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PDL 6249

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6249


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SARO, ROMOLI

Istituzione del pubblico registro dei beni artistici
antichi e moderni

Presentata il 22 dicembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il complesso dei beni artistici nel nostro Paese è senza dubbio un patrimonio di cui andare fieri e, soprattutto, da salvaguardare, da tutelare e da proteggere non solo per il loro valore intrinseco, ma anche, e in primis, perché simboli della cultura e dell'identità storica italiana.
      La presente proposta di legge si prefigge di fornire una via di rafforzamento della protezione di tale patrimonio, specialmente ora che, con la rimozione delle barriere confinarie, sussiste il rischio di ampliamento del già fin troppo vasto fenomeno del mercato clandestino di beni artistici.
      La stessa Corte dei conti, nella sua relazione in occasione dell'udienza dedicata al conto generale dello Stato per l'anno 1993, denunciava lo stillicidio dei furti di opere d'arte, compiuti dalla criminalità organizzata per riciclare denaro sporco o per compensare partite di droga, e spesso commissionati da musei stranieri.
      Nello stesso anno 1993 le Forze dell'ordine avevano sequestrato, per un valore complessivo di oltre 65 miliardi di lire, più di venticinquemila oggetti d'arte - a pochissimi dei quali era stato possibile attribuire un proprietario - e più di trentunomila reperti archeologici clandestini.
      La Corte dei conti, inoltre, ha più volte denunciato l'incuria dei beni culturali e ha sottolineato che ben trentaseimila opere d'arte, ufficialmente in prestito a uffici
 

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pubblici e ambasciate, di fatto sono scomparse nel nulla.
      Ciò induce a ritenere necessaria l'istituzione di un archivio generale anche per le opere d'arte di proprietà dello Stato, delle regioni, dei comuni e di ogni altra istituzione pubblica. A tale fine la presente proposta di legge istituisce il pubblico registro dei beni artistici antichi e moderni, disciplinandone le funzioni e l'organizzazione, nonché stabilendo ulteriori norme allo scopo di tutelare il prezioso patrimonio artistico del nostro Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

PUBBLICO REGISTRO DEI BENI
ARTISTICI ANTICHI E MODERNI

Art. 1.

      1. È istituito il pubblico registro dei beni artistici antichi e moderni (PRABAM), presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 2.

      1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito l'archivio generale per l'iscrizione dei beni di cui alla presente legge. Tale archivio è a memoria elettronica e riceve gli ordini di iscrizione da parte degli uffici periferici costituiti dagli studi notarili e dai consigli notarili distrettuali.
      2. L'archivio generale trasmette copia degli ordini di iscrizione dei beni agli uffici provinciali del Ministero per i beni e le attività culturali. Gli uffici provinciali ricevono entro il giorno 10 del mese successivo all'invio dell'ordine di iscrizione copia cartacea del repertorio notarile unitamente a una copia su base elettronica. Tale copia è confrontata con quella trasmessa dall'archivio generale.

Art. 3.

      1. Il PRABAM è costituito da un archivio generale a base elettronica e da una collezione di documenti a base cartacea.

Art. 4.

      1. L'archivio generale è costituito dalle partite generali.

 

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      2. Ogni partita generale è destinata all'iscrizione:

          a) delle partite speciali;

          b) dei diritti e degli oneri relativi alle partite speciali;

          c) dei fatti e degli atti giuridici dei quali la legislazione vigente ammette l'iscrizione.

Art. 5.

      1. Ogni partita speciale di cui al comma 2 dell'articolo 4 costituisce un'unità. La sua estensione può essere modificata soltanto con l'incorporazione o con lo scorporo di singoli beni.
      2. Se sono stati scorporati tutti i beni iscritti nella partita generale o se i medesimi hanno cessato di formare oggetto del PRABAM, la partita è cancellata.

Art. 6.

      1. Nell'archivio generale sono iscritti gli elementi essenziali dei diritti. Qualora questi non si possano esprimere secondo gli standard può essere fatto un richiamo, da indicare con precisione, dei documenti sui quali l'iscrizione è fondata. Le disposizioni chiaramente richiamate si intendono iscritte nell'archivio generale.

Art. 7.

