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PDL 3179

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3179


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLASIO, RUZZANTE, BIMBI, ZORZATO, MILANATO

Disposizioni in materia di interventi a favore dei beni
e delle attività culturali e dello sport

Presentata il 23 settembre 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge provvede ad autorizzare la spesa di somme iscritte in bilancio, nei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale, e preordinate al finanziamento di leggi che verranno approvate nel corso dell'anno. In particolare, durante l'esame del disegno di legge finanziaria per il 2002, è emersa l'esigenza di una serie di interventi riguardanti i beni e le attività culturali e il settore sportivo, che si è tradotta nella indicazione di specifiche finalizzazioni relative a risorse stanziate sia nell'accantonamento proprio del Ministero per i beni e le attività culturali, sia negli accantonamenti dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
      Il provvedimento mira, quindi, a finanziare interventi di restauro e conservazione di beni culturali, svolgimento di alcune attività culturali, istituzione di nuovi musei, nonché opere infrastrutturali e le attività organizzative necessarie per l'attuazione di una specifica manifestazione sportiva d'interesse mondiale. Non ci si limita peraltro ai soli beni culturali statali, né ai soli interventi realizzati direttamente dallo Stato, ma le autorizzazioni di spesa riguardano anche beni non statali e opere attuate da regioni o enti locali mediante contribuzione dello Stato stesso.
      L'articolo 1 dispone il rifinanziamento della legge 8 luglio 1999, n. 223, che per il passato triennio ha assicurato il sostegno dello Stato all'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova per un importo pari a 5 miliardi annui di vecchie lire. Il presente articolo prevede l'estensione di tale contributo fino all'anno 2004.
      L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 si riferisce invece alle attività necessarie allo svolgimento dei campionati
 

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mondiali di ciclocross, che si svolgeranno a Monopoli i prossimi 1 e 2 febbraio 2003.
      Il successivo articolo 3 assegna un contributo statale al comune di Capaci per la realizzazione del Museo del mare.
      L'articolo 4 destina poi al comune di Genova un contributo pari a 1.800.000 euro, per l'anno 2002, finalizzato al programma «Genova capitale europea della cultura 2004». Si tratta, in questo caso, di un contributo aggiuntivo, dal momento che l'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, ha stanziato 2 miliardi di vecchie lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per i primi interventi propedeutici al citato programma e che l'articolo 52, comma 66, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per il 2002 «per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione di beni di interesse storico-artistico». Il dibattito parlamentare sviluppatosi attorno all'ultima manovra finanziaria ha tuttavia fatto emergere l'esigenza di un ulteriore contributo, come risulta dalle finalizzazioni delle voci di spesa da includere nel fondo speciale di conto capitale.
      Al restauro e alla conservazione di beni culturali, statali e non, si rivolgono i successivi articoli 5, 6 e 7 che autorizzano l'impiego di risorse in favore delle Ville Palladiane, del castello trecentesco di Cairo Montenotte in provincia di Savona, che fu dei marchesi Del Carretto, e della corte Stiria di Paderno Dugnano in provincia di Milano.
      L'articolo 8 prevede l'utilizzazione di fondi, per una cifra pari a 700 mila euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, allo scopo di conservare gli archivi storici della provincia di Asti, secondo un programma già predisposto dalla provincia.
      Gli articoli 9 e 10 contribuiscono al finanziamento di strutture teatrali: il primo è infatti finalizzato alla costruzione di un teatro nella città di Vibo Valentia, mentre il secondo è volto a finanziare, da un lato, interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento tecnologico del teatro comunale de L'Aquila e, dall'altro, a completare la realizzazione del Teatro Tenda, sempre a L'Aquila.
      L'articolo 11, invece, assegna la cifra di 250.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004 al comune di Perugia, al fine di consentire il restauro e la conservazione della chiesa di San Bevignate.
      L'articolo 12, quindi, assegna un contributo straordinario, per un importo pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, destinato alla realizzazione della «Casa della Gioia» presso il Santuario della Madonna del Divino Amore in Roma.
      Con l'articolo 13 viene poi autorizzata la spesa di 3.051.825 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali, per la realizzazione del censimento dei beni archeologici sommersi nei fondali marini delle coste delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.
      L'articolo 14 dispone un contributo in favore degli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi di cui alla Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2002. L'articolo 32, comma 2, di quest'ultima stabilisce che gli importi agli enti predetti vengano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero, fra cui ovviamente anche quello per i beni e le attività culturali; il successivo comma 3 poi riduce del 10,43 per cento le dotazioni delle unità previsionali di base rispetto a quanto spetterebbe loro secondo la legislazione vigente. Ma gli enti in questione hanno subito un'ulteriore decurtazione delle somme a loro disposizione a seguito della rimodulazione della Tabella C della stessa legge finanziaria, risultando così penalizzati da una riduzione pari a circa il 16 per cento. Si ritiene di conseguenza opportuno riattribuire risorse finanziarie agli enti in questione, in modo da limitare la riduzione al solo 10,43 per cento sopra esplicitato. Tale operazione peraltro non è possibile per l'anno 2002, per il quale non sono previsti stanziamenti negli «Interventi vari», e quindi si propone il recupero
 

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delle risorse nei due successivi esercizi finanziari del triennio.
      L'articolo 15, invece, sopprime la concessione del contributo annuo in favore dell'Associazione amici del teatro Petruzzelli di Bari, disposta dal comma 7 dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29.
      L'articolo 16 autorizza la concessione di un contributo pari a 1.366.665 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, in favore del comune di Padova, per l'istituzione del «Museo bacologico» mediante interventi di ristrutturazione, risanamento e trasformazione dell'edificio in cui è ospitato l'«Istituto bacologico», sito in Padova sin dal 1871.
      L'articolo 17, infine, illustra le modalità per assicurare la necessaria copertura finanziaria ad ogni intervento contenuto nelle legge, con i relativi importi e la singola attribuzione nei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Rifinanziamento degli interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova).

