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PDL 5287

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5287



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAIONE, PERROTTA

Istituzione della soprintendenza per i beni archeologici dei Campi Flegrei

Presentata il 23 settembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - I Campi Flegrei. situati nella parte occidentale di Napoli, costituiscono una delle più grandiose testimonianze storiche dell'Italia meridionale. Il solo territorio, che comprende i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto, ospita, su una superficie di 60 chilometri quadrati, reperti archeologici risalenti all'epoca ellenica, romana e dei successivi periodi storici. I due anfiteatri romani, tra cui il Flavio, che è il terzo d'Italia per grandezza e conservazione dopo il Colosseo di Roma, e l'Anfiteatro romano di Santa Maria Capua Vetere, nonché un grandioso macellum e l'Acropoli di Cuma ne sono testimonianza diretta e tangibile.
      Tutto il territorio è letteralmente disseminato di reperti e di presenze archeologiche ancora da rinvenire che costituiscono, a ragione, un patrimonio storico e umano, testimonianza di parte della coscienza civile del nostro popolo.
      Lasciare scoperto e senza tutela un patrimonio di tale valore costituirebbe, pertanto, la rinnegazione di una parte importante della storia del popolo italiano, considerando che in questo momento sono in corso lavori per mettere in luce il teatro romano di Cuma, il teatro romano di Puteoli, l'area marittima del Porto Julius sommersa e la parte occidentale delle terme romane di Baia.
      L'esigenza di riconoscimento di queste testimonianze storiche, componenti di un contesto ambientale e di un patrimonio di grande ricchezza per l'identità culturale del nostro Paese, sottolinea l'importanza di un intervento legislativo per valorizzare e rendere fruibile a tutti questo «museo all'aperto», qual'è il territorio dei Campi Flegrei.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato riconosce il valore storico e culturale delle testimonianze storico-archeologiche sviluppatesi nei secoli nel territorio dei Campi Flegrei, situati nella regione Campania, e ne persegue la tutela:

          a) garantendo il complesso dei beni monumentali e storici compresi nelle aree ricadenti nei Campi Flegrei;

          b) favorendo i progetti di ricerca e di recupero dei beni archeologici emergenti o giacenti nel sottosuolo, nonché le tracce del passato ritenute significative;

          c) promuovendo e favorendo la divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio dei Campi Flegrei, nonché la funzione dei beni culturali e artistici ivi presenti;

          d) promuovendo d'intesa, con la regione Campania e con gli altri enti locali interessati, iniziative di turismo culturale, interventi di valorizzazione, di recupero e di adeguamento delle infrastrutture turistiche comprese nelle aree dei comuni nei cui territori insistono le testimonianze tutelate ai sensi della presente legge.

Art. 2.
(Istituzione della soprintendenza).

      1. È istituita la soprintendenza per i beni archeologici dei Campi Flegrei, di seguito denominata «soprintendenza», con circoscrizione territoriale comprendente i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto.
      2. Ai fini di cui al comma 1 è modificata la circoscrizione territoriale della soprintendenza competente per i beni archeologici di Napoli.

 

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Art. 3.
(Individuazione dei beni, delle testimonianze e dei siti).

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su istanza delle soprintendenze competenti per i beni archeologici, ambientali e architettonici del territorio interessato, di intesa con la regione Campania e sentiti i comuni interessati, provvede all'individuazione dei beni, delle testimonianze e dei siti di interesse storico, culturale e archeologico connessi al tracciato dei Campi Flegrei, oggetto degli interventi di valorizzazione di cui alla presente legge.
      2. La definizione dell'organico della soprintendenza di cui all'articolo 2, nonché l'articolazione dei relativi addetti per qualifiche funzionali sono stabilite con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, tenendo conto della professionalità degli operatori già presenti sul territorio e previa ristrutturazione dell'organico della soprintendenza, competenti per i beni archeologici di Napoli.
      3. La soprintendenza è dotata di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne l'attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale.

Art. 4.
(Organismi di coordinamento).

      1. Presso la soprintendenza di cui all'articolo 2 è istituito un consiglio di amministrazione che delibera il programma di attività, il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e ogni altra questione che le venga sottoposta dal soprintendente. Il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto consuntivo sono trasmessi entro quindici giorni al Ministero per i beni e le attività culturali per l'approvazione.

