Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3087

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3087



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAMPA, DANIELE GALLI

Modifica all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di procedure di mobilità

Presentata il 26 luglio 2002


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Con la legge 23 luglio 1991, n. 223, si è posto mano ad un primo riordino della disciplina relativa agli ammortizzatori sociali al fine di garantire un sostegno temporaneo al reddito dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali a seguito di processi di riconversione, ristrutturazione o cessazione dell'attività.
      L'attuale evoluzione del mercato del lavoro, dominata dall'esigenza di accrescere il tasso di flessibilità delle imprese anche per quanto riguarda la composizione qualitativa e quantitativa dell'organico, sia pure in un quadro complessivo di aumento del tasso di occupazione, ha moltiplicato i casi di riduzione del personale nei grandi e nei medi siti produttivi.
      Già al momento della stesura della citata legge n. 223 del 1991 il legislatore aveva fatto proprie le preoccupazioni per le ricadute sociali insite nei processi di licenziamento collettivo, prevedendo che le imprese intenzionate a ridurre l'organico comunicassero «le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma».
      La Commissione europea nel Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese varato nel luglio del 2001, ha ripreso questo concetto spingendosi oltre fino ad affermare che «l'esperienza delle grandi ristrutturazioni effettuate in Europa nell'industria siderurgica, carbonifera e navale ha mostrato che il successo può essere meglio ottenuto grazie agli sforzi congiunti dei poteri pubblici, delle imprese e dei rappresentanti del personale (...). Le imprese devono assumere la loro parte di responsabilità al fine di garantire la capacità d'inserimento professionale dei loro dipendenti. Impegnandosi nello sviluppo locale e nelle politiche attive del mercato
 

Pag. 2

del lavoro attraverso partnership a favore dell'occupazione locale e/o l'inserimento sociale, le imprese possono attenuare le conseguenze sociali e locali delle grandi ristrutturazioni (...)». Risulta, dunque, largamente diffusa l'opinione secondo cui alle politiche passive di mero sostegno al reddito, vada gradualmente affiancata una politica attiva di reinserimento professionale dei lavoratori che perdono il posto di lavoro da realizzare attraverso la cooperazione delle parti sociali e delle pubbliche istituzioni, a partire da quelle preposte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a gestire i servizi all'impiego.
      D'altra parte, se si intende favorire la ricerca di flessibilità da parte delle imprese al fine di accrescere il loro grado di competitività sui mercati locali e internazionali, è necessario sviluppare al contempo una serie di misure che, per i lavoratori interessati, impediscano l'automatica trasformazione della flessibilità in precarietà ed esclusione sociale. Questa è la filosofia di fondo su cui poggia il patto per l'Italia recentemente sottoscritto tra il Governo e parti sociali.
      È sulla scia di queste considerazioni che si ritiene maturo il momento per sottolineare l'esigenza di rendere fattivamente concreto l'impegno delle imprese a promuovere progetti finalizzati alla ricollocazione professionale dei propri dipendenti giudicati in esubero facendosi concretamente carico anche dei costi economici che tali progetti comportano. Questo richiamo ad una più vasta responsabilità sociale dell'impresa nei confronti dei propri dipendenti e delle comunità locali coinvolte dai processi di ristrutturazione va sostenuto dallo Stato attraverso concrete misure di incentivazione fiscale.
      L'obiettivo è quello di garantire tassi elevati di occupabilità e di reinserimento professionale ai lavoratori interessati da processi di licenziamenti collettivi e di sostenere le imprese coinvolte nel momento in cui vengono chiamate a farsi responsabilmente carico degli effetti sociali dei loro comportamenti. Tutto ciò al fine di garantire processi di sviluppo sociale ed economico equilibrati e sostenibili.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere l'indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo, del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Le imprese concordano in via preventiva con le rappresentanze sindacali aziendali uno specifico piano di intervento in cui siano previste le procedure, gli strumenti e le risorse utili a favorire la ricollocazione del personale dichiarato in esubero. Ai fini fiscali, le risorse destinate a tali interventi ovvero i fondi eventualmente accantonati non concorrono alla formazione dell'imponibile. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione della somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5.000.000

 

Pag. 4

di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su