      1. Ogni documento notarile in base al quale è eseguita l'iscrizione è conservato dal notaio ai sensi di quanto disposto dalla legislazione vigente.
      2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono la collezione dei documenti.
      3. Quando, ai sensi della legislazione vigente, il notaio cessa nelle sue funzioni, i documenti di cui al comma 1 sono depositati e conservati presso appositi archivi provinciali del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

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Art. 8.

      1. L'archivio generale è pubblico. Chiunque può ispezionarlo sotto il controllo di impiegati dell'ufficio e chiederne estratti autentici. Anche ogni notaio può accedervi per prendere visura di atti.

Capo II

ISCRIZIONI NEL PRABAM

Art. 9.

      1. Le iscrizioni nel PRABAM sono:

          a) l'archiviazione;

          b) l'intavolazione;

          c) l'annotazione.

Art. 10.

      1. L'archivio generale è suddiviso in due sezioni:

          a) beni artistici antichi;

          b) beni artistici moderni.

Art. 11.

      1. Possono essere archiviati presso la sezione dei beni artistici antichi solo i beni mobili che il perito dichiara identificabili.

Art. 12.

      1. Tutti i beni di epoca, anche presunta, antecedente il 1800 e di peso inferiore a 200 chilogrammi devono essere archiviati nella sezione dei beni artistici antichi.
      2. I beni di cui al comma 1 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

          a) pittura di ogni tipo e su qualunque supporto;

          b) suppellettili;

 

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          c) gioielli;

          d) oggetti ornamentali della persona e del vestiario;

          e) arazzi, broccati e stoffe;

          f) tappeti;

          g) vestiario d'epoca e paludamenti, sacri e profani;

          h) monete e cartamoneta;

          i) oggetti d'uso comune;

          l) sculture;

          m) armi di ogni tipo;

          n) oggetti vari.

Art. 13.

      1. Il verbale notarile di archiviazione comprende la perizia di un soggetto abilitato iscritto all'albo professionale regionale.
      2. La perizia di cui al comma 1 è composta da:

          a) la descrizione analitica del bene secondo il foglio elettronico standard, che riporta i seguenti dati: categoria; specificazione; materiale costitutivo ed eventuale materiale di supporto; dimensioni; peso, con indice d'errore; soggetto o rappresentazione; uso;

          b) la data, come dichiarata dal perito, e distinta in:

              1) documentata, quando riporta una sommaria indicazione dei documenti ed è stabilito l'anno;

              2) molto probabile, quando riporta una sommaria indicazione dei dati su cui si basa l'opinione del perito e la data è indicata con l'oscillazione di cinque anni;

              3) probabile, quando riporta una sommaria indicazione degli elementi su cui si base l'opinione del perito e la data ha un'oscillazione di venticinque anni;

 

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              4) possibile, quando riporta i motivi su cui si basa l'opinione del perito e la data ha un'oscillazione di cinquanta anni;

              5) incerta, quando il perito stesso indica l'oscillazione possibile della data con un margine superiore a cinquanta anni;

          c) l'autore o la cosiddetta «scuola», distinti in:

              1) documentato, quando è riportata una indicazione concisa dei documenti;

              2) molto probabile, quando è riportata l'indicazione concisa dei dati e della valutazione del perito;

              3) probabile, quando è riportata la valutazione del perito;

              4) possibile, quando è riportata la valutazione concisa del perito;

              5) anonimo;

          d) una ripresa con immagini elettroniche, effettuata secondo le seguenti modalità:

              1) un'immagine frontale con raffronto metrico e cromatico e, se l'oggetto è tridimensionale, almeno tre immagini a 120 gradi, sull'asse principale, con un rapporto tra l'oggetto e l'immagine di 1 a 1 ed a colori. Qualora con tale rapporto non sia possibile ottenere un'unica immagine, comprensiva dell'intero bene, il perito la può scomporre in più immagini, indicando anche l'eventuale maggiore rapporto;

              2) con ingrandimento di 1.000 volte almeno per le immagini di tre punti o fino alla grandezza che il perito ritiene necessaria al fine di dichiarare l'oggetto insostituibile a meno di alterazione totale o distruzione. Le riprese possono essere effettuate anche non alla presenza del notaio, che deve comunque confrontare le immagini elettroniche con l'originale. Il confronto può essere fatto anteriormente alla stesura del verbale e in luogo diverso. Di ciò deve essere fatta menzione nel verbale stesso;

 

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          e) la dichiarazione di proprietà e degli altri diritti reali da parte dei titolari. Essa deve contenere:

              1) l'indicazione del titolo di acquisto o la dichiarazione di usucapione mobiliare ai sensi dell'articolo 1161 del codice civile;

              2) il luogo ove usualmente il bene è custodito;

          f) l'ordine del notaio che verbalizza l'archiviazione.

