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PDL 6337

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6337


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NICOLA ROSSI, BENVENUTO, AGOSTINI

Disposizioni in materia di rapporti fra l'amministrazione
finanziaria e i contribuenti

Presentata l'8 febbraio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella legislatura che si avvia alla conclusione sono stati oltre 15 le sanatorie e i provvedimenti di condono in campo fiscale, per complessivi 30 miliardi di euro circa. Dallo scudo fiscale ai provvedimenti - peraltro del tutto inefficaci - per l'emersione, dal condono tombale al concordato di massa, dalla regolarizzazione delle scritture contabili alla definizione delle liti fiscali pendenti, al condono per i responsabili di danni all'Erario, non c'è un solo aspetto di carattere fiscale che sia sfuggito alla logica di una politica economica che, per gran parte della legislatura, non ha saputo far altro se non leggere le difficoltà strutturali della nostra economia con la lente visibilmente inadeguata e insufficiente dell'analisi congiunturale.
      I risultati sono sotto gli occhi di tutti: fra il 2001 e il 2005, la pressione fiscale ha registrato una riduzione non particolarmente pronunciata, ma nondimeno tutt'altro che trascurabile, pari a circa 1 punto percentuale. E ciò nonostante che le misure di carattere strutturale adottate nel corso della legislatura avrebbero dovuto comportare un incremento del prelievo ed una invarianza dello stesso livello della pressione fiscale. In altre parole, la stagione delle sanatorie e dei condoni - lungi dal consentire al Governo di «comprare tempo» - ha finito per avere importanti e rilevanti effetti di carattere strutturale nei limiti in cui ha indebolito il concetto di «lealtà fiscale» che è e rimane un presupposto essenziale di ogni bene ordinata politica di bilancio.
      Ripristinare un grado sufficiente di lealtà fiscale è compito primario della prossima legislatura. Un compito - è bene dirlo con chiarezza - non raggiungibile
 

