Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 390

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 390



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività spionistica del KGB in Italia e sui finanziamenti illeciti provenienti dai Paesi dell'Est europeo

Presentata il 31 maggio 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - La vicenda relativa all'archivio Mitrokhin apre una nuova luce sulla rete spionistica del KGB e sulle attività svolte in Italia attraverso il reclutamento di personaggi della politica, del giornalismo, della cultura, della pubblica amministrazione e dell'imprenditoria che hanno collaborato al servizio di una potenza nemica per interferire in delicate scelte politiche, militari e industriali del nostro Paese. Tra queste va ricordata la vicenda non secondaria dell'installazione degli euromissili in Italia.
      Dai documenti trasmessi dalla procura della Repubblica di Roma alla Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo e sulle stragi emergono nuovi e inquietanti elementi sia sugli ingenti finanziamenti versati a correnti del PCI, ponendo una luce nuova su «verità» finora occultate e propagate nella fase di «Tangentopoli», sia sulla rete spionistica che disponeva di materiale bellico occultato in depositi clandestini e canali di comunicazione autonomi attraverso un sistema di ricetrasmittenti. Tutto ciò può offrire più solidi elementi di valutazione sulla cosiddetta «Gladio rossa» anche rispetto a precedenti conclusioni di indagini svolte sia dalla magistratura ordinaria sia dalla «Commissione stragi».
      L'opinione pubblica è venuta dunque a conoscenza della presenza di una struttura illegale, una deviazione antidemocratica realizzata attraverso una azione aggressiva e destabilizzante. Vi è pertanto l'esigenza
 

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di colmare un pericoloso deficit di conoscenza nell'accertamento della verità per il raggiungimento di una visione completa e non parziale degli avvenimenti degli ultimi anni prima della caduta del muro di Berlino.
      Rispetto alla vicenda dell'archivio Mitrokhin occorre innanzitutto sottolineare che anomala appare tutta la procedura con cui il Parlamento è venuto in possesso della documentazione. È stato infatti accertato che il Governo aveva la disponibilità della documentazione fin dal 1995 e che questa è stata sottratta per troppo tempo alla disponibilità del Parlamento per decisione del Ministro della difesa pro tempore Andreatta, con la motivazione che ai documenti era attribuita scarsa considerazione, ma avviando al tempo stesso indagini di controspionaggio. Soltanto nell'agosto 1999 è stato accertato che il Presidente del Consiglio dei ministri in carica è stato informato dell'esistenza dell'archivio Mitrokhin.
      Nonostante le palesi contraddizioni su fatti, date e circostanze, con decisione tardiva, a distanza di oltre due anni rispetto ai tempi di invio dei servizi segreti inglesi, e solo sulla spinta di una allarmata opinione pubblica, il Governo ha ritenuto di inviare alla procura della Repubblica di Roma la relativa documentazione, che da questa successivamente è stata inviata alla Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo e sulle stragi.
      Non vi è dubbio che vi è stato un comportamento poco trasparente degli Esecutivi che si sono succeduti dal 1995 ad oggi. Questo è un aspetto che merita di essere chiarito e approfondito in sede parlamentare. Infatti, non si comprendono le ragioni per le quali non si sia sentito il dovere di attivare le procedure previste dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che istituisce il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, consentendo così a tale organo adeguate ed autonome valutazioni sulla importanza e delicatezza dei documenti.
      Non si comprendono le ragioni per cui il Governo non abbia mai fatto il minimo cenno sulla vicenda nelle relazioni semestrali predisposte ai sensi della citata legge n. 801 del 1977 né i suoi rappresentanti abbiano sentito il dovere di dare una informativa riservata sulla vicenda, come pure sulle azioni intraprese.
      Vi è poi l'ulteriore anomalia della trasmissione della documentazione alla Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo e sulle stragi, che non avrebbe titolo per indagare su una materia estranea alle finalità della Commissione.
      Vi è infine l'anomalo comportamento del Governo Prodi in ragione delle contrastanti versioni fornite dall'ex Presidente del Consiglio dei ministri e dal suo Ministro della difesa.
      Ritengo pertanto che l'unico strumento valido per fare piena luce sulla vicenda, per accertare la verità, sia quello della Commissione parlamentare di inchiesta da istituire secondo la disciplina prevista dall'articolo 82 della Costituzione. A tali fini non si ritiene praticabile l'affidamento di tali compiti né ad un fumoso comitato di saggi, che non avrebbe i poteri necessari per approfondire tutti gli elementi indispensabili alla ricerca della verità non solo storica, ma anche politica e ai fini dell'accertamento delle responsabilità individuali, né al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, né alla «Commissione stragi», come peraltro prospettato nella scorsa legislatura dal Presidente del Consiglio dei ministri, perché quest'ultima non avrebbe competenza istituzionale sulla materia. Vi è infatti la necessità di svolgere un lavoro accurato, intenso, di breve durata per raggiungere un obiettivo concreto che rassicuri la opinione pubblica.
      Allo stato attuale, proprio per ribadire la centralità del Parlamento, si impone una piena conoscenza dei documenti «Mitrokhin», dei risultati raggiunti nell'azione di controspionaggio dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare, al fine di accertare eventuali responsabilità dell'Esecutivo in relazione al rispetto della Costituzione e delle leggi
 