Art. 14.

      1. Al verbale notarile di archiviazione su supporto elettronico di cui all'articolo 13 è attribuito il numero progressivo di raccolta del notaio rogante e del suo repertorio a base elettronica e a memoria permanente. Il notaio trasmette il verbale all'archivio generale di cui all'articolo 2. L'archivio generale, ricevuto il verbale, in tempo reale, controlla se esso è conforme alla procedura e se sussistono errori o duplicazioni. Accertata la regolarità dell'intera procedura archivia il verbale e ne trasmette il numero di partita al notaio rogante. In caso contrario comunica il motivo della mancata archiviazione.

Art. 15.

      1. Ricevuto il numero di partita ai sensi dell'articolo 14, il verbale è stampato su supporto cartaceo e sottoscritto dal perito, dagli aventi titolo ai diritti reali sui beni e dal notaio rogante, che conserva il verbale con gli allegati a raccolta nei suoi atti secondo la legge notarile. È stampato anche il repertorio a base cartacea. La sottoscrizione del perito o degli aventi titolo ai diritti reali sui beni può avvenire con dichiarazioni separate a cui si attribuiscono numeri del repertorio progressivi.
      2. Il notaio, quando riceve la dichiarazione di cui al comma 1, deve procedere immediatamente a dare l'ordine di archiviazione.

 

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I verbali delle altre dichiarazioni, inseriti nel repertorio e già stampati su base cartacea, sottoscritti dalla parte dichiarante e dal notaio, sono allegati al verbale di archiviazione su base cartacea.

Art. 16.

      1. Nella sezione dei beni artistici moderni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 sono archiviabili solo gli oggetti prodotti da persone iscritte nell'albo nazionale degli artisti viventi di cui all'articolo 54.

Art. 17.

      1. Il verbale di archiviazione dei beni di cui all'articolo 16 è costituito da:

          a) la descrizione analitica secondo il foglio elettronico standard;

          b) la ripresa delle immagini elettroniche;

          c) la dichiarazione dell'artista circa la titolarità dell'opera, per averla prodotta interamente ed esclusivamente;

          d) l'ordine del notaio che verbalizza l'archiviazione.

      2. La procedura per la verbalizzazione di cui al comma 1 è la medesima prevista per i beni artistici antichi, eccetto per il confronto delle immagini elettroniche con l'originale da parte del notaio che può non essere fatto. In questo caso l'autore deve giurare sulla identità delle immagini e di ciò deve essere fatta menzione negli atti.

Art. 18.

      1. La partita tavolare è individuata dal numero di codice fiscale del proprietario o del primo comproprietario e da almeno tre cifre. In ogni partita tavolare sono comprese tante partite speciali quanti beni omogenei appartengono alla medesima ditta, intendendosi per ditta l'insieme dei

 

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contitolari per quote e per diritti reali dei beni che completano l'intera piena proprietà.

Art. 19.

      1. Nel PRABAM possono essere iscritti solo il diritto di proprietà, di usufrutto, d'uso, d'ipoteca nonché i privilegi per i quali la legislazione vigente consente l'iscrizione nei registri immobiliari.

Art. 20.

      1. La comproprietà di un corpo tavolare può essere iscritta solo per quote.
      2. Per l'iscrizione dell'acquisto della proprietà o di altri diritti reali su frazioni di un corpo tavolare o su singoli beni è necessario provvedere allo scorporo.

Art. 21.

      1. L'ipoteca può essere iscritta su una quota del corpo tavolare. Le norme sull'ipoteca immobiliare si applicano anche ai beni registrati ai sensi della presente legge.

Art. 22.

