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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6281 |
1) con la pressione e la consulenza del CIPT, per la prima volta in Italia (e forse in Europa) un Governo ha introdotto la «Delega per il telelavoro», ovvero il telelavoro è salito al rango di questione sociale e politica e non di mero strumento tecnologico. Contemporaneamente vi è stata la certificazione della «torinocentricità» del telelavoro, con l'assegnazione della delega al sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali (ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale), onorevole Roberto Rosso, piemontese e già candidato sindaco alle ultime elezioni torinesi;
2) sulla spinta del CIPT è nato il Comitato internazionale per la promozione del telelavoro, costituito dalle varie rappresentanze nazionali delle iniziative in favore del telelavoro, in particolare degli Stati aderenti all'Unione europea, con particolare riguardo ai nuovi Stati membri dell'Europa orientale. La sede di rappresentanza del Comitato internazionale, come accade per molte altre iniziative sociali, culturali e sportive, si trova nel Principato di Monaco, ma la gran parte dell'attività esecutiva, operativa e di supporto tecnologico è stata delegata al CIPT e dunque a Torino, che in questo modo si candida come uno tra i principali centri di promozione del telelavoro nel mondo;
3) dalla collaborazione tra il CIPT ed i tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è nata la prima bozza di un disegno di legge per il telelavoro, finalmente orientato alla soluzione dei problemi reali dei telelavoratori. Fino ad oggi da parte della politica si è parlato solamente di investimenti in infrastrutture, di sconti e di contributi per l'acquisto di prodotti informatici e per l'accesso ad INTERNET, di privacy e di tutela dei dati, di contratti collettivi nazionali di lavoro, di mero adattamento delle regole in ambito lavorativo a un nuovo mezzo di comunicazione e di trasmissione dei dati.
In sostanza, quando la politica non ha fatto colossali danni al settore, come nei casi di privatizzazione della Telecom, di mancata sorveglianza e gestione della bolla speculativa della new economy, di liberalizzazione dei domini in INTERNET italiani e delle leggi conseguenti, di mancata tutela (non assistenzialismo, ma semplice difesa di legittimi diritti) delle piccole software house e dei piccoli INTERNET service provider in favore delle multinazionali estere o comunque con totale assenza di garanzie sulla continuità della «proprietà italiana», tentativi di traduzione delle leggi sul lavoro, in ambito telelavorativo, considerando solo l'aspetto più superficiale, burocratico e tecnologico del problema, introduzione di formalismi inefficaci nel risolvere i problemi dei telelavoratori, ma inutilmente laboriosi e deleteri per le piccolissime imprese del settore, quasi tutte «morte di burocrazia» per lasciare spazio ad aziende di grandi dimensioni, in gran parte fallite o enormemente ridimensionate, dopo pochissimo tempo, con gravi danni per gli utenti, ma soprattutto per i dipendenti, per i collaboratori e per i fornitori, costituiti da quegli stessi operatori prima soppiantati, si è limitata ad incassare (in termini sia economici che propagandistici) i benefìci prodotti dal progresso tecnologico, quasi tutti legati agli USA e al Sud-est asiatico, verso i quali siamo in totale stato di dipendenza, o, peggio ad investire in nuove tecnologie di supporto alla pubblica amministrazione, avendo come riferimento più i costi precedenti che quelli di mercato.
I contributi, come nei migliori luoghi comuni, sono stati «a pioggia» e soprattutto hanno riguardato come al solito le infrastrutture ed i prodotti piuttosto che le idee.
La prima novità di questa bozza di disegno di legge è sicuramente quella di non far spendere allo Stato (e quindi ai cittadini contribuenti) neppure un euro, ma il vero leit motiv è quello di fornire ai telelavoratori quanto più desiderano, ovvero certezze e garanzie nei rapporti commerciali e finanziari. A bloccare il telelavoro non sono, o in alcuni casi non sono più, le infrastrutture, i costi di accesso o gli strumenti, ma la mancanza di un'informazione corretta e mirata al posto di valanghe di messaggi (spamming) inutili ed a volte pericolosi, la mancanza di una certificazione delle offerte serie di telelavoro al posto di adempimenti burocratici gravosi e quasi sempre aggirati o prorogati per la loro oggettiva impraticabilità, la mancanza di garanzie sui pagamenti e l'impossibilità di gestire in modo rapido e conveniente le dispute commerciali e di lavoro, la mancanza di certificazioni oggettive e di uso pratico, riguardanti i servizi più che gli esecutori, che spesso oltre ad esibire solamente certificazioni formali non sono neppure i veri esecutori dei lavori, a causa dei fenomeni dell'intermediazione e del subappalto.
