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PDL 6362-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6362-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie

Presentato il 6 marzo 2006

(Relatori: GARNERO SANTANCHÈ, per la V Commissione; CAMPA, per l'XI Commissione)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), IV (Difesa), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) sul disegno di legge n. 6362.
Le Commissioni permanenti V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XI (Lavoro pubblico e privato), l'8 marzo 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo presentato dal Governo. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato A.C. 6362.

 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 6362 e rilevato che:

                esso reca un contenuto eterogeneo, intervenendo in settori diversi, quali il mercato del lavoro e gli ammortizzatori sociali, gli stanziamenti cui possono attingere il Registro Italiano Dighe, l'ANAS ed altri organismi pubblici, la rimodulazione di risorse del bilancio dello Stato, l'autorizzazione di nuove assunzioni di personale per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'incremento di risorse destinate all'attività ispettiva per la repressione del lavoro irregolare;

                riproduce, all'articolo 2, una disposizione parzialmente analoga ad una norma contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, approvato dal Senato ma poi non convertito in legge dalla Camera dei deputati; analogamente, l'articolo 5, comma 1, reca una previsione sostanzialmente coincidente con una disposizione che era originariamente contenuta nel decreto-legge n. 4 del 2006 (approvato in via definitiva), poi soppressa nel corso dell'iter di conversione; tale circostanza è suscettibile di ingenerare perplessità in ordine alla coerenza con quanto statuito dall'articolo 15, comma 2, lettera e) della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante provvedimento d'urgenza «rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata, negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere»;

                non reca rubriche a corredo di ciascun articolo, in difformità da quanto raccomandato dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, il cui paragrafo 5, lettera h) recita che «gli articoli recano, di norma, anche una rubrica»; circostanza questa che non consente di poter disporre di un ausilio che sarebbe risultato prezioso per una più facile individuazione del significato di disposizioni dalla formulazione particolarmente criptica (come ad esempio, l'articolo 4, comma 1);

                la tecnica della novellazione - agli articoli 1, comma 11, e 3, comma 1 - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                contiene, al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 1, un errore materiale, facendosi in esso riferimento al «comma 1», anziché al «periodo precedente»;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplifacazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 5, comma 2 - ove si richiama l'articolo 1, comma 69, della legge finanziaria per il 2006, che, a sua volta, ha novellato l'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, introducendovi il comma 7-bis - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riferire il richiamo normativo a quest'ultima disposizione;

 

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            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1, comma 1 - ove si prevede un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, promosso dal Ministero del lavoro per un periodo ulteriore rispetto a quello ordinario di mobilità e sottoposto a periodiche verifiche - dovrebbe valutarsi l'opportunità di esplicitare il termine massimo di durata del Programma, nonché la tipologia di atto con il quale il Ministro del lavoro approva il piano di riparto ivi previsto ed, eventualmente, i criteri da adottare nel riparto medesimo;

                al comma 9 del medesimo articolo 1 - che autorizza i lavoratori ammessi al programma a «prestare attività lavorativa temporanea ed occasionale» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare le forme contrattuali cui si intenda fare riferimento con l'espressione ivi adottata».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 6362 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante «Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie»,

            considerato che le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge incidono su un ambito materiale, quello degli ammortizzatori sociali, che appare prevalentemente riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «previdenza sociale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione», sebbene, con riguardo alle finalità della disciplina, assuma altresì rilievo la materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente ai sensi del medesimo articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            ritenuto che le disposizioni recate dall'articolo 2 in materia di manutenzione e messa in sicurezza delle opere idrauliche possano essere ricondotte, attesa la rilevanza della finalità della determinazione dei requisiti di sicurezza e la conseguente attività, di vigilanza, alla materia «ordine pubblico e sicurezza» di cui alla lettera h) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale comprende anche gli interventi a tutela dell'incolumità pubblica;

            rilevato, altresì, che con riferimento a tali disposizioni assumano rilievo anche le materie «protezione civile» e «governo del territorio», attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Strato e delle regioni dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            rilevato, infine, che le restanti disposizioni del decreto-legge appaiono riconducibili alle materia «sistema tributario e contabile dello Stato» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», attribuite alla potestà legislatura esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere e), f);

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione Difesa,

            esaminato il disegno di legge C. 6362 Governo: DL 68/06 recante «Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie»,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 6362, recante «Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie»;

            valutata la strategica rilevanza delle disposizioni di cui all'articolo 2, che autorizzano la deroga ai limiti di spesa per la progettazione e la realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle grandi dighe;

            giudicata positivamente la disposizione di cui all'articolo 3, che consente un incremento del limite dei pagamenti per l'anno 2006 per le spese di investimento di ANAS Spa, promuovendo, pertanto, un significativo sostegno agli interventi di ammodernamento e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali stradali del Paese;

            esprime:

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 68 del 2006, recante «Misure urgenti per i1 reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie» (C. 6362 Governo),

            delibera di esprimere

NULLA OSTA.


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