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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5287 |
1. Lo Stato riconosce il valore storico e culturale delle testimonianze storico-archeologiche sviluppatesi nei secoli nel territorio dei Campi Flegrei, situati nella regione Campania, e ne persegue la tutela:
a) garantendo il complesso dei beni monumentali e storici compresi nelle aree ricadenti nei Campi Flegrei;
b) favorendo i progetti di ricerca e di recupero dei beni archeologici emergenti o giacenti nel sottosuolo, nonché le tracce del passato ritenute significative;
c) promuovendo e favorendo la divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio dei Campi Flegrei, nonché la funzione dei beni culturali e artistici ivi presenti;
d) promuovendo d'intesa, con la regione Campania e con gli altri enti locali interessati, iniziative di turismo culturale, interventi di valorizzazione, di recupero e di adeguamento delle infrastrutture turistiche comprese nelle aree dei comuni nei cui territori insistono le testimonianze tutelate ai sensi della presente legge.
1. È istituita la soprintendenza per i beni archeologici dei Campi Flegrei, di seguito denominata «soprintendenza», con circoscrizione territoriale comprendente i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto.
2. Ai fini di cui al comma 1 è modificata la circoscrizione territoriale della soprintendenza competente per i beni archeologici di Napoli.
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su istanza delle soprintendenze competenti per i beni archeologici, ambientali e architettonici del territorio interessato, di intesa con la regione Campania e sentiti i comuni interessati, provvede all'individuazione dei beni, delle testimonianze e dei siti di interesse storico, culturale e archeologico connessi al tracciato dei Campi Flegrei, oggetto degli interventi di valorizzazione di cui alla presente legge.
2. La definizione dell'organico della soprintendenza di cui all'articolo 2, nonché l'articolazione dei relativi addetti per qualifiche funzionali sono stabilite con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, tenendo conto della professionalità degli operatori già presenti sul territorio e previa ristrutturazione dell'organico della soprintendenza, competenti per i beni archeologici di Napoli.
3. La soprintendenza è dotata di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne l'attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale.
1. Presso la soprintendenza di cui all'articolo 2 è istituito un consiglio di amministrazione che delibera il programma di attività, il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e ogni altra questione che le venga sottoposta dal soprintendente. Il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto consuntivo sono trasmessi entro quindici giorni al Ministero per i beni e le attività culturali per l'approvazione.
a) il soprintendente, che lo presiede;
b) il direttore amministrativo;
c) il funzionario più elevato in grado, appartenente all'ex carriera direttiva, in servizio presso la soprintendenza.
3. È istituito il collegio dei revisori dei conti della soprintendenza, composto da due funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali e da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente.
4. È istituito un comitato, composto dal soprintendente, dal direttore amministrativo, da un rappresentante della provincia di Napoli, da uno della regione Campania e dai sindaci dei comuni compresi nel territorio della soprintendenza, con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte sui progetti e sulle iniziative volti a valorizzare le aree archeologiche, nonché con funzioni propositive, di coordinamento e di scambio di informazioni e conoscenze.
5. Il direttore amministrativo della soprintendenza è nominato tra i dirigenti di livello di funzione e del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2004, n. 173. Il direttore amministrativo adotta i provvedimenti di attuazione del programma di attività e del bilancio di previsione, ivi compresi gli atti di impegno e di spesa, e cura l'amministrazione del personale.
6. Per particolari esigenze connesse al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il soprintendente e previa comunicazione al Consiglio dei ministri, può affidare le funzioni di cui al comma 5 ad un soggetto estraneo all'Amministrazione con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il relativo trattamento economico è determinato dallo stesso Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto all'attivazione della soprintendenza di cui all'articolo 2 assegnando ad essa le strutture e il personale necessario al suo funzionamento.
2. La copertura finanziaria delle spese di gestione della soprintendenza è disposta mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti assegnati alla soprintendenza competente per i beni archeologici di Napoli.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, i servizi aggiuntivi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e successive modificazioni, sono attivati con il metodo della trattativa privata.
2. Alla soprintendenza di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni previste per gli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. Alla soprintendenza medesima si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 100, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per le erogazioni liberali effettuate nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi successivi da soggetti titolari di reddito di impresa a favore dello
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