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PDL 5288

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5288


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Delega al Governo per il riordino delle professioni intellettuali

Presentata il 23 settembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, che riprende un analogo testo presentato dal Guardasigilli nella scorsa legislatura, è tesa a porre rimedio alla situazione in cui versa, nel suo complesso, l'ordinamento delle professioni intellettuali, che necessita, ormai, di un ammodernamento, anche e soprattutto in funzione delle peculiarità qualitative e quantitative assunte dal «mercato» delle professioni, nel contesto del cosiddetto «villaggio globale».
      È indubbio, infatti, che la competitività dei professionisti italiani consegua, in misura notevole, anche a un profondo rinnovamento ordinamentale, che assicuri qualificazione professionale, piena concorrenza, controllo di deontologia.
      Il rinnovamento auspicato risponde a due esigenze di fondo: da un lato, l'eliminazione di ogni ostacolo alla concorrenza tra professionisti e il conseguente abbattimento di ogni ingiustificata e dannosa rendita di posizione; dall'altro lato, la tutela dell'utenza quale consegue alla convinzione che la particolarissima natura delle attività «intellettuali» postuli - per effetto delle profonde asimmetrie informative che caratterizzano il relativo mercato - una disciplina affatto particolare, in assenza della quale si verificano caos nelle prestazioni e grave vulnus a interessi generali di notevole rilievo.
      Il punto di equilibrio - tra conservazione dell'esistente e generale deregulation - è stato perseguito mediante l'elaborazione di criteri generali che rimettono a un momento successivo l'individuazione delle attività professionali meritevoli di essere costituite in Ordini.
      La presente proposta di legge non stabilisce, dunque, quali debbano essere le professioni da costituire in Ordini, né quali siano le attività da riservare, in via esclusiva, ai singoli Ordini: è infatti del tutto evidente che, stabiliti in via di principio i criteri generali che giustificano l'istituzione di un Ordine professionale,
 

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vada rimessa al momento attuativo l'individuazione dell'ambito della tutela avente a oggetto l'interesse generale connesso all'esercizio di una determinata professione.
      Rispetto all'interesse generale richiamato, è sembrato eccessivo ricollegare detto interesse solo a valori esplicitamente tutelati dalla Costituzione (com'è nel caso del diritto alla salute o del diritto di difesa), ben potendosi ipotizzare altri casi in cui l'esercizio della professione involga profonde asimmetrie informative e implichi, conseguentemente, la potenziale e irriparabile lesione di interessi generali molto rilevanti.
      È appena il caso di precisare che, desunta dai criteri e princìpi contenuti nella presente proposta di legge la necessità di dare vita ad un Ordine professionale, sulla base dei medesimi criteri e princìpi sarà necessariamente individuata la ristretta area di attività da attribuire in via esclusiva all'Ordine stesso. Va poi evidenziato come, al fine di evitare ingiustificate restrizioni all'accesso alle singole professioni, è stato specificamente disposto - articolo 2, comma 1, lettera d), e articolo 3, comma 1, lettera d) - che il tirocinio debba essere disciplinato in modo da garantirne flessibilità ed effettività.
      La vastità del rinnovamento richiede - per essere attuata adeguatamente - un modulo organizzativo elastico che è stato individuato in una legge delega di princìpi e criteri direttivi generalissimi, tali da non potere non essere comuni ad ogni tipo di attività professionale.
      Solo successivamente all'elaborazione dei cennati princìpi e criteri direttivi sarà possibile, con specifici decreti legislativi, adattare i princìpi e criteri direttivi stessi alle qualità proprie delle singole attività professionali.
      L'articolo 2 individua lo schema essenziale dell'intero sistema e rinvia al successivo articolo 3 l'ulteriore specificazione dei princìpi e criteri direttivi fondamentali che a tale schema danno vita. L'articolo 2 e l'articolo 3 sono assolutamente complementari: da un lato, i princìpi e criteri direttivi dell'articolo 2 non possono che attuarsi nei modi previsti dall'articolo 3 e, reciprocamente, l'articolo 3 deve essere interpretato come attuazione di ben precisi princìpi e criteri direttivi.
      In particolare, l'articolo 2, comma 1, stabilisce:

