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PDL 6333

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6333



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STRAMACCIONI

Istituzione di un Archivio nazionale della memoria dei crimini nazifascisti

Presentata l'8 febbraio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende tutelare la memoria dei crimini nazifascisti assicurando l'accesso ai relativi atti, documenti e testimonianze storici, attraverso l'istituzione di un Archivio nazionale della memoria e di una Fondazione costituita alla scopo di gestire l'Archivio stesso.
      Per crimine nazifascista si intende ogni crimine effettuato per motivi razziali, religiosi, politici, di nazionalità, di rappresaglia, fra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945, a danno di italiani o di cittadini stranieri presenti sul territorio italiano, da singoli o da gruppi sotto la direzione o in associazione o comunque ideologicamente ispirati dal Governo della Germania, dal Governo della Repubblica sociale italiana o dal Governo di un territorio occupato dalla Germania o comunque costituitosi con l'assistenza o la cooperazione della Germania.
      Furono eccidi particolarmente efferati che portarono alla morte di oltre 15 mila civili in più di 2 mila stragi, tra le quali le più crudeli e simboliche rimangono quelle di Marzabotto, di Sant'Anna di Stazzema, delle Fosse Ardeatine, di Fossoli, di Boves e di Gubbio. Si è trattato di una vera e propria «guerra ai civili», voluta e pianificata dall'esercito tedesco in ritirata contro le popolazioni civili con la collaborazione particolarmente attiva degli aderenti alla Repubblica sociale italiana.
      Una vicenda, questa dei crimini nazifascisti, sulla quale nell'immediato dopoguerra si è voluto indagare al fine di processare i responsabili, ma successivamente, con l'avvio della guerra fredda e assecondando un malinteso senso della «pacificazione nazionale», questa volontà è stata rapidamente accantonata, invocando la ragione di Stato di un Paese
 

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sconfitto nella guerra, poi collocatosi stabilmente nel blocco euroatlantico di cui faceva parte anche la Germania federale, patria di tanti criminali nazisti.
      Soltanto nel 1994 con la scoperta del cosiddetto «armadio della vergogna» situato a Roma, nei locali di Palazzo Cesi, sede della magistratura militare, sono stati rinvenuti centinaia e centinaia di fascicoli contenenti istruttorie relative ai crimini nazifascisti e da decenni occultati dalla stessa magistratura militare che non ha ottemperato all'esercizio proprio dell'obbligo dell'azione penale verso imputati di crimini contro l'umanità e perciò stesso imprescrittibili e non certo derubricabili a semplice reati politici.
      Sulla base di questa «scoperta» nel corso della XIII legislatura, sollecitata dalle associazioni dei familiari delle vittime e dai rappresentanti delle amministrazioni locali, la Camera dei deputati ha avviato sull'intera vicenda dei crimini nazifascisti un'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione giustizia. Attraverso questa attività si è confermata la volontà politica e quella della magistratura militare, entrambe convergenti nel pianificare l'occultamento dei fascicoli stessi per evitare la celebrazione dei processi a carico dei criminali nazifascisti.
      Sulla base di questa indagine nella XIV legislatura, con la legge 15 maggio 2003, n. 107, è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi ai crimini nazifascisti. Nel febbraio 2006 la stessa Commissione ha concluso i suoi lavori dopo due anni di intensa attività con audizioni e con missioni all'estero e con una significativa raccolta di documenti, pervenendo però a due relazioni conclusive dai contenuti storico-politici e storico-giuridici radicalmente divergenti sulle principali questioni riguardanti le cause dell'occultamento, le responsabilità della magistratura militare e quelle del potere politico.
      La presente proposta di legge intende quindi contribuire a tutelare il bisogno di memoria e di giustizia innanzitutto per coloro che, vittime innocenti, hanno perso la vita, per i familiari degli stessi e per onorare la coscienza civile e democratica del Paese.
      L'istituzione dell'Archivio nazionale della memoria e della Fondazione consente, pertanto di raccogliere atti processuali, parlamentari, documenti custoditi negli organismi internazionali, dalla citata Commissione parlamentare di inchiesta, atti dei Ministeri e del Governo, nonché pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo, film, testimonianze, ricerche universitarie e di altre istituzioni culturali relativi ai crimini nazifascisti.
      L'insieme dei materiali costituisce la base documentaria per tutelare la memoria e promuovere ulteriori approfondimenti storico-giuridici e storico-politici. Si intende così contribuire a comporre una storia e una memoria condivise su una delle pagine più drammatiche della recente storia nazionale.
      Spesso uno spregiudicato uso politico della storia, oltre il pure legittimo uso pubblico, ha voluto marginalizzare o ricomprendere in una indistinta guerra civile, tra italiani fascisti e italiani antifascisti, l'intera vicenda dei crimini nazifascisti contro le popolazioni civili. Ma una memoria condivisa, come in più occasioni ci sollecita a costruire lo stesso Presidente della Repubblica ai fini di una più forte identità nazionale, ha bisogno di una interpretazione chiara su una pagina fondamentale della nostra storia. D'altronde tra il 1943 e il 1945 si è sviluppata certamente anche una guerra civile tra due Italie. Ma quegli eventi rappresentano un aspetto, o una componente, di quella più generale Guerra di liberazione nazionale combattuta nella Resistenza antinazista e antifascista dai partigiani, ma anche dai militari del ricostituito Esercito italiano e da semplici cittadini, assieme ai soldati angloamericani che hanno dato naturalmente un contributo decisivo per la liberazione del Paese. Si è sviluppato in quegli anni un Movimento di liberazione nazionale che, al di là di ogni mitizzazione o ideologizzazione, è stato il fondamento politico culturale della Costituzione della Repubblica italiana. È quindi chiaro che, se i
 

