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PDL 1169

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1169



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TITTI DE SIMONE

Istituzione dello psicologo scolastico per il sostegno alla formazione dei minori

Presentata il 3 luglio 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge per l'introduzione di uno psicologo a tempo pieno in ogni scuola nasce da alcune riflessioni sui minori nella società odierna ed in particolare sui tanti «disagi» moderni, che attraversano la vita dei giovani in ogni fascia dell'età evolutiva, disagi che è molto importante conoscere e affrontare in tempo e con risposte adeguate.
      Questi disagi sono anche espressione della difficoltà relazionale esistente nella scuola, così come nella società, per cui tutti o quasi tutti finiscono con il vivere chiusi nella propria solitudine. Anche recenti tragici episodi di violenza sui bambini ci parlano della solitudine di tanti minori, sia in famiglia che a scuola.
      Primo obiettivo deve essere, quindi, quello di costruire, attorno al minore, una efficace rete di relazioni interpersonali.
      Nella relazione interpersonale comunichiamo e scambiamo non solo i contenuti, ma l'immagine di chi siamo e di come ci percepiamo l'un l'altro. Nessuna cultura degna di questo nome si forma, quando le informazioni passano attraverso relazioni inesistenti o distorte o non sufficientemente ricettive tra docenti e allievi.
      In conclusione, non sempre abbiamo docenti preparati al dialogo con gli allievi, ma neppure genitori competenti nella relazione interpersonale da tenersi con i figli. Il risultato è che troppo spesso i rapporti vengono tenuti su di un piano inessenziale, sia per la cultura scolastica, sia per lo sviluppo psicologico dei giovani.
      Le conseguenze di questa situazione possono essere drammatiche.
      In Italia, come nel resto d'Europa, sono spesso all'attenzione collettiva episodi drammatici di cui i minori sono vittime, ma troppe volte l'atteggiamento comune è quello di una indignazione momentanea, a cui non fanno seguito interventi seri e di lungo periodo.
      Bambini violentati, sfruttati e costretti al lavoro precoce; scolari suicidi perché
 

