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PDL 3858

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3858



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEZZELLA, BOCCHINO, BRIGUGLIO, GIULIO CONTI, GALLO, LA GRUA, LANDOLFI, LISI, MIGLIORI, PAOLONE, PATARINO, SAGLIA, SCALIA, SERENA, VILLANI MIGLIETTA

Disciplina del mercato del lavoro nel settore del turismo

Presentata il 3 aprile 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intendono disciplinare i rapporti di lavoro nel settore del turismo. Si tratta di un insieme di modifiche concernenti i vincoli di carattere legislativo che recano maggiori difficoltà alle imprese, specie se stagionali.
      L'articolo 1 sancisce la possibilità di stipulare liberamente i contratti a termine da parte delle imprese stagionali. Il comma 2 dell'articolo 1 prevede la possibilità, per le aziende che operano nel settore turistico, di assumere personale, dal sedicesimo al trentaduesimo anno di età, con contratto di formazione e lavoro. È inoltre previsto il rinnovo del predetto contratto oltre la durata di ventiquattro mesi in deroga alle disposizioni vigenti. Gli articoli 2 e 3 attenuano l'onere generato dall'obbligo di riserva delle nuove assunzioni ai lavoratori appartenenti alle fasce deboli. La presente proposta di legge affina un meccanismo delineato dal comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal terzo comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. L'articolo 4 consente una migliore articolazione dei turni di riposo e dell'orario di lavoro. Attualmente, la legge n. 370 del 1934 impone un giorno di riposo ogni sette giorni. La presente proposta di legge prevede che la stessa quantità di riposo possa essere distribuita diversamente entro un periodo di quattro settimane. Per quanto riguarda l'orario di lavoro, si demanda ai contratti collettivi la possibilità di consentire articolazioni funzionali alle variazioni dell'attività.
      L'articolo 5 è volto ad adeguare il ricorso ai lavoratori occasionali alle mutate esigenze di mercato, consentendo di
 

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avvalersene, oltre che per i tradizionali banchetti, anche per convegni, congressi ed altri eventi similari che, generalmente, oltrepassano la durata sino ad oggi consentita. Si propone, pertanto, di elevare il limite massimo di durata del rapporto (tre giorni anziché uno). Si propone, inoltre, di semplificare il regime stabilito per le comunicazioni al collocamento, trasmettendo denunce riepilogative mensili (anziché singole comunicazioni giornaliere) ed adeguando il termine attualmente stabilito per la comunicazione alla misura già prevista negli altri casi in cui è consentita l'assunzione diretta.
      L'articolo 6 concerne il diritto di precedenza nella riassunzione, abrogato nel 1991 e reintrodotto nel 1993 nonostante il parere contrario delle organizzazioni imprenditoriali. La complessità della materia e la delicatezza degli equilibri contrapposti rendono necessaria una regolarizzazione pattizia. L'articolo 7 individua i destinatari della nuova normativa e stabilisce che se ne possano avvalere solo le imprese che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore turismo. Ciò anche al fine di disincentivare una concorrenza sleale tra imprese fondata sulla disapplicazione del contratto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Contratto di lavoro a tempo determinato e di formazione e lavoro).

      1. Le aziende del settore del turismo possono assumere il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato per sopperire alle esigenze connesse alle variazioni dell'attività, anche se di natura ciclica o stagionale.
      2. Le aziende di cui al comma 1, che assumono lavoratori con contratto di formazione e lavoro, possono rinnovare tale contratto sino al compimento del trentaduesimo anno di età dei soggetti interessati, in deroga alle disposizioni vigenti.

Art. 2.
(Incentivi per la stabilità dell'occupazione).

      1. Le assunzioni nelle aziende del settore del turismo dei lavoratori che hanno in precedenza prestato servizio presso aziende del medesimo settore si considerano utili al fine dell'assolvimento dell'obbligo di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 3.
(Incentivi per la qualificazione del personale).

      1. Le assunzioni nelle aziende del settore del turismo dei lavoratori in possesso di titolo di studio professionale o tecnico rilasciato dai competenti istituti formativi pubblici per il turismo, anche regionali, si considerano utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

 

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Art. 4.
(Riposo settimanale e orario di lavoro).

      1. Gli obblighi fissati dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370, e successive modificazioni, in materia di riposo settimanale possono essere derogati a condizione che, in un periodo di riferimento non superiore a quattro settimane, siano concessi al lavoratore periodi equivalenti di riposo compensativo.
      2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, sono derogabili nei casi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore del turismo, stipulato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 5.
(Lavoratori occasionali).

      1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è consentita l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di servizi di durata non superiore a tre giorni cui non sia possibile provvedere con il normale organico».

      2. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «3-bis. Le assunzioni di cui al comma 3 devono essere comunicate alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego entro il decimo giorno del mese successivo avvalendosi di prospetti riepilogativi mensili semplificati dai quali risulti, per ciascun lavoratore occupato nel mese, il nome, il cognome, la qualifica ed il codice fiscale».

 

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Art. 6.
(Riassunzione).

      1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come sostituito dall'articolo 9-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è abrogato.
      2. Il diritto di precedenza nella riassunzione è riconosciuto nei casi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore del turismo stipulato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 7.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle aziende che rientrano nella sfera di competenza del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore del turismo stipulato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, a condizione che ai lavoratori interessati sia corrisposto un trattamento non inferiore a quanto stabilito dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro.


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