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PDL 4025

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4025



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCHMIDT

Istituzione del Servizio nazionale di volontariato civile

Presentata il 29 maggio 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi decenni il volontariato civile ha attinto dal bacino degli obtettori di coscienza una gran parte dei suoi effettivi. Con l'abolizione del servizio militare obbligatorio, questa possibilità viene a mancare e il problema di trovare un numero adeguato di volontari diventa di difficile soluzione.
      In Parlamento sono già stati presentati diversi progetti di legge che hanno l'obiettivo di stimolare i giovani al volontariato civile, o che mirano a una riorganizzazione delle strutture già esistenti o a crearne di nuove nell'ambito del volontariato civile o dell'assistenza sociale.
      I presupposti dai quali trae motivazione la proposta di legge sono di natura differente, partendo innanzitutto da due concetti fondamentali:

          1) il contributo, seppur minimo e isolato, di ognuno di noi, può permetterci di vivere in un mondo migliore;

          2) in ogni organizzazione sociale esistono i campioni e i gregari, gli specialisti e i manovali, gli ufficiali e i soldati: gli uni non possono esistere senza gli altri.
      Si spera con la presente proposta di legge di favorire, da un lato, la possibilità per chiunque di dedicare al volontariato, senza troppi sacrifici e per tutto l'arco di tempo della propria vita, una parte anche minima del proprio tempo libero, e, dall'altro lato, di favorire la nascita di gregari, di manovali, di soldati del volontariato che

 

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possano affiancarsi ai campioni, agli specialisti, agli ufficiali delle istituzioni dedicate a tempo pieno alla protezione civile, all'assistenza ai bisognosi, al recupero dei beni culturali, alla cura dell'ambiente.
      Si sono fissati alcuni punti principali dai quali partire per favorire e sviluppare l'impulso a dedicare parte della propria vita al volontariato. La proposta di legge mira a:

          1) educare il bambino fin dalla tenerissima età (addirittura nei primi anni di scuola) alla conoscenza e al rispetto di due beni essenziali: il territorio (o patria o ambiente) su cui e in cui vive e il prossimo che lo circonda;

          2) dare la possibilità all'individuo, anche in età adulta, di dare il suo contributo per mantenere integri questi beni, stimolando gli enti locali (regioni, province e comuni) a dotarsi di strutture operative di volontariato civile;

          3) consentire all'anziano di valorizzare gli ultimi anni di vita attiva con un ruolo di primo piano;

          4) fare in modo che la società riconosca dei «privilegi» a chi decide di dedicarsi al volontariato civile.

1) Educare il bambino fin dalla tenerissima età: la coltivazione della pianta.

      Fin da bambino l'individuo deve fare proprio il senso di appartenenza al territorio in cui vive, al gruppo di persone che lo circonda: bisogna piantare e coltivare un seme, che forse non germoglierà, o forse si trasformerà in pianta vigorosa e duratura. Questo tipo di educazone presuppone un lavoro d'insieme, che contribuisce, se svolto fin dalla tenerissima età e nel corso degli anni, a formare un gruppo che potrebbe durare una vita intera.
      Alla fine della scuola obbligatoria, se la fortuna ci assiste, potremmo disporre di gruppi di ragazzi/volontari civili già abituati a lavorare insieme: a questo punto occorre fare in modo che quanto è stato fatto nella scuola dell'obbligo non venga dissipato negli anni successivi, quando cioè il giovane è più impegnato a costruire il proprio futuro sentimentale e professionale.
      In questa fase della vita di un ragazzo sarebbe auspicabile che ci fosse un'organizzazione di volontariato civile comunale alla quale il giovane si possa appoggiare per poter incanalare e «sfruttare» al massimo le potenzialità offerte dalla tesaurizzazione delle esperienze fatte negli anni precedenti.
      La proposta di legge prevede la possibilità, per il giovane che ha raggiunto la maggiore età, di dedicare parte del suo tempo a un servizio di volontariato a tempo pieno per un arco di tempo limitato (minimo un mese), ma con periodi cumulabili, sotto la direzione dell'ente locale responsabile.
      Il servizio prestato per una somma di tempo pari a dodici mesi consente le seguenti agevolazioni professionali:

          a) nel settore pubblico, costituisce titolo valevole in qualsiasi tipo di concorso pubblico;

          b) nel settore privato, costituisce un requisito in più allorquando sarà approvata una legge che imponga alle aziende di dotarsi internamente di una forza di pronto intervento pari almeno all'1 per cento del totale degli addetti.

