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PDL 3659

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3659



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

INTINI, BOSELLI, ALBERTINI, BUEMI, CEREMIGNA, DI GIOIA, GROTTO, PAPPATERRA, VILLETTI

Disposizioni in materia di forma di governo e di elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri

Presentata il 6 febbraio 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Il tema delle riforme appare sempre più ineludibile per dotare il nostro Paese di un sistema istituzionale moderno, in grado di contribuire ad accrescere la competitività dell'Italia e a garantire stabilità degli assetti di governo.
      Il sistema si è evoluto di fatto verso una indicazione del candidato premier nella scheda elettorale e la tendenza è ormai inevitabilmente verso una elezione diretta del responsabile primo della politica governativa.
      Tale innovazione costituisce il nucleo essenziale della presente proposta di legge costituzionale, che costituisce il primo passo di un disegno riformatore che dovrà essere necessariamente più ampio, ricomprendendo la forma di governo nel suo complesso, il riordino della Corte costituzionale, la riforma dell'ordinamento giudiziario, il completamento e il miglioramento del sistema «federale» di cui alla modifica del titolo quinto della parte seconda della Costituzione, approvata nella scorsa legislatura, la nuova definizione di compiti ed assetto della seconda Camera.
      Con la elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri si rafforza indubbiamente la posizione del premier, la sua autorevolezza e la sua capacità di governo, rendendo conseguentemente necessaria la soluzione di legare alla sorte del presidente eletto quella del Parlamento.
      Il premier deve avere la fiducia delle Camere, ma se tale fiducia viene meno o lo stesso si dimette dall'incarico la scelta di una nuova maggioranza, e di un Presidente del Consiglio dei ministri che la guidi, va affidata ai cittadini elettori, che lo avevano prescelto.
 

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      Se il Presidente del Consiglio dei ministri, invece, muore o è impedito allo svolgimento dell'incarico, può subentrargli un Vice presidente indicato agli elettori sin dalla campagna elettorale.
      È prevista, al fine di rafforzare il potere di controllo del Parlamento sull'operato del Governo, la sfiducia individuale nei confronti di singoli Ministri, che non comporta obbligo di dimissioni dell'intero Governo.
      Il rafforzamento dell'esecutivo deve avere peraltro un pendant nella individuazione di una serie di contrappesi istituzionali che consentano di raggiungere un equilibrio di poteri indispensabili ad assicurare la democraticità e la trasparenza del sistema.
      Rimane pertanto, con grande parte degli attuali poteri, la figura del Presidente della Repubblica, in capo al quale è accentuata la funzione di organo garante e super partes, attribuendogli le funzioni di nomina dei vertici delle autorità di garanzia ed eliminando la sua discrezionalità nel disporre lo scioglimento delle Camere, compito strettamente politico che viene ridisciplinato legando la sorte delle Camere a quella del premier eletto direttamente, salva la eccezione sopra ricordata.
      Si prevede poi il nucleo di una serie di disposizioni che costituiscono lo «statuto dell'opposizione», con un coinvolgimento nella presidenza delle Commissioni parlamentari di garanzia, e la possibilità per i parlamentari di minoranza che rappresentino almeno un sesto dei componenti della Camera di appartenenza di proporre ricorso diretto alla Corte costituzionale per illegittimità delle norme di legge entro trenta giorni dalla loro pubblicazione nonché la istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta ove lo richieda un numero minimo di parlamentari.
      Tra i contrappesi istituzionali particolare importanza riveste la costituzionalizzazione delle autorità di garanzia, individuate sulla base di criteri generali per evitare la loro proliferazione, e disciplinate dalla legge con il vincolo della loro assoluta indipendenza ed autonomia, come la costituzionalizzazione del principio di prevenzione del conflitto di interessi per i titolari di incarichi governativi, in presenza del quale non sarà più ammissibile la carenza di una disciplina legislativa della materia, mentre la Corte costituzionale potrà sempre valutare la idoneità e congruità delle norme in materia alla luce del parametro costituzionale.
      Si prevede poi una norma transitoria, intesa a fare entrare in vigore il nuovo sistema solo a far data dalla fine della presente legislatura.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

      «Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e dura in carica cinque anni. I candidati alla elezione del Presidente del Consiglio dei ministri indicano il nominativo del candidato Vice presidente.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i ministri».

Art. 2.

      1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
      Ciascuna Camera può dichiarare la sfiducia nei confronti del Governo mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
      Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta sfiducia.
      In caso di sfiducia da parte di una o di entrambe le Camere il Governo deve presentare le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che dispone lo scioglimento delle Camere e indice nuove elezioni.
      La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
      Il Presidente della Repubblica scioglie le Camere e indice le nuove elezioni in

 

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caso di dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri.
      Nel caso di morte o di impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri subentra il Vice presidente sino alla scadenza del mandato.
      La mozione di sfiducia può essere presentata anche con riguardo ad uno o più Ministri. La sfiducia ad uno o più Ministri non comporta obbligo di dimissioni del Presidente del consiglio dei Ministri e del Governo».

Art. 3.

      1. L'articolo 88 della Costituzione è abrogato.

Art. 4.

      1. Dopo l'articolo 69 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Art. 69-bis. I regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica attribuiscono ad esponenti della opposizione parlamentare la presidenza delle commissioni parlamentari di controllo e garanzia.
      Su richiesta di almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica i Presidenti delle Camere provvedono alla istituzione di commissioni parlamentari di inchiesta nelle quali sono rappresentate proporzionalmente maggioranza e opposizione parlamentari».

Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 82 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Art. 82-bis. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di una legge può essere promossa questione di legittimità costituzionale in via principale avanti la Corte costituzionale da parte di almeno un sesto dei componenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica».

 

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Art. 6.

      1. Dopo la sezione III del titolo III della parte seconda della Costituzione è inserita la seguente:

      «Sezione III-bis.
      Le autorità di garanzia.

      Art. 100-bis. La legge disciplina le autorità di garanzia preposte alla tutela di diritti della persona e della collettività nonché delle libertà economiche, assicurandone la indipendenza nella nomina dei componenti e nello svolgimento delle funzioni.
      Il presidente e i componenti delle autorità di garanzia sono nominati dal Presidente della Repubblica».

Art. 7.

      1. La legge assicura le condizioni per prevenire conflitti di interesse con l'esercizio delle pubbliche funzioni in capo al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri e agli altri titolari di cariche di governo o elettive.

Art. 8.

      1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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