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crimini nazifascisti vengono valutati giuridicamente e storicamente come reati politici, tutto ciò sottintende che anche le stragi più efferate sono state in qualche modo la legittima reazione dei nazisti e dei fascisti a un'offesa o, come si potrebbe dire oggi, una legittima guerra preventiva. Così d'altronde l'avevano concepita i comandanti nazisti per tutelare l'esercito tedesco che, contrastato e sconfitto, risaliva la Penisola dal sud al nord e reagiva all'offensiva angloamericana incontrando l'ostilità dei partigiani, sostenuti dalle popolazioni civili impegnati in una specie di «resistenza disarmata».
      Con questa proposta di legge si intende quindi affermare il carattere di crimini contro l'umanità delle stragi nazifasciste, come hanno già sentenziato il Tribunale di Norimberga, la Corte di giustizia internazionale de L'Aja, ma anche una sentenza della Corte di cassazione del 2003. È questo un modo per onorare il sacrificio di migliaia di cittadini, vecchi, donne e bambini, morti per la libertà, la democrazia e la liberazione del nostro Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e definizioni).

      1. La Repubblica promuove la conservazione della memoria dei crimini nazifascisti assicurando la tutela e l'accesso ai relativi atti, documenti e testimonianze storiche.
      2. Ai fini della presente legge, per crimine nazifascista si intende ogni crimine effettuato per motivi razziali, religiosi, politici, di nazionalità, di rappresaglia, fra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945, a danno di italiani o di cittadini stranieri presenti sul territorio italiano, da singoli o da gruppi sotto la direzione o in associazione o comunque ideologicamente ispirati da:

          a) il Governo della Germania;

          b) il Governo della Repubblica sociale italiana;

          c) il Governo di un territorio occupato dalla Germania o comunque costituitosi con l'assistenza o con la cooperazione della Germania.

Art. 2.
(Conservazione, valorizzazione e fruizione dei documenti relativi ai crimini nazifascisti).

      1. Al fine di acquisire, tutelare, conservare, valorizzare e favorire la fruizione di documenti relativi ai crimini nazifascisti, è istituito un Archivio nazionale della memoria dei crimini nazifascisti, di seguito denominato «Archivio», con sede principale a Roma e con articolazioni territoriali nei luoghi in cui vi sono testimonianze dei crimini di cui all'articolo 1.
      2. Previo assenso della Fondazione di cui all'articolo 3, l'Archivio si avvale della

 

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documentazione acquisita sia di propria iniziativa sia ad opera di altri organismi, pubblici e privati. L'Archivio collabora, altresì, con organismi internazionali specializzati in crimini contro l'umanità.
      3. È compito dell'Archivio promuovere l'ampliamento della rete delle strutture museali e del sistema sul territorio nazionale al fine di una maggiore conoscenza e memoria dei crimini nazifascisti commessi in Italia.
      4. L'Archivio raccoglie e conserva, in copia anche informatica, con riferimento ai crimini nazifascisti, i seguenti documenti:

          a) atti processuali;

          b) atti parlamentari, progetti di legge, leggi, documenti di sindacato ispettivo ed ogni altro atto connesso;

          c) documenti custoditi o comunque detenuti presso qualsiasi amministrazione pubblica, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché quelli provenienti da organismi internazionali che operano nell'ambito dei crimini contro l'umanità;

          d) atti e documenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti, di cui alla legge 15 maggio 2003, n. 107;

          e) atti di enti pubblici, di regioni, di province, di comuni e di ogni altro ente locale connesso;

          f) atti del Governo centrale;

          g) pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo ed ogni altra pubblicazione connessa;

          h) film, cartografie, testimonianze su qualsiasi supporto, testimonianze letterarie e storico-artistiche;

          i) studi e ricerche universitarie e di altre istituzioni culturali relativi ai crimini nazifascisti.