          lettera a): il principio fondamentale secondo cui gli ordinamenti professionali sono mirati a «proteggere» non già attività professionali, ma concreti, rilevanti interessi pubblici, secondo modalità che, per un verso, rendano ossequio ai princìpi di pluralismo e concorrenza e, per altro verso, implichino rispetto della deontologia, nonché dei princìpi di personalità delle prestazioni e di indipendenza e responsabilità del professionista;

          lettera b): il riconoscimento della pubblicità dell'interesse a consentire la formazione di libere associazioni. Tale interesse ha ad oggetto, per un verso, il dispiegarsi delle professioni cosiddette «emergenti», le quali, ove polverizzate in un universo monadico, ben difficilmente possono mettere profonde radici e, per altro verso, il crescere di una cultura «associativa» quale humus particolarmente idoneo a sviluppare esperienze atte a individuare e a risolvere i problemi specifici di ciascuna professionalità. Va peraltro evidenziato - a riprova della funzione di reciproca integrazione sistematicamente svolta dall'articolo 2 e dall'articolo 3 - come la disciplina complessiva delle associazioni e il ruolo attribuito al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) possano essere desunti solo dal quadro normativo complessivo, e dunque tenuto conto anche di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);

          lettera c): il principio del divieto (fatta eccezione per quanti esercitano funzioni pubbliche) del vincolo di predeterminazione numerica (cosiddetto «numero chiuso»), con ciò intendendosi favorire la più ampia concorrenza tra quanti qualificati - intendano esercitare una professione. Unico limite al divieto è l'esercizio - sia pure in forma professionale - di funzioni pubbliche, così che il numero di

 

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tali particolarissimi professionisti non può che essere commisurato alle esigenze delle richiamate funzioni;

          lettera d): la possibilità di effettuare il tirocinio secondo forme che ne assicurino la «flessibilità» (così rendendosi possibili forme di tirocinio tali da non elevare, rispetto alla media europea, l'età dei neo-professionisti) e l'effettività (oggi spesso del tutto teorica e virtuale). È del tutto evidente che i limiti dell'attività di tirocinio non possono essere determinati in astratto, ma devono, nel concreto, essere commisurati al tipo specifico di professionalità da conseguire;

          lettera e): la distinzione della professione liberale dall'attività di impresa e la necessità che l'ordinamento professionale sia conforme alla natura dell'attività professionale. La disposizione in esame ha inteso dirimere ogni dubbio circa la differenza corrente tra attività di impresa e attività professionale, riconoscendo - dandole in tale modo conseguente rilievo giuridico - l'esistenza di caratteri intrinseci e prevalenti propri della professione intellettuale. Va altresì notato come la disposizione in esame non intenda in alcun modo (né potrebbe) porsi in contrasto con le norme comunitarie che equiparano, a determinati fini, l'attività professionale ad attività di impresa; intende solo affermare, in via di principio, che tra le due attività esiste, nel contesto del corpus normativo, equiparazione in via di eccezione ed a determinati fini, e non anche in via sistematica;

          lettera f): che gli Ordini professionali siano territorialmente strutturati e articolati secondo una tendenziale uniformità. Si tratta di prendere atto del fatto che la complessità dell'universo professionale non consente che gli Ordini professionali possano atteggiarsi sulla base di un modulo standardizzato. Deve conseguentemente consentirsi - a livello di principio - una pluralità di moduli organizzativi sul territorio;

          lettera g): il potere rappresentativo, di indirizzo, coordinamento e supplenza degli Ordini nazionali. È sul punto apparso opportuno prevedere - nell'assegnare agli Ordini professionali competenze ben individuate e limitate - in capo ai Consigli nazionali, poteri concreti idonei a evitare la polverizzazione della rappresentanza e a impedire - relativamente all'interpretazione delle norme e alle prassi amministrative - il verificarsi, tra Ordini locali, di forti divaricazioni. È anche sembrato opportuno, sulla base dell'esperienza maturata, che i Consigli nazionali abbiano il potere di sostituirsi agli organi locali, allorché questi si rendano inerti rispetto alla tutela di rilevanti interessi generali;