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non reggono alle difficoltà della scuola; giovanissimi che uccidono o compiono violenze.
      Se non si costruiscono motivazioni forti per vivere, i giovani non sempre sanno resistere alle difficoltà e alla frammentarietà della società odierna. A che cosa potranno ancorare i loro progetti? Questa mi pare la domanda da cui partire per affrontare fattivamente il tema dei minori e del loro futuro.
      Lo psicologo scolastico è solo uno degli aiuti possibili, ma è necessario inserirlo nella scuola, anche per interloquire seriamente e non in modo frammentario e superficiale con la personalità giovanile.
      Intanto il futuro incalza alle nostre porte sotto forma di allievi di diversa etnia, di diversa cultura e diversa lingua.
      Se alcuni giovani hanno dei problemi reali, chi li sa distinguere da quelli consueti dell'apprendimento e dello sviluppo? D'altronde, chi, davanti ad una apparente timidezza, sa sempre scorgere il fondo possibile della depressione e dei suoi tragici risvolti? Chi, davanti ad un rigore troppo forte, discerne i segni di altre possibilità di disagio?
      Spesso gli insegnanti individuano i segni di traumi là dove il trauma non esiste, o viceversa, e non sanno differenziare condizioni normali di stress da condizioni patologiche gravi a cui il ragazzo può essere esposto a lungo. Non sanno e non devono saperlo fare perché la loro professionalità è di tipo culturale e non terapeutico, quindi non si può chiedere loro di essere in condizione di fare una diagnosi.
      È necessario che la scuola offra servizi e cicli di studio in cui le relazioni umane contino almeno quanto la cultura e le informazioni che si vogliono offrire. Il futuro non richiede solo individui colti ma anche individui psicologicamente evoluti e come tali essi vanno costruiti entro un percorso scolastico che li collochi all'interno di un solido e positivo sistema di rapporti sociali e umani.
      In questa prospettiva, lo psicologo scolastico può essere il regista competente delle relazioni scolastiche, l'occhio esperto capace di discernere le patologie e di risolverle (ove possibile) prima che entrino in fasi degenerative. Può contribuire a realizzare relazioni corrette tra insegnanti e allievi, sottraendo questi ultimi al danno della valutazione impropria, valutazione che, a volte, invece di essere un giudizio sulla formazione e sui contenuti appresi, diventa una valutazione sulla patologia o sul rischio sociale o sulla povertà dello studente e quindi diventa un etichettamento ed un impedimento che accresce la mortalità scolastica dei diversi, dei poveri, dei fragili.
      Lo psicologo può essere anzitutto il consulente dei docenti nel loro rapporto professionale con gli allievi e insieme una risorsa importante per entrambi.
        La proposta di legge prevede la presenza di uno psicologo nei consigli di classe destinato anzitutto a filtrare il rapporto che i docenti hanno con gli allievi nel momento della valutazione, spesso non adeguata e astratta.
      Lo psicologo può raccogliere il materiale adeguato alle sue ipotesi, entrando personalmente in relazione con i casi di disagio conclamato, contribuendo alla costruzione di un percorso di conoscenza e all'individuazione delle modalità di trattamento del disagio, avviando concretamente un lavoro di intersezione tra genitori, docenti e ragazzi a rischio e operando per delineare i contorni e la gravità del rischio quando esso è presente.
      A noi sembra che questa proposta possa avere parecchi vantaggi: il primo tra tutti è quello di inserire una figura professionale adeguata al riconoscimento concreto e tempestivo dei casi di disagio. Il secondo vantaggio consiste nel fatto che una legge orientata in questo senso può introdurre poco alla volta un cambiamento cognitivo rispetto al modo di rapportarsi ai giovani e di coglierne le problematiche. Si tratta di una piccola rivoluzione copernicana pragmatica: l'introduzione di una modalità nuova di lettura del mondo della scuola, troppo intriso di pedagogismi e valutazioni non sempre utilizzabili nella realtà. Infine, è necessario un radicale messaggio di revisione delle
 

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modalità con cui gli adulti preparano i giovani: modalità troppo superficiali e tecnico nozionistiche.
      È necessario tornare a comprendere per quali ragioni il contesto scolastico non permette di cogliere le patologie modeste e gravi, anzi ci lavori sopra aggravandole. In conclusione, il progetto va nella direzione della costruzione di ambientazioni evolutive in cui la cassa di risonanza interpersonale inizi a funzionare. La cultura nuova non può essere fatta a spese delle persone. Diceva Don Milani: «Ognuno ha un diritto profondo ad essere fatto uguale» e parlava della scuola dell'obbligo. Ebbene oggi l'intera scuola abbisogna degli strumenti necessari per completare l'uguaglianza e per neutralizzare almeno in parte le diseguaglianze.
      In Italia, in questi ultimi decenni, si è fatta sempre più ampia e diffusa, soprattutto fra gli insegnanti, la consapevolezza del contributo che la psicologia può dare all'attività educativa.
      Il ritardo con cui questo si è verificato nel nostro Paese rispetto agli altri grandi Paesi europei dipende dal fatto che, in Italia, la psicologia si è affermata in un tempo relativamente recente a livello universitario e nella vita sociale. Nel periodo antecedente alla seconda guerra mondiale gli studi psicologici sono stati trascurati e osteggiati. Questo ritardo, ed anche la rapidità con cui è stato recuperato il tempo perduto, risultano evidenti dalle seguenti date:
        anni cinquanta: presenza solo saltuaria di qualche insegnamento psicologico, complementare, in qualche facoltà universitaria;
        anni sessanta: moltiplicazione degli insegnamenti, nonché degli istituti di psicologia; apertura delle prime scuole di specializzazione in psicologia;
        anni settanta: istituzione di due corsi di laurea in psicologia, a Roma e a Padova, ciascuno con migliaia di iscritti;
        anni ottanta-novanta: istituzione di due facoltà di psicologia e di altri undici corsi di laurea nelle varie regioni italiane; introduzione di insegnamenti obbligatori di psicologia anche nel curricolo di formazione dei medici; istituzione dell'albo e dell'ordine degli psicologi; istituzione della figura dello psicologo nei consultori familiari pubblici e in altri settori dell'area sanitaria.