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nel breve periodo, ma da perseguire fin dai primi atti della stessa. Cominciando con il bandire, una volta e per sempre, la stagione dei condoni.
      Ma la lealtà fiscale non è concetto unidirezionale. Essa non riguarda solo il contribuente nei suoi rapporti con l'amministrazione finanziaria. Al contrario, non si dà lealtà che non sia bidirezionale: che non riguardi, cioè, tanto il rapporto fra contribuente e amministrazione finanziaria quanto il rapporto, opposto, fra quest'ultima e la platea dei contribuenti.
      Nel corso della legislatura ormai prossima alla conclusione, il concetto di lealtà fiscale è stato, in realtà, colpito in ambedue le sue dimensioni. Ai contribuenti - o meglio, ad alcuni di essi - è stato segnalato come l'obbligo fiscale avesse un significativo contenuto «opzionale». Nello stesso momento, discrezione e arbitrio hanno segnato profondamente i rapporti fra l'amministrazione finanziaria ed i contribuenti. Come spesso è accaduto nella storia fiscale d'Italia, ai «cittadini» (in senso fiscale) si sono rapidamente sostituiti i «sudditi».
      Non sono pochi gli esempi di questo processo degenerativo. Ma pochi altri sono illuminanti come la vicenda dei rimborsi IVA. Com'è noto, nel breve volgere di una legislatura i tempi per l'erogazione dei rimborsi IVA sono passati da poco più di due mesi ad oltre un anno, con il risultato di colpire duramente, in una congiuntura difficile, proprio le imprese il cui sforzo dovrebbe, invece, essere maggiormente sostenuto: quelle esportatrici e quelle impegnate in processi di espansione o di riconversione della capacità produttiva.
      Come se non bastasse, da qualche tempo la richiesta di rimborso è puntualmente seguita da note dell'amministrazione finanziaria che, al visibile scopo di guadagnare tempo e intimidire il contribuente, preannunciano - come dire? - una particolare attenzione dei suoi funzionari alle sorti di quell'impresa. Ancora più bizzarro poi è quanto accade nel caso in cui l'ignaro contribuente intenda rinunciare - per molti e spesso legittimi motivi - alla richiesta di rimborso. In questo caso, infatti, l'amministrazione finanziaria considera pressoché inevitabile l'avvio di una severa attività ispettiva. Non stupisce che il povero contribuente - che aveva sperato nel 2001 in un copernicano rovesciamento di fronte nei rapporti con l'amministrazione finanziaria e si era illuso di poter essere considerato un contribuente leale, almeno fino a prova contraria - giunga rapidamente alla conclusione che l'amministrazione finanziaria tutto merita tranne che la sua fiducia.
      Porre riparo a queste storture non richiede provvedimenti legislativi particolarmente innovativi. Richiede prima di ogni altra cosa una maniera diversa di intendere l'azione di governo e una volontà di impostare su basi nuove il rapporto fra l'amministrazione, i cittadini e il mercato (perché a nessuno sfuggono le profonde distorsioni che possono determinare i comportamenti appena ricordati e a nessuno sfugge come la indeterminatezza dei tempi nell'operato della pubblica amministrazione sia spesso l'altra faccia della presenza di fenomeni che possono, in teoria, finanche diventare meritevoli dell'attenzione della magistratura).
      D'altro canto, una diversa impostazione del rapporto fra amministrazione finanziaria e contribuente costituisce la premessa essenziale per un'azione incisiva e determinata nei confronti di ogni forma di evasione degli obblighi fiscali. Con questo esplicito obbiettivo, la presente proposta di legge mira a ridefinire in più direzioni la relazione fra amministrazione finanziaria e contribuente.
      L'articolo 1 anticipa al periodo aprile-giugno la presentazione delle dichiarazioni telematiche oggi posposta fino al 31 ottobre. Con questa disposizione, l'Italia si avvicina ad altri Paesi europei che hanno individuato nella tempestività delle dichiarazioni il punto di partenza per una diversa tempistica dei rimborsi.
      L'articolo 2 assegna alla Riscossione Spa il compito di provvedere ai rimborsi d'imposta spettanti ai contribuenti e ai sostituti d'imposta, facendo fronte al relativo onere attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla attività istituzionale
 

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della stessa Riscossione Spa. Si afferma così il principio che lo Stato debba provvedere a onorare le obbligazioni contratte con i contribuenti prima di considerare le risorse dagli stessi rinvenienti come disponibili per altri usi. All'amministrazione finanziaria viene attribuito un periodo massimo di sei mesi dal momento della istanza di rimborso per accertare la legittimità della richiesta dei contribuenti o dei sostituti di imposta istanti.
      Lo stesso articolo modifica in due punti significativi la normativa vigente, consentendo la compensazione anche in caso di avvenuta presentazione dell'istanza di rimborso ed elevando fino a 1 milione di euro il limite annuo per la compensazione oggi previsto in 500 mila euro circa.
      L'articolo 3, nel presupposto che dichiarazioni o istanze di rimborso debbano considerarsi assentite qualora, entro sei mesi, non siano seguite da notifica di accertamento o da provvedimento espresso e motivato di accoglimento o diniego, stabilisce che le stesse dichiarazioni o istanze costituiscano titolo esecutivo in senso civilistico e possano eventualmente dare luogo ad esecuzione forzata a carico dei beni di Riscossione Spa, con ciò definitivamente ponendo il contribuente su un piano di assoluta parità rispetto all'amministrazione finanziaria e, di conseguenza, creando le condizioni per un atteggiamento determinato e incisivo dell'amministrazione nei confronti di ogni forma di evasione.

