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PDL 5419

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5419



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARINELLO

Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali

Presentata il 12 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'interesse per le opere d'arte è sempre vivo sia da parte degli estimatori sia da parte della criminalità.
      Per avere un'idea dell'ordine di grandezza del mercato delle opere d'arte è sufficiente scorrere i listini di aggiudicazione delle varie case d'asta operanti nel settore, che registrano vendite per centinaia di milioni di euro. Attualmente si avverte qualche ripercussione negativa, dovuta alla recessione economica e agli effetti di «Tangentopoli»: fattori questi che comunque non influiscono molto sui sodalizi criminosi.
      Il mercato dell'arte va assumendo un particolare rilievo anche come fenomeno speculativo.
      Il fatturato mondiale è di migliaia di milioni di euro. Le opere d'arte vengono trattate alla stregua di «titoli in borsa» e, come i titoli azionari, sono oggetto di uno specifico mercato.
      Il fenomeno è in espansione. Oltre al tradizionale commercio, si può notare il crescente successo della vendita per pubblica offerta tramite le televisioni commerciali.
      La legge 20 novembre 1971, n. 1062, sull'autenticità delle opere d'arte, prevedeva una autonoma disciplina penale per la fattispecie del falso d'arte; tali norme sono in gran parte ora disciplinate dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
      La relativa applicazione non presenta però un quadro confortante sia per i limitati interventi sia per lo scarso rilievo penale. Si assiste ad una sempre più frequente immissione sul mercato e alla
 

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presenza nelle esposizioni di rilevanza internazionale di opere d'arte antiche, moderne e di pittori viventi e di reperti archeologici, abilmente falsificati.
      La situazione si aggrava se si tiene conto del commercio clandestino di oggetti provenienti da scavi (quasi sempre destinati all'estero) e dell'esportazione clandestina di opere d'arte vincolate.
      Per contrastare quanto esposto e per evitare la nascita e lo sviluppo di un nuovo metodo di riciclaggio del denaro sporco occorre adottare una serie di misure di natura legislativa.
      Avviene infatti che rilevanti capitali, soprattutto delle organizzazioni criminali, vengono impiegati per l'acquisto di opere e di oggetti d'arte presso soggetti privati, i quali, per ragioni fiscali, occultano il reale prezzo corrisposto dall'acquirente, riscuotendo in nero e in contanti la differenza, rappresentata da denaro da riciclare.
      Successivamente, l'oggetto acquistato viene rivenduto. Si realizza così in maniera trasparente valore di mercato e si aggirano le disposizioni sul riciclaggio di cui agli articoli 648-bis e seguenti del codice penale.
      In questo fenomeno possono essere coinvolti, a loro insaputa, anche istituti di credito.
      Come è noto, infatti, avviene che molti soggetti sono soliti depositare presso i predetti istituti opere d'arte di particolare valore, sia per sfuggire a eventuali controlli sia per ottenere fidi. È necessario estendere a queste operazioni l'obbligo di segnalazione previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
      Inoltre, l'autorità di polizia giudiziaria spesso si serve di falsi acquirenti per raccogliere elementi di prova, ovvero deve protrarre l'esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, sia cautelare che di sequestro, per poter delineare l'intero sodalizio criminoso e recuperare tutta la refurtiva.
      L'estensione al commercio illecito delle opere d'arte - che a livello mondiale muove cifre inferiori soltanto al traffico degli stupefacenti - delle disposizioni degli articolo 97 e 98 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, costituirà uno strumento oltremodo valido per contrastare il dilagante fenomeno dei furti delle opere d'arte.
      Occorre affrontare, inoltre, il problema dei reperti archeologici, posseduti da privati, in atto disciplinato dal capo VI del titolo I della parte seconda del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Numerosi sono i soggetti in possesso di reperti rinvenuti nel corso di scavi effettuati nell'esercizio di comuni attività quotidiane oppure ricevuti in eredità.
      È necessario procedere alla sanatoria del possesso dei predetti beni, previa notifica alle competenti soprintendenze, entro un ragionevole lasso di tempo. Ciò consentirà anche una catalogazione di quanto esiste e la notifica dei beni ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
      In materia di commercio di opere d'arte è da ricordare che l'articolo 63 del medesimo codice, al comma 1, impone a tutti coloro che esercitano il commercio di cose antiche o usate di presentare apposita dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza che, a sua volta, la trasmette al soprintendente competente e alla regione. Al comma 2 del medesimo articolo 63, si fa obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di tenere un registro di oggetti, integrato con esaurienti descrizioni e con indicazioni della provenienza e degli eventuali acquirenti. La norma non prevede, però, sanzioni per l'inadempienza.
      Una effettiva applicazione della norma richiede un'adeguata sanzione, con possibilità di revoca dell'autorizzazione in caso di recidiva.
      Sempre in materia di commercio di beni culturali, l'articolo 64 del citato codice, prevede che l'esercente al commercio di opere di pittura, scultura, grafica, oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, deve porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti
 