          lettera h): le attribuzioni degli Ordini locali, primo tra tutti il potere-dovere (avente carattere di forte novità) di controllare il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione agli albi, iscrizione che viene dunque ad assumere non più il mero carattere di appartenenza ad un corpus, ma quello, ben più pregnante, di permanente affidabilità professionale;

          lettera i): la sussistenza di tariffe inderogabili solo con riferimento a prestazioni professionali obbligatorie. Si tratta di una delle principali innovazioni ordinamentali, la quale comporta l'abolizione delle cosiddette «tariffe inderogabili» e liberalizza il costo delle prestazioni professionali, con la sola eccezione delle prestazioni professionali obbligatorie, là dove è parso opportuno rendere eguale il costo di dette prestazioni in virtù della natura delle prestazioni stesse. È parso infatti incongruo che - con riferimento a prestazioni professionali non libere, imposte ai professionisti in virtù di un interesse generale - i cittadini possano trovarsi di fronte a tariffe diversificate, anche fortemente, e comunque tali da scoraggiare il ricorso al professionista;

          lettere l) e m): l'obbligo per gli Ordini di emanare un codice deontologico, con contestuale forte innovazione e rafforzamento del controllo disciplinare e, più in generale, del potere cosiddetto «di magistratura» (avente cioè carattere non meramente gestionale ma strettamente «decisionale»)

 

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sia in materia di ricorsi sia in materia disciplinare. Si tratta di una disposizione chiave. È infatti parso che la peculiare disciplina delle libere professioni - disciplina determinata, lo si ripete, dall'interesse pubblico correlato all'esercizio di dette professioni - dovesse implicare per gli stessi motivi che determinano l'impossibilità di sottoporre dette professioni alle mere leggi di mercato - un controllo forte di deontologia. Siffatto controllo è reso adeguato solo da una reale indipendenza degli organi di controllo; dalla loro distinzione dagli organi di gestione degli Ordini; dalla formalizzazione delle regole procedimentali;

          lettera n): la possibilità dei Ministeri vigilanti di effettuare atti di controllo e di sostituirsi, in caso di inerzia degli Ordini, agli Ordini stessi. Si tratta di tutelare - sul versante della gestione - l'interesse generale sopra evidenziato in sede di attività disciplinare;

          lettera o): il principio secondo cui i meccanismi elettorali devono essere ispirati a trasparenza delle procedure ed a tutela delle minoranze. Costituisce corollario di siffatti princìpi - posto a fondamento dell'affidabilità degli organi deputati alla gestione e alla «magistratura» degli Ordini - l'esigenza di individuare un serio regime di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza;

          lettera p): la competenza regolamentare, in via generale, degli Ordini, al fine di consentire - a livello di organizzazione - un'attuazione della normativa statale che rispetti in modo compiuto e consapevole la specificità delle singole professioni;

          lettera q): una nuova disciplina delle società professionali. La disposizione in esame - avente anch'essa carattere di profonda novità - mira a dare vita a società professionali anche al di là degli schemi codicistici vigenti, contemperando l'esigenza di consentire apporti di capitale con l'ulteriore (parimenti fondamentale) esigenza di impedire che l'interesse del capitale venga a prevalere sull'apporto di «professionalità». Al fine indicato è prevista l'introduzione di responsabilità disciplinare della società accanto a quella dei soci professionisti; adeguata strutturazione degli organi sociali; opportune limitazioni all'oggetto sociale. Peraltro, stante la ragionevole previsione di tempi non brevi per l'approvazione della presente proposta di legge delega, potrebbe valutarsi l'opportunità di disporre uno stralcio della presente disposizione - e di quella di cui al seguente articolo 3, comma 1, lettera q) - al fine di porre rimedi, in tempi brevi, a un vuoto legislativo dagli effetti assai negativi;

          lettera r): l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria. Si tratta di rendere concretamente risarcibile il danno causato nell'esercizio dell'attività professionale, e ciò anche nel caso di attività svolta da dipendenti professionisti;

          lettera s): l'abolizione del divieto di pubblicità. Si tratta di una disposizione avente anch'essa carattere fortemente innovativo, la quale, nell'abolire un divieto obsoleto, afferma, al tempo stesso, l'obbligo di procedere a una corretta informazione pubblicitaria;

          lettera t): la possibilità di demandare a regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la normativa di attuazione anche al fine di evitare un percorso di rilegificazione e comunque al fine di limitare l'intervento normativo primario alle materie regolamentabili solo con tale tipo di fonte normativa.