      Le discipline psicologiche oggi insegnate a livello universitario sono numerose. Alcune di esse, come la psicologia dello sviluppo, la psicologia dell'apprendimento, la psicologia dell'educazione, la psicologia sociale, possono essere presenti nel curricolo formativo degli insegnanti, e concorrere a formare quella componente della loro professionalità che è la competenza psicologica. Ciò oggi accade solo saltuariamente, e solo in alcune delle facoltà i cui laureati hanno poi accesso all'insegnamento (in particolare, quelle di lettere e filosofia).
      Il contributo che la psicologia è in grado di offrire in sede educativa è invece importante in rapporto a esigenze che sono oggi presenti nella scuola e che riguardano sia il bisogno di consulenza e anche di sostegno che molti insegnanti avvertono per una corretta impostazione del loro insegnamento o per il trattamento di allievi che presentano particolari problemi, sia il bisogno di informazione, consulenza e sostegno che avvertono gli allievi.
      Questa forma di presenza della psicologia nella scuola può essere rappresentata dalla figura dello psicologo scolastico, una figura che si è ormai affermata in altri grandi Paesi del mondo occidentale e che si affaccia invece soltanto ora in Italia.
      Lo psicologo scolastico può soddisfare queste esigenze in vario modo:

          a) per quanto riguarda la consulenza o il sostegno offerti agli insegnanti, l'intervento può consistere in conversazioni individuali o per piccoli gruppi su tematiche psicologiche riguardanti la didattica delle varie discipline, la progettazione didattica collegiale nei consigli di classe o di istituto, l'individuazione degli interventi educativi, l'uso di tecniche come il colloquio individuale o la discussione di gruppo, l'uso di metodologie audiovisive,

 

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l'impiego di strumenti di verifica degli apprendimenti nonché i vari problemi della valutazione, la sperimentazione educativa, i problemi dei rapporti con le famiglie, gli specifici problemi riguardanti singoli allievi che hanno difficoltà di apprendimento o di inserimento sociale o sono portatori di handicap. Uno specifico intervento può consistere poi nel favorire sia i rapporti fra la scuola e gli operatori socio-sanitari delle unità sanitarie locali, sia i rapporti fra gli insegnanti curricolari e gli insegnanti di sostegno;

          b) per quanto riguarda l'informazione e la consulenza che possono risultare necessarie o utili per la generalità degli allievi, l'intervento può prendere la forma di periodici incontri a livello di classe, con conversazioni e discussioni riguardanti temi che possono essere diversi a seconda dei livelli d'età, quali la crescita fisica e le sue risonanze psicologiche, la presenza di aspetti del corpo che suscitano preoccupazione, la maturazione puberale e i suoi riflessi diretti e indiretti, l'informazione sessuale considerata in tutti i suoi molteplici aspetti, lo sviluppo di una immagine di sè realistica ma anche positiva e dinamica, i processi di convergenza e di divergenza nella formazione della propria identità, la scelta consapevole dell'indirizzo scolastico e della professione, le modalità più produttive di affrontare le attività di studio, i modi adatti per fronteggiare le emozioni e per reagire alle frustrazioni e agli insuccessi, i rapporti con i genitori e con altri familiari, i rapporti con gli insegnanti, i rapporti con i coetanei, i rapporti sentimentali e di coppia, i problemi esistenziali, i problemi relativi alla conquista e all'esercizio dell'autonomia, la natura delle situazioni conflittuali intrapsichiche e le modalità con cui possono venire affrontate e superate;

