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PDL 6320

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6320



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TABACCI

Disposizioni sull'affidamento fiduciario

Presentata il 1o febbraio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il progetto di legge recante «Disposizioni sull'affidamento fiduciario» risponde all'esigenza di colmare una lacuna dell'ordinamento interno cui finora si è parzialmente sopperito con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica della Convenzione de L'Aja del 1o luglio 1985 sul diritto applicabile e il riconoscimento del trust, strumento rispondente alla protezione di interessi legittimi privi di soddisfacente inquadramento nei contratti tipici e nelle possibilità offerte dai negozi atipici del diritto civile italiano.
      La progressiva e notevole diffusione in Italia dell'uso del trust negli ultimi anni rende necessario un intervento del legislatore interno al fine di diradare le incertezze sull'istituto in questione e al contempo di consentire un allineamento del nostro Paese agli standard anglosassoni in materia.
      Il progetto di legge si articola in quattro capi.
      Il capo I reca i princìpi generali definendo, all'articolo 1, il negozio di affidamento fiduciario. L'affidamento di posizioni soggettive all'affidatario segue logicamente il negozio di affidamento (anche se può essere contemporaneo) e consiste in atti dispositivi in favore dell'affidatario. Affidante e affidatario possono coincidere, ma in tale caso il beneficiario dell'affidamento deve essere un terzo.
      L'articolo 2 prevede che i beni affidati siano costituiti in patrimonio, distinto da quello dell'affidatario e separatamente individuato e contabilizzato (articolo 3). L'articolo 4 delinea le funzioni del guardiano, mentre una disciplina specifica (l'articolo 5) è dedicata agli affidamenti in favore di soggetti deboli.
      Negli articoli successivi, costituenti il capo II, vengono poi trattate le posizioni
 

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dell'affidante verso l'affidatario, distinguendo l'affidamento fiduciario dal negozio fiduciario (articolo 6), la posizione dei beneficiari verso l'affidatario, responsabile esclusivamente nei confronti dei primi (articolo 7), e la posizione dell'affidatario verso terzi, in particolare per quanto riguarda la limitazione dei suoi poteri (articolo 8).
      L'affidatario deve avere sede o uno stabilimento in Italia (articolo 10); se si tratta di un affidatario che si rivolge al pubblico (affidatario professionale), esso è soggetto ad assicurazione obbligatoria, non può svolgere altra attività ed è vigilato dall'Ufficio italiano dei cambi (articolo 11).
      Il capo III reca le disposizioni relative alla tutela giurisdizionale.
      In particolare, la posizione dei beneficiari è tutelata dalle disposizioni sul trasferimento indebito di beni affidati, che sono recuperabili, a certe condizioni, anche nei confronti dei successivi aventi causa (articolo 12); così come sono tutelati i legittimari (articolo 13) e i creditori del disponente (articolo 14). Cruciali in tutte le possibili controversie giudiziali sono l'abolizione dei limiti alla prova testimoniale (articolo 15) e i poteri attribuiti all'autorità giudiziaria (articolo 16).
      Le disposizioni tributarie - contenute nel capo IV - considerano il trasferimento di beni all'affidatario come strumentale per la finalità del trust e quindi lo esentano da imposta proporzionale indiretta, mentre trattano il trasferimento dall'affidatario ai beneficiari come se fosse compiuto direttamente dal disponente (articoli 17 e 18); per le imposte dirette, il patrimonio affidato è considerato soggetto passivo di imposta (articolo 19). L'affidatario è responsabile di imposta, con diritto di rivalsa sul patrimonio affidato (articolo 20). Sono, infine, previste norme in materia di codice fiscale (articolo 21).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Negozio di affidamento fiduciario).