Descrizione degli elementi salienti della proposta di legge.
La proposta di legge riguarda in prima battuta il controllo della telepromozione dell'occupazione, ma incide nei suoi effetti diretti, indiretti e collaterali sul telelavoro in generale, su INTERNET e sugli strumenti telematici.
Premessa: in ogni azione istituzionale concernente il telelavoro occorre sempre tenere ben presente una profonda spaccatura tra due esigenze almeno apparentemente contrapposte ed inconciliabili.
Da una parte la richiesta di tutela dei diritti acquisiti dal lavoratore che opera presso i locali aziendali, i quali rischiano di venire meno con l'attività telelavorativa, in prevalenza effettuabile dall'abitazione del lavoratore. I dipendenti pubblici e di grandi aziende sono i principali interessati a questa tutela dell'esistente e rappresentano circa un terzo della popolazione coinvolta (telelavoratori, aspiranti telelavoratori, interessati al telelavoro).
Dall'altra parte la richiesta di strumenti innovativi, non tanto da un punto di vista tecnologico, quanto legislativo, fiscale, amministrativo, burocratico, finanziario, assicurativo e sociale, i quali agevolino o quantomeno non ostacolino il crearsi di una vera e propria nuova economia basata sul rapporto diretto tra produttore e fruitore del lavoro (e-business) o sulla partecipazione a progetti condivisi, in cui diventa difficile distinguere fruitori e lavoratori (community). I lavoratori autonomi e quelli delle microimprese, i disoccupati, coloro che cercano un secondo lavoro per arrotondare lo stipendio, sono i portatori di questa richiesta di innovazione, rappresentano circa i due terzi della popolazione interessata e sono in forte crescita a causa del declino del «posto fisso» che altrimenti resterebbe per quasi tutti la soluzione più ambita.
Esigenza primaria: il settore del telelavoro è privo non solo di una legge quadro ma di qualsiasi normativa specifica se si eccettua la legge riguardante il pubblico impiego; preso atto che non sussistono né i tempi né le condizioni (e forse neppure la necessità) per la predisposizione di una legge quadro, occorre dunque innanzitutto fornire uno strumento di tutela, controllo e promozione di quelle componenti molto specifiche che non rientrano in norme già vigenti.
Effetto diretto della proposta di legge è quello di consentire un facile e sicuro accesso alle informazioni di telepromozione del lavoro, disboscando la gramigna dell'informazione fasulla e fraudolenta. La telepromozione del lavoro è in Italia quasi inesistente, nonostante venga sbandierata ovunque; a soffocarne lo sviluppo, sono quattro elementi negativi:
1) la maggior parte delle iniziative per far incontrare domanda e offerta attraverso gli strumenti telematici utilizza gli investimenti (pubblici o privati che siano) per realizzare pompose iniziative che poi non sopravvivono alla fase di inaugurazione e di bilancio; occorrono dunque linee guida precise, quantomeno nel caso di utilizzo dei fondi pubblici;
2) le cosiddette «catene di sant'Antonio» e fenomeni similari, che tendono a dare una rappresentazione distorta del mondo del lavoro e delle sue regole, prospettano facili guadagni, e sovente si trasformano in vere e proprie truffe, rappresentano la quasi totalità della telepromozione di lavoro; poiché purtroppo una parte significativa dell'utenza INTERNET (e della popolazione in generale), indotta a ciò anche dai messaggi pubblicitari e dalla esposizione del cosiddetto «star system», si convince che sia possibile guadagnare molto lavorando poco o nulla, non sono sufficienti il controllo e la repressione delle truffe, ma occorre un forte impegno informativo e soprattutto una regolamentazione che impedisca situazioni «borderline» che non si configurano come reati (attualmente) ma consolidano impostazioni sbagliate e ammiccanti verso modelli inattuabili o illegali;
3) il proliferare di telepromozione del telelavoro fasulla, inconsistente o legata al punto precedente, soprattutto con
4) più sottile ma non meno dannosa è l'abitudine nella maggior parte dei siti INTERNET di inserire la voce «lavora con noi». In molti casi l'iniziativa è presa in buona fede è talvolta può essere perfino coronata da successo, spesso però si tratta semplicemente di uno «specchietto per allodole», creato ad arte per raccogliere dati personali molto preziosi, in quanto comunicati nella speranza di un lavoro, utilizzati poi per tutt'altro scopo; occorre dunque fare in modo che questi annunci coincidano con reali esigenze di telelavoratori, siano specifici, circoscritti nel tempo, richiedano solo dati essenziali alla valutazione del candidato, e naturalmente che vengano rispettate le norme sulla privacy dei dati personali di persone in stato di oggettiva debolezza e dunque ben disponibili a firmare una concessione d'uso dei dati ben superiore allo stretto necessario.