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ivi indicati, che comunque si trovano nell'esercizio o nell'esposizione.
      All'atto della vendita, il titolare dell'impresa o l'organizzatore dell'esposizione rilascia all'acquirente, ove possibile data la natura dell'opera o dell'oggetto, copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità ed indicazione della provenienza, recanti la sua firma. Allo stato attuale, quindi, non è prescritto un vero obbligo e non è prevista alcuna sanzione per il mancato rispetto della norma. Anche in questo caso occorre prevedere un'idonea sanzione, oltre alla chiusura dell'esercizio, a tempo determinato o definitiva, in caso di recidiva.
      La proposta di legge mira ad adeguare la normativa vigente alle necessità richiamate ed a risolvere i problemi enunciati.
      L'articolo 1 estende all'autorità di polizia giudiziaria addetta alla tutela del patrimonio artistico le facoltà, già previste per la polizia giudiziaria che si occupa degli stupefacenti, di acquisire beni culturali per entrare in possesso di elementi di prova relativi a delitti in materia di traffico illecito dei detti beni.
      L'acquisto è comunicato immediatamente all'autorità giudiziaria che può differire il sequestro del bene fino alla conclusione delle indagini.
      L'autorità giudiziaria può, inoltre, ritardare l'esecuzione di provvedimenti cautelari quando ciò sia necessario per acquisire elementi probatori per l'individuazione o la cattura di responsabili del commercio illecito di opere d'arte.
      Analogo potere è esteso all'autorità di polizia giudiziaria addetta al comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico e alle autorità doganali che ne danno immediato avviso anche telefonico all'autorità giudiziaria con un rapporto scritto entro quarantotto ore.
      L'autorità giudiziaria impartisce comunque alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo dell'attività criminosa e le comunicazioni dei provvedimenti adottati.
      In caso di urgenza tutti gli atti previsti dall'articolo possono essere richiesti o comunicati oralmente. Nelle successive ventiquattro ore il provvedimento deve essere formalizzato.
      L'articolo 2 prevede l'obbligo di segnalazione previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, per il deposito di beni culturali con l'obbligo di allegare la riproduzione fotografica del bene.
      L'articolo 3 mira a regolarizzare il possesso dei beni mobili di interesse archeologico da parte di soggetti privati. Esso prevede che i predetti soggetti comunichino al Ministero per i beni e le attività culturali il possesso dei beni archeologici mobili che non hanno ancora formato oggetto di notifica ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e chiedano di diventarne i legittimi proprietari. La comunicazione deve essere corredata da una riproduzione fotografica dei beni e dalla dichiarazione dei soggetti interessati che il bene era posseduto già alla data di entrata in vigore della legge.
      È altresì previsto che le competenti soprintendenze, previo esame e verifica, qualora riconoscano il particolare interesse storico e artistico dei beni, prendano in consegna il bene. Questo entrerà a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato, con atto del Ministero per i beni e le attività culturali, ove il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici esprima parere favorevole al riconoscimento del particolare valore storico e artistico.
      La norma, infine, esonera coloro che effettuano la denuncia da qualsiasi azione penale, civile o amministrativa.
      L'articolo 4 estende quanto previsto dall'articolo 3 anche ai beni numismatici.
      L'articolo 5 istituisce il registro nazionale delle infrazioni amministrative in materia di commercio di beni culturali.
      L'articolo 6 prevede sanzioni amministrative per chiunque violi le disposizioni dell'articolo 63 del citato codice, e cioè per i commercianti di cose di interesse archeologico, artistico e storico che non presentino la dichiarazione ivi prevista e che non tengano (o lo tengano irregolarmente)
 