      Anche nell'ambito universitario dovrebbero essere predisposti strumenti che consentano ai giovani di poter continuare a svolgere il servizio di volontariato civile, con l'inserimento (per esempio) di alcuni esami nel piano di studi, o con la possibilità di usufruire di agevolazioni qualora il giovane continui il servizio di volontariato civile presso il proprio comune di residenza.

2) Dare la possibilità all'adulto di offrire il suo contributo.

      La proposta di legge prevede un doppio sistema di volontariato civile:

 

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          a) quello a tempo pieno e per un determinato periodo, che consente titoli e agevolazioni professionali ed eventualmente una pensione minima, da svolgere anche per periodi di tempo limitati cumulabili tra loro;

          b) quello a tempo parziale, senza vincoli di alcun genere per il volontario.

      È verso questo secondo genere di volontariato che l'adulto si può rivolgere, dedicando una minima parte del proprio tempo libero all'adempimento di un incarico che può scegliere nell'ambito di un elenco di esigenze esistenti.

3) Consentire all'anziano di valorizzare gli ultimi anni di vita attiva con un ruolo di primo piano.

      Gli ultimi anni di vita attiva sono in alcuni casi i più terribili. L'anziano si sente solo, emarginato, inutile. Le enormi potenzialità che potrebbe sviluppare sono represse da una mancanza di opportunità. I modi in cui un anziano potrebbe valorizzare il proprio tempo sono innumerevoli, e in alcuni casi già applicati da alcune strutture pubbliche: custode di un museo, vigile urbano davanti le scuole, piccoli lavori presso anziani non autosufficienti, eccetera.

4) La società riconosce dei «privilegi» a chi decide di dedicarsi al volontariato civile.

      È giusto prevedere dei «premi» per chi si dedica al volontariato, che possono essere di varia natura.
      Nel caso di volontariato a tempo pieno per un periodo minimo di un anno: titoli per accedere con più facilità a un posto di lavoro e una pensione minima. Nel caso di volontariato occasionale: piccole agevolazioni che ogni ente locale di appartenenza potrà concedere (ingressi gratuiti a cinematografi, teatri, strutture pubbliche sportive, eccetera).

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
SERVIZIO NAZIONALE
DI VOLONTARIATO CIVILE

Art. 1.
(Servizio nazionale di volontariato civile).

      1. È istituito il Servizio nazionale di volontariato civile (SNVC), che ha lo scopo di contribuire alle attività dedicate alla solidarietà e alla salvaguardia della vita, dell'ambiente e dei beni culturali.
      2. Il SNVC mette a disposizione le proprie risorse in funzione di supporto agli organi istituzionali, alle strutture e alle associazioni dedicati alla solidarietà e alla salvaguardia della vita, dell'ambiente e dei beni culturali.
      3. Il SNVC opera secondo il principio della sussidiarietà della provincia, della regione e dello Stato per le situazioni che superano per estensione o per intensità la dimensione dell'amministrazione locale.

Art. 2.
(Ufficio nazionale del SNVC).

      1. È istituito l'Ufficio nazionale del SNVC, allo scopo di promuovere il volontariato civile mediante le seguenti attività:

          a) predisporre programmi di formazione scolastica per educare alla solidarietà e alla salvaguardia della vita, dell'ambiente e dei beni culturali;

          b) favorire e sviluppare le attività di solidarietà e di salvaguardia della vita, dell'ambiente e dei beni culturali;

 

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          c) promuovere l'attribuzione dei giusti riconoscimenti a chi presta opera di volontariato civile.