      È infine da rilevare che la presente proposta di legge fa riferimento - allo scopo di garantire la stabilità finanziaria erariale e quella del soggetto incaricato di provvedere alla gestione della relativa liquidità - ai soli rimborsi «liquidati» o dei quali sia stato richiesto il pagamento dopo la data di entrata in vigore della legge. Ciò lascia, dunque, del tutto impregiudicato il tema del «pregresso»: un volume di debito pubblico nascosto pari a circa 5 miliardi di euro e tale da collocare, nella realtà dei fatti, il nostro debito pubblico ben oltre il 108 per cento del prodotto previsto dalla versione più recente del Programma di stabilità dell'Italia. Rispetto a questo tema, più che una prescrizione normativa conta la volontà politica di rendere trasparente e onorare quella che ormai rappresenta, a tutti gli effetti, una parte integrante e consistente del nostro debito pubblico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Dichiarazione telematica).

      1. Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, anche in via telematica, nonché il termine per la dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti, anche in via telematica, previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1, e 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono fissati tra il 30 aprile e il 30 giugno.

Art. 2.
(Compensazioni e rimborsi).

      1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ha ad oggetto tutti gli importi relativi alle imposte indicate al comma 2 del medesimo articolo 17, ivi compresi quelli spettanti ai contribuenti e ai sostituti di imposta a titolo di rimborso delle stesse imposte, anche nel caso di avvenuta presentazione di istanza di rimborso, e comunque fino alla avvenuta esecuzione dei rimborsi di imposta medesimi. A tale fine, in mancanza di provvedimento espresso di diniego dell'istanza di rimborso entro il termine di sei mesi, gli importi si intendono comunque spettanti in favore dei contribuenti o dei sostituti di imposta istanti.
      2. Alla esecuzione dei rimborsi di imposta spettanti ai contribuenti e ai sostituti

 

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di imposta ai sensi del comma 1 provvede la Riscossione Spa, anche attraverso altre società per azioni dalla stessa partecipate, prelevando le somme occorrenti dalle risorse finanziarie entrate nella sua disponibilità nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
      3. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere rideterminato annualmente l'ammontare dell'importo di cui al citato articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, come modificato dal periodo precedente, sulla base del monitoraggio dell'andamento delle entrate tributarie e della spesa delle pubbliche amministrazioni, in funzione del rispetto dei parametri indicati nei programmi di stabilità e crescita presentati ai competenti organi dell'Unione europea.
      4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano ai rimborsi di imposta liquidati d'ufficio o dei quali è stata presentata istanza di esecuzione in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
      5. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinita in materia uniforme la disciplina delle modalità di esecuzione dei rimborsi di tutte le imposte erariali, al fine di rendere omogenee le rispettive previsioni secondo i princìpi fissati nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche mediante abrogazione delle disposizioni incompatibili con i suddetti princìpi. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dagli articoli 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
      6. La relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha ad oggetto an
 

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che l'andamento delle operazioni di esecuzione dei rimborsi di imposta di cui al presente articolo e le conseguenti operazioni di imputazione finanziaria di cui al comma 2.

Art. 3.

      1. Qualora, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, l'amministrazione finanziaria non abbia concluso l'accertamento e notificato al contribuente l'accoglimento o il rifiuto motivato della dichiarazione dei redditi e dell'istanza di rimborso notificata, con facoltà di riconoscimento parziale dell'ammontare del credito indicato rispettivamente nella dichiarazione dei redditi e nell'istanza citata, la dichiarazione dei redditi e l'istanza di rimborso IVA notificata costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1), del codice di procedura civile.
      2. Ferma restando la pignorabilità dei beni dell'amministrazione finanziaria previsti dalla normativa vigente, il contribuente in possesso del titolo esecutivo di cui al comma 1 può avviare esecuzione forzata per sottoporre a sequestro e pignoramento tutti i beni della Riscossione Spa, ivi incluse le somme depositate sui conti correnti bancari intestati alla stessa Riscossione Spa, fino a concorrenza del proprio credito come determinato ai sensi dell'articolo 2.


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