      1. Con il negozio di affidamento fiduciario un soggetto, denominato «affidante», commette a un altro soggetto, denominato «affidatario», il compito di realizzare specifiche finalità, entro un periodo di tempo non superiore a ottanta anni, avvalendosi delle posizioni soggettive, denominate singolarmente «beni affidati» e complessivamente «patrimonio affidato», che l'affidante o altri soggetti trasferiscono all'affidatario, contestualmente o successivamente, in una o in più volte, per negozio fra vivi o per testamento.
      2. Le finalità dell'affidamento fiduciario consistono nella realizzazione di vantaggi suscettibili di valutazione economica in favore di specifici soggetti o categorie di soggetti, denominati «beneficiari», fra i quali può essere compreso l'affidante.
      3. Un soggetto può vincolare posizioni soggettive, che gli appartengono, per mezzo di un negozio di affidamento fiduciario nel quale egli riveste le posizioni di affidante e di affidatario, ma non di beneficiario.
      4. Il negozio di affidamento fiduciario fra vivi, ogni sua modificazione e l'accettazione dell'affidatario devono essere fatti per iscritto a pena di nullità.
      5. Qualora il negozio di affidamento sia contenuto in un testamento, l'accettazione dell'affidatario è disciplinata dalle disposizioni vigenti sulla accettazione della nomina di esecutore testamentario.

Art. 2.
(Regime dei beni affidati).

      1. I beni affidati, nonché ogni loro frutto e accrescimento e ogni trasformazione

 

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o permutazione in altri beni per effetto di alienazione o di altra causa, costituiscono un patrimonio, denominato «patrimonio affidato», distinto sia dal patrimonio dell'affidatario che da altri patrimoni allo stesso affidati in attuazione di negozi di affidamento fiduciario.
      2. I patrimoni affidati sono estranei al regime matrimoniale dell'affidatario, sono esclusi dalla sua successione ereditaria e su di essi non possono fare valere alcun diritto i creditori personali dell'affidatario.

Art. 3.
(Manifestazione dell'affidamento).

      1. L'affidatario è obbligato, rispetto al patrimonio affidato:

          a) a tenerlo separato sia dal proprio che da altri patrimoni affidatigli;

          b) a contabilizzarlo separatamente, qualora sia tenuto alla tenuta delle scritture contabili;

          c) a fare risultare, nei modi idonei secondo la natura dei beni, che si tratta di beni affidati.

      2. Dopo il numero 10) dell'articolo 2643 del codice civile è inserito il seguente:

          «10-bis) gli atti che, in relazione a un negozio di affidamento fiduciario, trasferiscono diritti reali immobiliari o costituiscono vincoli;».

Art. 4.
(Assistenza e controllo dell'affidatario).

      1. Il negozio di affidamento fiduciario può prevedere la nomina di un soggetto, denominato «guardiano», con il compito di assistere l'affidatario e di controllarne l'operato.
      2. Il guardiano indirizza il proprio comportamento alla tutela degli interessi dei beneficiari secondo gli intendimenti dell'affidante.
      3. L'affidante può nominare se stesso guardiano.

 

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Art. 5.
(Affidamento a vantaggio di soggetto debole).

      1. Qualora il negozio di affidamento fiduciario abbia quale finalità la cura, il mantenimento o il sostegno di un soggetto debole, come definito ai sensi del comma 2, esso deve, a pena di nullità:

          a) designare il soggetto che adempie l'ufficio di guardiano;

          b) prevedere meccanismi di sostituzione del guardiano, in modo che l'affidamento sia sempre assistito da un guardiano;

          c) attribuire al guardiano il potere di revocare l'affidatario, nominando un altro affidatario.

      2. Ai fini della presente legge, sono soggetti deboli:

          a) i disabili e i portatori di handicap;

          b) i minori di età;

          c) i soggetti di età superiore ai settantacinque anni;

          d) gli interdetti e gli inabilitati;

          e) i malati affetti da gravi patologie croniche, fisiche o mentali;

          f) i tossicodipendenti e gli alcoldipendenti.

Capo II
ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO
FIDUCIARIO

Art. 6.
(Posizione dell'affidante verso l'affidatario).

      1. L'articolo 2 non si applica qualora, lo preveda o meno il negozio di affidamento fiduciario, l'affidante o altri soggetti impartiscano istruzioni all'affidatario nell'esecuzione del negozio di affidamento fiduciario.
      2. L'affidante e i suoi successori non possono proporre azione contro l'affidatario per inadempimento.

