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PDL 4321

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4321



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAMPA

Modifica all'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di controlli sugli impianti termici per riscaldamento domestico

Presentata il 30 settembre 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema di un uso razionale delle fonti energetiche, del risparmio energetico e della necessità di trovare fonti di energia alternative e «pulite» è ormai da tempo all'attenzione delle autorità preposte.
      In particolare, l'attenzione del legislatore si è appuntata sull'aspetto della sicurezza, anche in ossequio al disposto dall'articolo 32 della Costituzione che afferma che: «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (...)».
      In quest'ottica, molti degli interventi normativi in materia hanno riguardato la manutenzione e il controllo degli impianti termici delle abitazioni civili; una corretta gestione di tali impianti e la sostituzione di quelli più obsoleti con impianti più nuovi, infatti, non solo riducono notevolmente le emissioni di gas da parte delle caldaie - una delle cause principali dell'inquinamento cittadino - ma allontanano anche il rischio di disastrose esplosioni di cui la cronaca spesso ci informa.
      Giustamente gli interventi normativi relativi alla progettazione, all'installazione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti termici che si sono succeduti negli anni hanno sottolineato l'importanza di garantire la sicurezza di tali impianti, per tutelare la salute come diritto del singolo ma ancora più come bene della collettività; assolutamente opportuno è stato, dunque, prevedere l'obbligo per il cittadino di sottoporre, a sue spese, il proprio impianto a tutti quegli adeguamenti prescritti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, così come l'obbligo alla manutenzione (annuale) e all'analisi di combustione (biennale) delle emissioni della caldaia domestica prescritti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 55l, per il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei
 

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consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
      Iniqua risulta invece la previsione di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che prevede l'onere a carico dell'utente anche per le verifiche che le province o i comuni con più di quarantamila abitanti compiono periodicamente per controllare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione per monitorare in tale modo la situazione degli impianti.
      Un balzello vero e proprio, dunque, che la presente proposta di legge mira ad eliminare in considerazione anche del fatto che raramente l'ente locale si è prodigato per quanto riguarda la promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini in materia di sicurezza e di risparmio energetico.
      Infine, un'ultima notazione: la liberalizzazione del settore energetico deve essere realizzata ma questo non significa dover penalizzare i soggetti più deboli o sacrificare l'equità sociale; la liberalizzazione del mercato deve essere fatta in favore delle famiglie e non contro di esse: non possiamo gravarle di un'ulteriore tassa quando già contribuiscono attraverso il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili alle necessità dell'ente locale, ed è su quest'ultimo - pertanto - che deve ricadere l'onere delle verifiche sulle caldaie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:

      «3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica».


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