          c) lo psicologo scolastico può poi seguire in forma individuale, con colloqui, consigli e un'attività di sostegno psicologico durevole, gli allievi e in particolare quelli che presentano particolari problemi di carattere intellettivo, motivazionale, affettivo, emotivo o sociale;

          d) possono, infine, venire affidati a questa figura sia il compito di sviluppare nei genitori degli allievi una crescente consapevolezza delle loro funzioni educative e una soddisfacente conoscenza degli aspetti e delle fasi dello sviluppo psicologico dei loro figli, sia quello di fornire consulenza e indicazioni più specifiche e individualizzate a genitori di allievi che si trovano in difficoltà o creano difficoltà nella scuola.

      Va tenuta presente, a questo riguardo, la situazione paradossale tuttora esistente nel nostro Paese, caratterizzata dal fatto che ai genitori, chiamati a svolgere funzioni delicatissime, complesse, e di grande importanza per un equilibrato sviluppo della personalità dei loro figli, in anni decisivi per la formazione della personalità di questi ultimi, non è stata data né viene data oggi, in modo sistematico, alcuna preparazione.
      Oggi, le funzioni dello psicologo scolastico sono svolte, in una forma molto sporadica, per iniziativa di singole scuole o enti locali, da laureati in psicologia che già operano entro un consultorio familiare, o conducono (individualmente o in forma associata) una attività professionale indipendente e vengono autorizzati dalle istituzioni scolastiche sulla base di convenzioni a tempo. Vengono anche svolte (in modo altrettanto sporadico) da «psicopedagogisti», ovvero da figure istituite autorizzando insegnanti di ruolo laureati in pedagogia che sono anche forniti di una preparazione psicologica. Alcuni psicologi cominciano ad operare nei Centri di informazione e consulenza.
      Si tratta di tentativi lodevoli, ma del tutto insufficienti per fronteggiare l'attuale situazione.
      Una soluzione soddisfacente può essere trovata soltanto attraverso l'istituzione della figura dello «psicologo scolastico» e la creazione di un organico commisurato alle esigenze della nostra scuola. Questa soluzione può essere proposta tenendo presenti due considerazioni.

 

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      La prima riguarda la presenza, ormai diffusa sul territorio nazionale, di facoltà o corsi di laurea in psicologia nel cui piano di studi è previsto, dopo un biennio comune a tutti volto a fornire una preparazione psicologica di base, un successivo triennio di orientamento professionale articolato in quattro indirizzi di cui uno, indirizzo di «psicologia dello sviluppo e della educazione», è destinato proprio a formare psicologi che intendano operare in stretto contatto con il mondo giovanile e con le istituzioni scolastiche. In tale indirizzo sono attivati anche insegnamenti riferiti all'area pedagogica, alla programmazione e valutazione degli interventi didattici, alla metodologia dell'insegnamento, alla pedagogia sperimentale e alla psico-pedagogia.
      La seconda considerazione riguarda il fatto che la maggiore spesa sostenuta dallo Stato per la istituzione della nuova figura e del relativo organico potrà essere compensata, in tempi lunghi, da risparmi realizzati in altri settori (per esempio, in quello della giustizia, in quello sanitario come conseguenza della riduzione del fenomeno delle devianze, in quello sanitario specificamente destinato alla cura delle malattie psichiatriche più rilevanti) e da un miglioramento degli esiti formativi della scuola che può avere un riflesso non trascurabile sulle capacità lavorative e sul comportamento sociale dei giovani che da essa usciranno.
      La proposta di legge è stata divisa in due capi:

          Capo I - Istituzione dello psicologo scolastico;

          Capo II - Triennio di sperimentazione.

Capo I.

