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PDL 4156

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4156



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAMPA

Disposizioni in materia di vendita al dettaglio delle batterie per autotrazione e di smaltimento delle batterie esauste

Presentata l'11 luglio 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di disciplinare la vendita al dettaglio, effettuata da parte degli esercizi commerciali, di batterie per autotrazione che, una volta esauste e inservibili, divengono rifiuti altamente tossici e nocivi per la salute e per l'ambiente, per la presenza di sostanze pericolose quali il piombo, il mercurio e il cadmio. Quando, in seguito a sostituzione, si procede allo smaltimento delle batterie esauste è infatti necessario tenere conto che tali rifiuti sono classificati come pericolosi e, pertanto, soggetti a specifiche norme per lo smaltimento previste nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (attuativo delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio).
      In particolare, il comma 4 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, nel definire i rifiuti non domestici considerati pericolosi, classifica, nell'elenco di cui all'allegato D, le batterie e gli accumulatori con il codice n. 1606.
      Il decreto legislativo n. 22 del 1997 stabilisce, inoltre, le specifiche modalità e le competenze ai fini dello smaltimento e del recupero dei rifiuti pericolosi o dei prodotti usati che divengono tali, mediante processi tecnologici che non arrechino pregiudizio alcuno alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica. La salvaguardia ambientale rappresenta la fondamentale finalità per la quale il Parlamento italiano ha istituito, con l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1998, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT), il cui statuto è stato approvato dal Ministro dell'ambiente con successivo decreto del 16 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1990, per risolvere il problema
 

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dello smaltimento incontrollato delle batterie. Tale consorzio ha l'obbligo di garantire gratuitamente la raccolta delle batterie usate nell'intero territorio nazionale. Ciò anche al fine del riciclaggio dei componenti di piombo e di plastica, facilmente recuperabili dopo apposito trattamento. Grazie al COBAT l'Italia è leader mondiale per tasso di recupero sulle batterie d'avviamento, pari al 96 per cento sull'immesso al consumo. Nel solo 2001 il COBAT ha raccolto ed avviato al riciclaggio 183 mila tonnellate di batterie esauste (pari a circa 14,5 milioni di pezzi).
      Si rende tuttavia necessario recuperare anche quel 4 per cento di batterie d'avviamento esauste pari a 6.125 tonnellate di rifiuti pericolosi che si calcola sfuggano ogni anno alla raccolta del COBAT perché dovute alla sostituzione «fai da te».
      Le batterie esauste contengono il 60-65 per cento di piombo, il 25-28 per cento di acido solforico e l'8-10 per cento di materie plastiche. Se sono raccolte e lavorate in appositi impianti, si può recuperare buona parte di questi elementi, da riutilizzare in vari settori con notevoli risparmi energetici.
      Tuttavia, se il cittadino procede all'autosostituzione della batteria della propria autovettura, da un lato, ne consegue un evidente ed immediato abbattimento dei costi di manutenzione, dall'altro, però, ciò impedisce, purtroppo, qualsiasi controllo sulla destinazione dei prodotti esauriti, i quali spesso vengono dispersi nell'ambiente creando danni irreversibili.
      Per il rispetto dell'ambiente, la batteria esausta non deve essere abbandonata: né lungo le strade, né dentro i cassonetti dei normali rifiuti, né dinanzi alle officine degli autoriparatori. La batteria deve essere depositata o presso gli appositi siti messi a disposizione dal comune (in base a specifiche convenzioni con il COBAT), ovvero nei contenitori presso i punti vendita e i rivenditori di batterie nuove. In caso contrario, si configura il reato di abbandono indiscriminato di rifiuti urbani pericolosi, sanzionato dall'articolo 50, comma 1, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 620 euro.
      Per questo motivo, è necessario prevedere che gli esercizi commerciali non settoriali che effettuano la vendita al dettaglio di batterie per autotrazione provvedano al ritiro dei prodotti una volta esauriti, al pari delle officine meccaniche, dei demolitori, dei gestori di garage o rimesse che sostituiscono e ritirano i prodotti sopraindicati.
      La presente proposta di legge obbliga gli esercizi commerciali ad applicare una cauzione in aggiunta al prezzo di vendita delle batterie e i relativi consumatori al pagamento della cauzione medesima, rimborsabile con la restituzione del prodotto usato.
      Si intende scoraggiare, in tal modo, il cliente a disfarsi indiscriminatamente del prodotto usato, ottenendo un controllo efficace e costante sia sul prodotto venduto sia su quello usato e ritirato, ai fini di un'effettiva tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'ambiente, scoraggiando l'uso improprio e indiscriminato delle batterie per autotrazione esauste da parte dei consumatori, attraverso il controllo costante sulla vendita e sul riciclaggio di tali prodotti, considerati rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
      2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina la vendita al dettaglio delle batterie per autotrazione e lo smaltimento tramite riciclaggio delle batterie esauste.

Art. 2.
(Deposito cauzionale).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le batterie per autotrazione poste in commercio devono essere contraddistinte da un marchio speciale da cui risulti con chiarezza l'obbligo di restituzione del prodotto usato.
      2. L'acquirente, all'atto dell'acquisto dei prodotti di cui al comma 1, è obbligato al pagamento di una cauzione che deve essere rimborsata all'atto della restituzione del prodotto usato presso l'esercizio commerciale in cui è stata depositata la cauzione stessa.
      3. L'ammontare della cauzione di cui al comma 2 è determinato in ragione del 20 per cento del prezzo del bene acquistato.

Art. 3.
(Obblighi dei rivenditori al dettaglio).

      1. Gli esercizi commerciali che esercitano l'attività di rivendita al dettaglio,

 

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hanno l'obbligo di aggiungere al prezzo di vendita delle batterie per autotrazione una cauzione il cui ammontare è determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 2.
      2. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 sono tenuti a mettere a disposizione della propria clientela un impianto attrezzato per il deposito delle batterie per autotrazione esauste, nonché a cederle alle imprese autorizzate, al fine di un corretto smaltimento secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.
      3. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 tengono un apposito registro nel quale sono riportati, in ordine cronologico, i dati quantitativi di carico e scarico dei prodotti di cui all'articolo 1.
      4. I dati di cui al comma 3 sono tenuti a disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate per un periodo di tre anni dalla data dell'operazione.

Art. 4.
(Competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).

      1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio emana, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel quale sono fissate le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge.

Art. 5.
(Competenze delle regioni).

      1. Le regioni, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, provvedono a:

          a) raccogliere i dati relativi al prodotto annualmente venduto e a quello usato ed effettivamente raccolto, dandone

 

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comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

          b) sensibilizzare, con i mezzi più idonei, l'opinione pubblica in merito alla raccolta e allo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie esauste in quanto rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.


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