      1. Costituiscono oggetto di annotazione:

          a) il patto di riscatto per una durata massima di cinque anni;

          b) la costituzione della comunione legale o altri vincoli derivanti dal matrimonio;

          c) i fatti giuridici relativi allo stato e alla capacità delle persone dai quali deriva una limitazione del potere di disporre;

          d) il pignoramento, il sequestro conservativo e tutti i gravami previsti dalle leggi civili e penali;

          e) ogni azione giudiziaria volta a impugnare i diritti tavolari di qualsiasi genere;

 

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          f) il luogo ove il bene è usualmente custodito e il suo trasferimento;

          g) il valore venale della perizia e ogni ulteriore valore o prezzo degli atti o dei trasferimenti dichiarati o accertati;

          h) ogni perizia aggiuntiva.

Art. 23.

      1. In caso di smarrimento o di sottrazione del bene, il possessore legittimo deve immediatamente procedere alla denuncia presso l'autorità giudiziaria e provvedere all'annotazione degli estremi della denuncia presso un notaio.
      2. L'annotazione di cui al comma 1 è esente da qualunque tassa e onorario.
      3. Il notaio richiesto deve procedere immediatamente all'annotazione; in caso di violazione a tale obbligo si applica la sanzione prevista dagli articoli 138, secondo comma, e 138-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per la contravvenzione alle disposizioni di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 89 del 1913.

Art. 24.

      1. Salvo il caso di forza maggiore, il possessore legittimo che omette di denunciare lo smarrimento, la sottrazione o comunque la scomparsa del bene dal luogo ove era custodito entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.500 euro a 3.500 euro.

Art. 25.

      1. L'intavolazione e l'annotazione possono essere ordinate solo per atti contenenti i requisiti prescritti dalla legislazione vigente.

 

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      2. Il trasferimento o la modificazione di un diritto tavolare devono avvenire per atti contenenti una valida causa.

Art. 26.

      1. Per modificare il grado di un'iscrizione ipotecaria sui beni di cui alla presente legge si applicano le norme vigenti relative all'iscrizione ipotecaria su beni immobili.

Art. 27.

      1. L'iscrizione nel PRABAM può essere eseguita solo per ordine di un notaio.
      2. In caso di sentenza provvisoria o passata in giudicato il giudice che emette la sentenza ordina al presidente del distretto notarile competente di provvedere all'iscrizione ai sensi del comma 1.

Art. 28.

      1. Gli atti pubblici o le scritture private autenticate, oltre a tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente, devono contenere l'indicazione dei dati tavolari esatti e completi nonché del diritto di cui si chiede l'intavolazione o l'annotazione.

Art. 29.

      1. I diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona possono essere cancellati in forza del certificato di morte dell'avente diritto o della dichiarazione di morte presunta.

Art. 30.

      1. Le spese per l'iscrizione nel PRABAM, se non vi è patto contrario, sono a carico dell'avente causa, ma sono saldate in anticipo da chi ha richiesto l'iscrizione. Se vi sono più aventi causa le spese sono ripartite per quote eguali, salvo patto contrario.

 

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      2. Le spese per l'intavolazione e il rinnovo dell'ipoteca sono a carico del debitore, salvo patto contrario.

Art. 31.

      1. Chi impugna un'iscrizione, dalla quale risulta leso un diritto tavolare, può chiedere al giudice l'annotazione di tale domanda. Il giudice ordina al presidente del consiglio notarile competente di procedere per l'effettuazione di tale annotazione.
      2. La sentenza che definisce la lite ai sensi del comma 1 è efficace contro chiunque ha conseguito diritti tavolari dopo l'annotazione di cui al medesimo comma 1.

Art. 32.

      1. L'annotazione di cui all'articolo 31 può altresì essere iscritta contro i terzi che hanno acquistato un diritto tavolare oppure hanno conseguito sul medesimo ulteriori iscrizioni.
      2. Il termine per l'annotazione di cui al comma 1 è fissato in sessanta giorni dalla notifica nel caso in cui sia stato notificato il decreto di iscrizione.
      3. L'annotazione di cui al comma 1 è iscritta senza necessità di presentare altre motivazioni o documenti giustificativi.

Art. 33.

      1. Il diritto all'iscrizione delle annotazioni di cui agli articoli 31 e 32 si prescrive al compimento del terzo anno dalla data dell'iscrizione pregiudizievole.