 

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Art. 7.
(Posizione dei beneficiari
verso l'affidatario).

      1. L'affidatario risponde verso i beneficiari qualora:

          a) non osservi la diligenza che un soggetto avveduto userebbe nelle medesime circostanze rispetto a beni propri;

          b) non agisca alla stregua di un fiduciario, tenuto a soddisfare esclusivamente interessi altrui;

          c) violi le disposizioni del negozio di affidamento fiduciario;

          d) trattandosi di soggetto che svolge professionalmente l'attività di affidatario, non agisca con la competenza che è ragionevole attendersi da un professionista.

      2. L'affidatario risponde verso i beneficiari del comportamento dei procuratori, consulenti, gestori e mandatari, che egli ha nominato, a meno che provi di averli scelti e mantenuti nell'incarico con la diligenza che un soggetto avveduto userebbe nelle medesime circostanze.
      3. L'affidatario rende ai beneficiari il conto del suo operato con la periodicità opportuna secondo le circostanze e, nel corso o al termine dell'affidamento fiduciario, trasferisce loro il patrimonio affidato ai sensi delle disposizioni sul negozio di affidamento fiduciario.
      4. La dispensa preventiva dall'obbligo di rendere il conto non ha effetto.
      5. Sono nulle le disposizioni del negozio di affidamento fiduciario e i patti che, per il caso di dolo o colpa grave, escludono o limitano preventivamente la responsabilità dell'affidatario o dei soggetti del comportamento dei quali egli deve rispondere.

Art. 8.
(Posizione dell'affidatario verso i terzi).

      1. L'affidatario ha diritto di fare risultare la propria qualità in ogni negozio che compie.

 

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      2. Chiunque contrae con l'affidatario può esigere che lo stesso giustifichi i suoi poteri e gli dia copia, da lui firmata, delle rilevanti disposizioni del negozio di affidamento fiduciario.
      3. Le limitazioni dei poteri dell'affidatario sono opponibili ai terzi che ne abbiano conoscenza o che le ignorino per propria colpa.
      4. L'affidatario che ha contratto nella sua espressa qualità risponde unicamente con il patrimonio affidato.
      5. In caso di insolvenza di una società di capitali, l'affidatario che ne è o ne è stato unico socio risponde per le obbligazioni sociali soltanto con il patrimonio affidato al quale la partecipazione appartiene.

Art. 9.
(Subentro di nuovo affidatario).

      1. Qualora vi sia subentro o variazione nella posizione di affidatario, il patrimonio affidato è trasferito di diritto al nuovo affidatario o agli affidatari risultanti dalla variazione.

Art. 10.
(Domicilio dell'affidatario).

      1. A pena di nullita del negozio di affidamento fiduciario, l'affidatario o, qualora ve ne sia più di uno, almeno un affidatario deve essere domiciliato in Italia o avere in Italia uno stabilimento permanente.
      2. Ogni atto e documento relativo all'affidamento deve essere conservato presso il domicilio o lo stabilimento permanente di cui al comma 1.

Art. 11.
(Affidatari professionali).

      1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di affidatario è riservato a

 

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società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, che sono in possesso dei seguenti requisiti:

          a) sono iscritte in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi;

          b) il loro oggetto sociale non consente alcuna altra attività;

          c) i partecipanti al loro capitale e i loro esponenti aziendali posseggono i requisiti previsti dagli articoli 108 e 109 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

          d) hanno stipulato una polizza assicurativa contro la responsabilità professionale, la cui copertura assicurativa è non inferiore al 25 per cento del valore dei patrimoni affidati, secondo la stima che l'affidatario professionale redige entro il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente e della quale rimette copia all'Ufficio italiano dei cambi.

      2. Nei confronti delle società di cui al comma 1 del presente articolo l'Ufficio italiano dei cambi è titolare dei poteri previsti dall'articolo 106, commi 5 e 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Capo III
TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 12.
(Trasferimento indebito di beni affidati).

