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PDL 4438

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4438




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CROSETTO

Istituzione della provincia di Alba-Bra

Presentata il 29 ottobre 2003

      

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Onorevoli Colleghi! - Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico» agli articoli 19 e 20, ha delineato un modello di provincia finalizzato al riordino e alla pianificazione di un territorio corrispondente alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente; territorio individuato di dimensioni tali, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, da consentire una programmazione che consenta il riequilibrio e una razionale prospettiva di sviluppo, in tutti i settori della vita comunitaria.
      In particolare, il testo unico ipotizza una provincia con circa 200 mila abitanti. Raffrontando dunque il modello configurato dalla legge, la provincia di Cuneo non è rispondente a tale modello (superficie di 6.903 chilometri quadrati e una popolazione di 546 mila abitanti). Si rileva, inoltre, una innegabile non corrispondenza tra le varie zone della provincia. Diverse per storia, lingua e cultura sono le popolazioni delle valli alpine, della pianura e delle colline della Langa e del Roero. Difficilissimi si rivelano i rapporti tra le diverse aree a causa delle distanze, rese più insostenibili dalla assoluta inadeguatezza della rete stradale e dal quasi totale annullamento dei collegamenti ferroviari. Si sono sviluppate lungo percorsi divergenti le economie dell'area nord-orientale (l'ex comprensorio regionale di Alba-Bra) e del resto della provincia.
      Per questi motivi, proprio i comuni dell'ex comprensorio di Alba-Bra hanno ritenuto indispensabile esercitare l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione,
 

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all'articolo 21 del testo unico, nonché all'articolo 12 della legge regionale n. 51 del 1992, al fine di diventare provincia.
      Coordinati da un comitato promotore, sessantasei comuni sui settantacinque esistenti hanno deliberato favorevolmente, rappresentando la maggioranza dei comuni e la stragrande maggioranza della popolazione complessiva dell'area interessata. Questi comuni hanno perciò proposto l'istituzione di una nuova provincia, la provincia di Alba-Bra, composta da settantacinque comuni, con una superficie di 1.111 chilometri quadrati ed una popolazione superiore a 150.000 abitanti, quindi simile a molte altre province italiane anche di recente istituzione, quali Isernia, Verbania, Vibo-Valentia e Biella che si attestano tutte tra i 100.000 e i 200.000 abitanti circa. In seguito, alla istituenda provincia di Alba-Bra hanno aderito alcuni comuni del Cebano, fatto questo che permette di ampliarne il territorio fino a comprenderne anche la metà meridionale della comunità montana Alta Langa e l'intera comunità montana Alta Valle Tanaro, e Valli Mongia e Cevetta. La popolazione raggiunge in tale modo più di 187.000 abitanti. Questa ipotesi, sostenuta dalla presente proposta di legge, consente di mantenere l'intera comunità montana e l'intero percorso della Fondovalle Tanaro - verso sud, fino al valico-traforo del Colle di Nava - entro uno stesso ambito provinciale, non si pone dunque fuori dalle indicazioni fornite dalla storia del territorio: arrivava fino a Ceva, e al Cebano, l'influenza della romana Alba Pompeia, mentre confinava con quella di Imperia, sul Colle di Nava, la diocesi di Alba, durante il Medioevo. L'intera Valle del Tanaro fu teatro, negli anni 1943-1945, delle operazioni delle divisioni partigiane autonome «Langhe». Alba fu provincia nei decenni a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo.
      L'affermarsi della vicina città di Bra quale polo industriale e residenziale, fino al configurarsi di una sola città mastro, impose alla regione Piemonte l'individuazione del comprensorio di Alba-Bra, durante gli anni 1970-1980; realtà quella che, consolidatasi negli ultimi anni più recenti, ha costituito la ragione d'essere dell'attuale proposta di istituzione della nuova provincia. Lo sviluppo del turismo ha fatto sì che in un territorio così omogeneo sia stato istituito un ente turismo che raggruppa le città di Alba e di Bra, i comuni e le principali aziende e strutture private della zona. È comprensibile che una tale positiva realtà comporti nei suoi attori, pubblici e privati, la necessità e la legittima aspirazione ad un autogoverno che consenta un più rapido e consapevole adeguamento delle strutture all'impegno e allo sviluppo.
      La soluzione proposta risponde perfettamente alle indicazioni del testo unico, in particolare a quelle dell'articolo 21, comma 3, affidando alla nuova provincia più adeguate funzioni di collegamento tra la Liguria di Ponente e la Pianura padana ed offrendo nel contempo più concrete opportunità di sviluppo alle popolazioni delle Alpi marittime orientali.
      Da questa considerazione discende la presente proposta di legge che ha il suo fondamento nell'ormai lontano, ma tuttora confermato, parere favorevole dell'amministrazione provinciale di Cuneo espresso in data 28 agosto 1995 e della regione Piemonte del 19 febbraio 1996, entrambi previsti dalle citate disposizioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, nell'ambito della regione Piemonte, la provincia di Alba-Bra.

Art. 2.

      1. La provincia di Alba-Bra provvede alla propria programmazione economica, sociale e culturale, coordina le attività dei comuni che comprende e partecipa all'attività di programmazione della regione Piemonte.
      2. L'istituzione della provincia di Alba-Bra non richiede, nella fase transitoria, l'istituzione di tutti gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

      1. La provincia di Alba-Bra è costituita dai seguenti comuni: Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Bagnasco, Baldissero D'Alba, Barbaresco, Barolo, Battifollo, Benevello, Bergolo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Camerana, Camo, Canale, Caprauna, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castelnuovo di Ceva, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Ceresole Alba, Cerretto Langhe, Ceva, Cherasco, Cissone, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Feisoglio, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Lequio Berria, Lesegno, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Mombasiglio, Monchiero, Monesiglio, Monforte D'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Montezemolo, Monticello D'Alba, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Nucetto, Ormea, Paroldo, Perletto, Perlo, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi

 

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D'Alba, Pocapaglia, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Benedetto Belbo, Sanfre', Santa Vittoria D'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Scagnello, Serralunga D'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza D'Alba, Viola.

Art. 4.

      1. La provincia di Cuneo, improrogabilmente entro il termine previsto per l'elezione degli organi delle due amministrazioni provinciali, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale rinnovo anticipato degli organi della provincia di Cuneo, provvede alla ricognizione della propria dotazione organica e dello stato di consistenza del proprio patrimonio, al fine di procedere alla conseguente ripartizione, proporzionale al territorio e alla popolazione trasferiti alla provincia di Alba-Bra.

Art. 5.

      1. Nel medesimo termine di cui all'articolo 4 della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due province, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1951, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 6.

      1. Il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della provincia Alba-Bra, detrae dai contributi erariali ordinari destinati alla provincia di Cuneo, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente, nelle proporzioni previste dalle disposizioni vigenti.
      2. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai

 

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quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
      3. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due province ed il 1o gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri previsti dalle disposizioni vigenti, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Cuneo, dei fondi spettanti alla provincia di Alba-Bra.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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