      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina il dirigente dell'Ufficio nazionale del SNVC, il quale deve possedere almeno cinque anni di esperienza in posizione di rilievo in uno dei seguenti settori: volontariato, protezione civile, beni culturali o assistenza alle persone svantaggiate, o almeno cinque anni di esperienza in posizione di rilievo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nel Corpo forestale dello Stato, o in uno dei Ministeri di cui alla lettera a) del comma 3.
      3. Il dirigente di cui al comma 2 organizza l'Ufficio nazionale del SNVC in una sede messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e ne coordina l'attività operando in stretta collaborazione con i dirigenti competenti:

          a) dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali;

          b) delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

      4. Il dirigente dell'ufficio nazionale del SNVC dura in carica cinque anni.

Art. 3.
(Tipologia degli interventi dell'Ufficio
nazionale del SNVC).

      1. L'Ufficio nazionale del SNVC interviene:

          a) con funzione consultiva nella predisposizione, effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei programmi di istruzione della scuola primaria e secondaria tesi all'educazione dei giovani sulla solidarietà e sulla salvaguardia della vita, dell'ambiente e dei beni culturali;

 

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          b) con funzione formativa nella predisposizione e nell'attuazione di programmi di formazione, di aggiornamento e di addestramento da eseguire a livello nazionale e da trasmettere alle strutture regionali;

          c) con funzione propositiva nella predisposizione di progetti legislativi che favoriscano le attività di volontariato civile;

          d) con funzione propulsiva nello stimolare le regioni a dotarsi di una legislazione e di una organizzazione di volontariato civile;

          e) con funzione ispettiva sulle risorse e sulle strutture dedicate alle attività di volontariato civile;

          f) con funzione di coordinamento dei volontari civili nel caso in cui le attività coinvolgano più regioni;

          g) con funzione operativa nell'organizzazione dei volontari nazionale nell'addestramento di un corpo di volontari nazionale che in situazioni ordinarie svolge attività di supervisione e di consulenza a livello locale, e che in situazioni di emergenza multiregionale o nazionale è in grado di intervenire prontamente coordinando le strutture regionali;

          h) con funzione operativa e di coordinamento con le altre strutture nazionali e internazionali in caso di operazioni di soccorso umanitario.

Capo II
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO CIVILE

Art. 4.
(Attività di volontariato civile).

      1. Le attività di volontariato civile si affiancano con funzioni di supporto alle attività svolte dalle seguenti istituzioni:

          a) pubbliche amministrazioni dedicate ai servizi sociali, all'ambiente, ai beni culturali e alla protezione civile;

 

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          b) strutture operative nazionali della protezione civile:

              1) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

              2) Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano:

              3) Forze armate;

              4) Forze di polizia;

              5) Corpo forestale dello Stato;

              6) servizi tecnici nazionali;

              7) gruppi nazionali di ricerca scientifica, Istituto nazionale di geofisica e altre istituzioni di ricerca;

          c) strutture operative nazionali del Servizio sanitario nazionale;

          d) Croce rossa internazionale;

          e) istituti di ricovero e cura per persone fisicamente e socialmente svantaggiate;

          f) enti istituzionali di tutela e di esposizione dei beni culturali;

          g) altre strutture che si occupano di assistenza sociale e di salvaguardia della vita, dell'ambiente e dei beni culturali.

      2. Le attività di volontariato civile sono suddivise nelle seguenti tipologie:

          a) attività di carattere ordinario, indirizzate in modo continuativo alla solidarietà e alla salvaguardia della vita, dell'ambiente e dei beni culturali;

          b) attività di carattere straordinario, conseguenti al verificarsi di eventi calamitosi che comportano il soccorso umanitario nazionale e internazionale delle popolazioni che ne sono vittime, mediante interventi di solidarietà e di salvaguardia della vita, dell'ambiente e dei beni culturali.

