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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6320 |
1. Con il negozio di affidamento fiduciario un soggetto, denominato «affidante», commette a un altro soggetto, denominato «affidatario», il compito di realizzare specifiche finalità, entro un periodo di tempo non superiore a ottanta anni, avvalendosi delle posizioni soggettive, denominate singolarmente «beni affidati» e complessivamente «patrimonio affidato», che l'affidante o altri soggetti trasferiscono all'affidatario, contestualmente o successivamente, in una o in più volte, per negozio fra vivi o per testamento.
2. Le finalità dell'affidamento fiduciario consistono nella realizzazione di vantaggi suscettibili di valutazione economica in favore di specifici soggetti o categorie di soggetti, denominati «beneficiari», fra i quali può essere compreso l'affidante.
3. Un soggetto può vincolare posizioni soggettive, che gli appartengono, per mezzo di un negozio di affidamento fiduciario nel quale egli riveste le posizioni di affidante e di affidatario, ma non di beneficiario.
4. Il negozio di affidamento fiduciario fra vivi, ogni sua modificazione e l'accettazione dell'affidatario devono essere fatti per iscritto a pena di nullità.
5. Qualora il negozio di affidamento sia contenuto in un testamento, l'accettazione dell'affidatario è disciplinata dalle disposizioni vigenti sulla accettazione della nomina di esecutore testamentario.
1. I beni affidati, nonché ogni loro frutto e accrescimento e ogni trasformazione
1. L'affidatario è obbligato, rispetto al patrimonio affidato:
a) a tenerlo separato sia dal proprio che da altri patrimoni affidatigli;
b) a contabilizzarlo separatamente, qualora sia tenuto alla tenuta delle scritture contabili;
c) a fare risultare, nei modi idonei secondo la natura dei beni, che si tratta di beni affidati.
2. Dopo il numero 10) dell'articolo 2643 del codice civile è inserito il seguente:
«10-bis) gli atti che, in relazione a un negozio di affidamento fiduciario, trasferiscono diritti reali immobiliari o costituiscono vincoli;».
1. Il negozio di affidamento fiduciario può prevedere la nomina di un soggetto, denominato «guardiano», con il compito di assistere l'affidatario e di controllarne l'operato.
2. Il guardiano indirizza il proprio comportamento alla tutela degli interessi dei beneficiari secondo gli intendimenti dell'affidante.
3. L'affidante può nominare se stesso guardiano.
1. Qualora il negozio di affidamento fiduciario abbia quale finalità la cura, il mantenimento o il sostegno di un soggetto debole, come definito ai sensi del comma 2, esso deve, a pena di nullità:
a) designare il soggetto che adempie l'ufficio di guardiano;
b) prevedere meccanismi di sostituzione del guardiano, in modo che l'affidamento sia sempre assistito da un guardiano;
c) attribuire al guardiano il potere di revocare l'affidatario, nominando un altro affidatario.
2. Ai fini della presente legge, sono soggetti deboli:
a) i disabili e i portatori di handicap;
b) i minori di età;
c) i soggetti di età superiore ai settantacinque anni;
d) gli interdetti e gli inabilitati;
e) i malati affetti da gravi patologie croniche, fisiche o mentali;
f) i tossicodipendenti e gli alcoldipendenti.
1. L'articolo 2 non si applica qualora, lo preveda o meno il negozio di affidamento fiduciario, l'affidante o altri soggetti impartiscano istruzioni all'affidatario nell'esecuzione del negozio di affidamento fiduciario.
2. L'affidante e i suoi successori non possono proporre azione contro l'affidatario per inadempimento.
1. L'affidatario risponde verso i beneficiari qualora:
a) non osservi la diligenza che un soggetto avveduto userebbe nelle medesime circostanze rispetto a beni propri;
b) non agisca alla stregua di un fiduciario, tenuto a soddisfare esclusivamente interessi altrui;
c) violi le disposizioni del negozio di affidamento fiduciario;
d) trattandosi di soggetto che svolge professionalmente l'attività di affidatario, non agisca con la competenza che è ragionevole attendersi da un professionista.
2. L'affidatario risponde verso i beneficiari del comportamento dei procuratori, consulenti, gestori e mandatari, che egli ha nominato, a meno che provi di averli scelti e mantenuti nell'incarico con la diligenza che un soggetto avveduto userebbe nelle medesime circostanze.