Quali «effetti collaterali» derivanti dalla proposta di legge si segnalano:
1) l'istituzione di una apposita Commissione nazionale, che finalmente potrà dare delle linee guida per i tanti contributi erogati fino ad ora a caso e che potrebbe assumere compiti vicini a quelli di un'authority. L'elemento più ridicolo naturalmente sarebbe se la commissione avesse una sede fisica ed i suoi componenti dovessero viaggiare in continuazione per riunirsi; elemento discriminante per la scelta dei commissari dovrà dunque essere la padronanza degli strumenti telematici e la capacità di discutere e di lavorare in team, tramite testo/audio/video conferenza. Se sede (sperabilmente formale) vi deve essere per una sorta di authority sul territorio, il luogo più adatto sarebbe comunque Torino;
2) l'istituzione di un Osservatorio, che avrà soprattutto lo scopo di portare chiarezza sui tanti numeri tirati a caso e spesso gonfiati che riguardano il settore; i dati dell'osservatorio saranno fondamentali per il lavoro della Commissione nazionale;
3) la creazione della figura del provider di telelavoro che attualmente o non esiste od esiste in forme spurie o non ha coscienza di sé o, infine, assume forme deteriori che, una volta eliminate o comunque rese illegali, consentiranno un migliore funzionamento e una maggiore facilità di sovvenzionamento per un settore più «pulito»;
4) la creazione di conti correnti intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso banche convenzionate o, meglio, presso concessionarie dei servizi di pagamento per prestazioni telelavorative; l'obiettivo è quello di rendere sicure le transazioni e garantire che ogni lavoratore venga pagato per la propria opera e che ogni committente abbia la certezza di pagare solo per lavori eseguiti;
5) la raccolta di fondi da utilizzare come volano per portare al telelavoro contributi provenienti da altri fondi (soprattutto europei) e da investimenti privati.
L'utilizzo lavorativo degli strumenti telematici (contrapposto all'utilizzo per
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) telelavoratori, le persone fisiche o giuridiche che cercano lavoro, in qualsiasi forma prestato, o commesse con l'ausilio di strumenti telematici, nonché le persone fisiche o giuridiche che effettuano la propria prestazione con l'ausilio di strumenti telematici, prevalentemente al di fuori dei locali del datore di lavoro o del committente cui la prestazione stessa inerisce, o in locali di pertinenza, esclusiva o parziale, del datore di lavoro o del committente, quando tali locali sono esclusivamente destinati a tale scopo o comunque quando non costituiscano unità produttiva autonoma sotto il profilo del potere di direzione, di indirizzo o di controllo;
b) provider di telelavoro, i detentori e i gestori di banche dati e i fornitori di servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, a titolo oneroso o gratuito, che operano su reti di condivisione quali INTERNET, a prescindere dal fatto che i servizi offerti siano principali o accessori ad altre attività di impresa o statutarie, nel caso di enti senza scopo di lucro;
c) telepromozione del lavoro, l'attività del telelavoratore che cerca lavoro o commesse con l'ausilio di strumenti telematici e l'attività di offerta di lavoro con l'ausilio di strumenti telematici dei datori di lavoro privati e pubblici, dei committenti privati
d) telelavoro, il lavoro in qualsiasi forma prestato, mediante l'impiego di strumenti telematici, da luogo diverso e distante rispetto a quello nel quale viene utilizzato;
e) certificatori di telepromozione lavorativa, i soggetti riconosciuti ai sensi della presente legge e iscritti ad un apposito albo che garantiscono la serietà e la correttezza tecnica e giuridica delle operazioni di telepromozione del lavoro ad opera dei datori di lavoro privati e pubblici, dei committenti privati e pubblici, nonché dei provider di telelavoro.
