Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3100

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3100



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LION

Istituzione delle scuole di sessuologia clinica presso le università

Presentata il 1o agosto 2002


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel simposio internazionale del 1974 ha così definito la salute sessuale: la salute sessuale è l'integrazione degli aspetti somatici, affettivi, intellettuali e sociali nell'essere sessuato, tale da pervenire a un arricchimento della personalità umana, della comunicazione e dell'amore.
      Considerato il vuoto legislativo che in tale ambito risulta esserci nel nostro Paese, a differenza degli Stati Uniti, dove la sessuologia trova pari dignità accademica di altre discipline scientifiche, è auspicabile l'approvazione di una normativa in materia.
      Per anni le strutture preposte anche all'educazione alla sessualità, come i consultori familiari, si sono occupate di educazione alla maternità ed alla pianificazione familiare, ruolo importantissimo, ma che rischia di non riuscire ad essere al passo con le nuove richieste della popolazione che cambia costumi, e la stessa domanda sessuologica viene disattesa.
      Noi stessi parlamentari sul tema dell'educazione alla sessualità ci areniamo su dei falsi problemi, che in definitiva sono prese di posizione senza riscontro a livello internazionale, per fare un esempio: in Svizzera l'educazione sessuale è stata regolamentata per la seconda volta, anche in altri Paesi dell'Unione europea esistono leggi che regolamentano l'educazione sessuale e chi può insegnarla. Stiamo ancora discutendo se si tratta di informazione o di educazione sessuale? Se i genitori possano dire la loro in merito ai contenuti didattici? Se si debba o non istituire una disciplina a sé nella scuola di ogni ordine e grado? Ma che dire dell'assenza di un insegnamento di educazione sessuale nei corsi di laurea? La parola «sessualità» scatena paure e tabù ancestrali, in una società come la nostra che si definisce tra le più civili del mondo occidentale.
 

Pag. 2


      Ancora oggi le consulenze e le terapie sessuologiche nel nostro Paese sono affidate nelle mani dei pochi, che a ragione o a torto si professano capaci di trattare i disturbi della sfera sessuale maschile e femminile, dove molto spesso si disattendono i dati forniti dai sessuologi di tutto il mondo che affermano che il 90 per cento delle disfunzioni sessuali maschili e femminili sono di origine psicologica e il restante 10 per cento sono di origine fisica.
      Questo scenario in Italia si inverte, dando una distorsione del problema, e sottoponendo i cittadini a delle inutili e indaginose ricerche cliniche che non troveranno riscontro organico, con un dispendio di risorse sanitarie. La ricerca nel campo della sessuologia è praticamente zero, l'assurdo è che negli Stati Uniti e in Canada sono gli stessi Governi, tramite i fondi assegnati al Ministero della sanità, a incentivare la ricerca nel campo della sessualità umana, favorendola in ogni sua forma pubblica o privata.
      Lo scenario fin qui delineato non ci deve sconfortare ma dobbiamo pensare a come questo ritardo culturale e professionale incide negativamente sul funzionamento delle istituzioni pubbliche, e i fatti di cronaca quotidiana, sull'infanzia vio- lata e ridotta in schiavitù sessuale sono un segnale forte, di fronte al quale noi parlamentari non possiamo far finta di non saper o non conoscere. Bambini abusati e violentati, infanzia negata che spesso si ritrova negli adulti con difficoltà relazionali (rifugiandosi spesso in forme gravi di psicosi) o che finiscono per trasformarsi da vittime a carnefici.
      In alcune scuole superiori del nord del Paese non si riesce ad insegnare l'educazione alla sessualità perché una parte dei docenti si oppone alla didattica che incentivi l'uso del preservativo anche come metodo contraccettivo, nonostante le malattie a trasmissione sessuale e l'Aids siano un problema per il Paese.
      Il nostro Servizio sanitario nazionale non riesce a garantire le terapie sessuali secondo gli studi e le ricerche internazionali. Solo pochi riescono a fruire delle terapie sessuali, pagando di tasca propria e rivolgendosi a strutture private.
      Al fine di ovviare a tali carenze è stata redatta la presente proposta di legge, della quale si auspica, pertanto, la rapida approvazione.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono istituite presso le università italiane le scuole di sessuologia clinica per consulenti sessuologi.
      2. I corsi delle scuole di sessuologia clinica hanno una durata biennale; le relative attività di tirocinio clinico e le attività teoriche sono stabilite dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, sentite le associazioni nazionali ed internazionali di sessuologia.
      3. Possono iscriversi alle scuole di sessuologia clinica per il conseguimento del diploma di consulente sessuologico, oltre ai cittadini italiani, i cittadini dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e dell'Australia, che siano in possesso di uno dei seguenti titoli universitari o di titoli ad essi equipollenti:

          a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

          b) diploma di laurea in scienze infermieristiche o iscrizione agli ordini o collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia;

          c) diploma universitario per infermiere o diploma universitario per ostetrico;

          d) diploma di laurea in psicologia o iscrizione all'ordine degli psicologi;

          e) diploma di laurea in giurisprudenza;

          f) diploma di laurea in sociologia;

          g) diploma di laurea in scienze dell'educazione o diploma equipollente;

          h) diploma di laurea in filosofia.

Art. 2.

      1. Le scuole di sessuologia clinica possono essere attivate da enti pubblici e

 

Pag. 4

privati convenzionati con università italiane o internazionali che abbiano attivato la scuola di sessuologia clinica.
      2. Le scuole di sessuologia clinica effettuano formazione permanente per educatori sessuali la cui durata non deve superare le duecento ore didattiche e le cento ore cliniche per anno accademico presso le scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado.
      3. Le università e gli enti accreditati possono attivare specifiche attività formative per gli educatori sessuali, anche in conformità con modelli internazionali.
      4. È istituito l'albo professionale degli educatori sessuali presso gli uffici scolastici locali a livello provinciale, alla cui iscrizione provvede la competente autorità scolastica periferica su richiesta dell'interessato.

Art. 3.

      1. Le università attivano i dipartimenti di sessuologia clinica costituiti dalle seguenti aree professionali: medica, psicologica, nursing, sociologica, giuridica, pedagogica, filosofica e dell'arte, della musica e dello spettacolo.
      2. I dipartimenti di sessuologia clinica approvano e mettono in calendario, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani di studio nonché i corsi di diploma universitario, per gli studenti di tutte le facoltà che intendano seguire seminari.
      3. L'insegnamento presso i dipartimenti di cui ai commi 1 e 2 avviene tramite contratto integrativo, anche a livello internazionale, dei docenti e dei professionisti.
      4. Le università provvedono ad organizzare attività, dibattiti, conferenze e seminari aventi ad oggetto i temi degli abusi sessuali e delle violenze sessuali sui bambini, facendo particolare riferimento ai relativi aspetti giuridici e clinici.
      5. Il Ministro della salute determina ogni anno i progetti universitari finanziabili, aventi per argomento generale gli abusi sessuali, dedicando maggiore attenzione a quelli sui bambini e a quelli operanti nei Paesi del terzo mondo.

 

Pag. 5

Art. 4.

      1. Le università istituiscono le scuole di specializzazione in sessuologia clinica per terapeuti sessuologi. A tali scuole possono accedere i medici chirurghi, gli psicologi, gli infermieri professionali, gli ostetrici ed i laureati in filosofia che siano in possesso del diploma per consulenti sessuologi.
      2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le associazioni dei sessuologi italiani ed internazionali, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monte ore teorico e clinico delle scuole di cui al comma 1.
      3. Gli ordini ed i collegi dei medici chirurgi, degli psicologi, degli infermieri professionali e degli ostetrici istituiscono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo professionale dei sessuologi consulenti e terapeuti.
      4. Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali istituiscono i centri di consulenza e di terapia sessuale, di cui fanno parte i consulenti sessuologi ed i terapeuti.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su