      3. Il volontariato civile può essere svolto in via ordinaria, ai sensi della lettera a) del comma 2:

          a) per una durata complessiva di sei mesi, anche sommando periodi di prestazioni

 

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continuative non inferiori a trenta giorni, durante i quali il volontario civile si mette a disposizione del dirigente comunale responsabile del volontariato civile di cui all'articolo 7, comma 1, per un periodo minimo di 160 ore mensili;

          b) mettendosi a disposizione del dirigente del volontariato civile dell'ente di appartenenza al fine di partecipare agli interventi scelti dal volontario stesso nell'ambito di quelli richiesti dalle strutture di cui all'articolo 10.

      4. Gli iscritti al volontariato civile, salvo motivi di forza maggiore, si rendono immediatamente disponibili al dirigente del volontariato civile dell'ente di appartenenza in caso di interventi straordinari di cui alla lettera b) del comma 2.

Art. 5.
(Solidarietà).

      1. Le attività di solidarietà riguardano:

          a) l'assistenza alle persone fisicamente e socialmente svantaggiate;

          b) il soccorso alle persone in pericolo di vita;

          c) il soccorso e l'assistenza alle persone colpite da calamità.

Art. 6.
(Salvaguardia della vita, dell'ambiente e dei beni culturali).

      1. Le attività di salvaguardia della vita, dell'ambiente e dei beni culturali riguardano:

          a) la prevenzione dei rischi per la vita;

          b) la protezione e la cura dell'ambiente;

          c) la salvaguardia e la tutela dei beni culturali;

          d) la gestione dei soccorsi;

 

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          e) il restauro dei danni provocati da calamità.

Art. 7.
(Sussidiarietà).

      1. I comuni, le province, le regioni e lo Stato provvedono ad inserire nelle rispettive dotazioni organiche il dirigente responsabile del volontariato civile.
      2. Nel caso in cui le attività ordinarie di volontariato civile interessino più comuni, province o regioni il loro coordinamento è a carico dell'amministrazione direttamente sovraordinata.
      3. Nel caso in cui si verifichino eventi calamitosi che interessano più comuni, province o regioni, il coordinamento degli interventi è affidato a un commissario, nella persona del dirigente di cui al comma 1, il quale assume immediatamente la responsabilità unitaria degli interventi.

Capo III
PROGRAMMI DI FORMAZIONE
AL VOLONTARIATO CIVILE

Art. 8.
(Educazione al volontariato civile).

      1. L'Ufficio nazionale del SNVC predispone un programma di formazione scolastica da sottoporre al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, finalizzato all'educazione alla solidarietà e alla salvaguardia della vita, dell'ambiente e dei beni culturali. Il programma prevede, per la durata della scuola dell'obbligo, la predisposizione di uno spazio mensile dedicato alle attività connesse alla conoscenza, all'osservazione e allo studio delle necessità delle persone svantaggiate, dell'ambiente e dei beni culturali.
      2. Le regioni emanano, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche,

 

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norme finalizzate a incentivare, nell'ambito dei programmi di studio della scuola dell'obbligo, la conoscenza e la tutela della situazione ambientale, sociale e culturale dei rispettivi territori di competenza. Le regioni, altresì, stimolano le amministrazioni provinciali e comunali a predisporre adeguati interventi di educazione al volontariato civile, definiti di concerto tra lo Stato e le regioni stesse.

Art. 9.
(Formazione, aggiornamento
e addestramento).

      1. L'Ufficio nazionale del SNVC predispone:

          a) un corso intensivo di formazione della durata massima di due settimane destinato ai volontari civili di cui all'articolo 4 comma 3, lettera a);

          b) un corso tipo di formazione e di aggiornamento che prevede lezioni, esercitazioni e attività pratica di volontariato civile destinato ai volontari civili di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Il corso è attuato stabilmente sulla base di un calendario prestabilito ed è aggiornato in modo costante.

