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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1219 |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo delle proposte di legge nn. 1219 e 1698, in materia di attività subacquee ed iperbariche,
rilevato che le disposizioni recate dalla proposta di legge appaiono essenzialmente investire la definizione di un'attività professionale, con particolare riferimento ad aspetti attinenti alla tutela ed alla sicurezza del lavoro, risultando pertanto ascrivibili ad ambiti materiali, quello delle «professioni» e della «tutela e sicurezza del lavoro», riconducibili, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,
considerato che il provvedimento, come disposto dall'articolo 1, si limita a determinare i principi fondamentali in materia di lavori subacquei e di servizi turistico-ricreativi, demandando alle regioni la puntuale disciplina della materia, ivi compresa la definizione delle modalità di iscrizione negli elenchi regionali degli operatori subacquei e delle imprese subacque;
considerato che l'articolo 13 del provvedimento è volto a regolamentare le attività degli operatori subacquei delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, è che è quindi possibile fare altresì riferimento alla materia «difesa e forze armate», attribuita alla legislazione esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;
rilevato inoltre che il provvedimento presenta disposizioni concernenti il certificato e il brevetto per svolgere rispettivamente l'attività di operatore subacqueo e di istruttore o guida subacquea, le quali possono attenere, oltre alla materia «professioni», già richiamata, anche alla materia «formazione professionale», riconducibile, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, alla potestà legislativa «residuale» delle regioni,
ritenuto, infine, che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La IV Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge nn. 1219 e 1698, in materia di attività subacquee e iperbariche,
considerato che il citato testo all'articolo 13 non precisa quali attività si intendano demandare alla regolamentazione delle amministrazioni di appartenenza degli operatori subacquei delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e della Croce rossa italiana;
esprime
con la seguente osservazione:
all'articolo 13 siano precisate quali attività sono demandate alla regolamentazione delle amministrazioni di appartenenza degli operatori subacquei delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e della Croce rossa italiana.
sul nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione di merito,
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «è istituito» inserire le seguenti: «, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: «è istituito» inserire le seguenti: «, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,»;
dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis. 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 1219 e 1698, recante l'ordinamento delle attività subacquee ed iperbariche, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di subordinare l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali di cui all'articolo 4, alla stipula di idonee coperture assicurative, analogamente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, per le imprese iperbariche e subacquee;
b) con riferimento all'articolo 7, comma 2, il quale prevede, tra i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco delle imprese subacquee ed iperbariche, la stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare in termini più puntuali il contenuto della copertura assicurativa, quantomeno mediante l'individuazione di idonei massimali minimi;
c) sempre con riferimento all'articolo 7, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare tra i requisiti per l'iscrizione nel medesimo elenco, anche l'obbligo di iscrizione presso la Camera di commercio ed il possesso della partita IVA;
d) con riferimento all'articolo 7, commi 3 e 4, i quali fanno divieto alle imprese non iscritte nell'elenco istituito dal comma 1 del medesimo articolo 7 di svolgere le attività di lavoro subacqueo o iperbarico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare la compatibilità di tali disposizioni con la disciplina comunitaria in materia di libertà di circolazione;
e) con riferimento all'articolo 8, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se le disposizioni in materia di responsabilità ivi contenute non delineino uno speciale regime di responsabilità civile per le imprese subacquee ed iperbariche, derogatorio rispetto a quello generale, tale da ingenerare rilevanti problemi interpretativi;
f) con riferimento all'articolo 16, comma 2, lettera f), il quale prevede che l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico - ricreativo è subordinata alla sussistenza di una copertura assicurativa individuale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che la copertura assicurativa si riferisce anche ai rischi relativi a partecipanti ai corsi, nonché di prevedere adeguati massimali minimi e una più completa individuazione degli ambiti di operatività della copertura stessa;
g) con riferimento all'articolo 17, comma 1, lettera f), il quale prevede che l'iscrizione dei centri di immersione nell'elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico - ricreativo è subordinata alla sussistenza di una copertura assicurativa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire meglio le caratteristiche della copertura assicurativa, in particolare valutando l'opportunità di estendere tale copertura anche agli infortuni;
h) con riferimento all'articolo 17, comma 3, il quale dispone che i centri di immersione e di addestramento subacquei, nell'esercizio della propria attività devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di una regione italiana, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare la compatibilità comunitaria di tale previsione sotto il profilo del rispetto della libertà di circolazione.