Art. 34.

      1. È possibile annotare una modificazione all'archiviazione sulla base di una nuova perizia.

 

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      2. L'annotazione di cui al comma 1 deve contenere un giudizio d'identità del bene e i motivi che giustificano la modifica del giudizio da parte del nuovo perito.

Capo III

PUBBLICITÀ DEI DIRITTI REALI SUI BENI ARTISTICI ANTICHI E MODERNI

Art. 35.

      1. Il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni di cui all'articolo 1 si acquistano per atto tra vivi solo dopo l'iscrizione nel PRABAM.
      2. La modificazione o l'estinzione per atto tra vivi dei diritti di cui al comma 1 non hanno effetto senza la relativa iscrizione o cancellazione nel PRABAM.
      3. I diritti e gli obblighi iscritti nel PRABAM non si estinguono per confusione fino a che non sono cancellati.

Art. 36.

      1. Chi acquisisce a titolo ereditario o di legato la proprietà o un altro diritto reale sui beni iscritti nel PRABAM non può iscrivere il trasferimento a suo nome nel PRABAM se non mediante certificazione di eredità. Tale certificazione deve essere redatta nella forma dell'atto pubblico.
      2. Nessuna iscrizione può essere effettuata a favore di chi ha acquisito a titolo di eredità o di legato qualsiasi diritto reale se il diritto del dante causa non è stato iscritto ai sensi del comma 1.
      3. Non può essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati a un condividente se la divisione non è stata iscritta nel PRABAM.

Art. 37.

      1. Il diritto di proprietà, l'acquisizione di tale diritto per usucapione e l'estinzione per prescrizione di ogni tipo di diritto

 

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reale sono iscritti nel PRABAM sulla base di una sentenza passata in giudicato.
      2. Il bene iscritto è equiparato a un bene immobile ed è protetto dalla legislazione vigente in materia.
      3. Restano in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Art. 38.

      1. L'opponibilità ai terzi delle cause di invalidità o di inefficacia di un'iscrizione nel PRABAM di un bene sul quale sono stati conseguiti ulteriori diritti è regolata dalla legislazione vigente, compatibilmente con quanto previsto dalla presente legge, e non produce danno ai terzi in buona fede.

Art. 39.

      1. L'effetto dell'iscrizione dell'ipoteca cessa qualora non sia rinnovata ai sensi degli articoli 2847 e seguenti del codice civile.

Art. 40.

      1. Coloro che, ai sensi della legislazione vigente, sono tenuti a curare le trascrizioni, le iscrizioni o le annotazioni nei registri immobiliari, hanno l'obbligo di curare le corrispondenti iscrizioni nel PRABAM compatibilmente con quanto previsto dalla presente legge e sono tenuti al risarcimento del danno in caso di ritardo ingiustificato.

Capo IV

DISPOSIZIONI SUL RILASCIO
DELLA CERTIFICAZIONE DI EREDITÀ
E DI LEGATO

Art. 41.

      1. Chiunque vanta diritti ereditari può richiedere a un notaio del distretto notarile

 

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del luogo in cui si è aperta la successione un certificato notarile di eredità o di legato.
      2. Qualora nell'eredità siano compresi beni iscritti nel PRABAM il certificato di cui al comma 1 è obbligatorio.

Art. 42.

      1. Il certificato di cui all'articolo 41 è composto dalla dichiarazione dell'accettazione della chiamata di erede o di legato, alla quale deve essere allegata copia conforme della denuncia di successione.

Art. 43.

      1. Se il titolo alla certificazione di cui all'articolo 41 è un testamento deve essere allegata una copia autentica della pubblicazione del testamento, nonché una dichiarazione notarile genealogica dalla quale risultano i nominativi delle persone chiamate a succedere per legge, in caso di testamento invalido, e, in ogni caso, di coloro che hanno diritto a una quota di riserva.

Art. 44.

      1. In caso di successione legittima, alla dichiarazione del richiedente devono essere allegati un certificato di morte della persona della cui successione si tratta, nonché la relazione genealogica notarile, in cui si dimostra il rapporto con il defunto, che costituisce il fondamento del suo diritto.
      2. Ai fini di cui al comma 1 il notaio deve esperire le necessarie ricerche presso il registro generale dei testamenti per accertare se esistono disposizioni testamentarie.

