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PDL 3427

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3427



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CRAXI

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Presentata il 27 novembre 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - La riforma elettorale in senso maggioritario del 1993 si poneva due obiettivi: ottenere la stabilità dei governi e semplificare, in senso bipolare, il quadro politico. Nella realtà tali obiettivi non sono stati raggiunti e si sono invece prodotte gravi distorsioni nel rapporto tra la società civile e le istituzioni. Per quanto concerne la stabilità basta ricordare che la XII legislatura è durata solo due anni e, durante il suo svolgimento, il governo Berlusconi, scaturito dal voto con il sistema maggioritario, è durato in carica solo sette mesi. Quindi, in una sola legislatura, per altro di breve durata, si sono avuti due governi di cui il secondo, il governo Dini, non espressione del voto popolare e perciò non legittimato dal punto di vista maggioritario e bipolare. Nella XIII legislatura si sono avuti tre governi di cui due non legittimati secondo lo stesso punto di vista. Paradossalmente in nome della stabilità, assunta a valore assoluto, si è proceduto all'insediamento di governi diversi da quelli che avevano il loro fondamento nel voto degli elettori attraverso il sistema elettorale che avrebbe dovuto garantirla.
      Come si vede la realtà dei fatti smentisce l'idea che la stabilità dei governi possa essere raggiunta da un mero ricorso a regole di natura elettorale, ma piuttosto essa è demandata al rispetto della rappresentatività degli eletti di fronte alla complessità sociale, culturale e politica del Paese. Solo una effettiva rappresentanza istituzionale delle forze politiche e delle istanze sociali consente di costruire alleanze e quindi maggioranze fondate su un equilibrio vero degli interessi in campo. Se è vero che le regole elettorali svolgono una importante funzione, è ancora più vero che esse non possono sacrificare all'alternanza la rappresentanza delle forze reali.
      Anche l'obiettivo della semplificazione del quadro politico non è stato raggiunto dal sistema maggioritario. Anzi si è visto il proliferare di piccole formazioni politiche
 

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che hanno potuto svolgere un ruolo superiore alla propria consistenza in quanto potevano risultare decisive nei vari collegi uninominali.
      Le proposte che tendono all'abolizione della quota proporzionale e, quindi, all'introduzione del sistema maggioritario puro, lungi dall'eliminare i difetti su citati, determinerebbero la loro definitiva affermazione. Solo una compiuta rappresentanza del corpo elettorale può invece recuperare gli elettori e contrastare l'astensionismo che si è manifestato sempre più massicciamente nelle ultime scadenze elettorali.
      L'astensionismo, infatti, è dovuto anche alla riduzione delle opzioni possibili da parte dell'elettore che, costretto a scegliere tra candidati contrapposti e non riconoscendosi nelle loro istanze, preferisce non esercitare il proprio diritto di voto.
      La necessità di recuperare un sistema sostanzialmente proporzionale, pur con alcuni correttivi volti a garantire la semplificazione degli schieramenti politici e anche la stabilità dei governi, è all'origine della presente proposta di legge. Essa non si limita ad allargare la quota di eletti con il sistema proporzionale, ma introduce, sul modello tedesco, un sistema integralmente proporzionale senza però abolire i collegi uninominali, nell'ambito dei quali il candidato più votato ottiene comunque l'assegnazione prioritaria del seggio. L'elettore esprime due voti su una sola scheda elettorale. Il primo voto serve ad eleggere un candidato nel collegio uninominale. Così vengono eletti 315 deputati. Il secondo voto viene dato alla lista di partito per eleggere gli altri 315 deputati. Il conteggio a livello nazionale dei voti di lista determina quanti seggi avrà ciascun partito, al quale il candidato nel collegio uninominale si collega all'atto dell'accettazione della candidatura. La lista che non ottiene con la formula proporzionale il 4 per cento dei voti a livello nazionale non partecipa alla distribuzione dei seggi. Una volta noto il numero di seggi spettante a ciascun partito che abbia superato lo sbarramento, va preso in considerazione il primo voto, quello che elegge un candidato in ciascuno dei 315 collegi secondo il sistema maggioritario. Il candidato eletto viene conteggiato nella somma dei seggi assegnati a ciascun partito e, qualora risultassero eletti più candidati dei seggi assegnati, questi si aggiungono al computo.
      Si procede in questa ipotesi a sottrarre seggi alle altre liste nella misura di un seggio per ciascuna lista decrescente a partire da quella che ha conseguito la più elevata cifra elettorale nazionale. Il conteggio maggioritario del primo voto prevale sull'assegnazione proporzionale sulla base del secondo voto, sicché i vincitori nei collegi sono comunque eletti quale sia il risultato di lista del partito al quale sono collegati. In questo senso il sistema più che maggioritario, può definirsi «personalizzato». Non essendo consentito il superamento del numero complessivo di seggi, predeterminati dalla nostra Carta costituzionale, i mandati in eccesso sono comunque consentiti a discapito delle altre liste, cui vengono sottratti seggi in misura decrescente partendo dalla lista che ha ottenuto più voti.
      Va sottolineato inoltre che il doppio voto da un lato e la necessità di superare la soglia di sbarramento del 4 per cento dall'altro potranno influenzare notevolmente il comportamento degli elettori, spingendoli ad indicare le possibili maggioranze attraverso due voti differenti. Essi potranno dare il primo voto nel collegio al candidato del partito maggiore (quello del partito minore avrebbe ben poche possibilità di essere eletto nel sistema maggioritario «secco») e il secondo voto di lista al partito minore, possibile alleato, per consentirgli il superamento dello sbarramento. In altri termini è possibile che gli elettori del partito minore cedano voti utili per il collegio a quello maggiore e quelli del partito maggiore cedano con il secondo voto consensi a quello minore utili al superamento della soglia di sbarramento. Nel sistema tedesco si calcola che il 16 per cento dei voti venga espresso in modo disgiunto. L'assegnazione prioritaria dei seggi ai più votati nei collegi unitamente alla clausola di sbarramento sono dunque i correttivi che si introducono in un sistema sostanzialmente proporzionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I commi 3 e 4 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

