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PDL 4853

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4853



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CRAXI, MILIOTO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda Parmalat e sugli eventuali illeciti finanziamenti alla politica

Presentata il 25 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che presentiamo per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta intende fare chiarezza sul dissesto finanziario che ha colpito il gruppo Parmalat. Tale dissesto rappresenta un danno di notevoli dimensioni non solo per l'azienda in questione, ma per tutta l'economia del nostro Paese al punto tale che, secondo l'analisi di alcuni esperti, se fossimo ancora nel regime monetario della lira, la vicenda avrebbe avuto ripercussioni inflazionistiche di notevoli gravità.
      La capacità aziendale di numerose società e la stessa credibilità, in campo economico, dell'Italia dipenderanno dagli interventi con cui il Parlamento saprà fronteggiare l'attuale stato di crisi per poter assicurare al sistema un mercato serio ed onesto nel quale i risparmiatori potranno fare scelte oculate e consapevoli sulla base di dati certi e attendibili.
      Lo scopo della Commissione parlamentare di inchiesta che proponiamo di istituire è accertare le responsabilità e individuare i soggetti che hanno contribuito a provocare tale dissesto. La Commissione dovrà, altresì, rivolgere la sua indagine a tutti gli organismi di controllo che hanno fallito il proprio compito, ai consigli di amministrazione, ai collegi sindacali, alle società di revisione e alle società di rating. La Commissione dovrà inoltre accertare se vi siano stati eventuali finanziamenti illeciti alla politica.
      Per la gravità dei fatti e per le giuste aspettative dei cittadini risparmiatori di conoscere la verità, auspichiamo che l'iter della presente proposta di legge possa essere il più rapido possibile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).

      1. È istituita per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda Parmalat e sugli eventuali illeciti finanziamenti alla politica, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione ha il compito di:

          a) svolgere indagini atte a fare luce sulle operazioni finanziarie e societarie, nonché sulle transazioni bancarie ad esse connesse, attraverso le quali sono stati effettuati acquisti nonché eventuali e successive cessioni da parte del gruppo Parmalat nei confronti di società straniere e italiane dallo stesso controllate o partecipate;

          b) individuare le connessioni tra eventuali attività illecite e, in particolare, verificare la congruità del prezzo pagato per eventuali acquisizioni o partecipazioni;

          c) verificare l'attuazione delle normative vigenti in materia di controlli e le eventuali inadempienze, da parte di soggetti pubblici e privati, destinatari delle stesse;

          d) verificare le modalità di gestione delle aziende, in rapporto alla rilevanza sociale delle stesse;

          e) proporre soluzioni legislative e amministrative atte ad evitare il ripetersi di situazioni analoghe;

          f) accertare eventuali inadempienze da parte di istituti bancari sulla vendita dei bond;

          g) accertare eventuali finanziamenti illeciti alla politica.

      3. La Commissione riferisce semestralmente al Parlamento con relazioni, singole

 

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o generali, e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
      4. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti da senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera del deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari, che costituiscono l'Ufficio di presidenza.

Art. 3.
(Testimonianze).

      1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

      1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti e non, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al

 

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segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. In ogni caso, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari non possono essere divulgati.
      3. Il segreto funzionale riguardante atti o documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri

 

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lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento interno.
      2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi del regolamento di cui al comma 1.
      3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
      5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strutture messi a disposizione dai Presidenti delle Camere di intesa fra loro.
      6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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