionale o nazionale negli organi direttivi di un'organizzazione sindacale rappresentativa hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di novantasei ore su base annua.
2. Ai lavoratori che ricoprono cariche negli organi direttivi di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dall'articolo 31, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
3. Ai lavoratori che ricoprono cariche negli organi direttivi di cui al comma 1, che non abbiano richiesto l'aspettativa si applica l'articolo 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. La partecipazione alle trattative dei componenti la rappresentanza aziendale elettiva e dei lavoratori che ricoprono cariche negli organi direttivi di cui al comma 1 ai fini della retribuzione è considerata nei limiti dell'orario di lavoro normale giornaliero.
5. L'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è abrogato.
6. Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è abrogato.
1. Assemblee non retribuite, fuori dall'orario di lavoro, possono essere convocate da tutti i sindacati regolarmente costituiti e da gruppi di lavoratori che raccolgono
1. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dei comitati aziendali europei di cui alla direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, è regolata ai sensi degli articoli 1, 4, 5 e 6 della presente legge.
1. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori nei comitati di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali, nella commissione nazionale per l'impiego e in altri organismi aventi rilevanza pubblica, anche di ambito locale, che prevedono la partecipazione di rappresentanze delle organizzazioni sindacali avviene con elettorato attivo e passivo di tutti i lavoratori interessati, con voto segreto e con sistema proporzionale.
2. Possono presentare liste per le elezioni previste dal presente articolo le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
3. Qualora le elezioni di cui al presente articolo non abbiano rilevanza nazionale possono presentare liste le organizzazioni sindacali che abbiano raggiunto in almeno
1. Per l'elezione dei componenti del consiglio scolastico ai vari livelli e dei componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione in rappresentanza dei lavoratori si applicano, per la presentazione delle liste, i criteri previsti dall'articolo 4, comma 2.
1. Le organizzazioni sindacali che raggiungono le percentuali di adesioni o di consensi di cui all'articolo 16, per esercitare i poteri previsti dal capo IV devono adottare statuti che sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
1. Il giudice del lavoro è competente per ogni controversia relativa all'applicazione della presente legge e dei relativi regolamenti di attuazione.
2. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo le parole: «organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse,» sono inserite le seguenti: «ovvero dei rappresentanti nazionali delle associazioni
1. Dopo il primo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti i seguenti:
«I dipendenti pubblici e privati hanno facoltà di cedere, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, alle proprie organizzazioni sindacali, per il pagamento dei contributi associativi, nella misura stabilita dai competenti organi statutari, una quota mensile della retribuzione e delle prestazioni erogate dal datore di lavoro per conto degli enti previdenziali, mediante trattenute e versamenti da effettuare a cura del datore di lavoro.
I contratti collettivi possono stabilire ulteriori modalità per agevolare l'esercizio della facoltà di cui al secondo comma garantendo la segretezza del versamento.
La cessione è revocabile in qualsiasi momento. La revoca ha efficacia dal bimestre successivo alla effettiva manifestazione di tale volontà.
La conferma periodica della adesione non può in ogni caso superare i quattro anni dalla precedente manifestazione di volontà».
1. I lavoratori agricoli titolari dell'indennità ordinaria e del trattamento speciale
1. Il primo comma dell'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è sostituito dai seguenti:
«I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, e comunque per un solo trattamento pensionistico, dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative, hanno facoltà di cedere, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, alle proprie organizzazioni sindacali, per il pagamento dei contributi associativi nella misura stabilita dai competenti organi statutari, una quota
1. Le aziende e gli enti, con cadenza bimestrale, inviano a ciascuna organizzazione sindacale l'elenco dei nominativi degli iscritti aggregati per i livelli di inquadramento e le relative somme cedute.
1. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e il comma 1 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono abrogati.
|