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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3858 |
1. Le aziende del settore del turismo possono assumere il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato per sopperire alle esigenze connesse alle variazioni dell'attività, anche se di natura ciclica o stagionale.
2. Le aziende di cui al comma 1, che assumono lavoratori con contratto di formazione e lavoro, possono rinnovare tale contratto sino al compimento del trentaduesimo anno di età dei soggetti interessati, in deroga alle disposizioni vigenti.
1. Le assunzioni nelle aziende del settore del turismo dei lavoratori che hanno in precedenza prestato servizio presso aziende del medesimo settore si considerano utili al fine dell'assolvimento dell'obbligo di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
1. Le assunzioni nelle aziende del settore del turismo dei lavoratori in possesso di titolo di studio professionale o tecnico rilasciato dai competenti istituti formativi pubblici per il turismo, anche regionali, si considerano utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
1. Gli obblighi fissati dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370, e successive modificazioni, in materia di riposo settimanale possono essere derogati a condizione che, in un periodo di riferimento non superiore a quattro settimane, siano concessi al lavoratore periodi equivalenti di riposo compensativo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, sono derogabili nei casi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore del turismo, stipulato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è consentita l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di servizi di durata non superiore a tre giorni cui non sia possibile provvedere con il normale organico».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
«3-bis. Le assunzioni di cui al comma 3 devono essere comunicate alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego entro il decimo giorno del mese successivo avvalendosi di prospetti riepilogativi mensili semplificati dai quali risulti, per ciascun lavoratore occupato nel mese, il nome, il cognome, la qualifica ed il codice fiscale».
1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come sostituito dall'articolo 9-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è abrogato.
2. Il diritto di precedenza nella riassunzione è riconosciuto nei casi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore del turismo stipulato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle aziende che rientrano nella sfera di competenza del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore del turismo stipulato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, a condizione che ai lavoratori interessati sia corrisposto un trattamento non inferiore a quanto stabilito dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro.
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