1. Le disposizioni della presente legge regolamentano la fase di accesso al mercato del lavoro con l'ausilio di strumenti telematici e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle modalità telematiche, nell'ottica di promozione dell'occupazione e di tutela dei soggetti deboli coinvolti.
2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, le disposizioni della presente legge si applicano al telelavoratore durante la fase di ricerca di un lavoro e fino alla sottoscrizione di contratti di impresa o all'instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo, subordinato, atipico o regolato dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30, e dai relativi decreti legislativi di attuazione, dettando regole sussidiarie e aggiuntive rispetto agli obiettivi di cui al citato comma 1.
1. Per la definizione e la disciplina delle diverse tipologie contrattuali e dei relativi rapporti di lavoro di cui alla presente legge si applica la legislazione vigente in materia e l'eventuale contrattazione collettiva
1. Fermi restando i diritti spettanti al telelavoratore ai sensi delle norme vigenti dell'ordinamento dello Stato e della contrattazione collettiva, il telelavoratore durante la fase di telepromozione dell'occupazione ha diritto a ottenere, in forma telematica e comunque per iscritto, entro cinque giorni dalla accettazione del telelavoro:
a) le informazioni essenziali relative a colui che potrebbe essere il proprio datore di lavoro o committente;
b) le informazioni essenziali relative al possesso della certificazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati individuati dal decreto di cui all'articolo 8, comma 7, oltre a quelle eventualmente richieste ai sensi dall'articolo 3, comma 4;
c) le informazioni dettagliate relative all'oggetto della prestazione richiesta, nonché alle modalità di esecuzione e di consegna dei beni o dei servizi;
d) le eventuali clausole vessatorie di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
2. In caso di intermediazione dei provider di telelavoro, le informazioni di cui al comma 1 devono essere rese dagli stessi provider di telelavoro.
1. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione, per iscritto, delle informazioni di cui all'articolo 4, il telelavoratore può recedere dal contratto di impresa o di lavoro senza costi aggiuntivi e a prescindere dalle modalità con le quali si è accettato il contratto.
2. In caso di più prestazioni di impresa, autonome od occasionali e nei confronti dello stesso committente e da parte dello stesso prestatore, il diritto di recesso, qualora le condizioni contrattuali non mutino, è concesso solo successivamente all'instaurazione del primo rapporto contrattuale.
3. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore per il telelavoratore, comunque stabilite.
1. È nulla qualsiasi pattuizione che, indipendentemente dalle modalità e dal luogo di svolgimento della prestazione, richieda al telelavoratore subordinato, occasionale o atipico una prestazione che viola la disciplina in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro stabilita dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, qualora la prestazione non possa essere eseguita in via alternativa.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle prestazioni rese dalle persone giuridiche o dai lavoratori autonomi.
1. Al telelavoratore si applicano tutte le disposizioni sulla inviolabilità della corrispondenza, nonché sulla tutela della riservatezza e dei dati personali e sensibili, stabilite dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. In caso di lavoratore subordinato si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Qualora una forma di controllo delle trasmissioni telematiche risulti coessenziale alla prestazione dell'attività questa è ammessa se il datore di lavoro o il committente informa il telelavoratore circa modalità, strumenti e dispositivi impiegati per effettuare il controllo a distanza prima dell'accettazione del contratto da parte del telelavoratore. In tale caso il telelavoratore può recedere dal contratto in qualsiasi momento, qualora venga a conoscenza di attività di controllo esercitate a sua insaputa.
