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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3062 |
1. L'Istituto di studi politici «S. Pio V», con sede in Roma, di seguito denominato «Istituto», ferma restando la natura giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, è ente di ricerca non strumentale, dotato di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. L'Istituto ha la finalità di promuovere ed incoraggiare, in Italia ed all'estero, le ricerche e gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, nonché ai problemi della società contemporanea.
2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:
a) organizza conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze scientifiche;
b) cura la pubblicazione di studi e di ricerche;
c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente;
d) eroga premi per la ricerca;
e) svolge, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, anche attraverso la costituzione di appositi istituti, attività di formazione nel settori di competenza dell'Istituto stesso.
1. L'Istituto è disciplinato da propri regolamenti di organizzazione, di amministrazione, finanza e contabilità, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, all'Istituto è concesso un contributo a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
2. Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Istituto si avvale, oltre che delle rendite del proprio patrimonio, di contributi di amministrazioni pubbliche e di privati.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 2.100.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con conseguente incremento del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
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