La IX Commissione,
esaminato, per gli aspetti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 1219 e 1698, in materia di attività subacquee ed iperbariche, come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 4 maggio scorso,
delibera di esprimere
con le seguenti osservazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 9, relativo all'attività di vigilanza della capitaneria di porto e della direzione provinciale del lavoro, sembra più corretto far riferimento al »mancato rispetto delle disposizioni di cui alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro«, piuttosto che alla »mancata adozione« di esse;
b) al medesimo comma 3 dell'articolo 9, sembra opportuno distinguere con maggiore chiarezza le due ipotesi di illecito considerate dalla norma (omessa tenuta del registro o inefficienza delle attrezzature o degli impianti, da una parte, e mancata adozione delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dall'altra), nonché i poteri attribuiti alle capitanerie di porto ed alle direzioni provinciali del lavoro in relazione alle due ipotesi;
c) appare infine opportuno prevedere la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli elenchi regionali di cui all'articolo 15, comma 1, analogamente a quanto previsto per gli elenchi di cui agli articoli 4 e 7.
La XIV Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge in oggetto nn. 1219 e 1698 in materia di attività subacque ed iperbariche;
premesso che appare opportuno verificare che la disciplina relativa alla limitazione dell'esercizio delle attività professionali in oggetto, sia comunque conforme all'articolo 49 del Trattato CE;
ritenuto che risulta altresì necessario specificare i requisiti minimi dei corsi e degli esami necessari per ottenere il brevetto dalle organizzazioni didattiche nel rispetto dell'articolo 3 della direttiva 92/51/CEE;
considerato comunque che il contenuto del provvedimento in esame appare compatibile con la normativa comunitaria,
esprime
1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di lavori subacquei ed iperbarici e di servizi di carattere turistico-ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i princìpi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze, individuate dai rispettivi statuti, delle regioni, a statuto speciale e non, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale.
2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.
1. Con il termine di attività subacquee si intendono le attività svolte, con o senza l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con finalità diverse:
a) lavori subacquei ed iperbarici, effettuati da operatori subacquei ed imprese
b) servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III della presente legge.
1. Sono operatori subacquei ed iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.
2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.
1. Presso gli assessorati competenti delle regioni è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'elenco degli operatori subacquei ed iperbarici professionali. L'elenco è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nell'elenco di cui al comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in
1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 avviene per le seguenti qualifiche professionali:
a) operatore di alto fondale, che effettua immersioni oltre i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;
b) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;
c) operatore tecnico iperbarico, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione. Per operare in ambiente clinico, il tecnico iperbarico deve altresì possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e avere svolto un'attività di formazione tecnico-sanitaria iperbarica riconosciuta dalla regione o dal Servizio sanitario nazionale;
d) operatore scientifico subacqueo, che svolge attività di ricerca scientifica o di archeologia subacquea.
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale sono necessari i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che
c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;
d) certificato di abilitazione professionale all'attività, rilasciato da istituti legalmente riconosciuti;
e) idoneità medica psico-attitudinale, attestata da certificato rilasciato da medico competente, che si deve avvalere di uno specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo. Sono riconosciuti i certificati rilasciati da medici specializzati in fisiopatologia del lavoro subacqueo;
f) nel caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma, stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi verso terzi nello svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche inclusa l'attività in immersione.
1. Presso gli assessorati competenti delle regioni è istituito l'elenco delle imprese subacquee ed iperbariche. L'elenco è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
a) un sistema di sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei lavoratori in conformità alla legislazione vigente in materia e il rispetto dell'ambiente;
b) un sistema di qualità, in conformità alle norme comunitarie;
c) la stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai lavoratori e ai terzi nello svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche inclusa l'attività in immersione;
d) il numero di codice fiscale e di partita IVA;
e) il certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) con indicazione dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata e dal quale risulti che il richiedente medesimo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA, può essere presentato analogo certificato della cancelleria del competente tribunale per le predette restanti attestazioni.
3. L'iscrizione nell'elenco di una regione consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.
4. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nell'elenco di svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 2.
1. Le imprese subacquee ed iperbariche hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle prescrizioni di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché delle prescrizioni stabilite dalla presente legge; le stesse rispondono in solido, in caso di inosservanza delle predette norme e prescrizioni
1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed individuali, gli impianti e le apparecchiature complementari usati, o pronti ad essere usati, nell'attività subacquea ed iperbarica devono essere conformi alle normative europee; inoltre, qualora prescritto dalle disposizioni vigenti in materia, devono essere collaudati, certificati e utilizzati secondo le prescrizioni di collaudo.
2. Alle imprese subacquee ed iperbariche che effettuano immersioni di lavoro oltre i 12 metri di profondità è fatto obbligo di assicurare la presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera e di indicare un medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo. Le stesse imprese hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo, alla manutenzione e al
1. È istituito il libretto individuale degli operatori subacquei ed iperbarici. Nel suddetto libretto devono essere annotati l'idoneità medica, eventuali infortuni e l'iter delle immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro.
