Frontespizio Pareri

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 6363-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6363-A


 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 14 marzo 2006 (v. stampato Senato n. 3797)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'interno
(PISANU)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, recante modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 marzo 2006

(Relatore: FONTANA)


NOTA:  Il presente stampato contiene il parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 6363. La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 15 marzo 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 6363.
 

Pag. 2


torna su
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 6363 e rilevato che:

                esso reca un contenuto, il cui carattere originariamente omogeneo risulta significativamente attenuato a seguito delle modifiche approvate dal Senato, che, oltre ad alcune modificazioni delle norme relative alla modifica dei criteri di composizione grafica della scheda elettorale per le elezioni politiche della Camera dei deputati e del Senato, ha introdotto due ulteriori articoli di carattere finanziario relativi a settori eterogenei;

                pur intervenendo in materia elettorale, il provvedimento non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988 - che stabilisce che il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione - in quanto reca disposizioni aventi una finalità limitata, volta a regolare aspetti di carattere organizzativo;

                la tecnica della novellazione - all'articolo 1, comma 1-bis, e all'articolo 2, comma 1-bis - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 3 andrebbe valutata l'opportunità di indicare espressamente i soggetti autorizzati ad assumere impegni in deroga al disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

            all'articolo 3-bis andrebbe valutata l'opportunità di specificare che ci si intende riferire - al fine della conservazione in conto residui - alla somma iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2005.


Frontespizio Pareri
torna su