 

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      2. Fanno parte del consiglio di amministrazione di cui al comma 1:

          a) il soprintendente, che lo presiede;

          b) il direttore amministrativo;

          c) il funzionario più elevato in grado, appartenente all'ex carriera direttiva, in servizio presso la soprintendenza.

      3. È istituito il collegio dei revisori dei conti della soprintendenza, composto da due funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali e da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente.
      4. È istituito un comitato, composto dal soprintendente, dal direttore amministrativo, da un rappresentante della provincia di Napoli, da uno della regione Campania e dai sindaci dei comuni compresi nel territorio della soprintendenza, con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte sui progetti e sulle iniziative volti a valorizzare le aree archeologiche, nonché con funzioni propositive, di coordinamento e di scambio di informazioni e conoscenze.
      5. Il direttore amministrativo della soprintendenza è nominato tra i dirigenti di livello di funzione e del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2004, n. 173. Il direttore amministrativo adotta i provvedimenti di attuazione del programma di attività e del bilancio di previsione, ivi compresi gli atti di impegno e di spesa, e cura l'amministrazione del personale.
      6. Per particolari esigenze connesse al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il soprintendente e previa comunicazione al Consiglio dei ministri, può affidare le funzioni di cui al comma 5 ad un soggetto estraneo all'Amministrazione con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il relativo trattamento economico è determinato dallo stesso Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa

 

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con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, comunque, in misura non inferiore allo stipendio iniziale stabilito per i dirigenti di livello di funzione E di cui al citato comma 5.
      7. Le somme assegnate alla soprintendenza dal Ministero per i beni e le attività culturali e ogni altro provento esterno affluiscono al bilancio della soprintendenza medesima. I proventi esterni devono essere finalizzati all'attività di recupero, di restauro nonché di adeguamento strutturale e funzionale. Gli introiti derivanti dai servizi aggiuntivi e quelli provenienti dai biglietti d'ingresso agli scavi ed alle altre aree e complessi archeologici della soprintendenza sono destinati a interventi di adeguamento strutturale e funzionale, di restauro e di recupero archeologico, nonché alle attività di promozione culturale, di incentivazione della occupazione e alle altre attività da realizzare nelle medesime aree e sono acquisiti al bilancio della soprintendenza stessa.
      8. Le norme per il funzionamento del servizio di cassa e del servizio amministrativo contabile sono adottate con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La soprintendenza è assoggettata al controllo della Corte dei conti.

Art. 5.
(Norme finanziarie).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto all'attivazione della soprintendenza di cui all'articolo 2 assegnando ad essa le strutture e il personale necessario al suo funzionamento.
      2. La copertura finanziaria delle spese di gestione della soprintendenza è disposta mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti assegnati alla soprintendenza competente per i beni archeologici di Napoli.

 

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      3. Al fine di valorizzare il recupero degli scavi e l'immagine del complesso archeologico dei Campi Flegrei, il Ministero per i beni e le attività culturali promuove iniziative e interventi speciali, anche mediante accordi di programma con enti locali pubblici e privati della regione Campania.
      4. L'utilizzazione dell'immagine di un singolo bene, facente parte del complesso archeologico di competenza della soprintendenza, può essere data in uso a soggetti pubblici o privati, per una durata non superiore a tre anni, previa assunzione delle spese necessarie per il restauro del bene o dell'immobile, stabilite, con apposite perizie, dalla soprintendenza stessa, e nel rispetto delle indicazioni dettate dall'istituto incaricato del restauro.

Art. 6.
(Disposizioni finali).

      1. In sede di prima applicazione della presente legge, i servizi aggiuntivi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e successive modificazioni, sono attivati con il metodo della trattativa privata.
      2. Alla soprintendenza di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni previste per gli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. Alla soprintendenza medesima si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 100, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per le erogazioni liberali effettuate nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi successivi da soggetti titolari di reddito di impresa a favore dello

 

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Stato per la manutenzione, la protezione e il restauro del patrimonio delle aree archeologiche dei Campi Flegrei, è concesso un credito di imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare dell'erogazione stessa, fino ad un limite di 1.000 euro annui, da far valere ai fini del pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dovute per i periodi di imposta medesimi. Il predetto credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, né è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 96 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, relativo alla deducibilità degli interessi passivi.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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