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PDL 5078

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5078


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAMPA

Disposizioni per la definizione del contenzioso riguardante
il compendio demaniale «Sacca Serenella»

Presentata il 22 giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha l'obiettivo di dare una composizione definitiva alla ormai pluridecennale diatriba tra il demanio e gli ex titolari di concessioni sul compendio demaniale denominato «Sacca Serenella».
      L'isolotto di Sacca Serenella è situato a fianco dell'isola di Murano e proprio la sua collocazione geografica fa sì che quest'area abbia una grande rilevanza per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive della zona, in particolare di quelle legate alla lavorazione del vetro.
      Fin dall'immediato dopoguerra, quest'area è stata oggetto di una intensa urbanizzazione: tutto quanto esiste sull'isola, infatti, è stato realizzato da coloro che, avendo ottenuto la concessione dal demanio, hanno impiantato a «Sacca Serenella» numerose attività a carattere artigianale (vetrerie, cantieri, depositi edili, fabbriche di imballaggio).
      La decisione del demanio di non rinnovare le concessioni ha dato luogo a un contenzioso che si trascina ancora oggi.
      La legge 20 dicembre 1967, n. 1266, tentò di comporre la questione disponendo la cessione dell'isola al comune di Venezia, ma la vendita non fu perfezionata in quanto il prezzo venne ritenuto troppo elevato.
      Un ulteriore tentativo in questo senso venne fatto nel 1990: il decreto-legge n. 364 del 1990, poi decaduto, nel quadro più generale di finanziamenti da destinare ad interventi per la salvaguardia e il recupero ambientale e socio-economico nei comuni di Venezia e di Chioggia, disponeva - all'articolo 5 - il trasferimento di «Sacca Serenella» in proprietà del comune di Venezia e la possibilità di utilizzare per l'acquisto i fondi assegnati alla città.
      La mancata conversione in legge del decreto-legge n. 364 del 1990 ha reso
 

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necessaria la riproposizione integrale dello stesso testo del citato articolo 5 nella legge 8 novembre 1991, n. 360, recante interventi urgenti per Venezia e Chioggia, successivamente alla quale venne perfezionata la vendita.
      Questo esito, tuttavia, non ha dato i frutti sperati per quanto riguarda la valorizzazione dell'area di «Sacca Serenella» e degli insediamenti produttivi ivi presenti, poiché risulta ancora pendente la questione dei canoni non versati dagli ex concessionari al demanio.
      L'area risulta anche oggetto di un progetto finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale per la realizzazione di aree attrezzate per l'ubicazione di servizi alle imprese: il progetto, presentato nel 2002 e finalizzato alla infrastrutturazione dell'isola di «Sacca Serenella», dovrebbe concludersi nel 2005 ma la pendenza della controversia citata potrebbe portare notevole nocumento al rilancio dell'area.
      La presente proposta di legge ha come scopo, dunque, di eliminare questo impedimento e di consentire il pieno sviluppo dell'isola e delle imprese che vi sono insediate, prevedendo una procedura agevolativa attraverso la quale i soggetti ex concessionari possono regolarizzare la loro posizione nei confronti del demanio.
      L'articolo 1, pertanto, dispone in ordine alla procedura di regolarizzazione dei pagamenti arretrati o emessi fino al 15 novembre 1991, data in cui è entrata in vigore la citata legge n. 360 del 1991.
      L'articolo 2 estende la possibilità di avvalersi della predetta regolarizzazione anche a coloro che hanno già pagato in parte le somme dovute, pur riservandosi la possibilità di ricorrere per via giudiziaria per la loro restituzione, nonché a coloro che sono stati già citati in giudizio dallo Stato o hanno essi stessi intrapreso azione giudiziaria nei confronti dello Stato. Al comma 3 dello stesso articolo si precisa, inoltre, che non verrà rimborsata all'ex concessionario - qualora fosse a suo favore - la differenza tra la somma pagata a titolo di canone fino al 15 novembre 1991 e la somma fissata dallo Stato per il riscatto dell'area.
      L'articolo 3, coerentemente con quanto previsto dalla citata legge n. 1266 del 1967 così come richiamato anche nella successiva legge n. 360 del 1991, chiama il comune di Venezia - in qualità di attuale proprietario dell'area - a rispondere nei confronti del demanio, nel limite del 90 per cento, già previsto dall'articolo 1 della proposta di legge, delle somme omesse o pagate parzialmente o tardivamente dagli ex concessionari.
      L'articolo 4, infine, reca la copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I soggetti già concessionari del compendio demaniale «Sacca Serenella» individuato dalla legge 20 dicembre 1967, n. 1266, tenuti al pagamento del canone e delle indennità di occupazione, possono regolarizzare la loro posizione versando il 90 per cento di quanto dovuto in ordine a canoni o a indennità di occupazione omessi o pagati parzialmente o tardivamente, relativi ai periodi anteriori al 15 novembre 1991.
      2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può avvenire, presentando regolare domanda di definizione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate del comune di Venezia entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in tre rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro un mese dalla data di presentazione della domanda e le successive da versare con cadenza semestrale.
      3. La regolarizzazione di cui al comma 1 definisce tutte le pendenze esistenti tra i soggetti di cui al citato comma 1 e il demanio in relazione all'occupazione abusiva dei lotti, alla costruzione e al godimento degli immobili nonché agli interessi civili e agli oneri accessori.

Art. 2.

      1. Possono avvalersi della regolarizzazione di cui all'articolo 1 anche coloro che hanno pagato le somme dovute in parte, ancorché con riserva di ripetizione, o che hanno in atto sulla materia un contenzioso con lo Stato.
      2. In caso di pagamento parziale, è dovuto solo il versamento in proporzione per la parte non ancora versata.

 

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      3. Nel caso in cui la somma dei canoni già pagati dall'ex concessionario sino al 15 novembre 1991 sia superiore al prezzo fissato per il riscatto dell'area, non si fa luogo a rimborso a favore dell'occupante e a carico dello Stato.

Art. 3.

      1. Il comune di Venezia, ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1967, n. 1266, risponde per le somme omesse o pagate parzialmente o tardivamente nel limite del 90 per cento previsto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge.
      2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate del comune di Venezia deve comunicare al medesimo comune, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli estremi delle somme dovute e non ancora incassate. La mancata comunicazione comporta la liberazione del comune di Venezia da ogni obbligazione.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 200.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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