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PDL 4088

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4088



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PITTELLI

Modifica all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in materia di accesso all'esercizio della professione di consulente del lavoro

Presentata il 19 giugno 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Le competenze professionali, attribuite ai consulenti del lavoro, competenti anche nelle materie di contabilità e di consulenza fiscale, garantiscono la corretta applicazione delle norme in materia di lavoro negli interessi delle imprese e dei lavoratori, oltre ad esercitare un importante ruolo di mediazione nelle vertenze individuali e collettive; sono inoltre di riferimento nel processo del lavoro per la corretta interpretazione delle norme del diritto del lavoro e della legislazione sociale.
      Il consulente del lavoro svolge, quindi, un'importante funzione sociale tale da apportare un rilevante contributo alla collettività nelle politiche attive del lavoro nello sviluppo del Paese.
      I consulenti del lavoro sono operatori tecnico-sociali che esplicano le proprie funzioni soprattutto nell'ambito di realtà imprenditoriali medio-piccole, favorendo lo sviluppo dei processi economici aziendali e la gestione delle risorse umane.
      L'attività del consulente del lavoro si colloca quindi in posizione centrale e di terzietà tra impresa, istituzioni pubbliche e lavoratori negli ambiti anzidetti e ciò impone una necessaria e profonda conoscenza tecnico-giuridica che solo un adeguato percorso universitario può fornire.
      Al contrario, la professione di consulente del lavoro è rimasta una delle poche categorie professionali per le quali è ancora previsto come titolo di studio, oltre alle lauree in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche (quali titoli previgenti alla riforma universitaria), il diploma di scuola
 

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secondaria superiore, ancorché tra gli iscritti sia presente un apprezzabile numero di laureati.
      Deve inoltre evidenziarsi che la suddetta professione non è tra quelle comprese nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, che conferma il titolo di studio ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni (riforma universitaria) e che, nell'ambito delle professioni economiche, è l'unica per la quale è ancora previsto il diploma di scuola secondaria superiore.
      Il rinnovato titolo di studio che si propone comporterà conseguentemente un inevitabile flessione del numero di iscrizione, quindi si rende necessaria un'oculata formulazione delle norme transitorie atte a consentire un graduale ed adeguato assestamento del nuovo scenario, almeno fino alla riforma complessiva della legge n. 12 del 1979, assicurando ai praticanti la possibilità di pervenire al conseguimento del titolo che consenta loro di partecipare all'esame di Stato e di abilitazione, nonché di iscriversi all'albo professionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è sostituita dalla seguente:

      «d) abbiano conseguito il diploma di laurea nelle seguenti classi: classe 2 (in scienze dei servizi giuridici); classe 15 (in scienze politiche e delle relazioni internazionali); classe 17 (in scienze dell'economia e della gestione aziendale); classe 19 (in scienze dell'amministrazione); classe 28 (in scienze della politica); classe 31 (in scienze giuridiche); classe 22/S (in giurisprudenza); classe 64/S (in scienze dell'economia); classe 70/S (in scienze della politica); classe 71/S (in scienze delle pubbliche amministrazioni); classe 84/S (in scienze economico-aziendali); classe 102/S (in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica), nonché il diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche o commerciali o in scienze politiche conseguito ai sensi delle norme previgenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, o il diploma universitario attinente alla consulenza del lavoro;».

Art. 2.

      1. Possono partecipare agli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di consulente del lavoro, secondo le modalità e con i requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, i praticanti che hanno già instaurato il rapporto di praticantato alla medesima data o che a tale data hanno presentato domanda di iscrizione nel registro dei praticanti, nonché coloro i quali, sempre a tale data, sono in possesso del certificato di compiuta pratica.


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