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vigenti in materia di sicurezza. Del resto così ha operato il Parlamento in passato, su questioni di minore rilevanza di quella attuale.
      Nella XIV legislatura si presentano le condizioni politiche e parlamentari per fare piena luce sull'intera vicenda.
      La presente proposta di legge è composta da quattro articoli.
      Con l'articolo 1 sono definiti i compiti della Commissione di inchiesta. Con l'articolo 2 si definisce la composizione della Commissione e con gli articoli 3 e 4 è disciplinato il suo funzionamento.
      Ritengo infine che le forze parlamentari sapranno cogliere una esigenza di verità rispetto alle «doppie verità» e alle mistificazioni contrabbandate in questi anni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività spionistica del KGB svolta nel territorio nazionale.
      2. La Commissione deve accertare in particolare:

          a) ogni aspetto relativo alla acquisizione e alla disponibilità dell'archivio Mitrokhin;

          b) le responsabilità in relazione all'archivio di cui alla lettera a) dei membri dell'Esecutivo dal 1995;

          c) le azioni e i comportamenti degli organi preposti alla sicurezza e dei membri dell'Esecutivo in relazione sia al rispetto della Costituzione che delle leggi vigenti in tale materia;

          d) le azioni e i comportamenti dei personaggi coinvolti nell'attività spionistica del KGB in Italia;

          e) le attività connesse alla rete del KGB in Italia;

          f) le responsabilità di apparati, strutture ed organismi riconducibili all'attività spionistica del KGB;

          g) le attività illecite di finanziamento dirette ed indirette del KGB a partiti, correnti di partito e ad organi di informazione in Italia, provenienti dai Paesi dell'Est europeo;

          h) le operazioni commerciali e finanziarie svolte fra l'Italia e i Paesi dell'Est europeo finalizzate al finanziamento illecito del PCI al di fuori di ogni controllo;

          i) i risultati raggiunti nelle indagini di controspionaggio operate dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare sull'archivio Mitrokhin;

 

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          l) i risultati raggiunti nella ricerca di materiale bellico e di depositi clandestini di armi e ricetrasmittenti dei cosiddetti «Nasco Rossi».

      3. La Commissione deve concludere i propri lavori entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve presentare ai Presidenti delle Camere, entro la stessa data, una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.

Art. 2.

      1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
      2. Il presidente della Commissione è nominato dai Presidenti delle Camere al di fuori dei componenti della Commissione stessa.
      3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. Sono a disposizione della Commissione tutti gli atti e i documenti acquisiti presso gli organismi ministeriali.
      3. Prima dell'inizio dei lavori la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, comprese le norme per l'acquisizione e le testimonianze. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.
      4. Le sedute della Commissione sono, di norma, pubbliche. La Commissione può decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di riunirsi in seduta segreta.

 

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      5. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si debba fare menzione nella relazione di cui al comma 3 dell'articolo 1, anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ai rapporti con altri organi inquirenti.

Art. 4.

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione ed ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, ovvero ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete, ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.
      4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste in eguale misura a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.


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