      1. Sono nulli gli atti di disposizione o di amministrazione di beni affidati qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

          a) l'atto è a titolo gratuito e non è in favore di un beneficiario;

 

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          b) l'atto eccede le limitazioni dei poteri dell'affidatario opponibili al terzo acquirente;

          c) l'atto prevede un corrispettivo notevolmente inferiore al valore corrente del bene affidato;

          d) l'atto è compiuto dall'affidatario in conflitto di interessi, del quale il terzo ha avuto conoscenza o che ha ignorato per propria colpa.

      2. La nullità di un atto di disposizione di beni affidati comporta la nullità dei successivi atti di disposizione senza limite qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

          a) l'atto è a titolo gratuito;

          b) l'atto prevede un corrispettivo notevolmente inferiore al valore corrente del bene affidato;

          c) l'atto è preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei diritti dei beneficiari;

          d) l'acquirente ha conoscenza della causa di nullità, di cui al comma 1, o la ignora per propria colpa.

      3. Le fattispecie di nullità di cui al presente articolo possono essere fatte valere da qualsiasi beneficiario e dal guardiano.
      4. Nel dichiarare la nullità il giudice trasferisce i beni ad un altro affidatario, nominato, ove necessario, dallo stesso giudice, ferme, sotto ogni altro profilo, le disposizioni sul negozio di affidamento.
      5. Le azioni contro l'affidatario e contro i terzi aventi causa, direttamente o indirettamente, si prescrivono in dieci anni dal giorno nel quale chi agisce in giudizio ha avuto conoscenza della causa di nullità.

Art. 13.
(Tutela dei legittimari).

      1. Gli effetti del negozio di affidamento fiduciario, qualora si tratti di liberalità

 

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dell'affidante verso i beneficiari, sono soggetti alle stesse norme che regolano la riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.
      2. Qualora l'affidamento sia ancora in essere e non risultino in modo certo i beneficiari o le rispettive quote ovvero essi non siano ancora nati, l'azione di riduzione si propone nei confronti dell'affidatario o, altrimenti, nei confronti dei beneficiari.
      3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, qualora il negozio di affidamento fiduciario sia a esclusivo vantaggio di un soggetto debole:

          a) questi non può proporre azione di riduzione a meno che il patrimonio affidato sia insufficiente per la finalità dell'affidamento;

          b) altri soggetti non possono proporre l'azione fino a quando il soggetto debole sia in vita se non con riferimento a quella parte del patrimonio affidato che sia manifestamente eccessiva rispetto ai suoi bisogni, e, dopo la morte del soggetto debole o dopo che egli non sia più qualificabile soggetto debole, solo con riferimento al patrimonio affidato allora esistente.

Art. 14.
(Tutela dei creditori dell'affidante).

      1. L'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, si propone:

          a) qualora l'affidamento sia ancora in essere, nei confronti dell'affidatario;

          b) qualora l'affidamento abbia avuto termine, nei confronti di chi abbia ricevuto il patrimonio affidato come se lo avesse ricevuto direttamente dall'affidante.

      2. Qualora sia esperita azione revocatoria ordinaria è sufficiente che le condizioni di cui all'articolo 2901 del codice civile ricorrano nei confronti dell'affidatario o dei beneficiari.
      3. Qualora sia esperita azione revocatoria fallimentare è sufficiente che le condizioni

 

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di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ricorrano nei confronti dell'affidatario o dei beneficiari.

Art. 15.
(Prova testimoniale).

      1. Nelle controversie fra un beneficiario e l'affidatario o gli aventi causa di questi la prova per testimoni è ammessa senza limitazione, qualunque sia la domanda proposta.

Art. 16.
(Competenza dell'autorità giudiziaria).

      1. Il tribunale del luogo in cui un affidatario ha il proprio domicilio, provvedendo in camera di consiglio con decreto motivato, può, su ricorso di qualsiasi interessato o del pubblico ministero:

          a) esonerare un affidatario per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per avere commesso azione che ne menomi la fiducia e, se richiesto, può nominare un altro affidatario;

          b) nominare un affidatario e dettare qualsiasi disposizione ritenga opportuna qualora l'affidatario sia venuto meno o stia per venire meno e il negozio di affidamento fiduciario non preveda il modo della sua sostituzione.