      2. Le regioni integrano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 con approfondimenti relativi alla particolare situazione locale, e svolgono una funzione di stimolo nei confronti di province e comuni affinché promuovano i medesimi corsi a livello locale.
      3. I corsi di cui al comma 1 sono gratuiti e sono aperti a tutte le persone che hanno raggiunto la maggiore età.
      4. Alla fine dei corsi di cui al comma 1, i partecipanti sostengono delle prove pratiche per verificare il grado di preparazione. Ai partecipanti ritenuti idonei è rilasciato un tesserino personale che li qualifica come volontari civili nell'ambito dell'ente locale in cui hanno sostenuto il

 

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corso e i medesimi soggetti risultati idonei sono iscritti all'albo dei volontari civili tenuto dall'ente stesso.
      5. Il volontario civile può partecipare a corsi di formazione e di addestramento organizzati dall'ente locale immediatamente sovraordinato a quello nel cui albo è iscritto. A tali corsi si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
      6. In caso di iscrizione all'albo dell'ente locale sovraordinato ai sensi del comma 5, il volontario resta comunque iscritto all'albo del comune o della provincia di residenza.

Capo IV
INTERVENTI DI VOLONTARIATO

Art. 10.
(Volontariato civile ordinario).

      1. Le seguenti strutture amministrative locali rivolgono al dirigente del volontariato civile competente di cui al comma 1 dell'articolo 7 le loro indicazioni sulla necessità di interventi di carattere ordinario rivolti all'assistenza alle persone svantaggiate, alla salvaguardia della vita, dell'ambiente e dei beni culturali:

          a) assessorati competenti per i servizi sociali, per l'ambiente, per i beni culturali e per la protezione civile;

          b) vigili del fuoco;

          c) aziende sanitarie locali;

          d) istituti di ricovero e cura per persone fisicamente e socialmente svantaggiate;

          e) enti istituzionali di tutela e di esposizione dei beni culturali;

          f) altre strutture che si occupano di assistenza sociale e di salvaguardia della vita, dell'ambiente e di beni culturali.

      2. Le strutture private locali che operano nell'assistenza alle persone svantaggiate

 

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e nella salvaguardia della vita, dell'ambiente e dei beni culturali possono rivolgersi al rispettivo dirigente di volontariato civile per richiedere interventi dei volontari civili. Il contributo da corrispondere ai volontari civili da parte delle strutture private è fissato dal dirigente e versato nel fondo speciale dell'ente locale destinato al volontariato civile.
      3. Il dirigente del volontariato civile provvede alla diffusione delle informazioni relative alle necessità di intervento.
      4. I volontari civili danno la propria disponibilità a portare a termine uno o più interventi.
      5. Il dirigente del volontariato civile assegna ai volontari gli interventi da effettuare in base alle rispettive competenze e capacità.

Art. 11.
(Volontariato civile straordinario).

      1. Nel caso di calamità o di guerre i volontari civili si mettono immediatamente a disposizione dell'ente locale più alto di livello al cui albo sono iscritti ai sensi dell'articolo 9, comma 5.
      2. Il dirigente del volontariato civile coordina con i responsabili locali delle strutture di assistenza e di protezione civile le attività dei volontari civili.

Capo V
RICONOSCIMENTI AI VOLONTARI CIVILI

Art. 12.
(Riconoscimenti ai volontari civili).

      1. Il periodo considerato come servizio di volontariato civile di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), costituisce titolo nei concorsi pubblici.
      2. Il volontario civile di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), entra a far parte

 

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dell'unità di pronto intervento dell'ente locale in cui presta la sua opera professionale e al cui albo risulta iscritto.
      3. I comuni provvedono a disporre agevolazioni nei confronti di coloro che prestano la loro opera in qualità di volontari civili ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).
      4. Il dirigente comunale al volontariato civile verifica l'opera prestata dai volontari civili, ne dispone i riconoscimenti o la cancellazione dall'albo comunale.

Art. 13.
(Fondo nazionale per il volontariato civile).

      1. Il Fondo nazionale per il volontariato civile è costituito:

          a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;

          b) dagli stanziamenti per le attività di volontariato di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;

          c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.

      2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma, possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del volontariato civile in aree e in settori di impiego specifici.
      3. All'onere derivante dall'attuazione della lettera a) del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Capo VI
ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 14.
(Abrogazione).

      1. La legge 6 marzo 2001, n. 64, è abrogata.

Art. 15.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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