Art. 45.

      1. Il richiedente deve dichiarare sotto giuramento se pende lite sul diritto a

 

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succedere. Tale dichiarazione deve essere menzionata nel certificato di cui all'articolo 41.

Art. 46.

      1. Se vi sono più chiamati all'eredità essi possono chiedere congiuntamente un certificato comune di coeredità.

Art. 47.

      1. Qualora l'erede sia stato istituito sotto condizione o con onere modale, ovvero il testatore abbia disposto che sia data cauzione, o abbia costituito dei legati, il notaio deve farne espressa menzione nel certificato di cui all'articolo 41.

Art. 48.

      1. Se successivamente agli atti di iscrizione risulta l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il notaio dispone, su richiesta degli interessati, o comunque d'ufficio, la revoca della certificazione e della relativa iscrizione. Tale revoca deve essere notificata agli interessati.

Art. 49.

      1. La certificazione di cui all'articolo 41 attesta a ogni effetto di legge la qualità di erede. Non possono essere considerati eredi apparenti o legatari apparenti i possessori privi della certificazione notarile.

Capo V

ISTITUZIONE DELL'ALBO
PROFESSIONALE DEI PERITI

Art. 50.

      1. Presso ogni distretto notarile è costituito un ufficio del PRABAM. Ad esso è preposto il presidente del consiglio notarile

 

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o un altro notaio delegato dal consiglio. Ogni notaio è abilitato a ordinare l'iscrizione ed a conservarne i documenti. Nel caso in cui in un distretto non siano reperibili un numero sufficiente di notai in grado di soddisfare le richieste dei cittadini, il consiglio notarile deve provvedere all'allestimento dei locali e delle strutture necessari e ordina, a rotazione, la presenza dei notai del distretto.
      2. Presso il PRABAM è tenuto l'albo professionale dei periti, al quale sono iscritti, previa domanda in cui sono indicati i titoli, i laureati della facoltà di lettere antiche o moderne, della facoltà di filosofia, i laureati in materie attinenti ai beni culturali, nonché gli antiquari titolari della relativa licenza da almeno cinque anni all'atto dell'iscrizione.
      3. Il consiglio notarile accoglie la domanda e cura la pubblicazione della delibera di accoglimento dell'iscrizione all'albo di cui al comma 2 nella Gazzetta Ufficiale.
      4. L'iscrizione del perito all'albo professionale decorre dalla data di pubblicazione di cui al comma 3 e gli estremi del numero d'ordine sono immediatamente iscritti nell'archivio generale di cui all'articolo 2.

Art. 51.

      1. In caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 50, comma 2, il richiedente per il quale sussistono tutti i requisiti può proporre ricorso al presidente del tribunale competente contro la delibera di rigetto del consiglio notarile.
      2. Il presidente del tribunale di cui al comma 1 decide con proprio decreto non impugnabile.

Art. 52.

      1. L'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 50, comma 2, può avvenire altresì sulla base di un'apposita sessione di

 

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esami, ai sensi di quanto stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 53.

      1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti gli onorari dei periti iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 50, comma 2.

Capo VI

ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI ARTISTI VIVENTI

Art. 54.

      1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'albo nazionale degli artisti viventi, di seguito denominato «albo nazionale». Le domande di iscrizione devono essere presentate presso gli organi periferici del medesimo Ministero. L'iscrizione all'albo nazionale è disposta con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e ha effetto dalla data di tale pubblicazione.
      2. In caso di rigetto della domanda di iscrizione all'albo nazionale l'interessato può ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente.
      3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, disciplina le condizioni per l'iscrizione all'albo nazionale.

Art. 55.

      1. Gli artisti iscritti all'albo nazionale non possono privarsi del possesso delle loro opere iscrivibili nel PRABAM senza prima averle archiviate. In caso contrario tali opere sono acquisite al patrimonio disponibile dello Stato e sono sequestrate presso l'artista. Al possessore in mala fede

 

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si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 2.500 euro.

Capo VII

DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 56.