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il registro degli oggetti, integrato con esaurienti descrizioni e con indicazione della provenienza e degli acquirenti.
      L'articolo 7 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio di opere d'arte di coloro che nelle operazioni di vendita non consegnano gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere o non rilasciano all'acquirente copia fotografica dell'opera con retroscritta dichiarazione di autenticità di provenienza e firma del venditore.
      L'articolo 8 prevede una legislazione premiale per quanti, implicati in eventi delittuosi nei confronti del patrimonio culturale, si adoperano, con una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza, per il recupero dei beni rubati, rapinati, ricettati o illecitamente esportati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Acquisto simulato, ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro).

      1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali, d'intesa con l'autorità giudiziaria territorialmente competente, procedono all'acquisto di beni sottoposti alle disposizioni delle parti prima e seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato «codice», ovvero a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto n. 1409», al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti relativi al patrimonio storico e artistico e in esecuzione di operazioni specificamente predisposte per contrastare il traffico illecito dei beni stessi.
      2. Dell'acquisto è data immediata notizia all'autorità giudiziaria, che può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.
      3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando ciò sia necessario per l'acquisizione di rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di furto, ricettazione, importazione, esportazione o altra forma illecita di commercio dei beni di cui al comma 1.
      4. Per i motivi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui allo stesso comma 1, nonché le autorità doganali, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità

 

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giudiziaria, che può disporre diversamente. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.
      5. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, dei beni di cui al comma 1.
      6. Nei casi di urgenza le disposizioni richieste o impartite ai sensi del presente articolo possono esserlo anche oralmente. Il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.
      7. In ogni caso, i pubblici ufficiali di cui al presente articolo sono direttamente responsabili della conservazione o dell'integrità di tutti i beni acquistati o sequestrati, nei confronti dei titolari dei relativi diritti.

Art. 2.
(Norme sui beni culturali depositati a titolo di pegno, in garanzia o posti all'asta).

      1. Le banche che ricevono le cose indicate dall'articolo 10 del codice, nell'ambito dell'attività di credito su pegno o in garanzia di operazioni finanziarie ovvero per porle in vendita all'asta, ne danno immediata e contestuale notizia al comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, alla questura e al comando provinciale dei carabinieri.
      2. Al medesimo obbligo di cui al comma 1 sono tenuti i soggetti operanti nel settore finanziario indicati nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ed i soggetti che effettuano vendite all'asta per conto di terzi.

 

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Art. 3.
(Denuncia di beni mobili
di interesse archeologico).

      1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 648 del codice penale, i possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni mobili di interesse archeologico dei quali non sono state fatte denuncia e consegna alle autorità competenti ai sensi del capo VI del titolo I della parte prima del codice, e che non ne hanno la proprietà in conformità alla legislazione vigente, hanno l'obbligo di farne denuncia e possono chiedere, fatti salvi i diritti dei terzi, di acquisirne la proprietà entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma  9.
      2. La denuncia di cui al comma 1 è presentata alla competente soprintendenza corredata da documentazione fotografica e descrittiva idonea alla certa identificazione dei beni, da ogni altra documentazione utile, nonché dalla dichiarazione dell'interessato, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che i beni erano in suo possesso o detenzione alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la soprintendenza può ordinare la presentazione dei beni o procedere a ispezione degli stessi, dettando, ove occorra, disposizioni per la loro temporanea conservazione ai sensi dell'articolo 43 del codice.
      4. Entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la soprintendenza accoglie o respinge, con provvedimento motivato, la richiesta di acquisizione dei beni in proprietà. Quando la richiesta è accolta, i beni sono inventariati come proprietà privata e la soprintendenza detta disposizioni per la

 