      «3. In ogni circoscrizione la metà dei seggi è attribuita nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano.
      4. In ogni circoscrizione la metà dei seggi è attribuita in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84 e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

Art. 2.

      1. Il comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. Ogni elettore dispone di:

          a) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda, nella parte recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati dal relativo contrassegno di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 31;

          b) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere sulla stessa scheda nella parte di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 31».

 

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Art. 3.

      1. Il comma 1 dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a una lista di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla».

Art. 4.

      1. Il secondo comma dell'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Le schede sono composte da due parti:

          a) nella parte sinistra recano il cognome e il nome dei candidati nel collegio uninominale, accanto ai quali è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato;

          b) nella parte destra recano le liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, riportando il contrassegno di ciascuna lista e l'elenco dei rispettivi candidati, nell'ambito degli stessi spazi».

Art. 5.

      1. L'ottavo comma dell'articolo 45 del testo unico delle leggi recanti norme per la

 

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elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, è abrogato.

Art. 6.

      1. All'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e le consegna all'elettore opportunamente piegate» sono sostituite dalle seguenti: «estrae dalla rispettiva cassetta o scatola la scheda e la consegna all'elettore debitamente piegata»;

          b) al secondo comma, le parole: «sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «nella parte sinistra della scheda»; le parole: «sulla scheda per la scelta della lista» sono sostituite dalle seguenti: «nella parte destra della scheda»; le parole: «le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla»;

          c) il sesto comma è abrogato.

Art. 7.

      1. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è

 

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data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;».

Art. 8.

      1. Al comma 1 dell'articolo 83 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 3), le parole: «per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per seicentotrenta»;

          b) dopo il numero 4), è aggiunto il seguente:

              «4-bis) sottrae dal numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista i seggi già assegnati all'atto della proclamazione degli eletti nei collegi uninominali. Se il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista è inferiore al numero dei seggi già assegnati all'atto della proclamazione degli eletti nei collegi uninominali si procede sottraendo seggi alle altre liste nella misura di un seggio per ciascuna lista in ordine decrescente a partire dalla lista che ha conseguito la più elevata cifra elettorale nazionale».

Art. 9.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi dalla stessa desumibili, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le ulteriori modifiche strettamente conseguenti a quelle previste dalla presente legge.    


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