Frontespizio Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 6363

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6363



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 14 marzo 2006 (v. stampato Senato n. 3797)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'interno
(PISANU)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, recante modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 marzo 2006
 

Pag. 2


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, recante modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su
 

Pag. 3

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 8 MARZO 2006, N. 75

        All'articolo 1:

            dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 58 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera b), della legge 21 dicembre 2005, n. 270, la parola: "nel" è sostituita dalla seguente: "sul".
        1-ter. All'articolo 69 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso"»;

        la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Schede ed espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati)».

        All'articolo 2:

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. All'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, come modificato dall'articolo 4, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, la parola: "nel" è sostituita dalla seguente: "sul"»;

        la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Schede ed espressione del voto per l'elezione del Senato della Repubblica)».

        Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 3-bis. - (Somme da conservare in conto residui). - 1. La somma iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, non impegnata al 31 dicembre 2005, viene conservata nel conto dei residui per essere utilizzata nell'esercizio successivo.

        Art. 3-ter. - (Copertura di oneri in conto capitale). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3441 del 10 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, si provvede per l'anno 2006, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

 

Pag. 4

2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente: «Modifiche della composizione grafica delle schede e delle modalità di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché disposizioni finanziarie».

 

Pag. 5

DECRETO-LEGGE 8 MARZO 2006, N.  75
 

Pag. 6-7



Decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2006.
 
Testo del decreto-legge
torna su
Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica
Modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Modifiche della composizione grafica delle schede e delle modalità di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché disposizioni finanziarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di facilitare la lettura della scheda elettorale e l'espressione del voto in occasione dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Schede per l'elezione della Camera dei deputati).

Articolo 1.
(Schede ed espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati).

        1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, è sostituito dal seguente:

        1. Identico.

        «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga».

        

 

        1-bis. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 58 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera b),


Pag. 8-9
  della legge 21 dicembre 2005, n. 270, la parola: «nel» è sostituita dalla seguente: «sul».
          1-ter. All'articolo 69 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso».

        2. La tabella A-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'allegato 1 alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, è sostituita da quella di cui all'allegato 1 al presente decreto.

        2. Identico.

Articolo 2.
(Schede per l'elezione del Senato della Repubblica).

Articolo 2.
(Schede ed espressione del voto per l'elezione del Senato della Repubblica).

        1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dall'articolo 4, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, è sostituito dal seguente:

        1. Identico.

        «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga».

        

 

        1-bis. All'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, come modificato dall'articolo 4, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, la parola: «nel» è sostituita dalla seguente: «sul».

        2. La tabella A del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, introdotta dall'allegato 2 alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, è sostituita da quella di cui all'allegato 2 al presente decreto.

        2. Identico.

Articolo 3.
(Spese per l'organizzazione delle consultazioni elettorali).

Articolo 3.
(Spese per l'organizzazione delle consultazioni elettorali).

        1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2006, per le sole spese comunque connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, possono essere assunti impegni in deroga al disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

        Identico.


Pag. 10-11
 

Articolo 3-bis.
(Somme da conservare in conto residui).
 

        1. La somma iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, non impegnata al 31 dicembre 2005, viene conservata nel conto dei residui per essere utilizzata nell'esercizio successivo.

 

Articolo 3-ter.
(Copertura di oneri in conto capitale).
 

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3441 del 10 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, si provvede per l'anno 2006, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.
(Entrata in vigore).

        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 8 marzo 2006.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Pisanu, Ministro dell'interno.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

torna su
 

Pag. 12-13

 

Pag. 14-15


Frontespizio Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge Allegato
torna su