 

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      5. L'Archivio, in collaborazione con gli istituti regionali per la storia della Resistenza, si fa promotore:

          a) di un progetto scientifico di raccolta di tutte le testimonianze dei sopravvissuti ai crimini nazifascisti e di ogni altro soggetto a conoscenza di tali fatti. Le università pubbliche e private hanno libero accesso al materiale raccolto per l'elaborazione di ulteriori ricerche e studi;

          b) di un progetto storico e scientifico, in collaborazione con le strutture centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali, le soprintendenze, gli archivi storici dello Stato, le biblioteche statali, le università nonché le regioni, la comunità scientifica e gli enti locali, per l'individuazione dei luoghi che sono stati teatro di crimini, eccidi, massacri e uccisioni, singole o plurime, e dei luoghi di tortura e di concentramento del regime nazifascista, nonché del successivo ed eventuale utilizzo, negli organi di sicurezza dello Stato, di soggetti implicati nei suddetti crimini;

          c) di un progetto didattico sul tema della memoria rivolto agli studenti delle scuole, all'interno del quale è istituito un «percorso della memoria dei crimini nazifascisti» che, attraverso l'apposizione in ciascun sito di una lapide o di un altro manufatto recante il riferimento agli orrori perpetrati, collega i diversi luoghi.

      6. All'interno dell'Archivio è costituito un centro multimediale che reca una mappa multimediale e ipertestuale che evidenzia le località del «percorso della memoria dei crimini nazifascisti» di cui al comma 5, lettera c), e raccoglie, su qualsiasi supporto, materiali audiovisivi.

Art. 3.
(Fondazione per la memoria
dei crimini nazifascisti).

      1. Al fine di promuovere lo studio, la ricerca e la documentazione delle vicende connesse ai crimini di cui all'articolo 1, è

 

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istituita la Fondazione per la memoria dei crimini nazifascisti, di seguito denominata «Fondazione», con sede in Roma, presso l'Altare della Patria, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, e soggetta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. La Fondazione, senza fini di lucro:

          a) gestisce l'Archivio;

          b) effettua e promuove ricerche, anche presso le pubbliche amministrazioni, e studi sulle vicende relative ai crimini nazifascisti;

          c) raccoglie documenti e testimonianze per i fini di cui alla lettera b);

          d) cura la realizzazione dell'Atlante dei crimini nazifascisti;

          e) promuove ogni altra iniziativa utile alla conservazione e alla diffusione della memoria dei crimini nazifascisti.

      3. Le condizioni per la consultabilità dei documenti conservati in copia presso la Fondazione sono le medesime degli originali.
      4. Sono organi della Fondazione:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il comitato scientifico;

          d) il collegio dei revisori dei conti.

      5. Fanno parte del consiglio di amministrazione della Fondazione:

          a) il direttore generale degli archivi di Stato, che la presiede;

          b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

          c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

          d) un rappresentante del Ministero della difesa;

          e) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

 

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          f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

          g) un rappresentante dell'Unione delle comunità ebraiche italiane;

          h) un rappresentante della Federazione italiana delle associazioni partigiane;

          i) un rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

          l) un rappresentante dell'Istituto nazionale per la storia dei movimenti di Liberazione in Italia.

      6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione.
      7. La Fondazione provvede ai suoi compiti con:

          a) il contributo ordinario dello Stato;

          b) eventuali contributi di soggetti pubblici e privati;

          c) eventuali redditi del suo patrimonio.

Art. 4.
(Segreto di Stato).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i crimini di cui all'articolo 1 si intende decaduto il segreto di Stato di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per l'istituzione dell'Archivio, nonché la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2006, quale contributo per le spese di funzionamento dell'Archivio

 

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stesso. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a 3 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008 per l'istituzione dell'Archivio, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri di funzionamento dell'Archivio, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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