      L'articolo 3, come già rilevato, si pone in posizione di assoluta complementarietà con quanto stabilito dall'articolo 2, con il quale interagisce sia dal punto di vista ermeneutico sia, soprattutto, sistematico. L'articolo in esame infatti:

          lettere a) e h): prevede la verifica periodica degli albi professionali, della qualificazione professionale degli iscritti e delle prestazioni, imponendo un adeguato aggiornamento professionale. Si tratta del

 

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l'ulteriore specificazione del principio recepito all'articolo 2, comma 1, lettera h), diretto a rendere effettiva l'equazione «iscrizione all'albo eguale qualificazione»;

          lettera b): attua concretamente, nel dettaglio, il principio riconosciuto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), facendone discendere non solo la necessità dell'istituzione di un apposito registro, ma anche la competenza del CNEL ad effettuare apposito monitoraggio e, soprattutto, il divieto di ogni competenza esclusiva (o uso esclusivo del titolo) per gli iscritti al registro, dovendo considerarsi detta iscrizione solamente quale sostanziale certificazione di qualità;

          lettera c): commisura la «selezione» iniziale ai rischi correlati al vulnus dell'interesse pubblico connesso all'esercizio della professione, anche per effetto dell'entità dell'asimmetria informativa esistente. In altri termini, è sembrato opportuno statuire che il principio costituzionale dell'esame di Stato debba, nel concreto, atteggiarsi in modo diverso, a seconda del grado di difficoltà che l'utenza incontra nell'apprezzare l'adeguatezza della prestazione professionale e, soprattutto, a seconda della gravità degli effetti conseguenti alle eventuali carenze qualitative della prestazione stessa;

          lettera d): specifica il principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), abolendo - per conseguire le finalità evidenziate in sede di commento al citato articolo 2 - l'obbligo di effettuare il tirocinio solo in epoca successiva al conseguimento del titolo professionale;

          lettera e): tutela espressamente - a specificazione della natura delle professioni liberali riconosciuta nell'articolo 2, comma 1, lettera e) - l'indipendenza dei liberi professionisti nell'esercizio della professione. Trattasi di principio di notevole portata, il quale, per un verso, consegue alla natura stessa delle prestazioni professionali che, di per sé, è prestazione non fungibile, basata sull'intuitus personae e sull'affidabilità del professionista ben più che sulla pre-cognizione di un risultato e di un iter operativo predeterminato; per altro verso, implica la sottrazione dell'attività professionale a ogni disciplina che con detta natura contrasti;

          lettera f): specifica quanto statuito dall'articolo 2, comma 1, lettera f). Tale specificazione costituisce ulteriore riconoscimento della necessità di atteggiare la dislocazione territoriale in modo adeguato alla peculiare natura dei singoli Ordini;

          lettera g): riconosce la necessità di attribuire, a tutela degli utenti, ai consigli locali - nell'ambito dei poteri attribuiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), ed a chiarimento della ratio che ispira detta attribuzione - un potere di «informazione» degli utenti stessi. È infatti del tutto evidente che, se è vero che gli Ordini si sottraggono alla logica di una completa deregulation e trovano ragione d'essere nella più volte richiamata asimmetria informativa che caratterizza il mercato delle attività professionali, altrettanto vero è che non può non riconoscersi la necessità di porre adeguato rimedio a detta asimmetria rendendo noti i criteri idonei a orientare il giudizio degli utenti circa la qualità e il costo delle singole prestazioni professionali;

          lettera i): rafforza la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), mediante l'introduzione di sanzioni amministrative e la nullità delle pattuizioni contrarie al divieto di tariffe obbligatorie. La disposizione in questione intende rendere effettiva l'innovazione - invero assai profonda - costituita dall'abrogazione delle cosiddette «tariffe vincolanti»;

          lettera l): riconosce la necessità di concretizzare il principio sancito dall'articolo 2, comma 1, lettera l), mediante la previsione di idonei meccanismi processuali che, garantendo le diverse posizioni, assicurino efficacia all'azione disciplinare e celerità ai procedimenti;

          lettera m): rende effettivo il principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), mediante l'adozione di procedure e di criteri idonei a consentire agli Ordini l'elaborazione