      1. È disposta l'erogazione, in favore del teatro comunale dell'Opera «Carlo Felice» di Genova, di 1.982.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223.

Art. 2.
(Finanziamento dei campionati mondiali
di ciclocross).

      1. È autorizzata la concessione di un contributo di 850.000 euro per l'anno 2002, in favore del comune di Monopoli, per il finanziamento delle spese necessarie allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclocross del 2003.

Art. 3.
(Museo del mare di Capaci).

      1. È autorizzata la concessione di un contributo di 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, in favore del comune di Capaci, per la realizzazione del «Museo del mare».

Art. 4.
(Interventi in favore del programma
«Genova 2004 - capitale europea
della cultura»).

      1. Al comune di Genova è assegnato un ulteriore contributo di 1.800.000 euro per l'anno 2002 per la realizzazione di eventi

 

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e attività promozionali relativi al programma «Genova 2004 - capitale europea della cultura», predisposto dal comitato organizzatore.

Art. 5.
(Interventi in favore delle Ville Palladiane).

      1. Per le finalità e con le modalità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 233, e successive modificazioni, è assegnato all'Istituto regionale per le Ville Venete un contributo pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Art. 6.
(Interventi in favore del castello
Del Carretto di Cairo Montenotte).

      1. Al comune di Cairo Montenotte è assegnato un contributo pari a 850.000 euro per l'anno 2002, da destinare al restauro e alla conservazione del castello Del Carretto.

Art. 7.
(Interventi in favore della corte Stiria di Paderno Dugnano).

      1. Al comune di Paderno Dugnano è assegnato un contributo pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare al restauro e alla conservazione della corte Stiria.

Art. 8.
(Interventi in favore degli archivi storici
della provincia di Asti).

      1. All'amministrazione provinciale di Asti è assegnato un contributo pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare al progetto di recupero e conservazione degli archivi storici siti nella provincia stessa.

 

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Art. 9.
(Realizzazione del teatro comunale
di Vibo Valentia).

      1. Al comune di Vibo Valentia è assegnata la somma di 1.600.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzata alla costruzione di un teatro nella medesima città.

Art. 10.
(Interventi in favore del «Teatro Tenda»
e del Teatro comunale de L'Aquila).

      1. Per il completamento del «Teatro Tenda», compreso nel Centro culturale, sportivo e ricreativo del comune de L'Aquila, al predetto comune è assegnato un contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
      2. Al medesimo comune de L'Aquila è altresì assegnato un contributo pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico dell'edificio storico sede del Teatro comunale de L'Aquila.

Art. 11.
(Interventi in favore della chiesa
di San Bevignate di Perugia).

      1. Al comune di Perugia è assegnato un contributo pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare al completamento dei lavori di consolidamento e di restauro architettonico e artistico della chiesa di San Bevignate.

Art. 12.
(Realizzazione della Casa della Gioia presso il Santuario della Madonna del Divino Amore di Roma).

      1. Per la realizzazione della Casa della Gioia, presso il Santuario della Madonna

 

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del Divino Amore in Roma, è autorizzato un contributo straordinario, in suo favore, di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Art. 13.
(Censimento dei beni archeologici sommersi nei fondali marini).

      1. È autorizzata la spesa di 3.051.825 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali per la realizzazione del censimento dei beni archeologici sommersi nei fondali marini delle coste delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

Art. 14.
(Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi).

      1. I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, quantificati dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali - legge n. 549 del 1995, sono aumentati di 1.678.175 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Art. 15.
(Soppressione del contributo in favore dell'Associazione amici del teatro Petruzzelli di Bari).

      1. È soppressa la concessione di un contributo annuo in favore dell'Associazione amici del teatro Petruzzelli di Bari disposta dal comma 7 dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29.

Art. 16.
(Museo bacologico di Padova).

      1. È autorizzato la concessione di un contributo di 1.366.665 euro per ciascuno

 

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degli anni 2002, 2003, 2004, in favore del Comune Padova, per la realizzazione del «Museo-bacologico».

Art. 17.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dagli articoli 1, 2, 3, 12, 13, 14 e 16 pari a 5.398.665 euro per l'anno 2002 e a 9.278.665 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando:

          a) quanto a euro 3.898.665 per l'anno 2002 e ad euro 2.190.365 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          b) quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2002 e ad euro 7.088.300 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

      2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, pari a 7.250.000 euro per l'anno 2002 e a 4.600.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando:

          a) quanto ad euro 2.225.000 per l'anno 2002 e ad euro 1.050.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          b) quanto ad euro 1.225.000 per l'anno 2002 e ad euro 1.050.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento

 

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relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

          c) quanto ad euro 3.800.000 per l'anno 2002 e ad euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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