3. L'affidatario rende ai beneficiari il conto del suo operato con la periodicità opportuna secondo le circostanze e, nel corso o al termine dell'affidamento fiduciario, trasferisce loro il patrimonio affidato ai sensi delle disposizioni sul negozio di affidamento fiduciario.
4. La dispensa preventiva dall'obbligo di rendere il conto non ha effetto.
5. Sono nulle le disposizioni del negozio di affidamento fiduciario e i patti che, per il caso di dolo o colpa grave, escludono o limitano preventivamente la responsabilità dell'affidatario o dei soggetti del comportamento dei quali egli deve rispondere.
1. L'affidatario ha diritto di fare risultare la propria qualità in ogni negozio che compie.
1. Qualora vi sia subentro o variazione nella posizione di affidatario, il patrimonio affidato è trasferito di diritto al nuovo affidatario o agli affidatari risultanti dalla variazione.
1. A pena di nullita del negozio di affidamento fiduciario, l'affidatario o, qualora ve ne sia più di uno, almeno un affidatario deve essere domiciliato in Italia o avere in Italia uno stabilimento permanente.
2. Ogni atto e documento relativo all'affidamento deve essere conservato presso il domicilio o lo stabilimento permanente di cui al comma 1.
1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di affidatario è riservato a
a) sono iscritte in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi;
b) il loro oggetto sociale non consente alcuna altra attività;
c) i partecipanti al loro capitale e i loro esponenti aziendali posseggono i requisiti previsti dagli articoli 108 e 109 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
d) hanno stipulato una polizza assicurativa contro la responsabilità professionale, la cui copertura assicurativa è non inferiore al 25 per cento del valore dei patrimoni affidati, secondo la stima che l'affidatario professionale redige entro il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente e della quale rimette copia all'Ufficio italiano dei cambi.
2. Nei confronti delle società di cui al comma 1 del presente articolo l'Ufficio italiano dei cambi è titolare dei poteri previsti dall'articolo 106, commi 5 e 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
1. Sono nulli gli atti di disposizione o di amministrazione di beni affidati qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) l'atto è a titolo gratuito e non è in favore di un beneficiario;
b) l'atto eccede le limitazioni dei poteri dell'affidatario opponibili al terzo acquirente;
c) l'atto prevede un corrispettivo notevolmente inferiore al valore corrente del bene affidato;
d) l'atto è compiuto dall'affidatario in conflitto di interessi, del quale il terzo ha avuto conoscenza o che ha ignorato per propria colpa.
2. La nullità di un atto di disposizione di beni affidati comporta la nullità dei successivi atti di disposizione senza limite qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) l'atto è a titolo gratuito;
b) l'atto prevede un corrispettivo notevolmente inferiore al valore corrente del bene affidato;
c) l'atto è preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei diritti dei beneficiari;
d) l'acquirente ha conoscenza della causa di nullità, di cui al comma 1, o la ignora per propria colpa.
3. Le fattispecie di nullità di cui al presente articolo possono essere fatte valere da qualsiasi beneficiario e dal guardiano.
4. Nel dichiarare la nullità il giudice trasferisce i beni ad un altro affidatario, nominato, ove necessario, dallo stesso giudice, ferme, sotto ogni altro profilo, le disposizioni sul negozio di affidamento.
5. Le azioni contro l'affidatario e contro i terzi aventi causa, direttamente o indirettamente, si prescrivono in dieci anni dal giorno nel quale chi agisce in giudizio ha avuto conoscenza della causa di nullità.
1. Gli effetti del negozio di affidamento fiduciario, qualora si tratti di liberalità
a) questi non può proporre azione di riduzione a meno che il patrimonio affidato sia insufficiente per la finalità dell'affidamento;
b) altri soggetti non possono proporre l'azione fino a quando il soggetto debole sia in vita se non con riferimento a quella parte del patrimonio affidato che sia manifestamente eccessiva rispetto ai suoi bisogni, e, dopo la morte del soggetto debole o dopo che egli non sia più qualificabile soggetto debole, solo con riferimento al patrimonio affidato allora esistente.
1. L'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, si propone:
a) qualora l'affidamento sia ancora in essere, nei confronti dell'affidatario;
b) qualora l'affidamento abbia avuto termine, nei confronti di chi abbia ricevuto il patrimonio affidato come se lo avesse ricevuto direttamente dall'affidante.