      Lo psicologo scolastico viene inserito negli organici delle scuole di ogni ordine e grado.
      Nella scuola dell'obbligo e nella scuola secondaria superiore è prevista la presenza di uno psicologo all'incirca per ogni ottanta alunni: tale quantificazione deriva dalla necessità di garantire almeno un'ora settimanale d'intervento dello psicologo per ogni alunno.
      Nell'organico della scuola per l'infanzia viene inserito uno psicologo per ogni scuola (articoli 1 e 11).
      Lo psicologo instaura con lo studente un rapporto professionale individuale.
      Si tratta di una delle scelte fondamentali della presente proposta di legge e non è in alcun modo contrapposta alla scuola come luogo di socializzazione e di scambio, anche psicologico. Essa, viceversa, si configura proprio come aiuto e sostegno a chi, nella difficoltà, saprà di non essere solo. E come lotta alla solitudine e al silenzio.
      Lo psicologo scolastico fa parte degli organi collegiali della scuola ed ha diritto di voto nello scrutinio, proprio per stabilire la «pari dignità» di funzione con tutti gli altri insegnanti.
      Sia i docenti che il direttore didattico o il preside possono avvalersi della consulenza e del parere dello psicologo.
      Egli svolge, oltre alle suddette funzioni, compiti di consulenza e di informazione per studenti, insegnanti o famiglie che lo richiedano.
      L'intervento dello psicologo nella scuola viene svolto sia in forma individuale che collettiva.
      Nello scrutinio lo psicologo presenta un profilo per ogni alunno e tale intervento concorrerà a formulare il giudizio finale sull'allievo (articoli 2, 3, 6 e 7).
      Lo psicologo può convocare i genitori, effettuare visite ed organizzare colloqui, anche senza il tramite della direzione scolastica (articolo 4).
      Possono accedere alla professione di psicologo scolastico i laureati in psicologia dello sviluppo e dell'educazione ed in psicologia clinica (articolo 8).
      La figura professionale dello psicologo scolastico è equiparata a quella dello psicologo presente nelle istituzioni ospedaliere. Il reclutamento è definito con apposito bando dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articoli 9, 10 e 11).

 

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Capo II

      I contenuti della presente proposta di legge devono essere verificati concretamente. Per questo in questo secondo capitolo, si individua un periodo di tre anni come tempo necessario per sperimentarli.
      La sperimentazione avverrà in tre regioni italiane, privilegiando quelle che ne abbiano fatto richiesta e che siano una del Nord, una del Centro e l'altra del Mezzogiorno d'Italia.
      Per verificare la suddetta sperimentazione, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato scientifico di verifica.
      Al termine della sperimentazione, il ruolo dello psicologo è istituito in tutte le scuole italiane (articoli 12, 13, 14, 15 e 16).
      In conclusione, desidero ringraziare il professor Sabino Acquaviva, la dottoressa Paola Fiocco e il professor Guido Petter che hanno offerto il loro contributo, nell'impegnativo cammino della stesura della proposta di legge che è oggi al vostro esame e che mi auguro la Camera voglia discutere ed approvare al più presto.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
ISTITUZIONE DELLO PSICOLOGO SCOLASTICO

Art. 1.

      1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura dello psicologo scolastico al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore.

Art. 2.

      1. Lo psicologo instaura con lo studente un rapporto professionale individuale.
      2. Lo psicologo partecipa, al pari degli altri insegnanti, agli organi collegiali della scuola ed in particolare al collegio dei docenti, ai consigli di classe e d'istituto, all'assemblea degli insegnanti.
      3. Il direttore didattico o il preside possono avvalersi della consulenza e del parere dello psicologo.

Art. 3.

      1. Lo psicologo scolastico svolge le seguenti funzioni:

          a) informazione rivolta agli studenti su temi riguardanti lo sviluppo psicologico dell'età evolutiva;

          b) rapporto individuale con ogni allievo per il sostegno alla formazione della sua personalità;

          c) individuazione di soggetti con problemi di ordine psicologico e loro sostegno e assistenza;

          d) collaborazione con gli insegnanti di sostegno;

 

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          e) consulenza e informazione rivolta agli insegnanti sugli aspetti psicologici relativi alla fascia d'età dei loro alunni;

          f) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per lo sviluppo dei figli ed il rapporto genitori-figli.