1. Ai fini dell'applicazione delle norme della presente legge i datori di lavoro privati e pubblici, i committenti privati e pubblici, nonché i provider di telelavoro, per esercitare attività di telepromozione dell'occupazione devono essere certificati da uno dei soggetti accreditati individuati dal decreto di cui al comma 7.
a) i soggetti costituiti da almeno dieci anni e con riconosciuta rilevanza nazionale nella promozione del telelavoro attraverso canali tradizionali e telematici;
b) i soggetti che siano già provider di telelavoro, in forma associativa, consortile o cooperativa e non per scopo di lucro;
c) i soggetti che abbiano una diffusione capillare sul territorio nazionale per quanto riguarda sedi operative o sezioni decentrate, in caso di associazioni;
d) i soggetti caratterizzati da sinergie tra strutture associative deputate alle incombenze non economiche e strutture consortili o cooperativistiche responsabili dell'erogazione dei servizi, della sottoscrizione dei contratti e della gestione di incassi e di pagamenti;
e) i soggetti che abbiano rapporti con altri organismi similari a livello europeo e internazionale;
f) i soggetti che per la realizzazione delle strutture tecnologiche utilizzino sistemi e programmi aperti.
10. L'accreditamento di tutti i soggetti iscritti all'albo nazionale dei certificatori di telepromozione lavorativa è rinnovato periodicamente con decreto del Ministro
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentiti il Ministro delle attività produttive e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, si provvede all'istituzione di:
a) una Commissione nazionale per il telelavoro, composta da non più di sette membri di riconosciuta competenza specifica che eleggono nel proprio ambito il presidente, con funzioni di studio, ricerca, monitoraggio e consulenza in materia di telelavoro nonché di selezione dei progetti ai fini dell'ammissione alle misure di sostegno, promozione e incentivazione;
b) un Osservatorio sul telelavoro e altri servizi di supporto a disposizione della Commissione nazionale di cui alla lettera a) per sostenerla nell'esercizio delle sue funzioni.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, un Fondo per il telelavoro. Il Fondo è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è alimentato dai proventi derivanti da una percentuale fissa del 20 per cento sull'importo di ogni
a) delle disposizioni della presente legge;
b) della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
c) degli standard industriali vigenti al momento della presentazione del progetto;
d) di un piano dettagliato di addestramento e di qualificazioni professionali per i lavoratori coinvolti;
e) di un sistema di misurazione e di valutazione dei risultati effettivamente ottenuti a fronte di quelli attesi e degli investimenti effettuati;
f) della idoneità del progetto a massimizzare i benefìci in almeno una delle seguenti direzioni:
1) reinserimento nel tessuto produttivo delle aree speciali di crisi;
2) riduzione degli spostamenti effettuati con mezzi di locomozione inquinanti o comunque per distanze superiori a 30 chilometri;
3) soluzione delle difficoltà di presenza nel mondo del lavoro di persone disabili, in condizioni di svantaggio sociale o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro o comunque comprese nelle liste di mobilità;
4) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della pubblica amministrazione, sia centrale sia locale, con particolare riguardo per le esigenze dei cittadini in termini di tempi, costi, informazioni e trasparenza;
5) riduzione del divario digitale tra i diversi settori della popolazione;
6) riduzione delle sperequazioni legate alla diffusione geografica non uniforme delle telecomunicazioni, con particolare riferimento alle zone montane;
7) miglioramento della qualità della vita dei telelavoratori e contestuale miglioramento della salvaguardia ambientale.
1. Il mancato adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge comporta l'applicazione a carico del datore di lavoro della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 28.000 euro, secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
2. Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 7 della presente legge e l'inviolabilità del domicilio del telelavoratore da abusi del datore di lavoro o del committente, si applicano le disposizioni di cui al libro secondo, titolo XII, capo III, sezione IV e sezione V, del codice penale.
1. Salve più specifiche norme stabilite dalla presente legge, i datori di lavoro o i committenti che hanno già in corso, alla data di entrata dalla medesima legge, rapporti di telelavoro subordinato coordinato e continuativo sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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