Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5670

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5670



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUSSANA, DARIO GALLI

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia
di assicurazione contro gli infortuni domestici

Presentata il 28 febbraio 2005


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La legge 3 dicembre 1999, n. 493, istitutiva dell'assicurazione contro gli infortuni domestici per le persone che abitualmente svolgono lavoro domestico all'interno del proprio nucleo familiare, rappresenta senza dubbio un considerevole traguardo normativo, perché sancisce la valenza socio-economica del lavoro casalingo e perché contempla misure di prevenzione e di salvaguardia contro gli infortuni domestici, riconoscendo la giusta importanza all'attività di informazione ed educazione.
      Forme di tutela assicurativa contro gli incidenti domestici erano, peraltro, già previste a livello regionale. Si citano, a titolo esemplificativo, le leggi regionali Friuli-Venezia Giulia, 24 giugno 1993, n. 49, «Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori», legge regionale Liguria 8 marzo 1994, n. 11, «Interventi regionali in favore della famiglia»; legge regionale Lazio 10 maggio 1990, n. 57, «Provvidenze a favore delle persone addette alle cure familiari e domestiche».
      La citata legge n. 493 del 1999 è, dunque, il riconoscimento, a livello nazionale, di un fenomeno in continua crescita, quale è appunto quello degli incidenti domestici.
      Tuttavia, a cinque anni dalla sua entrata in vigore, emerge la necessità di apporvi dei correttivi, in quanto nella sua applicazione pratica si è dimostrata per certi aspetti insufficiente. Ad esempio non sono ricompresi, tra le cause di risarcibilità, gli infortuni mortali e, comunque, la rendita spetta solo se si raggiunge almeno il 33 per cento di invalidità assoluta e permanente, percentuale che corrisponde alla perdita di un occhio o di una gamba, quando menomazioni meno gravi possono comunque rendere difficile le più banali attività
 

Pag. 2

domestiche. In secondo luogo non appare congruo che l'assicurazione riguardi solo una specifica fascia di età, quella compresa tra i 18 ed i 65 anni, e non tenga invece conto che chi svolge il lavoro domestico non termina la sua attività a 65 anni e che l'età più avanzata predispone maggiormente a infortuni in ambito domestico. C'è poi da considerare tutta quella categoria di donne che, pur svolgendo attività in ambito extradomestico, si occupano comunque della cura della famiglia. Ogni donna lavoratrice ridiventa casalinga e, pertanto, riteniamo corretto offrire loro la facoltà di aderire volontariamente all'assicurazione. Infine, i limiti reddituali personale (4.648,11 euro) e familiare (9,296,22 euro) ai fini dell'iscrizione gratuita sono ritenuti troppo bassi e pertanto si propone di innalzarli adeguandoli ai limiti della maggiorazione sociale della pensione.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al capo III della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «per invalidità permanente» sono inserite le seguenti: «o per morte»;

          b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «per invalidità permanente» sono inserite le seguenti: «o per morte»;

          c) all'articolo 7, comma 4, le parole: «di età compresa tra i 18 e i 65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età compresa tra i 18 e i 75 anni»;

          d) all'articolo 7, comma 4, le parole: «sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento»;

          e) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

      «Art. 7-bis. (Assicurazione volontaria). - 1. All'assicurazione possono iscriversi, altresì, su base volontaria le donne che non svolgono in via esclusiva le attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a)»;

          f) all'articolo 8, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis»;

          g) all'articolo 8, comma 2, le parole: «per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «per i soggetti che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età nonché per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3,»;

          h) all'articolo 8, comma 2, lettera a), le parole: «a lire 9 milioni annue» sono

 

Pag. 4

sostituite dalle seguenti: «a 7.069,27 euro annui»;

          i) all'articolo 8, comma 2, 1ettera b), le parole: «a lire 18 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «a 11.943,88 euro annui»;

          l) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero ha avuto per conseguenza la morte»;

          m) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta a favore dei superstiti una rendita da corrispondere secondo le modalità stabilite dall'articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su