 

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di opportuni codici deontologici. Va qui sottolineata l'estrema opportunità di favorire la rapida approvazione di codici che valgano a tutelare gli utenti dalle conseguenze delle cadute di professionalità e deontologia;

          lettera n): attribuisce ai Ministeri vigilanti poteri sostitutivi in materia disciplinare e di scioglimento degli Ordini professionali. La disposizione in esame intende rendere effettivo il controllo esercitato dai Ministeri vigilanti. Nel contesto di un generale rinnovamento - ispirato al ritrarsi della mano pubblica e al contestuale accentuarsi dell'efficenza dell'intervento pubblico là dove esso residua - si è ritenuto opportuno mettere rimedio alle due principali lacune manifestatesi nel passato: l'impossibilità sia di supplire all'inerzia disciplinare degli Ordini locali, sia di sanzionare le eventuali irregolarità nel funzionamento degli Ordini nazionali (attesa l'attuale giuridica impossibilità di procedere allo scioglimento di questi ultimi);

          lettera o): statuisce la necessità di attuare procedimentalmente - parallelamente e contestualmente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera o) - il valore di correttezza che deve permeare l'azione degli Ordini;

          lettera p): consente idonea tutela avverso l'esercizio del potere regolamentare attribuito agli Ordini;

          lettera q): stabilisce importanti princìpi - in materia di società tra professionisti - correlati a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera q), e con detta disposizione interagenti. In particolare, la disposizione in esame rafforza la concezione secondo cui l'esercizio della professione in forma societaria va disciplinato in modo da apportare arricchimento e non declino alle professioni liberali. Nel contesto di siffatta concezione è parso necessario: ribadire il principio dell'intuitus personae; stabilire il principio della solidarietà della società e dei soci professionisti per i danni derivanti dalle prestazioni, al fine di evitare ogni forma di limitazione della responsabilità; statuire limiti di partecipazione da parte di soci non professionisti, allo scopo di conservare la natura professionale dell' attività prestata e di impedire il prevalere di logiche incompatibili con la natura delle professioni liberali; affermare il divieto di contemporaneo esercizio dell'attività di progettazione e di esecuzione, al fine di evitare il declino dell'attività di progettazione. Valgono ovviamente anche qui - quanto all'opportunità di disporre lo stralcio della presente disposizione - le osservazioni svolte circa l'articolo 2, comma 1, lettera q).

      L'articolo 4 introduce una norma di salvaguardia, trattandosi di innovazione profonda e di vasta applicazione: statuisce infatti che - nel biennio successivo alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 - possano essere emanate disposizioni correttive, fermi rimanendo i princìpi e i criteri direttivi indicati nella legge delega.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la modifica e il coordinamento della legislazione concernente le professioni intellettuali e le rispettive forme organizzative, in coerenza con le direttive comunitarie e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 2.

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi, con le diversificazioni necessarie in relazione alla specificità delle singole tipologie professionali:

          a) tutela degli interessi pubblici connessi al libero esercizio delle professioni intellettuali protette per specifiche esigenze di tutela della fede pubblica e dei fruitori dei servizi professionali, in qualunque modo e forma esercitate, secondo modalità che rispettino i princìpi di pluralismo, concorrenza, deontologia, personalità delle prestazioni, indipendenza e responsabilità del professionista, tutela del cliente in ordine alla correttezza e alla qualificazione della prestazione;

          b) tutela degli interessi pubblici generali connessi al libero esercizio delle altre attività professionali non protette;

          c) previsione, ai sensi della normativa vigente in materia dell'Unione europea, del libero accesso alla professione, senza vincoli di predeterminazione numerica ad esclusione dell'esercizio di funzioni pubbliche

 

