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PDL 3214

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3214



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SORO

Disposizioni in materia di incompatibilità delle cariche di presidente di giunta provinciale e di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti con il mandato parlamentare e con la carica di Ministro

Presentata il 1o ottobre 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 7, primo comma, lettere b) e c), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 36, stabilisce che non sono eleggibili a deputati i presidenti di giunta provinciale e i sindaci di comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Non esiste invece una norma che esplicitamente sancisca l'incompatibilità della carica di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, dal momento che il citato articolo 7 stabilisce casi di ineleggibilità e non di incompatibilità.
      Nella XIII legislatura, la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati ritenne di confermare l'interpretazione constantemente seguita in proposito dagli organi parlamentari, ossia di considerare che la carica comportante ineleggibilità, qualora sia assunta successivamente all'elezione parlamentare, comporti la «trasformazione» dell'ineleggibilità in incompatibilità, imponendo quindi al deputato che si trovi in tale posizione di effettuare la necessaria opzione ovvero di essere dichiarato decaduto dal mandato parlamentare.
      In tale senso venne presentata dalla Giunta una relazione all'Assemblea, la quale, nella seduta del 14 aprile 1999, dopo ampio dibattito, approvò la proposta della Giunta di dichiarare incompatibile con il mandato parlamentare la carica di sindaco di comune superiore ai 20.000 abitanti, nonché la carica di presidente di giunta provinciale; conseguentemente, i deputati interessati decaddero dal mandato parlamentare.
      La tesi che sostiene la compatibilità tra il mandato parlamentare e la carica di sindaco o di presidente di provincia, acquisita dopo l'elezione a deputato, si
 

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fonda, invece, essenzialmente sulla considerazione che, poiché le norme sulla incompatibilità sono limitative di diritti, non é consentito procedere in via di interpretazione analogica individuando casi ulteriori di incompatibilità oltre a quelli espressamente previsti dalla legge; inoltre, poiché la ratio della norma sull'ineleggibilità dei sindaci è quella di evitare la captatio benevolentiae nella competizione elettorale, tale ratio non sussiste se la carica di sindaco viene assunta dopo l'elezione a deputato.
      Le due tesi sono state riproposte nel corso della XIV legislatura in seno alla Giunta delle elezioni, che ha comunque convenuto sull'esigenza di una chiarificazione normativa.
      Con la presente proposta di legge si intende sancire legislativamente l'incompatibilità delle cariche di presidente di giunta provinciale e di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti con il mandato parlamentare, quando tali cariche siano assunte successivamente all'elezione parlamentare. È da ritenere infatti che le cariche di sindaco di città con rilevante popolazione e di presidente di giunta provinciale, oltre a poter costituire posizione idonea ad influenzare l'elettorato per le elezioni al Parlamento (e quindi idonea a costituire causa di ineleggibilità), configura anche un possibile conflitto di interessi con il mandato parlamentare, che incide sia nella fase precedente le elezioni sia in quella successiva.
      Analoghe motivazioni di opportunità suggeriscono, inoltre, di stabilire in via legislativa l'incompatibilità tra le predette cariche con la carica di Ministro del Governo nazionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'ineleggibilità prevista al primo comma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, costituisce, per i soggetti titolari delle cariche elettive di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma, causa di incompatibilità con il mandato parlamentare, ove la carica sia assunta successivamente alla elezione parlamentare.

Art. 2.

      1. La carica di presidente di giunta provinciale e di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti è incompatibile con la carica di Ministro del Governo della Repubblica.


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