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PDL 535-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 535-2349-2364-2458-2722-2752-3245-4259-5027-5624-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

n. 535, d'iniziativa dei deputati

PISTONE, SGOBIO

Ricalcolo del trattamento di pensione per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995

Presentata il 6 giugno 2001

n. 2349, d'iniziativa dei deputati

TRUPIA, CORDONI, GASPERONI, BUFFO,
GUERZONI, MOTTA, NIGRA

Disposizioni in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995

Presentata il 14 febbraio 2002


NOTA:  La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 31 gennaio 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 535, 2349, 2364, 2458, 2722, 2752, 3245, 4259, 5027 e 5624. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 2364, d'iniziativa del deputato ALFONSO GIANNI

Ricalcolo del trattamento di pensione per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995

Presentata il 18 febbraio 2002

n. 2458, d'iniziativa dei deputati

PERROTTA, BELLOTTI

Ricalcolo del trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafici cessati dal servizio dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995

Presentata il 4 marzo 2002

n. 2722, d'iniziativa del deputato MERLO

Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico cessato dal servizio tra il 1o gennaio 1994 e il 28 febbraio 1998

Presentata l'8 maggio 2002

n. 2752, d'iniziativa del deputato DELBONO

Ricalcolo del trattamento di pensione per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1 gennaio 1994 al 1o ottobre 1995

Presentata il 15 maggio 2002
 

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n. 3245, d'iniziativa dei deputati

MANINETTI, MEREU

Ricalcolo del trattamento pensionistico relativo ai lavoratori del settore postelegrafonico cessati dal servizio dal 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1995

Presentata il 9 ottobre 2002

n. 4259, d'iniziativa del deputato MAZZONI

Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico cessato dal servizio tra il 1o gennaio 1994 e il 28 febbraio 1998

Presentata il 1o agosto 2003

n. 5027, d'iniziativa del deputato ZACCHERA

Ricalcolo del trattamento di pensione per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1995

Presentata il 25 maggio 2004

n. 5624, d'iniziativa del deputato ZANETTA

Disposizioni in materia di ricalcolo del trattamento pensionistico per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995

Presentata il 15 febbraio 2005
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 535 e abbinate, recante «Ricalcolo del trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici»,

          rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «previdenza sociale» la cui disciplina è demandata, dall'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

          ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

NULLA OSTA


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

      La V Commissione,

          sul nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito,

          considerato che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di cui si prevede l'utilizzo per finalità di copertura non recano le necessarie disponibilità;

          esprime

PARERE CONTRARIO
 

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PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporto, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

          esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 535 e abbinate, recante «Ricalcolo del trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici»,

          delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione di merito la possibilità di incrementare maggiormente lo stanziamento iniziale del Fondo istituto con il testo in esame, al fine di rispondere in maniera più congrua ed adeguata alle finalità dello stesso;

          b) considerato che il detrimento economico subito dai soggetti di cui al presente provvedimento varia sensibilmente in funzione dell'anno in cui essi sono cessati dal servizio, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere - anche con idonee forme di graduazione - un anticipo della decorrenza delle misure perequative per le categorie di lavoratori che sono stati maggiormente penalizzati.

 

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TESTO
unificato della Commissione

Ricalcolo del trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici.

Art. 1.

      1. È istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico, di seguito denominato «Fondo», la cui dotazione è pari a 1 milione di euro per il 2005 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
      2. La dotazione del Fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
      3. Il Fondo ha la funzione di integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità, del personale già dipendente dell'Azienda autonoma poste e telecomunicazioni, e successivamente dell'Ente poste italiane, nonché Poste italiane Spa, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1994 e il 1o ottobre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza.
      4. Per il personale di cui al comma 3, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro triennali, hanno effetto sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sulla buonuscita, che sono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo dei benefici economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.
      5. Per il periodo che precede la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del trattamento resta determinato

 

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nell'ammontare già percepito in applicazione dei contratti collettivi di cui al comma 4.
      6. I benefici economici derivanti dall'applicazione del comma 3 si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.

Art. 2.

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, determina, con proprio decreto, i criteri di attribuzione dei benefici di cui all'articolo 1, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 3, graduando la decorrenza della fruizione del beneficio e l'entità del medesimo.

Art. 3.

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2005 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando:

          a) per l'anno 2005, per 1 milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

          b) per ciascuno degli anni 2006 e 2007, per 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

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      2. A decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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