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e fatto salvo il prescritto esame di Stato per l'abilitazione professionale;

          d) disciplina del tirocinio professionale secondo modalità che garantiscano l'effettività e la flessibilità dell'attività formativa;

          e) distinzione, nel quadro della normativa vigente in materia dell'Unione europea, delle professioni intellettuali dall'attività di impresa e disciplina delle stesse secondo i caratteri, intrinseci e prevalenti, delle prestazioni professionali;

          f) strutturazione e articolazione territoriale degli Ordini professionali, di seguito denominati «Ordini», secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specifiche necessità delle singole professioni;

          g) attribuzione ai Consigli nazionali degli Ordini di funzioni di vigilanza, indirizzo, coordinamento e rappresentanza istituzionale degli iscritti, ivi compreso il potere di adottare atti sostitutivi in caso di inerzia dei consigli locali, esclusivamente in presenza di rilevante interesse pubblico generale;

          h) attribuzione ai consigli locali degli Ordini di funzioni in materia di formazione, tenuta degli albi professionali e, in ossequio al principio di sussidiarietà, di altre funzioni non espressamente attribuite agli organi nazionali, ivi compreso il controllo sulla permanenza dei requisiti;

          i) previsione del potere del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine interessato, di individuare livelli tariffari inderogabili nel caso di prestazioni professionali imposte al professionista come obbligatorie;

          l) previsione degli organi nazionali e locali, non giurisdizionali, competenti all'esercizio del potere disciplinare, distinti dagli organi gestionali degli Ordini e composti con modalità idonee ad assicurare adeguate rappresentatività, imparzialità e indipendenza, prevedendosi altresì i princìpi idonei a garantire un giusto procedimento

 

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nonché l'esperibilità del ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti degli Ordini nazionali esclusivamente per motivi di diritto;

          m) obbligo per ogni Ordine nazionale di emanare un codice deontologico, valido per tutte le articolazioni territoriali del medesimo Ordine;

          n) disciplina dei casi di particolare gravità che richiedono da parte dei Ministeri competenti l'esercizio di potere sostitutivo e di controllo sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n);

          o) formulazione dei meccanismi elettorali intesi a garantire la trasparenza delle procedure, la tutela delle minoranze e la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza;

          p) attribuzione agli Ordini di competenza regolamentare in materia di organizzazione, in attuazione della disciplina recata da norme statali;

          q) disciplina delle società professionali, anche in deroga alle disposizioni del codice civile, diretta a garantire la conformità ai principi e criteri direttivi indicati dalla presente legge, anche nelle ipotesi in cui sia consentita la partecipazione al capitale di soggetti non qualificabili come professionisti, mediante introduzione di apposita responsabilità disciplinare della società, ferma restando la responsabilità disciplinare dei soci professionisti, di adeguata strutturazione degli organi sociali, nonché di limitazioni dell'oggetto sociale che escludono le attività in conflitto con il corretto esercizio delle professioni;

          r) introduzione dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, tale da assicurare l'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti professionisti;

          s) abolizione del divieto di pubblicità garantendo, nel contempo, la correttezza dell'informazione pubblicitaria;

 

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          t) possibilità di demandare a regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la normativa di attuazione della presente legge e il coordinamento della normativa stessa con la legislazione vigente in materia.

Art. 3.

      1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1 e nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, il Governo provvede a disciplinare anche:

          a) l'iscrizione, per le attività professionali protette, in appositi albi professionali, la verifica periodica dei medesimi da parte degli Ordini, la certificazione attestante la qualificazione professionale risultante dagli albi ai quali sono iscritti i singoli professionisti e la qualità delle prestazioni ai sensi della disciplina vigente in materia dell'Unione europea;

          b) la possibilità di costituire libere associazioni di prestatori di attività professionali non protette che agiscono nel rispetto della libera concorrenza, istituendo presso il Ministero competente un registro di tali libere associazioni, attribuendo al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro funzioni consultive, per quanto concerne le domande di riconoscimento presentate da associazioni professionali, previa consultazione dei Consigli nazionali, e funzioni di monitoraggio, e prevedendo, altresì, il divieto di esclusiva quanto all'esercizio dell'attività professionale e all'uso del titolo da parte degli aderenti alle predette associazioni;

          c) i criteri di selezione, commisurandoli anche ai rischi connessi all'eventuale inadeguatezza della prestazione e all'oggettivo grado di difficoltà della valutazione, da parte del pubblico, circa la qualità delle prestazioni professionali;

          d) la durata omogenea delle possibili forme alternative di tirocinio che ne consentono lo svolgimento anche contemporaneamente agli studi necessari per il