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loro più idonea conservazione. Qualora la soprintendenza riconosca l'eccezionale interesse storico e artistico dei beni e l'imprescindibile necessità di conservarli al patrimonio dello Stato, respinge la richiesta e ne dà comunicazione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, dettando nel contempo disposizioni per la loro più idonea conservazione sotto la responsabilità del possessore o del detentore, che ne è nominato custode.
      5. Entro tre mesi dal provvedimento della soprintendenza che ha respinto la richiesta, il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici si esprime sulla sussistenza dell'eccezionale interesse storico e artistico dei beni. Se tale interesse non sussiste, i beni sono inventariati come proprietà privata e la soprintendenza detta disposizioni per la loro più idonea conservazione. Se tale interesse sussiste, i beni continuano a fare parte del patrimonio indisponibile dello Stato. In tale caso la soprintendenza, entro dieci giorni dall'emissione del parere, detta le disposizioni per assicurare la loro conservazione e tutela presso il custode. Una convenzione stipulata dalla soprintendenza con il custode determina condizioni e modalità per l'esibizione dei beni in mostre ed esposizioni temporanee, anche al fine di consentirne l'esame a studiosi e a ricercatori.
      6. La soprintendenza può sempre effettuare ispezioni presso il luogo ove sono conservati i beni e chiedere informazioni al fine di verificare il rispetto delle disposizioni impartite ai sensi dei commi 3, 4 e 5, nonché della convenzione stipulata ai sensi del comma 5.
      7. Se i possessori o i detentori di cui al comma 1 non accettano la nomina a custode prevista dai commi 4 e 5, i beni sono presi in consegna dalla soprintendenza, che dispone ai fini della loro conservazione e del loro pubblico godimento.
      8. Nelle ipotesi previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 176 del codice.
      9. II Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, da pubblicare
 

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nella Gazzetta Ufficiale, determina le modalità di presentazione della denuncia e della documentazione di cui al comma 2.
      10. Il Governo provvede ad assicurare la più sollecita e ampia diffusione della conoscenza delle disposizioni di cui al presente articolo presso l'opinione pubblica, avvalendosi anche dei mezzi di comunicazione di massa, e adotta ogni misura idonea a promuoverne e ad agevolarne l'applicazione da parte dei cittadini.

Art. 4.
(Dichiarazione dei beni numismatici).

      1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 648 del codice penale e fatti salvi i diritti dei terzi, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possiedono o detengono a qualsiasi titolo beni numismatici di interesse archeologico presentano alla competente soprintendenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3, una dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che i beni stessi erano nel proprio possesso alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale dichiarazione deve essere corredata da documentazione fotografica e descrittiva idonea alla certa identificazione dei beni stessi e da ogni altra documentazione utile. Dalla data della dichiarazione i beni divengono di proprietà del dichiarante, ferma restando la facoltà per l'amministrazione di notificare in via amministrativa i beni stessi ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 del codice.
      2. Nelle ipotesi previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 176 del codice.
      3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, determina le modalità di presentazione della dichiarazione e della documentazione di cui al comma 1.

 

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Art. 5.
(Registro nazionale delle infrazioni).

      1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il registro nazionale delle infrazioni amministrative, nel quale sono registrate tutte le infrazioni amministrative accertate in materia di commercio di beni culturali.

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 63 del codice).

      1. All'articolo 63 del codice sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «5-bis. Chiunque esercita il commercio delle cose indicate al comma 1, senza aver effettuato la dichiarazione ivi prevista, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 360 euro a 3.600 euro.
      5-ter. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 1.550 euro. Se l'infrazione è commessa una seconda volta, oltre alla predetta sanzione amministrativa pecuniaria, può altresì essere inflitta la sospensione dell'autorizzazione commerciale per un periodo da due a dodici mesi».

Art. 7.
(Attestato di autenticità e di provenienza).

      1. All'articolo 64 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole da: «Tale dichiarazione» fino alla fine del comma sono soppresse;

          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «1-bis. Per i beni acquistati per un valore superiore a 1.033 euro, il titolare dell'impresa, all'atto della vendita, è tenuto a rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e di legittima provenienza, recanti la sua firma.

 

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      1-ter. Per i beni acquistati per un valore inferiore a 1.033 euro, il titolare dell'impresa deve rilasciare la dichiarazione di cui al comma 1-bis solo se l'acquirente lo richiede.
      1-quater. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 310 euro a 3.098 euro. Se l'infrazione è commessa una seconda volta, oltre alla predetta sanzione amministrativa pecuniaria, può altresì essere inflitta la sospensione dell'autorizzazione commerciale per un periodo da due a dodici mesi».

Art. 8.
(Sanzioni penali ridotte).

      1. La pena applicabile per i reati aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni del codice, o a quelle di cui al decreto n. 1409, è ridotta da un terzo a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati.


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