|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5254 |
1. Al fine di porre l'esperienza e le qualità umane degli anziani al servizio della comunità, nonché di prevenirne l'emarginazione sociale e salvaguardarne la salute psicofisica, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie locali, le comunità montane, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le organizzazioni di volontariato, le cooperative di solidarietà sociale, le fondazioni, gli istituti scolastici pubblici e privati, nonché le associazioni senza scopo di lucro operanti nel campo sociale, culturale, sportivo, ricreativo e del tempo libero possono impiegare le persone anziane in attività lavorative socialmente utili.
2. Si considerano persone anziane, ai fini della presente legge, quelle che hanno compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.
3. Sono altresì considerati persone anziane i lavoratori ammessi al pensionamento anticipato sulla base di disposizioni concernenti la riorganizzazione industriale o le provvidenze per i settori in crisi.
1. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 1 avviene mediante contratto di diritto privato. Le prestazioni rese non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Il contratto di cui al comma 1 stabilisce le modalità atte a garantire il risultato richiesto dal committente. Nel contratto devono essere contenuti gli elementi qualificanti delle finalità socialmente utili. La eventuale remunerazione
1. Le attività lavorative socialmente utili di cui all'articolo 1 sono espletate di norma nei seguenti ambiti:
a) iniziative di carattere culturale e insegnamento nei corsi professionali, nonché insegnamento, nelle scuole di ogni ordine e grado, della storia orale, della cultura, delle tradizioni e del folklore locale, nonché iniziative per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza;
b) sorveglianza presso le scuole durante l'entrata e l'uscita degli studenti, presso le mense, le biblioteche scolastiche, durante mostre e manifestazioni giovanili, sugli scuolabus;
c) compiti di piccola manutenzione del verde pubblico e di abbellimento delle città;
d) animazione, custodia e vigilanza, in particolare, di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo o di quartiere, palestre, piccoli impianti sportivi e aree sportive attrezzate frequentati da giovani;
e) conduzione di appezzamenti di terreno annessi ad edifici pubblici;
f) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;
g) gestione e animazione di centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali, nonché custodia e vigilanza degli stessi;
h) assistenza a minori o ad anziani, a soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi socio-sanitari; assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri, in particolare in quelle minorili;
i) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;
l) specifici compiti ausiliari di vigilanza urbana;
m) campagne e progetti di solidarietà promosse dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. L'elenco delle prestazioni di cui al comma 1 è aggiornato e modificato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. I contratti di cui al comma 1 dell'articolo 2 non possono avere durata superiore ad un anno e sono rinnovabili.
4. Le attività lavorative di cui al comma 1 non devono essere in contrasto con le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile o l'impiego, secondo norme di legge, di categorie protette.
1. L'affidamento delle attività lavorative di cui alla presente legge da parte delle pubbliche amministrazioni avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti dalle medesime e resi noti mediante avvisi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono al finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge con le disponibilità
1. I compensi corrisposti a favore delle persone anziane impiegate nelle attività di cui alla presente legge sono sempre cumulabili con la pensione, non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali dirette o dell'eventuale coniuge, né ai fini del diritto all'assegno per il nucleo familiare o alle maggiorazioni di famiglia e di ogni altra prestazione sociale e sanitaria.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di novembre di ciascun anno, convocano una apposita conferenza programmatica e di valutazione per discutere con le parti sociali, gli enti e gli organismi interessati le esperienze realizzate nel corso dell'anno e le iniziative programmatiche per l'anno successivo.
2. Delle attività di cui al comma 1 è redatto specifico rendiconto nella relazione sulla condizione dell'anziano che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente al Parlamento.
|