Art. 4.

      1. Lo psicologo accede a tutte le informazioni in possesso della scuola relative allo studente.
      2. Lo psicologo può convocare i genitori, effettuare visite ed organizzare colloqui con la famiglia e con ogni altra persona ritenga significativa per lo sviluppo dell'interessato, anche senza il tramite della direzione scolastica.

Art. 5.

      1. La famiglia può chiedere l'intervento dello psicologo in ogni momento della vita scolastica dell'interessato.

Art. 6.

      1. Alla fine di ogni trimestre o quadrimestre, lo psicologo elabora un profilo per ogni studente. Tale profilo è inviato a tutti gli insegnanti della classe e può contenere anche suggerimenti psicopedagogici.

Art. 7.

      1. Lo psicologo di classe ha diritto di voto nella valutazione degli alunni.

Art. 8.

      1. Possono accedere alla professione di psicologo scolastico i laureati nei seguenti indirizzi:

          a) psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

 

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          b) psicologia clinica.

      2. Le facoltà possono integrare il piano di studi degli indirizzi di cui al comma 1 con discipline necessarie all'attuazione della presente legge.

Art. 9.

      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana appositi bandi di concorso per il reclutamento degli psicologi scolastici.
      2. L'attività dello psicologo scolastico si svolge in trentacinque ore settimanali.

Art. 10.

      1. La retribuzione dello psicologo scolastico, fatte salve le migliori condizioni definite in sede contrattuale, è pari a quella dello psicologo presente nelle istituzioni ospedaliere.

Capo II
TRIENNIO DI SPERIMENTAZIONE

Art. 11.

      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, organizza una sperimentazione scolastica, interessante almeno 10 mila studenti, della durata di tre anni, destinata alla istituzione dello psicologo scolastico.
      2. Nell'ambito della sperimentazione di cui al comma 1, nella scuola dell'obbligo e nella scuola secondaria superiore è prevista la presenza di uno psicologo ogni ottanta alunni.
      3. Nella scuola dell'infanzia è nominato uno psicologo per scuola.

Art. 12.

      1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'istruzione,

 

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dell'università e della ricerca un Comitato scientifico di verifica, così composto:

          a) cinque psicologi del corso di laurea in psicologia dello sviluppo e dell'educazione, eletti dagli insegnanti della materia di tutte le università italiane, nel loro seno;

          b) tre docenti di pedagogia eletti con le medesime modalità di cui alla lettera a);

          c) un sociologo dell'educazione, eletto con le medesime modalità di cui alla lettera a);

          d) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che lo presiede;

          e) un rappresentante di ogni regione sede di sperimentazione;

          f) un rappresentante dell'ordine degli psicologi, scelto dall'ordine stesso.

      2. Il Comitato scientifico di verifica è presieduto dal rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 13.

      1. Il Comitato scientifico di verifica:

          a) definisce i criteri di analisi comparativa sul campo, confrontando le classi in cui è stato inserito lo psicologo con altre;

          b) verifica i risultati della sperimentazione e trae le conclusioni tecnico-scientifiche;

          c) formula eventuali proposte di modifica o integrazione della presente legge.

Art. 14.

      1. La sperimentazione avviene in tre regioni italiane, privilegiando quelle che ne

 

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abbiano fatto richiesta e che siano, comunque, una del Nord, una del Centro e la terza del Mezzogiorno d'Italia.

Art. 15.

      1. Entro il 15 settembre di ciascun anno di sperimentazione, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione della presente legge.

Art. 16.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dal termine della sperimentazione, un decreto legislativo istitutivo del ruolo dello psicologo scolastico, secondo i princìpi ed i criteri direttivi desumibili dalla presente legge, fatta salva la possibilità di determinare diversamente da quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, il rapporto numerico tra psicologo scolastico e alunni, sulla base delle effettive necessità emerse nel corso della sperimentazione.

Art. 17.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in lire 30 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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