2. Qualora sia esperita azione revocatoria ordinaria è sufficiente che le condizioni di cui all'articolo 2901 del codice civile ricorrano nei confronti dell'affidatario o dei beneficiari.
3. Qualora sia esperita azione revocatoria fallimentare è sufficiente che le condizioni
1. Nelle controversie fra un beneficiario e l'affidatario o gli aventi causa di questi la prova per testimoni è ammessa senza limitazione, qualunque sia la domanda proposta.
1. Il tribunale del luogo in cui un affidatario ha il proprio domicilio, provvedendo in camera di consiglio con decreto motivato, può, su ricorso di qualsiasi interessato o del pubblico ministero:
a) esonerare un affidatario per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per avere commesso azione che ne menomi la fiducia e, se richiesto, può nominare un altro affidatario;
b) nominare un affidatario e dettare qualsiasi disposizione ritenga opportuna qualora l'affidatario sia venuto meno o stia per venire meno e il negozio di affidamento fiduciario non preveda il modo della sua sostituzione.
2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, il tribunale del luogo in cui un affidatario ha il proprio domicilio può, su ricorso di un beneficiario o dell'affidatario:
a) esonerare un guardiano per avere commesso azione che ne menoma la fiducia e, se richiesto, nominare un altro guardiano;
b) impartire direttive all'affidatario su qualsiasi materia;
c) modificare qualsiasi disposizione del negozio di affidamento fiduciario qualora ritenga che ciò sia opportuno per la migliore realizzazione delle finalità dell'affidamento fiduciario.
1. Alla tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis. - 1. Atti di natura traslativa senza corrispettivo in favore di affidatario: euro 168,00.
2. Atti di natura dichiarativa dell'esistenza di un negozio di affidamento fiduciario, del quale il dichiarante è affidatario: euro 168,00.
3. Atti di natura traslativa compiuti da un affidatario in favore di chi gli succede nell'ufficio o si aggiunge ai componenti l'ufficio: euro 168,00.
4. Atti di natura traslativa compiuti dall'affidatario in favore di beneficiari del negozio di affidamento fiduciario o degli altri soggetti ai quali compete il diritto di ricevere beni in trust:
1) qualora l'affidatario trasferisca all'originario affidante: euro 168,00;
2) nei casi diversi da quello di cui al numero 1, le stesse imposte che sarebbero dovute in caso di trasferimento diretto da parte dell'affidante»;
b) all'articolo 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto negozi di affidamento fiduciario, l'accettazione, la nomina, la revoca, le dimissioni di affidatari».
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
«2-ter. Per la trascrizione degli atti di trasferimento di diritti reali in favore di un affidatario l'imposta è dovuta nella misura fissa.
2-quater. Per la trascrizione degli atti di trasferimento di diritti reali qualora l'affidatario trasferisca all'originario affidante l'imposta è dovuta nella misura fissa»;
b) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'imposta è dovuta nella misura fissa per le volture eseguite in dipendenza degli atti indicati dall'articolo 2, commi 2-ter e 2-quater».
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 73, in materia di soggetti passivi all'imposta sul reddito delle società, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «i consorzi» sono inserite le seguenti: «, i patrimoni conferiti in affidamento fiduciario»;
b) all'articolo 44, in materia di redditi di capitale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le attribuzioni ai beneficiari in esecuzione di negozi di affidamento fiduciario non concorrono alla formazione del reddito dei beneficiari stessi se l'affidatario non risiede in Stati o in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 110, comma 10»;
c) all'articolo 86, in materia di plusvalenze patrimoniali, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Ferme restando le disposizioni del presente articolo, il trasferimento a un affidatario di beni relativi all'impresa, di aziende e di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa non costituisce realizzo di plusvalenze o di minusvalenze né destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa qualora il negozio di affidamento fiduciario abbia funzione di garanzia per l'adempimento di obbligazioni relative all'esercizio dell'impresa, preveda la restituzione all'affidante di tali beni o di quelli esistenti al termine dell'affidamento e l'affidante iscriva in bilancio una immobilizzazione corrispondente al costo fiscalmente riconosciuto dei beni affidati».
1. L'affidatario è responsabile delle imposte dovute dal patrimonio affidato e, qualora paghi con mezzi propri, ha diritto di rivalsa.
1. Le disposizioni relative al codice fiscale dei contribuenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
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