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PDL 4070

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4070



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato PISCITELLO

Modifiche all'articolo 75 della Costituzione,
in materia di referendum abrogativo

Presentata il 16 giugno 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - La scarsissima percentuale di votanti ai referendum sull'articolo 18 e sugli elettrodotti dello scorso 15 giugno impongono rapidamente una modifica costituzionale dell'istituto del referendum abrogativo. Negli ultimi sei anni nessun referendum ha raggiunto il quorum. Dalla fine degli anni '90 è lo stesso istituto del referendum che ha subìto un vero e proprio tracollo.
      Il quorum mancò per la prima volta il 3 giugno del 1990 nei referendum sulla disciplina della caccia, l'uso dei pesticidi e l'accesso dei cacciatori ai fondi privati. Da allora, per parafrasare il professor Barbera, si è verificata una vera e propria «patologia dell'istituto referendario» cui va posto presto rimedio. Anche perché c'è il rischio che il referendum venga snaturato dal suo significato originario annullando un efficace strumento di partecipazione democratica dei cittadini.
      Si impone quindi una modifica dello strumento referendario che lo adegui all'effettiva partecipazione al voto, e che tenga conto, nella fase di raccolta delle firme, dell'incremento della popolazione italiana residente e della positiva novità del voto degli italiani all'estero.
      La presente proposta di legge costituzionale innalza il numero di firme necessarie per la presentazione di un referendum popolare da 500.000 a 1.000.000, prevedendo altresì una riduzione del quorum necessario per la validità del referendum dall'attuale 50 per cento più uno ad un terzo degli aventi diritto al voto.
      Per promuovere una valorizzazione e un rilancio di questo importante strumento di democrazia diretta è necessario
 

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raddoppiare il numero delle firme che attualmente la Costituzione prevede e che, pertanto, vanno innalzate ad un milione di sottoscrizioni. Ma, contestualmente, è importante definire un quorum che sia adeguato all'effettiva partecipazione al voto dei cittadini italiani.
      L'elevazione del numero delle firme costituisce, quindi, una condizione essenziale per provare, già all'atto della promozione del referendum, la presenza di una reale e consistente volontà di cambiamento.
      La raccolta di un più consistente numero di firme non costituisce una penalizzazione, ma al contrario una condizione per dare maggiore validità all'iniziativa e può impedire la promozione facile di chiamate referendarie che si traducono in momenti di crescente delusione e allontanamento dei cittadini dalla vita politica. Non dimentichiamo che qualsiasi strumento abusato finisce per creare quel fenomeno inflattivo che lo svaluta e lo depotenzia fino a renderlo del tutto inutile o inutilizzabile, proprio perché finisce per non essere più preso sul serio, come invece è fondamentale che sia.
      Si auspica pertanto una rapida approvazione della presente proposta di legge costituzionale nel segno di un adeguamento degli strumenti del potere democratico alle mutate condizioni ed esigenze di una democrazia matura, efficiente e moderna, al passo con i bisogni e con le finalità di una società che partecipa con consapevolezza e assiduità alla vita delle sue istituzioni democratiche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 75 della Costituzione, le parole: «quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali» sono sostituite dalle seguenti: «quando lo richiedono un milione di elettori o cinque Consigli regionali».

Art. 2.

      1. Al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, le parole: «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto» sono sostituite dalle seguenti: «se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto».


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