 

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conseguimento del titolo professionale, garantendo comunque lo studio dei fondamenti teorici e deontologici della professione;

          e) la tutela dell'indipendenza del professionista nell'esercizio dell'attività professionale in qualsiasi forma espletata ai sensi della presente legge;

          f) la possibilità di articolare organizzazioni territoriali degli Ordini anche su base diversa da quella nazionale, regionale, provinciale, circondariale o distrettuale;

          g) la vigilanza sull'attività dei consigli locali, la rappresentanza istituzionale degli iscritti, con esclusione di quella assunta direttamente dai consigli locali, l'adozione di misure idonee ad assicurare la completa informazione in materia di prestazioni professionali, ivi comprese le tariffe non vincolanti con riferimento alla complessità e alla qualità della singola prestazione;

          h) la tenuta e l'aggiornamento degli albi professionali; la formazione e l'aggiornamento professionale; il monitoraggio del mercato delle prestazioni e la ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni delle medesime, distinguendo le attività di natura meramente esecutiva; la competenza regolamentare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera p); il controllo, ai sensi della normativa vigente in materia dell'Unione europea, della qualità e delle prestazioni e della deontologia professionali; l'informazione del pubblico circa i contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche per promuovere la cultura della qualità; ogni altra attività di competenza non espressamente attribuita agli organi nazionali per la tutela degli interessi pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

          i) le sanzioni amministrative e la nullità di ogni pattuizione contraria a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i);

          l) le modalità di svolgimento dei procedimenti disciplinari, con specifico riferimento

 

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ai princìpi del codice di procedura penale attinenti all'equilibrio delle diverse posizioni processuali, e le impugnazioni avverso i provvedimenti degli organi territoriali presso gli organi nazionali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g); l'individuazione, nel rispetto delle connesse garanzie, dei princìpi e dei meccanismi processuali idonei a consentire l'efficace esercizio dell'azione disciplinare e la celere conclusione del procedimento;

          m) le procedure e i criteri per l'approvazione dei codici deontologici;

          n) le procedure idonee a consentire al Ministero competente l'esercizio, in via sostitutiva, dell'azione disciplinare e la partecipazione al procedimento nei casi in cui vi sia inerzia dell'Ordine competente; la possibilità, per i Ministri competenti, di sciogliere, sentiti i Consigli nazionali, i consigli territoriali nonché, in casi di particolare gravità, di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dei Consigli nazionali;

          o) i princìpi ordinamentali a cui si conformano gli Ordini nella formazione degli organi e le norme idonee a garantire il corretto svolgimento delle funzioni a essi attribuite;

          p) il regime di impugnazione davanti alla giurisdizione amministrativa dei regolamenti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p);

          q) la tutela del cliente nel diritto di scegliere il professionista cui affidare l'esecuzione dell'incarico; la responsabilità solidale della società e dei soci professionisti per tutti i danni derivanti dalle prestazioni professionali; il coordinamento delle norme sostanziali e procedimentali che regolano la responsabilità, anche disciplinare, della società e dei soci in caso di oggetto sociale multiprofessionale; i limiti di partecipazione, in posizione comunque minoritaria, al capitale delle società professionali da parte dei soci non professionisti, e l'esclusione di soggetti portatori di interessi o esercenti attività economiche

 

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incompatibili con il corretto esercizio delle attività professionali; i limiti al contemporaneo esercizio, in forma societaria, dell'attività di progettazione e dell'attività di esecuzione, nonché le informazioni che il professionista, anche in deroga alla normativa vigente sul segreto professionale, deve fornire alla società sullo svolgimento dei propri incarichi.

Art. 4.

      1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo può emanare disposizioni correttive dei medesimi princìpi nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dalla presente legge.


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