2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è obbligato ad esibirlo al responsabile di cantiere o agli organi abilitati per legge.
1. È demandato alle regioni il compito di definire le modalità di iscrizione agli elenchi regionali di cui agli articoli 4 e 7.
1. In sede di prima applicazione della presente legge possono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 4 tutti gli operatori subacquei ed iperbarici professionali con età superiore ai limiti di accesso ai corsi professionali che, entro sei mesi dalla data di istituzione dell'elenco stesso, dimostrino di avere operato in modo prevalente nelle specifiche attività corrispondenti alle qualifiche di cui all'articolo 5, attraverso la presentazione del libretto individuale di cui all'articolo 10 correttamente compilato e certificato.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, le imprese potranno continuare ad operare sino a dodici mesi dall'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 7, in deroga al divieto di cui al medesimo articolo 7, comma 4.
3. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7 le imprese che dimostrino, entro il medesimo termine e con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, di avere operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei ed iperbarici, ovvero nelle specifiche attività di cui all'articolo 3, comma 2.
1. Gli operatori subacquei ed iperbarici delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e della Croce rossa italiana sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei ed iperbarici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, della presente legge.
2. Le attività di servizio dei soggetti di cui al comma 1 sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
1. Per immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate da una o più persone e finalizzate all'addestramento, ad escursioni subacquee libere o guidate, allo studio del mare e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, possono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante di cui al comma 6. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee di tipo agonistico.
2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico-pratico.
3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole e a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L 'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.
4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi di persone e accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, anche in modo non esclusivo e non continuativo.
1. Presso gli assessorati competenti delle regioni è istituito l'elenco degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) istruttori subacquei;
b) guide subacquee;
c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;
d) associazioni no profit.
2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15, e può essere svolta:
a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
b) all'interno delle associazioni no profit;
c) in modo autonomo.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;
e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da una organizzazione didattica iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 19;
f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte;
g) idoneità medica attestata da certificato rilasciato da medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo.
1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Ai fini
a) iscrizione presso la CCIAA;
b) partita IVA;
c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previsto, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 19 della presente legge sono ritenuti validi ai sensi del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni;
f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.
2. Possono essere iscritti negli elenchi regionali degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo i centri che svolgono attività stagionale, purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.
3. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di una regione italiana di cui all'articolo 15.
1. Le associazioni no profit a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono
a) atto costitutivo registrato e statuto;
b) codice fiscale;
c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.
3. Possono essere iscritti agli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo le associazioni no profit che svolgono attività stagionale, purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.
1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'elenco nazionale delle organizzazioni di
a) nel caso di organizzazioni operanti come imprese, certificato di iscrizione alla competente CCIAA e certificato di attribuzione della partiva IVA;
b) nel caso di organizzazioni operanti come associazione no profit, copia autentica dell'atto costitutivo notarile, dello statuto vigente, del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;
c) nel caso di organizzazioni che operano come sedi nazionali di società o associazioni internazionali, siano esse comunitarie che extracomunitarie, copia autentica degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all'utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento;
d) copia degli standard didattici di riferimento;
e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi, ed altri eventuali supporti. Per le organizzazioni internazionali
1. La denominazione di «centro di immersioni e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.
2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.
3. Nelle sedi aperte al pubblico dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, nonché delle associazioni no profit, deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 15.
1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari usate, o pronte ad essere usate, nell'attività subacquea, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere costruiti, collaudati e utilizzati secondo le prescrizioni legislative vigenti.
2. Le imprese di cui all'articolo 17 e le associazioni di cui all'articolo 18 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.
3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle
1. È istituito il libretto individuale di immersione degli istruttori e delle guide subacquei iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Nel libretto devono essere annotate le immersioni effettuate.
2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo, che è obbligato ad esibirlo agli organi a ciò abilitati dalla legge.
1. Entro sei mesi dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 19, le organizzazioni didattiche devono presentare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso.
2. Entro sei mesi dalla data di istituzione degli elenchi regionali di cui all'articolo 15, gli operatori subacquei devono presentare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso. Sono fatte salve le avvenute iscrizioni presso le regioni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già istituito gli elenchi regionali. Le regioni che hanno emanato proprie normative in materia, devono comunque adeguarle alla presente legge entro due mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, al fine di avere una regolamentazione omologa su tutto il territorio nazionale.
3. Nel caso in cui le regioni non provvedano a definire le modalità che rendano possibile l'iscrizione negli elenchi previsti dall'articolo 15, gli operatori subacquei di cui al medesimo articolo potranno ugualmente svolgere la loro attività, notificando
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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