      2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, il tribunale del luogo in cui un affidatario ha il proprio domicilio può, su ricorso di un beneficiario o dell'affidatario:

          a) esonerare un guardiano per avere commesso azione che ne menoma la fiducia e, se richiesto, nominare un altro guardiano;

          b) impartire direttive all'affidatario su qualsiasi materia;

 

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          c) modificare qualsiasi disposizione del negozio di affidamento fiduciario qualora ritenga che ciò sia opportuno per la migliore realizzazione delle finalità dell'affidamento fiduciario.

Capo IV
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 17.
(Imposta di registro).

      1. Alla tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

      «Art. 9-bis. - 1. Atti di natura traslativa senza corrispettivo in favore di affidatario: euro 168,00.
      2. Atti di natura dichiarativa dell'esistenza di un negozio di affidamento fiduciario, del quale il dichiarante è affidatario: euro 168,00.
      3. Atti di natura traslativa compiuti da un affidatario in favore di chi gli succede nell'ufficio o si aggiunge ai componenti l'ufficio: euro 168,00.
      4. Atti di natura traslativa compiuti dall'affidatario in favore di beneficiari del negozio di affidamento fiduciario o degli altri soggetti ai quali compete il diritto di ricevere beni in trust:

          1) qualora l'affidatario trasferisca all'originario affidante: euro 168,00;

          2) nei casi diversi da quello di cui al numero 1, le stesse imposte che sarebbero dovute in caso di trasferimento diretto da parte dell'affidante»;

 

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          b) all'articolo 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto negozi di affidamento fiduciario, l'accettazione, la nomina, la revoca, le dimissioni di affidatari».

Art. 18.
(Imposte ipotecarie e catastali).

      1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

      «2-ter. Per la trascrizione degli atti di trasferimento di diritti reali in favore di un affidatario l'imposta è dovuta nella misura fissa.
      2-quater. Per la trascrizione degli atti di trasferimento di diritti reali qualora l'affidatario trasferisca all'originario affidante l'imposta è dovuta nella misura fissa»;

          b) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. L'imposta è dovuta nella misura fissa per le volture eseguite in dipendenza degli atti indicati dall'articolo 2, commi 2-ter e 2-quater».

Art. 19.
(Imposte sui redditi).

      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 73, in materia di soggetti passivi all'imposta sul reddito delle società, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «i consorzi» sono inserite le seguenti: «, i patrimoni conferiti in affidamento fiduciario»;

 

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          b) all'articolo 44, in materia di redditi di capitale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Le attribuzioni ai beneficiari in esecuzione di negozi di affidamento fiduciario non concorrono alla formazione del reddito dei beneficiari stessi se l'affidatario non risiede in Stati o in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 110, comma 10»;

          c) all'articolo 86, in materia di plusvalenze patrimoniali, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

      «5-ter. Ferme restando le disposizioni del presente articolo, il trasferimento a un affidatario di beni relativi all'impresa, di aziende e di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa non costituisce realizzo di plusvalenze o di minusvalenze né destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa qualora il negozio di affidamento fiduciario abbia funzione di garanzia per l'adempimento di obbligazioni relative all'esercizio dell'impresa, preveda la restituzione all'affidante di tali beni o di quelli esistenti al termine dell'affidamento e l'affidante iscriva in bilancio una immobilizzazione corrispondente al costo fiscalmente riconosciuto dei beni affidati».

Art. 20.
(Responsabile di imposta).

      1. L'affidatario è responsabile delle imposte dovute dal patrimonio affidato e, qualora paghi con mezzi propri, ha diritto di rivalsa.

Art. 21.
(Codice fiscale).

      1. Le disposizioni relative al codice fiscale dei contribuenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

 

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1973, n. 605, e successive modificazioni, si applicano ai patrimoni affidati.
      2. La domanda di attribuzione del codice fiscale è presentata dall'affidatario e ad essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
      3. Il mutamento dell'affidatario non comporta modificazione del codice fiscale dei patrimoni affidati.


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