      1. I beni iscritti nel PRABAM sono sottoposti all'imposta sostitutiva del 4 per cento a carico dell'acquirente, salva diversa volontà delle parti. Tale imposta è versata al notaio rogante che, entro dieci giorni, provvede a versare l'1 per cento dell'importo al Ministero per i beni e le attività culturali e il 3 per cento alla regione nel cui territorio il bene è conservato.
      2. Nel caso di trasferimento del bene nel territorio di una regione diversa da quella presso la quale è avvenuta inizialmente l'iscrizione, il proprietario ha soltanto l'obbligo di comunicare all'ufficio del PRABAM di tale regione l'avvenuto trasferimento del bene.
      3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è calcolata, negli atti tra vivi, sul prezzo di cessione e, in caso di successione, sul valore dichiarato.
      4. L'ufficio del PRABAM, anche su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, può disporre una perizia al fine di accertare un diverso valore del bene. Nel caso in cui il valore accertato superi fino al 20 per cento il valore dichiarato non è dovuta alcuna imposta aggiuntiva. Qualora il valore accertato superi quello dichiarato di una percentuale compresa fra il 20 e il 50 per cento, all'imposta sostitutiva si applica un'addizionale pari al 10 per cento del valore accertato.
      5. L'ufficio del PRABAM competente per territorio riceve il versamento dell'addizionale sul valore accertato e ne ripartisce l'ammontare tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la regione ai sensi di quanto previsto al comma 1.

 

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      6. Colui che ha provveduto al versamento dell'imposta sostitutiva o dell'addizionale può ricorrere nelle forme previste per il versamento dell'imposta di registro.
      7. L'imposta sostitutiva è comunque determinata nella misura minima di 25 euro.

Art. 57.

      1. Se il bene oggetto d'imposta è un'opera iscritta nell'archivio generale, sezione dei beni artistici moderni, l'ufficio del PRABAM versa all'autore vivente la quota dell'1 per cento del valore dichiarato o accertato del bene. Tale somma è esente da imposte.

Art. 58.

      1. I beni archeologici in possesso di cittadini italiani e custoditi in Italia possono essere archiviati e iscritti nel PRABAM dai possessori se denunciati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento del 20 per cento del valore accertato. Tali beni sono inalienabili per cinque anni dalla data della relativa iscrizione.

Art. 59.

      1. Se entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni artistici sottratti allo Stato o a privati sono restituiti ai legittimi proprietari, il reato di furto eventualmente accertato è estinto, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato.

Art. 60.

      1. Salvo quanto previsto agli articoli 58 e 59, i beni che non sono stati archiviati sono sequestrati dal prefetto su segnalazione degli uffici del PRABAM, che provvedono altresì all'archiviazione a tale titolo. I beni sequestrati di cui si accerta la

 

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provenienza illecita sono restituiti ai legittimi proprietari e, comunque, dopo un anno dall'archiviazione, sono assegnati dalla regione competente a musei o ad università, oppure sono posti in vendita. I proventi della vendita sono suddivisi tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 56. Il detentore che non può opporre alcun titolo valido non ha diritto ad alcuna indennità per la perdita del bene.

Art. 61.

      1. Se il bene non è stato sequestrato ai sensi dell'articolo 60, il detentore può chiederne l'archiviazione entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento dell'imposta sostitutiva del 4 per cento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 56.

Art. 62.

      1. I distretti notarili ricevono gli ordini di iscrizione nel PRABAM provenienti dall'autorità giudiziaria. Essi sono distribuiti tra i notai a cura del presidente del distretto notarile.

Art. 63.

      1. Entro i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'archiviazione dei beni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 è soggetta all'imposta sostitutiva fissa di 10 euro. L'onorario notarile è pari a 7 euro e l'onorario del perito è ridotto a un quarto.
      2. Per i beni di cui alle lettere da b) a n) del comma 2 dell'articolo 12 il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede ogni due mesi ad aggiornare gli importi stabiliti dal comma 1 del presente articolo.

 

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Art. 64.

      1. In caso di archiviazione disposta ai sensi della presente legge non è necessaria la ripresa con immagini elettroniche effettuata ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 13. Tale ripresa deve comunque avvenire al compimento del primo atto tra vivi o in caso di successione ereditaria oppure nell'ipotesi di iscrizione di ipoteca, e in ogni caso non oltre cinque anni dalla data della prima archiviazione del bene.


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